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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' , CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
09.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 6225/2022 R.g. avente ad oggetto: rendita ai superstiti
T R A
(c.f.: ), nata a [...] il [...], nella qualità di Parte_1 C.F._1 erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gentile ed elettivamente domiciliata Persona_1 come in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Parte_2
Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rampino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2022 la parte ricorrente, nella qualità di erede di , Persona_1 ha esposto che il de cuius ha svolto mansioni di tornitore e di tracciatore, sia a terra che a bordo delle navi, dal 1973 al 1989 alle dipendenze della gruppo cantieristico operante nel settore Controparte_2 della costruzione di navi da crociera e di traghetti di grandi dimensioni, nonché navi merci e militari;
che il de cuius ha svolto attività lavorativa a turni alterni dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00; che nello svolgimento dell'attività lavorativa utilizzava materiali in amianto sia sottoforma di manufatti
Pag. 1 di 5 da istallare sulle navi (as esempio, i pannelli per il rivestimento delle porte tagliafuoco, delle pareti delle cabine) sia sotto forma di materiale di consumo impiegato nelle lavorazioni (quali, ad esempio, grembiuli e teli di amianto usati per la protezione delle fiamme e del calore durante le operazioni di saldatura); che l'ambiente lavorativo era saturo di fumi, gas e polveri;
che tutta l'attività lavorativa è stata svolta senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione e senza che l'ambiente di lavoro fosse dotato di specifiche apparecchiature per il ricambio dell'aria, con esposizione ai seguenti rischi lavorativi: fumi di combustioni dei motori, fumi di saldatura, polveri di asbesto aerodisperse nell'ambiente, microclima sfavorevole in rapporto alle elevate temperature ambientali, vapori provenienti dall'olio motore a temperatura particolarmente elevata, rumorosità elevata;
che il de cuius agli inizi del 2018 ha presentato dispnea e a seguito di diagnosi di adenoma del sigma in data 19.10.2018 veniva sottoposto a emicolectomia;
nel giugno del 2020 vi era una ripresa della malattia polmonare e in data 06.08.2020, in considerazione dello stadio e della gravità della malattia polmonare, veniva prescritto un trattamento chemioterapico ad intento palliativo;
che il de cuius decedeva in data 02.11.2021.
Ha continuato esponendo che, a seguito del decesso del marito, ha presentato in data 17.02.2022 domanda amministrativa all' per il riconoscimento della rendita ai superstiti, atteso che l'exitus CP_1 del marito era stato determinato da malattia contratta a causa del lavoro prestato;
che avverso il silenzio-rifiuto dell' ha proposto in data 22.11.2022 ricorso in opposizione rimasto tuttavia senza CP_1 riscontro.
Ha concluso chiedendo di «accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del
Sig. è avvenuto in data 02.11.2021 a causa diretta delle lavorazioni effettuate presso la di Persona_1 CP_2
Napoli SOFER;
per l'effetto condannare l' alla corresponsione a favore dell'istante della rendita ai superstiti, ai CP_1 sensi degli artt.85, 105, 106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del CP_1 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' ha dedotto l'insussistenza del nesso causale tra CP_1
l'attività lavorativa svolta e il decesso. Ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Letti gli atti, ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, svolta l'attività istruttoria, ammessa ed espletata ctu medica, la causa è decisa è decisa in data odierna ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'istituto della rendita ai superstiti fa parte delle prestazioni previste dall'art. 66 del TU n.
1124/1965 ed è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 85 e 105. Stabilisce l'art. 85 l. cit.: “Se
l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
Pag. 2 di 5 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116….”.
Secondo il successivo art. 105 l. cit.: “Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte”.
Sotto il profilo probatorio, la fattispecie costitutiva del relativo diritto alla rendita ai superstiti, è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte (Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2016, n. 13060).
In atti non è depositato alcun certificato che attesti l'esposizione ultradecennale del sig. CP_1 all'amianto. Si è reso, pertanto, necessario svolgere attività istruttoria al fine di verificare Per_1
l'effettiva nocività dell'ambiente lavorativo nonché l'esposizione all'amianto come dedotta nell'atto introduttivo.
I testi di parte ricorrente, entrambi escussi all'udienza del 01.10.2024, hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa in ambiente nocivo a contatto con l'amianto e senza alcun mezzo di protezione.
