TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 702/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 702 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.01.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Emilia Criscuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in RE RI (Cs) alla via U. Boccioni n. 10, come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 17.06.2024; attrice E
nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 17.06.2024, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale dal coniuge stante il matrimonio Controparte_1 concordatario con lui contratto in RE RI (Cs) il 19.12.1993 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 73, parte II, serie A, anno 1993, in costanza del quale sono nati tre figli, il 23.04.1994, il 3.06.1998 e il 28.08.2008. Per_1 Per_2 Per_3
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che, a seguito di un procedimento penale a carico del marito definito dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 15.09.2022, lo stesso veniva condannato in via definitiva alla pena di anni 10 di reclusione;
- di avere tentato in ogni modo di mantenere in vita il rapporto coniugale, ma che la situazione venutasi a creare in seguito alla condanna ed alla condizione di detenzione del marito aveva irrimediabilmente logorato il rapporto coniugale, portando la stessa a dover affrontare da sola e con difficoltà il menage familiare e la cura della prole;
- di avere un impiego lavorativo, dal quale percepiva una retribuzione annua pari ad €
8.614,00, oltre ulteriori € 199,40 mensili percepiti per il figlio minore e che con Per_3 tale reddito provvedeva al mantenimento dei figli e dei nipoti, figli della propria figlia
, tutti con essa conviventi;
Per_1
- di avere avuto assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in RE
M.mo alla C.da Iannizzi, ove risiedeva con figli e nipoti;
- di provvedere al mantenimento ed all'educazione del figlio minore che viveva Per_3 con lei, ma di non avere mai inteso né di volere per il futuro limitare i rapporti dello stesso col padre che attualmente si svolgono solo per via telefonica.
Ciò premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) affidare il figlio in via esclusiva alla madre con possibilità per il padre, Per_3 compatibilmente con il suo stato di detenzione e con gli impegni del minore, di avere contatti telefonici quotidiani, od in subordine disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento in via esclusiva presso la madre;
4) la sig.ra provvederà al mantenimento del minore”. Pt_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 22.10.2024.
regolarmente citato in giudizio non si è costituito, sicché è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
All'udienza del 10.12.2024, veniva sentita la che confermava le proprie Parte_1 richieste, precisando altresì che né lei, né il marito risultavano titolari di beni mobili od immobili, di depositi bancari o di altri titoli. In esito all'audizione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, si disponeva un rinvio per l'ascolto del minore.
2 Alla successiva udienza del 28.01.2025 veniva ascoltato il figlio minore ed all'esito, Per_3 previa insistenza di parte attrice nell'accoglimento delle domande proposte, il presidente relatore rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa va, in primo luogo, accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendosi ritenere che la convivenza tra i medesimi sia ormai da tempo cessata, né appare in alcun modo ripristinabile, essendo irrimediabilmente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
Per quanto attiene, poi, ai provvedimenti riguardanti la prole, va innanzitutto accolta la richiesta di affidamento esclusivo alla stessa del figlio minore Per_3
In proposito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “…in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.…” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI ord. n. 28244 del 4/11/2019). Ne consegue che l'affidamento condiviso costituisca la regola e che l'affidamento esclusivo o monogenitoriale ad uno dei genitori possa essere disposto dal giudice con provvedimento motivato quando il primo appaia contrario all'interesse del minore. La motivazione dovrà riguardare sia l'idoneità educativa del coniuge affidatario, sia l'eventuale inidoneità educativa dell'altro coniuge. Nello specifico,
- al di là dei casi in cui ricorrano addirittura i presupposti per la decadenza della responsabilità genitoriale (violazione o trascuranza dei doveri verso il figlio od abuso dei poteri con grave pregiudizio per il figlio) ex-art. 330 cc, oppure ci sia stata una condotta del genitore meno grave ma comunque pregiudizievole per il figlio tanto da legittimare l'adozione di provvedimenti di allontanamento o di altro tipo ex-art. 333 cc,
- può ritenersi sufficiente la constatazione che uno dei genitori non sia idoneo a svolgere l'ufficio educativo oppure sia impedito a farlo perché ad esempio detenuto, od ancora del fatto che ci sia un rifiuto del figlio adolescente nei confronti di uno dei genitori.
