TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/11/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 85/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 19.11.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Di Lauro, presso il cui studio in
FR alla Via delle Milizie n. 5 è elettivamente domiciliato;
ATTORE E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
( ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
LA MA e ED CH, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in
AN CO e MI (LT) via Ausente n° 2307;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 19.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e chiedendo all'intestato Tribunale di
[...] Controparte_2 Controparte_3
“Accertare e dichiarare che le lamentate infiltrazioni provengono dal fabbricato dei convenuti che versa in uno stato di totale abbandono come dalle motivazioni della perizia in atti;
- Accertata la responsabilità dei convenuti, condannare gli stessi alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere le cause dell'evento dannoso;
- Condannare i convenuti al risarcimento dei danni quantificati in €. 8.097,50”. A sostegno della propria domanda, deduceva di essere proprietario di un fabbricato sito in
FR (IS) alla Via Maiella n. 32, facente parte di un unico corpo di fabbrica distinto in due unità immobiliari, una di proprietà del ricorrente e l'altra intestata ai convenuti. Rappresentava, poi, la presenza di infiltrazioni di acqua proveniente dalla proprietà dei convenuti, che avevano causato diversi danni, dei quali chiedeva appunto il risarcimento.
Si costituivano gli , negando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda perché infondata;
chiedevano, altresì, in via riconvenzionale, la condanna di controparte all'effettuazione di tutte le opere necessarie al consolidamento strutturale del fabbricato di proprietà dei convenuti, danneggiato dall'attore a causa della arbitraria, ed illegittima oltre che non autorizzata, rimozione di parte della muratura portante.
Veniva disposta CTU e, dinanzi al consulente tecnico, in data 8.7.2025, le parti sottoscrivevano un accordo, basato sulla seguente proposta del CTU: “Parte attrice: si accolla le spese già sostenute per i lavori conseguenti alle infiltrazioni d'acqua per il ripristino dei locali danneggiati, con la sola esclusione dei danni al mobile della cucina tuttora presenti, che si quantificano in € 3.500,00;
Parte convenuta: provvede a proprie spese alla realizzazione dei lavori descritti in computo e precisamente: - Chiusura della muratura perimetrale nella porzione attualmente incompleta, mediante realizzazione di tamponatura con muratura in pietrame calcareo fino a congiungimento con la copertura esistente, al fine di impedire l'ingresso diretto di acque meteoriche;
- Sostituzione della copertura nella porzione corrispondente agli ambienti a confine con l'immobile della parte attrice ( con posa in opera di pannelli in lamiera di Pt_1 acciaio zincato strutturale, per garantire continuità e funzionalità; - Sigillatura dei fori presenti sulle murature perimetrali, evidenziati nelle foto n. 11, 15, 17, 29 e 30, mediante ripresa di muratura con metodo cuci e scuci;
- Chiusura della finestra visibile nella foto n. 15, mediante installazione di un infisso, al fine di eliminare un ulteriore punto critico per
l'ingresso dell'acqua.” Nel medesimo accordo precisavano altresì che “La somma di €
3.500,00 quantificata per i danni verrà corrisposta pro quota parte dai convenuti mediante bonifico bancario intestato al Sig. Prete […], entro il giorno 18/07/2025; - i Sigg. si CP_1 impegnano a presentare progettazione per i lavori da effettuare sulla porzione di copertura e sulle pareti perimetrali come individuate dal CTU, giusta computo metrico che in copia si allega al solo fine di identificar i lavori da eseguire che comunque dovranno essere conformi alle norme vigenti e a quanto prescritto dagli enti preposti alle autorizzazioni entro il
30/09/2025 e a darne comunicazione a mezzo pec all'Avv. Di Lauro. All'ottenimento delle autorizzazioni, si obbligano a realizzare i lavori entro i successivi tre mesi;
- Le parti in virtù dell'accordo raggiunto decidono e convengono quanto segue: si dà facoltà al Sig. Prete di ripristinare il confine della propria unità immobiliare al primo piano realizzando una tompagnatura a filo della trave in c.a. esistente come da schizzo planimetrico allegata, per la qual cosa è fin da ora autorizzato ad entrare nella proprietà previa comunicazione. CP_1
Conseguentemente la porzione di tetto sovrastante l'area di ripristino del confine, a conclusione dei lavori e conteggio economico, sarà proporzionalmente rimborsata dal Sig.
Prete. A carico di quest'ultimo saranno tutte le spese per la realizzazione del muro e
l'aggiornamento catastale;
- Ad ogni buon conto, le parti concordano di realizzare le opere di relativa competenza consentendo l'accesso e le rispettive verifiche ad entrambi i tecnici di parte;
- le parti convengono di compensare integralmente le spese legali e di concorrere al
50% alle spese di CTU, considerando che il Sig. Prete ha già corrisposto un anticipo al CTU di € 400,00; - Gli Avvocati che sottoscrivono per conferma dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà relativamente agli onorari di causa”.
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Le parti, nelle note di trattazione scritta, chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
******
Va pronunciata la cessazione della materia del contendere,
Invero, come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. 2, n. 1257/2023).
Nel caso di specie, è evidente il venir meno della posizione di contrasto, alla luce del sopravvenuto accordo, depositato in atti, nonché delle stesse richieste delle parti.
Del resto, Cass. civ., Sez. 2, n. 2212/2025 ha chiarito che l'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti.