Il teste ha dichiarato: «Conosco il signore perché abbiamo lavorato insieme Testimone_1 Parte_3 dal 1973-1974 sino al 1988-1989, data in cui il Barone ha smesso di lavorare mentre io ho continuato la mia attività lavorativa sino a Novembre 1996. Abbiamo sempre lavorato insieme presso i cantieri navali e all'epoca era lo stabilimento della lavoravamo mediamente dalle 10 alle 12 ore al giorno. Il sig. era tornitore mentre CP_2 Per_1 io mi occupava della parte elettrica. Tutti gli operai iniziavano alle 8.00 del mattino sino alla sera, oppure periodicamente si facevano dei turni anche se fu per un periodo ridotto perché dipendeva dall'esigenza di lavoro e della consegna delle navi.
Il lavorava nell'officina meccanica del cantiere e considerato che l'attività si svolgeva anche a bordo capitava anche Per_1 che per tutta la settimana svolgeva l'attività sulla nave. Io so di cosa si occupasse il perchè quando arrivavano le Per_1 navi al cantiere, le stesse rimanevano per un periodo limitato perché bisognava rispettare la data di consegna, quindi, tutte le categorie compreso il ricorrente salivano a bordo. Il ricorrente in quanto tornitore interveniva sulle turbine della nave, le quali erano coibentate con cuscini d'amianto, cemento d'amianto ed erano pitturate e quando si rimuoveva la coibentazione l'amianto si disperdeva nell'aria sottoforma di polvere sottile. Non c'erano mezzi di protezione né mascherine né impianti di aspirazione dell'amianto e laddove cerano erano limitatissimi e di un numero insufficienti per creare un'ambiente salubre. L'amianto era presente anche nei tubi di vapore che erano sempre coibentati con cuscini e cemento d'amianto.
Tutti gli operai di tutte le categorie erano a contatto con l'amianto. Quando si interveniva sulla nave vuol dire che si interveniva su pezzi usurati per riparazione o eventuale sostituzione. Tanto è vero che la coibentazione in amianto era talmente usurata che bastava picchiettare con un semplice martello o picchetta per rimuoverla. Per rimuovere ed accedere ai perni della turbina si utilizzava un getto di aria compressa a causa del quale le polveri d'amianto si disperdevano
Pag. 3 di 5 ulteriormente. Posso dire che queste polveri erano assolutamente visibili nell'aria e io le vedevo e come me anche gli altri operai. Il ha lavorato anche nella sala macchina che si trova sulla nave e dove c'è il motore principale, tutti i Per_1 motori che asservano quello principale, caldaie, turbine ed alternatori. La grandezza della sala macchina è direttamente proporzionale alla grandezza della nave, quella più grande che ho visto io 50 metri per 40 metri con un'altezza di 30 metri. A volte il Barone aiutava anche noi elettricisti a rettificare gli anelli degli indotti, nel senso che lui creava un sistema che ci permetteva di rettificarli senza scendere il rotore dalla nave e ciò avveniva sempre nella sala macchine, solo eccezionalmente il rotore veniva sbarcava se aveva necessità di altri tipi di interventi».
Il teste ha riferito: «Conosco il Sig. perché non solo siamo stati amici d'infanzia e Testimone_2 Per_1 siamo cresciuti insieme ma anche perché abbiamo lavorato insieme dal 1969 al 1975, data in cui io sono stato assunto presso l'Enel. Io ero dipendente della ditta “La CC OC e lavoravo al porto di Napoli. Il sig. all'epoca Per_1 lavorava presso la che stava proprio all'interno del porto di Napoli. I dipendenti della CC US CP_2 venivano chiamati dalla per svolgere lavori a bordi delle navi, io venivo chiamato per carpenteria navale e CP_2 tubisteria, occupandomi di riparazioni meccaniche, di tubazioni e tra le altre cose anche di sostituzione di valvole. I tubi su cui lavoravamo erano coibentati ed erano fatti di amianto, quando riparavamo i tubi o li sostituivamo toccavamo con le mani proprio l'amianto e l'ambiante di lavoro non era sicuro. Non avevamo mezzi di protezione, ci venivano forniti dei guanti ma no per protezione d'amianto ma per proteggerci dai materiali bollenti perché usavamo sia la fiamma ossidrica sia la saldatrice ma devo dire che questi guanti non sempre ci venivano forniti, ricordo che andavo a chiederli a mio fratello o al sig. che lavoravano per la Noi lavoravamo sulle navi dove c'era lavoro da svolgere, ed io vedevo Per_1 CP_2 qualche volta il Sig. che invece faceva il tornitore meccanico. veniva spesso a bordo in quanto gli Per_1 Per_1 smontavano dei tubi che lui aggiustava e questi tubi erano sempre coibentati d'amianto. La polvere d'amianto che fuoriusciva appena venivano toccati i tubi era visibile ad occhio nudo ma noi a quell'epoca non avevamo consapevolezza del rischio. Anche le paratie della nave erano fatte d'amianto. sulle navi noi lavoravamo insieme agli operai della CP_2
e a quelli dipendenti di altre società private».
All'esito dell'istruttoria, dunque, è emerso che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa in Per_1 un ambiente morbigeno. Pertanto, al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra detta esposizione e il decesso intervenuto in data 02.11.2021, è stata ammessa ed espletata ctu medica.
E, tuttavia, il nominato ctu, dott. dopo aver effettuato una compiuta Persona_2 ricostruzione della storia clinica del sig. e all'esito di un'attenta valutazione del materiale e della Per_1 documentazione medica a sua disposizione, ha ritenuto che «L'esame della documentazione tecnica allegata alla produzione di parte attrice consente di ritenere che il de cuius, sign. fosse affetto da un “Adenocarcinoma Persona_1 del sigma-retto”. Per quanto desumibile dalla produzione agli atti e per quanto già dettagliatamente discusso, si ritiene che la suddetta patologia ed il successivo iter clinico non siano causalmente riconducibili alla certificata esposizione professionale a polveri di asbesto, non costituendo la stessa una “concausa” necessaria, efficiente e determinante» (cfr. perizia nel fasc. tel.).
Pag. 4 di 5 Il CTU ha dunque escluso il nesso di causalità/concausalità tra la malattia denunciata e sofferta e la morte del defunto, chiarendo il suo pensiero nell'elaborato peritale trasmesso alle parti.
Tali risultanze sono state confermate dal consulente tecnico anche a seguito dell'esame delle osservazioni sollevate dalla parte ricorrente alla bozza peritale. Pertanto, il Giudicante può far proprie le conclusioni dell'ausiliario giacché gli esiti della consulenza risultano condivisibili in quanto correttamente motivati, coerenti ed esaustivi.
Le spese del giudizio sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio;
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell' . CP_1
SI COMUNICHI.
Nola, 09.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 5 di 5
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' , CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
09.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al nr. 6225/2022 R.g. avente ad oggetto: rendita ai superstiti
T R A
(c.f.: ), nata a [...] il [...], nella qualità di Parte_1 C.F._1 erede di , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gentile ed elettivamente domiciliata Persona_1 come in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Parte_2
Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rampino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.12.2022 la parte ricorrente, nella qualità di erede di , Persona_1 ha esposto che il de cuius ha svolto mansioni di tornitore e di tracciatore, sia a terra che a bordo delle navi, dal 1973 al 1989 alle dipendenze della gruppo cantieristico operante nel settore Controparte_2 della costruzione di navi da crociera e di traghetti di grandi dimensioni, nonché navi merci e militari;
che il de cuius ha svolto attività lavorativa a turni alterni dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00; che nello svolgimento dell'attività lavorativa utilizzava materiali in amianto sia sottoforma di manufatti
Pag. 1 di 5 da istallare sulle navi (as esempio, i pannelli per il rivestimento delle porte tagliafuoco, delle pareti delle cabine) sia sotto forma di materiale di consumo impiegato nelle lavorazioni (quali, ad esempio, grembiuli e teli di amianto usati per la protezione delle fiamme e del calore durante le operazioni di saldatura); che l'ambiente lavorativo era saturo di fumi, gas e polveri;
che tutta l'attività lavorativa è stata svolta senza l'utilizzo di alcun mezzo di protezione e senza che l'ambiente di lavoro fosse dotato di specifiche apparecchiature per il ricambio dell'aria, con esposizione ai seguenti rischi lavorativi: fumi di combustioni dei motori, fumi di saldatura, polveri di asbesto aerodisperse nell'ambiente, microclima sfavorevole in rapporto alle elevate temperature ambientali, vapori provenienti dall'olio motore a temperatura particolarmente elevata, rumorosità elevata;
che il de cuius agli inizi del 2018 ha presentato dispnea e a seguito di diagnosi di adenoma del sigma in data 19.10.2018 veniva sottoposto a emicolectomia;
nel giugno del 2020 vi era una ripresa della malattia polmonare e in data 06.08.2020, in considerazione dello stadio e della gravità della malattia polmonare, veniva prescritto un trattamento chemioterapico ad intento palliativo;
che il de cuius decedeva in data 02.11.2021.
Ha continuato esponendo che, a seguito del decesso del marito, ha presentato in data 17.02.2022 domanda amministrativa all' per il riconoscimento della rendita ai superstiti, atteso che l'exitus CP_1 del marito era stato determinato da malattia contratta a causa del lavoro prestato;
che avverso il silenzio-rifiuto dell' ha proposto in data 22.11.2022 ricorso in opposizione rimasto tuttavia senza CP_1 riscontro.
Ha concluso chiedendo di «accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il decesso del
Sig. è avvenuto in data 02.11.2021 a causa diretta delle lavorazioni effettuate presso la di Persona_1 CP_2
Napoli SOFER;
per l'effetto condannare l' alla corresponsione a favore dell'istante della rendita ai superstiti, ai CP_1 sensi degli artt.85, 105, 106, 231 e 233 DPR 1124/1965, con decorrenza dal giorno successivo a quello della morte, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del CP_1 giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' ha dedotto l'insussistenza del nesso causale tra CP_1
l'attività lavorativa svolta e il decesso. Ha chiesto, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Letti gli atti, ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, svolta l'attività istruttoria, ammessa ed espletata ctu medica, la causa è decisa è decisa in data odierna ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
L'istituto della rendita ai superstiti fa parte delle prestazioni previste dall'art. 66 del TU n.
1124/1965 ed è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 85 e 105. Stabilisce l'art. 85 l. cit.: “Se
l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
Pag. 2 di 5 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116….”.
Secondo il successivo art. 105 l. cit.: “Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto. L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte”.
Sotto il profilo probatorio, la fattispecie costitutiva del relativo diritto alla rendita ai superstiti, è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte (Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 2016, n. 13060).
In atti non è depositato alcun certificato che attesti l'esposizione ultradecennale del sig. CP_1 all'amianto. Si è reso, pertanto, necessario svolgere attività istruttoria al fine di verificare Per_1
l'effettiva nocività dell'ambiente lavorativo nonché l'esposizione all'amianto come dedotta nell'atto introduttivo.
I testi di parte ricorrente, entrambi escussi all'udienza del 01.10.2024, hanno confermato lo svolgimento di attività lavorativa in ambiente nocivo a contatto con l'amianto e senza alcun mezzo di protezione.
Il teste ha dichiarato: «Conosco il signore perché abbiamo lavorato insieme Testimone_1 Parte_3 dal 1973-1974 sino al 1988-1989, data in cui il Barone ha smesso di lavorare mentre io ho continuato la mia attività lavorativa sino a Novembre 1996. Abbiamo sempre lavorato insieme presso i cantieri navali e all'epoca era lo stabilimento della lavoravamo mediamente dalle 10 alle 12 ore al giorno. Il sig. era tornitore mentre CP_2 Per_1 io mi occupava della parte elettrica. Tutti gli operai iniziavano alle 8.00 del mattino sino alla sera, oppure periodicamente si facevano dei turni anche se fu per un periodo ridotto perché dipendeva dall'esigenza di lavoro e della consegna delle navi.
Il lavorava nell'officina meccanica del cantiere e considerato che l'attività si svolgeva anche a bordo capitava anche Per_1 che per tutta la settimana svolgeva l'attività sulla nave. Io so di cosa si occupasse il perchè quando arrivavano le Per_1 navi al cantiere, le stesse rimanevano per un periodo limitato perché bisognava rispettare la data di consegna, quindi, tutte le categorie compreso il ricorrente salivano a bordo. Il ricorrente in quanto tornitore interveniva sulle turbine della nave, le quali erano coibentate con cuscini d'amianto, cemento d'amianto ed erano pitturate e quando si rimuoveva la coibentazione l'amianto si disperdeva nell'aria sottoforma di polvere sottile. Non c'erano mezzi di protezione né mascherine né impianti di aspirazione dell'amianto e laddove cerano erano limitatissimi e di un numero insufficienti per creare un'ambiente salubre. L'amianto era presente anche nei tubi di vapore che erano sempre coibentati con cuscini e cemento d'amianto.
Tutti gli operai di tutte le categorie erano a contatto con l'amianto. Quando si interveniva sulla nave vuol dire che si interveniva su pezzi usurati per riparazione o eventuale sostituzione. Tanto è vero che la coibentazione in amianto era talmente usurata che bastava picchiettare con un semplice martello o picchetta per rimuoverla. Per rimuovere ed accedere ai perni della turbina si utilizzava un getto di aria compressa a causa del quale le polveri d'amianto si disperdevano
Pag. 3 di 5 ulteriormente. Posso dire che queste polveri erano assolutamente visibili nell'aria e io le vedevo e come me anche gli altri operai. Il ha lavorato anche nella sala macchina che si trova sulla nave e dove c'è il motore principale, tutti i Per_1 motori che asservano quello principale, caldaie, turbine ed alternatori. La grandezza della sala macchina è direttamente proporzionale alla grandezza della nave, quella più grande che ho visto io 50 metri per 40 metri con un'altezza di 30 metri. A volte il Barone aiutava anche noi elettricisti a rettificare gli anelli degli indotti, nel senso che lui creava un sistema che ci permetteva di rettificarli senza scendere il rotore dalla nave e ciò avveniva sempre nella sala macchine, solo eccezionalmente il rotore veniva sbarcava se aveva necessità di altri tipi di interventi».
Il teste ha riferito: «Conosco il Sig. perché non solo siamo stati amici d'infanzia e Testimone_2 Per_1 siamo cresciuti insieme ma anche perché abbiamo lavorato insieme dal 1969 al 1975, data in cui io sono stato assunto presso l'Enel. Io ero dipendente della ditta “La CC OC e lavoravo al porto di Napoli. Il sig. all'epoca Per_1 lavorava presso la che stava proprio all'interno del porto di Napoli. I dipendenti della CC US CP_2 venivano chiamati dalla per svolgere lavori a bordi delle navi, io venivo chiamato per carpenteria navale e CP_2 tubisteria, occupandomi di riparazioni meccaniche, di tubazioni e tra le altre cose anche di sostituzione di valvole. I tubi su cui lavoravamo erano coibentati ed erano fatti di amianto, quando riparavamo i tubi o li sostituivamo toccavamo con le mani proprio l'amianto e l'ambiante di lavoro non era sicuro. Non avevamo mezzi di protezione, ci venivano forniti dei guanti ma no per protezione d'amianto ma per proteggerci dai materiali bollenti perché usavamo sia la fiamma ossidrica sia la saldatrice ma devo dire che questi guanti non sempre ci venivano forniti, ricordo che andavo a chiederli a mio fratello o al sig. che lavoravano per la Noi lavoravamo sulle navi dove c'era lavoro da svolgere, ed io vedevo Per_1 CP_2 qualche volta il Sig. che invece faceva il tornitore meccanico. veniva spesso a bordo in quanto gli Per_1 Per_1 smontavano dei tubi che lui aggiustava e questi tubi erano sempre coibentati d'amianto. La polvere d'amianto che fuoriusciva appena venivano toccati i tubi era visibile ad occhio nudo ma noi a quell'epoca non avevamo consapevolezza del rischio. Anche le paratie della nave erano fatte d'amianto. sulle navi noi lavoravamo insieme agli operai della CP_2
e a quelli dipendenti di altre società private».
All'esito dell'istruttoria, dunque, è emerso che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa in Per_1 un ambiente morbigeno. Pertanto, al fine di accertare la sussistenza del nesso causale tra detta esposizione e il decesso intervenuto in data 02.11.2021, è stata ammessa ed espletata ctu medica.
E, tuttavia, il nominato ctu, dott. dopo aver effettuato una compiuta Persona_2 ricostruzione della storia clinica del sig. e all'esito di un'attenta valutazione del materiale e della Per_1 documentazione medica a sua disposizione, ha ritenuto che «L'esame della documentazione tecnica allegata alla produzione di parte attrice consente di ritenere che il de cuius, sign. fosse affetto da un “Adenocarcinoma Persona_1 del sigma-retto”. Per quanto desumibile dalla produzione agli atti e per quanto già dettagliatamente discusso, si ritiene che la suddetta patologia ed il successivo iter clinico non siano causalmente riconducibili alla certificata esposizione professionale a polveri di asbesto, non costituendo la stessa una “concausa” necessaria, efficiente e determinante» (cfr. perizia nel fasc. tel.).
Pag. 4 di 5 Il CTU ha dunque escluso il nesso di causalità/concausalità tra la malattia denunciata e sofferta e la morte del defunto, chiarendo il suo pensiero nell'elaborato peritale trasmesso alle parti.
Tali risultanze sono state confermate dal consulente tecnico anche a seguito dell'esame delle osservazioni sollevate dalla parte ricorrente alla bozza peritale. Pertanto, il Giudicante può far proprie le conclusioni dell'ausiliario giacché gli esiti della consulenza risultano condivisibili in quanto correttamente motivati, coerenti ed esaustivi.
Le spese del giudizio sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio;
3) pone le spese della ctu, separatamente liquidate con decreto, a carico dell' . CP_1
SI COMUNICHI.
Nola, 09.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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