Con particolare riferimento al caso di specie, dal compendio probatorio versato in atti è emerso che si trovi da anni ed attualmente in stato di detenzione e, dunque, Controparte_1 per ciò solo è materialmente impossibilitato ad esercitare appieno le proprie funzioni genitoriali. Allo stato, invero, il rapporto tra ed il figlio minore Controparte_1
è ridotto esclusivamente a meri colloqui telefonici, come asserito dall'attrice nel Per_3 ricorso introduttivo. Tale stato dei fatti, tenuto conto del prevalente interesse del minore, impone al giudice di prevedere che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla madre,
3 dovendosi ritenere che il padre, a causa del suo stato di detenzione, non sia attualmente in grado di provvedere adeguatamente alle esigenze di vita del minore e di esercitare appieno le proprie prerogative genitoriali, ivi compreso il compimento di tutti gli atti che interessano il minore stesso. Dunque, l'affido condiviso del minore contrasterebbe, in ragione dell'impossibilità Per_3 per il padre di avere un coinvolgimento attivo ed una presenza stabile nella vita del figlio, con il suo preminente interesse, sicché va disposto l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, rispetto alla quale, peraltro, non è emersa alcuna criticità in ordine alla sua idoneità a ricoprire il ruolo genitoriale.
Per quanto concerne i rapporti tra padre e figlio nulla osta acché i due possano continuare ad intrattenere colloqui telefonici od anche in presenza, nei limiti concessi dai regolamenti carcerari e, comunque, nelle giornate e negli orari da concordare tra le parti a seconda delle reciproche esigenze e possibilità.
Con riguardo, poi, al contributo paterno al mantenimento del figlio minore, emerge dalla normativa che, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati.
L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316 bis c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri.
In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 ter comma 4 c.c. dispone, inoltre, che
"salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
In sede di esegesi di tale ultima norma la giurisprudenza di legittimità appare costante nell'affermare, altresì, che “…in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum"…” (Cass. n. 25055 del 23.10.2017)
Orbene, nel caso di specie, manca la richiesta di parte ricorrente di imporre al padre l'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del figlio minore, tant'è che la stessa afferma esplicitamente nel ricorso di provvedere personalmente al mantenimento del minore e, rispondendo a specifica domanda in sede di audizione, riferisce di avere un impiego lavorativo per il quale percepisce una retribuzione annua pari ad € 8.614,00 e di percepire per intero l'assegno unico erogato per il figlio, pari complessivamente ad € 199,40, pur non mancando di precisare che, né lei, né il marito risultano titolari di beni mobili od immobili, di depositi bancari o di altri titoli.
La manifesta disponibilità della madre a farsi carico in via esclusiva del mantenimento del figlio minore non appare, comunque, ostativa, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, ad una decisione di questo tribunale, che andando ultra petita, valuti positivamente l'eventualità che anche il padre debba contribuire al mantenimento del figlio minore e ciò anche in considerazione del fatto che il reddito di cui dispone la ricorrente appare piuttosto esiguo e potrebbe risultare non sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento delle
4 esigenze del figlio minore, nonché di quelle degli altri figli con lei conviventi e dei nipoti, figli della figlia , che seppure maggiorenne non è economicamente autosufficiente. Per_1
Ed allora, seppure allo stato il padre, in quanto detenuto e senza altre fonti di reddito per come riferito dalla ricorrente, non appare in condizione di contribuire a tale mantenimento, si deve per contro necessario prevedere e disporre, a tutela del preminente interesse del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, presenti e future, che il la cui Controparte_1 capacità lavorativa non risulta in alcun modo esclusa, debba contribuire al mantenimento del figlio una volta cessata l'espiazione della pena prevista tra alcuni mesi, ed all'uopo Per_3 si ritiene congruo fissare tale contributo nella somma mensile complessiva di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre che nella partecipazione, unitamente alla madre, nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per il minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola. In assenza, infine, di una specifica richiesta di parte ricorrente di condanna di parte resistente al pagamento delle spese, nulla va disposto in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva nella causa civile iscritta al R.G. n. 702/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
stante il matrimonio tra loro contratto in RE RI (Cs) il 19.12.1993
[...]
e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 73, parte II, serie A, anno 1993;
- dispone l'affido esclusivo alla madre del figlio minore Parte_1 Persona_4
con collocamento dello stesso presso di lei e regolamentazione dei suoi rapporti
[...] con il padre secondo quanto precisato in parte motiva, cui si fa qui integrale rinvio;
- dispone che a decorrere dalla cessazione del suo stato di Controparte_1 detenzione per espiazione della pena, versi a entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese (in contanti o mediante assegno, bonifico o vaglia postale), a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma complessiva mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e partecipi, nella misura del 50%, alle spese straordinarie riguardanti lo stesso figlio minore, come individuate secondo le linee guida recepite nel Protocollo (“Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”), pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RE RI (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RE RI (Cs) per quanto di sua competenza.
Così deciso in Paola il 23 marzo 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
5 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 702 del Ruolo Generale per l'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 28.01.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Emilia Criscuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in RE RI (Cs) alla via U. Boccioni n. 10, come da procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 17.06.2024; attrice E
nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: separazione giudiziale di coniugi.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 17.06.2024, ha proposto Parte_1 domanda di separazione personale dal coniuge stante il matrimonio Controparte_1 concordatario con lui contratto in RE RI (Cs) il 19.12.1993 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 73, parte II, serie A, anno 1993, in costanza del quale sono nati tre figli, il 23.04.1994, il 3.06.1998 e il 28.08.2008. Per_1 Per_2 Per_3
A fondamento della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che, a seguito di un procedimento penale a carico del marito definito dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 15.09.2022, lo stesso veniva condannato in via definitiva alla pena di anni 10 di reclusione;
- di avere tentato in ogni modo di mantenere in vita il rapporto coniugale, ma che la situazione venutasi a creare in seguito alla condanna ed alla condizione di detenzione del marito aveva irrimediabilmente logorato il rapporto coniugale, portando la stessa a dover affrontare da sola e con difficoltà il menage familiare e la cura della prole;
- di avere un impiego lavorativo, dal quale percepiva una retribuzione annua pari ad €
8.614,00, oltre ulteriori € 199,40 mensili percepiti per il figlio minore e che con Per_3 tale reddito provvedeva al mantenimento dei figli e dei nipoti, figli della propria figlia
, tutti con essa conviventi;
Per_1
- di avere avuto assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in RE
M.mo alla C.da Iannizzi, ove risiedeva con figli e nipoti;
- di provvedere al mantenimento ed all'educazione del figlio minore che viveva Per_3 con lei, ma di non avere mai inteso né di volere per il futuro limitare i rapporti dello stesso col padre che attualmente si svolgono solo per via telefonica.
Ciò premesso, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c., la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) affidare il figlio in via esclusiva alla madre con possibilità per il padre, Per_3 compatibilmente con il suo stato di detenzione e con gli impegni del minore, di avere contatti telefonici quotidiani, od in subordine disporre l'affido congiunto ad entrambi i genitori, con collocamento in via esclusiva presso la madre;
4) la sig.ra provvederà al mantenimento del minore”. Pt_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 22.10.2024.
regolarmente citato in giudizio non si è costituito, sicché è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
All'udienza del 10.12.2024, veniva sentita la che confermava le proprie Parte_1 richieste, precisando altresì che né lei, né il marito risultavano titolari di beni mobili od immobili, di depositi bancari o di altri titoli. In esito all'audizione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, si disponeva un rinvio per l'ascolto del minore.
2 Alla successiva udienza del 28.01.2025 veniva ascoltato il figlio minore ed all'esito, Per_3 previa insistenza di parte attrice nell'accoglimento delle domande proposte, il presidente relatore rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa va, in primo luogo, accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendosi ritenere che la convivenza tra i medesimi sia ormai da tempo cessata, né appare in alcun modo ripristinabile, essendo irrimediabilmente venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Controparte_1
Per quanto attiene, poi, ai provvedimenti riguardanti la prole, va innanzitutto accolta la richiesta di affidamento esclusivo alla stessa del figlio minore Per_3
In proposito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “…in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità.…” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI ord. n. 28244 del 4/11/2019). Ne consegue che l'affidamento condiviso costituisca la regola e che l'affidamento esclusivo o monogenitoriale ad uno dei genitori possa essere disposto dal giudice con provvedimento motivato quando il primo appaia contrario all'interesse del minore. La motivazione dovrà riguardare sia l'idoneità educativa del coniuge affidatario, sia l'eventuale inidoneità educativa dell'altro coniuge. Nello specifico,
- al di là dei casi in cui ricorrano addirittura i presupposti per la decadenza della responsabilità genitoriale (violazione o trascuranza dei doveri verso il figlio od abuso dei poteri con grave pregiudizio per il figlio) ex-art. 330 cc, oppure ci sia stata una condotta del genitore meno grave ma comunque pregiudizievole per il figlio tanto da legittimare l'adozione di provvedimenti di allontanamento o di altro tipo ex-art. 333 cc,
- può ritenersi sufficiente la constatazione che uno dei genitori non sia idoneo a svolgere l'ufficio educativo oppure sia impedito a farlo perché ad esempio detenuto, od ancora del fatto che ci sia un rifiuto del figlio adolescente nei confronti di uno dei genitori.
Con particolare riferimento al caso di specie, dal compendio probatorio versato in atti è emerso che si trovi da anni ed attualmente in stato di detenzione e, dunque, Controparte_1 per ciò solo è materialmente impossibilitato ad esercitare appieno le proprie funzioni genitoriali. Allo stato, invero, il rapporto tra ed il figlio minore Controparte_1
è ridotto esclusivamente a meri colloqui telefonici, come asserito dall'attrice nel Per_3 ricorso introduttivo. Tale stato dei fatti, tenuto conto del prevalente interesse del minore, impone al giudice di prevedere che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla madre,
3 dovendosi ritenere che il padre, a causa del suo stato di detenzione, non sia attualmente in grado di provvedere adeguatamente alle esigenze di vita del minore e di esercitare appieno le proprie prerogative genitoriali, ivi compreso il compimento di tutti gli atti che interessano il minore stesso. Dunque, l'affido condiviso del minore contrasterebbe, in ragione dell'impossibilità Per_3 per il padre di avere un coinvolgimento attivo ed una presenza stabile nella vita del figlio, con il suo preminente interesse, sicché va disposto l'affidamento esclusivo dello stesso alla madre, rispetto alla quale, peraltro, non è emersa alcuna criticità in ordine alla sua idoneità a ricoprire il ruolo genitoriale.
Per quanto concerne i rapporti tra padre e figlio nulla osta acché i due possano continuare ad intrattenere colloqui telefonici od anche in presenza, nei limiti concessi dai regolamenti carcerari e, comunque, nelle giornate e negli orari da concordare tra le parti a seconda delle reciproche esigenze e possibilità.
Con riguardo, poi, al contributo paterno al mantenimento del figlio minore, emerge dalla normativa che, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati.
L'art. 315 bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316 bis c.c. disciplina il concorso dei genitori nei relativi oneri.
In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337 ter comma 4 c.c. dispone, inoltre, che
"salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito".
In sede di esegesi di tale ultima norma la giurisprudenza di legittimità appare costante nell'affermare, altresì, che “…in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio - ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati - il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum"…” (Cass. n. 25055 del 23.10.2017)
Orbene, nel caso di specie, manca la richiesta di parte ricorrente di imporre al padre l'obbligo di contribuire economicamente al mantenimento del figlio minore, tant'è che la stessa afferma esplicitamente nel ricorso di provvedere personalmente al mantenimento del minore e, rispondendo a specifica domanda in sede di audizione, riferisce di avere un impiego lavorativo per il quale percepisce una retribuzione annua pari ad € 8.614,00 e di percepire per intero l'assegno unico erogato per il figlio, pari complessivamente ad € 199,40, pur non mancando di precisare che, né lei, né il marito risultano titolari di beni mobili od immobili, di depositi bancari o di altri titoli.
La manifesta disponibilità della madre a farsi carico in via esclusiva del mantenimento del figlio minore non appare, comunque, ostativa, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali, ad una decisione di questo tribunale, che andando ultra petita, valuti positivamente l'eventualità che anche il padre debba contribuire al mantenimento del figlio minore e ciò anche in considerazione del fatto che il reddito di cui dispone la ricorrente appare piuttosto esiguo e potrebbe risultare non sufficiente a garantire il pieno soddisfacimento delle
4 esigenze del figlio minore, nonché di quelle degli altri figli con lei conviventi e dei nipoti, figli della figlia , che seppure maggiorenne non è economicamente autosufficiente. Per_1
Ed allora, seppure allo stato il padre, in quanto detenuto e senza altre fonti di reddito per come riferito dalla ricorrente, non appare in condizione di contribuire a tale mantenimento, si deve per contro necessario prevedere e disporre, a tutela del preminente interesse del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, presenti e future, che il la cui Controparte_1 capacità lavorativa non risulta in alcun modo esclusa, debba contribuire al mantenimento del figlio una volta cessata l'espiazione della pena prevista tra alcuni mesi, ed all'uopo Per_3 si ritiene congruo fissare tale contributo nella somma mensile complessiva di euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre che nella partecipazione, unitamente alla madre, nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per il minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di Paola. In assenza, infine, di una specifica richiesta di parte ricorrente di condanna di parte resistente al pagamento delle spese, nulla va disposto in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, decidendo in via definitiva nella causa civile iscritta al R.G. n. 702/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
stante il matrimonio tra loro contratto in RE RI (Cs) il 19.12.1993
[...]
e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 73, parte II, serie A, anno 1993;
- dispone l'affido esclusivo alla madre del figlio minore Parte_1 Persona_4
con collocamento dello stesso presso di lei e regolamentazione dei suoi rapporti
[...] con il padre secondo quanto precisato in parte motiva, cui si fa qui integrale rinvio;
- dispone che a decorrere dalla cessazione del suo stato di Controparte_1 detenzione per espiazione della pena, versi a entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese (in contanti o mediante assegno, bonifico o vaglia postale), a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma complessiva mensile di euro 150,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e partecipi, nella misura del 50%, alle spese straordinarie riguardanti lo stesso figlio minore, come individuate secondo le linee guida recepite nel Protocollo (“Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”), pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RE RI (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RE RI (Cs) per quanto di sua competenza.
Così deciso in Paola il 23 marzo 2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
5 6