Stante l'accordo raggiunto, dunque, deve ritenersi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite e ripartizione delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, al 50% tra le parti.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
• pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale;
Così deciso, in Isernia, in data 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 85/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 19.11.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa pendente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Di Lauro, presso il cui studio in
FR alla Via delle Milizie n. 5 è elettivamente domiciliato;
ATTORE E
(c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3
( ), nata a [...] il [...] Controparte_3 C.F._4
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
LA MA e ED CH, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in
AN CO e MI (LT) via Ausente n° 2307;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del 19.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e chiedendo all'intestato Tribunale di
[...] Controparte_2 Controparte_3
“Accertare e dichiarare che le lamentate infiltrazioni provengono dal fabbricato dei convenuti che versa in uno stato di totale abbandono come dalle motivazioni della perizia in atti;
- Accertata la responsabilità dei convenuti, condannare gli stessi alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere le cause dell'evento dannoso;
- Condannare i convenuti al risarcimento dei danni quantificati in €. 8.097,50”. A sostegno della propria domanda, deduceva di essere proprietario di un fabbricato sito in
FR (IS) alla Via Maiella n. 32, facente parte di un unico corpo di fabbrica distinto in due unità immobiliari, una di proprietà del ricorrente e l'altra intestata ai convenuti. Rappresentava, poi, la presenza di infiltrazioni di acqua proveniente dalla proprietà dei convenuti, che avevano causato diversi danni, dei quali chiedeva appunto il risarcimento.
Si costituivano gli , negando la propria responsabilità e chiedendo il rigetto della CP_1 domanda perché infondata;
chiedevano, altresì, in via riconvenzionale, la condanna di controparte all'effettuazione di tutte le opere necessarie al consolidamento strutturale del fabbricato di proprietà dei convenuti, danneggiato dall'attore a causa della arbitraria, ed illegittima oltre che non autorizzata, rimozione di parte della muratura portante.
Veniva disposta CTU e, dinanzi al consulente tecnico, in data 8.7.2025, le parti sottoscrivevano un accordo, basato sulla seguente proposta del CTU: “Parte attrice: si accolla le spese già sostenute per i lavori conseguenti alle infiltrazioni d'acqua per il ripristino dei locali danneggiati, con la sola esclusione dei danni al mobile della cucina tuttora presenti, che si quantificano in € 3.500,00;
Parte convenuta: provvede a proprie spese alla realizzazione dei lavori descritti in computo e precisamente: - Chiusura della muratura perimetrale nella porzione attualmente incompleta, mediante realizzazione di tamponatura con muratura in pietrame calcareo fino a congiungimento con la copertura esistente, al fine di impedire l'ingresso diretto di acque meteoriche;
- Sostituzione della copertura nella porzione corrispondente agli ambienti a confine con l'immobile della parte attrice ( con posa in opera di pannelli in lamiera di Pt_1 acciaio zincato strutturale, per garantire continuità e funzionalità; - Sigillatura dei fori presenti sulle murature perimetrali, evidenziati nelle foto n. 11, 15, 17, 29 e 30, mediante ripresa di muratura con metodo cuci e scuci;
- Chiusura della finestra visibile nella foto n. 15, mediante installazione di un infisso, al fine di eliminare un ulteriore punto critico per
l'ingresso dell'acqua.” Nel medesimo accordo precisavano altresì che “La somma di €
3.500,00 quantificata per i danni verrà corrisposta pro quota parte dai convenuti mediante bonifico bancario intestato al Sig. Prete […], entro il giorno 18/07/2025; - i Sigg. si CP_1 impegnano a presentare progettazione per i lavori da effettuare sulla porzione di copertura e sulle pareti perimetrali come individuate dal CTU, giusta computo metrico che in copia si allega al solo fine di identificar i lavori da eseguire che comunque dovranno essere conformi alle norme vigenti e a quanto prescritto dagli enti preposti alle autorizzazioni entro il
30/09/2025 e a darne comunicazione a mezzo pec all'Avv. Di Lauro. All'ottenimento delle autorizzazioni, si obbligano a realizzare i lavori entro i successivi tre mesi;
- Le parti in virtù dell'accordo raggiunto decidono e convengono quanto segue: si dà facoltà al Sig. Prete di ripristinare il confine della propria unità immobiliare al primo piano realizzando una tompagnatura a filo della trave in c.a. esistente come da schizzo planimetrico allegata, per la qual cosa è fin da ora autorizzato ad entrare nella proprietà previa comunicazione. CP_1
Conseguentemente la porzione di tetto sovrastante l'area di ripristino del confine, a conclusione dei lavori e conteggio economico, sarà proporzionalmente rimborsata dal Sig.
Prete. A carico di quest'ultimo saranno tutte le spese per la realizzazione del muro e
l'aggiornamento catastale;
- Ad ogni buon conto, le parti concordano di realizzare le opere di relativa competenza consentendo l'accesso e le rispettive verifiche ad entrambi i tecnici di parte;
- le parti convengono di compensare integralmente le spese legali e di concorrere al
50% alle spese di CTU, considerando che il Sig. Prete ha già corrisposto un anticipo al CTU di € 400,00; - Gli Avvocati che sottoscrivono per conferma dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà relativamente agli onorari di causa”.
La causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Le parti, nelle note di trattazione scritta, chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
******
Va pronunciata la cessazione della materia del contendere,
Invero, come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n 22446/2016; n. 6909/2009). È stato anche precisato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. 2, n. 1257/2023).
Nel caso di specie, è evidente il venir meno della posizione di contrasto, alla luce del sopravvenuto accordo, depositato in atti, nonché delle stesse richieste delle parti.
Del resto, Cass. civ., Sez. 2, n. 2212/2025 ha chiarito che l'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti.
Stante l'accordo raggiunto, dunque, deve ritenersi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite e ripartizione delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto, al 50% tra le parti.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite;
• pone le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale;
Così deciso, in Isernia, in data 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione