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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15760/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15760/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabino Paparella Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio, indirizzo, pec C.F._2
OPPONENTE
Contro
con il patrocinio dell'avv. Leonardo Blandino (C.F. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Carpentiere ( ), C.F._4
indirizzo, pec
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n.3835 del 21.09.2020 il Tribunale di Bari ingiungeva a in qualità di Parte_1
debitore principale, e a , in qualità di garante, di pagare in solido, su istanza ed in favore Parte_2
della rispettivamente, la somma di € 33.254,46 con riferimento al primo debitore e Controparte_1
sino alla concorrenza di € 11.437,64 con riguardo al secondo.
Avverso detto provvedimento, con citazione del 7.12.2020, proponeva opposizione , il Parte_1
quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per mancanza della prova in ordine alla cessione del credito oggetto del giudizio monitorio e, in subordine,
evidenziava l'obbligo in capo alla stessa di instaurare, a pena di improcedibilità dell'azione, la procedura di mediazione.
Nel merito, adduceva la nullità del decreto ingiuntivo impugnato, in quanto emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti di cui all'art. 50 TUB e contestava la certezza del credito azionato,
non avendo la (creditrice cedente) mai dato prova del relativo titolo, rappresentato Parte_3
dalla stipulazione dei contratti di finanziamento n. 2334755 e n. 2801012. In particolare, con riferimento a questi ultimi, ne invocava la nullità, in quanto sottoscritti solo dalla parte mutuataria e non anche dall'istituto di credito mutuante, in violazione dell'art. 117 TUB.
Infine, sosteneva la vessatorietà della clausola n. 16 delle Condizioni Generali che, stabilendo la corresponsione degli interessi moratori in misura superiore al tasso legale (nello specifico del 15,96%
su base annua), avrebbe dovuto necessitare di un'apposita sottoscrizione da parte del cliente, mai avvenuta.
Chiedeva pertanto:
a. In via preliminare revocare il decreto Ingiuntivo opposto n.3835/2020 emesso dal Tribunale di Bari
il 18.09.2020 nel procedimento n. R.G. 11236/2020 per le causali di cui alla narrativa del presente
atto in quanto inefficace ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al punto 1) della presente
trattazione. pagina 2 di 11 b. Sempre in via preliminare inviare le parti alla mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28/2010
con onere di introduzione a carico di parte opposta.
In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere a) e b), in via principale e
nel merito:
c. accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per
carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 3) della
presente trattazione.
d. Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento per cui è causa, ai sensi dell'art. 117
TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nel punto 4) della presente trattazione.
e. Accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola n.16 delle Condizioni Generali laddove prevede
la misura degli interessi moratori pari al 15,96% su base annua e, conseguentemente, dichiararne la
nullità.
f. In via subordinata e nel merito ridurre la richiesta di parte ricorrente nei limiti del giusto e dovuto.
g. Con vittoria di spese e competenze del presente atto da distrarsi in favore del procuratore
anticipatario.
Con comparsa del 06.08.2021 si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, Controparte_1
rappresentava di essere titolare del credito in forza del contratto di cessione stipulato in data 22.06.15
con NC (quale avente causa di , pubblicato nella Controparte_2 Parte_3
G.U. del 02.07.15 e, in subordine, eccepiva il rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 28 del 2010,
atteso che l'art. 5, nei giudizi di opposizione, prevede l'avvio della procedura di mediazione soltanto dopo la prima udienza.
Nel merito, contestava le avverse eccezioni, deducendo l'esistenza dei contratti di finanziamento nonché la conformità della documentazione prodotta nel giudizio monitorio alle prescrizioni di cui all'art. 50 TUB.
pagina 3 di 11 In ordine alla mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'istituto di credito,
invece, sosteneva che il rapporto negoziale si fosse perfezionato con la trasmissione all'opponente del documento contenente l'accettazione da parte di della richiesta di mutuo, documento Parte_3
sottoscritto dall'istituto mutuante e contenente espresso rinvio al contratto di finanziamento e alle sue condizioni generali.
Infine, in relazione all'eccezione di vessatorietà della clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto, adduceva l'accettazione della stessa da parte del debitore, in quanto oggetto di separata e specifica sottoscrizione.
Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale:
in via preliminare: concedesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.3835/2020, R.G.
n.11236/2020, emesso dal Tribunale di Bari, ai sensi dell'articolo 648, Codice di Procedura Civile;
in via principale e nel merito: rigettasse la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermasse il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata e nel merito: accertasse che è creditrice nei confronti del signor Controparte_1
, dell'importo di € 33254,46, oltre interessi moratori come da contratto dalla richiesta Parte_1
sino al saldo, e per l'effetto, li condannasse al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di
giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compenso ai difensori patrocinanti.
Con ordinanza del 23.09.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e veniva attribuito alle parti il termine per instaurare il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa, istruita esclusivamente in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del 12.06.2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
-------------
pagina 4 di 11 L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, promossa dall'opponente, circa il difetto di legittimazione attiva della società intervenuta, per mancanza della prova in ordine alla cessione del credito oggetto del giudizio monitorio.
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una
banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in
capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione» (così, Cass. 31188/2017, 10860/2024). Inoltre, «qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al
necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in
concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la
legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito» ( Cass., 13
giugno 2019, n. 15884).
Ad ogni modo, è sempre necessario che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere
di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass. n. 24798/2020).
Orbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale del 02.07.15 n. 75 (cfr. all. 4 fascicolo monitorio), dal quale si evince pagina 5 di 11 che la «nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un Controparte_1
portafoglio di crediti pecuniari di titolarità da la "Cedente" o Controparte_3
" ) quale avente causa di in seguito ad un'operazione di fusione per CP_4 Controparte_5
incorporazione di nella Cedente efficace dal 1° giugno 2015 (…), ha stipulato con Parte_3
questa (…)un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. 1 e
4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto
dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti
criteri: c(i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Parte_3
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
(iii) crediti per i
[...]
quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia già stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
(iv) crediti che derivano da
contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche
amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali
pubbliche amministrazioni;
(vi) crediti i cui debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di credito,
erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
(vii) crediti i cui debitori non sono pubbliche
amministrazioni; (viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza,
crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che
risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da
una componente interessi;
(ix) crediti in relazione ai quali l'importo dovuto dalla Cedente ai sensi del
relativo contratto di credito è stato integralmente erogato;
(x) crediti in relazione ai quali non è in
corso affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti;
(xi) crediti che risultino ancora
in essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2015; (xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 22
giugno 2015 dal notaio , consultabile presso la sua sede in via delle Terme, 73, Persona_1
, nonchè presso la sede legale della Cedente». CP_2
pagina 6 di 11 È evidente, pertanto, che l'avviso pubblicato in G.U. sia idoneo ad individuare, con un sufficiente grado di determinatezza, la categoria dei crediti ceduti, tra i quali va senz'altro ricompreso quello opposto che, originando dai contratti di finanziamento n. 2334755 e n. 2801012 ed essendo stato integralmente erogato, soddisfa più di un parametro tra quelli indicati nell'avviso di cessione.
Nel merito, l'opposto decreto ingiuntivo deve ritenersi pienamente valido, atteso che, nell'àmbito dei contratti di finanziamento, non è necessaria la documentazione prevista dall'art. 50 TUB per l'emissione del decreto ingiuntivo. Infatti, quest'ultima assolve la funzione di «provare l'effettivo saldo
dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di c/c bancario è un rapporto "aperto" su cui possono
innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali, i cui esiti economici incidono in vario modo sul
saldo finale. Per tale ragione gli estratti conto certificati sono necessari ai fini dell'emissione di
un decreto ingiuntivo per crediti derivanti da contratto di conto corrente che la banca intende
azionare, ma non anche per i decreti monitori derivanti da rapporti di prestito, essendo desumibile la
prova del credito dal mero regolamento contrattuale» (in tal senso, Trib. Palermo, sent. 05 ottobre
2023, n. 4346; Trib. Catania, sent. 18 agosto 2023, n. 3487; Trib. Nola, sent. 16 agosto 2022 n. 1695;
Corte App. Ancona, sent. 13 gennaio 2022 n. 29).
Nel caso di specie, invece, venendo in rilievo due contratti di finanziamento, la prova del credito emerge direttamente dal contenuto del negozio, che disciplina pedissequamente il rapporto tra creditore e debitore, individuando gli specifici importi corrisposti nonché quelli da restituire.
Ad ogni buon conto, anche volendo disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, nella fattispecie in esame, si ravvisa la piena conformità dei documenti prodotti dalla società
opposta alle prescrizioni di cui all'art. 50 TUB (che consente alle banche di ottenere l'adozione di un decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno
dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”).
Infatti, dalla disamina degli estratti conto posti a corredo probatorio del giudizio monitorio (cfr. all.ti 4
pagina 7 di 11 e 5 del relativo fascicolo) emerge expressis verbis l'apposizione di conformità dei documenti trasmessi al correntista alle scritture contabili dell'istituto di credito. La correttezza delle informazioni contenute all'interno degli estratti conto, peraltro, non risulta mai essere stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, sì che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 co. 3 TUB e 9 delle condizioni generali di contratto (cfr. richiesta prestito personale, all.ta al fascicolo di parte opponente), l'estratto conto deve intendersi approvato.
Inoltre, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «in tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova
idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha
contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo
insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo
comportamento processuale della parte» (così, Cass., 10 maggio 2024, n. 12818).
Orbene, nel caso in esame, la difesa dell'opponente, lungi dall'individuare gli specifici profili di criticità che gli estratti conto prodotti presenterebbero rispetto alle prescrizioni impartite dall'art. 50
TUB, si è limitata a sostenerne genericamente l'illegittimità, non assolvendo così all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Del pari, va rigettata, in quanto destituita di fondamento, l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento n. 2334755 e n. 2801012, in quanto sottoscritti solo dalla parte mutuataria e, quindi,
conclusi in violazione dell'art. 117 TUB.
Invero, com'è noto, il contratto, ai sensi dell'art. 1326 c.c., si conclude quando il proponente ha notizia dell'accettazione della propria offerta. In questo momento, pertanto, occorre verificare che il contratto presenti tutti i requisiti necessari alla sua validità ex art. 1325 c.c.
Applicando tali coordinate generali al caso di specie, è possibile concludere che i contratti di finanziamento n. 2334755 e n. 2801012 si siano perfezionati con la nota di accettazione, regolarmente pagina 8 di 11 sottoscritta dalla società creditrice, con la quale l'opponente, non solo ha avuto notizia dell'accoglimento della propria richiesta di credito, ma ha altresì ricevuto il prospetto di tutte le condizioni contrattuali nonché delle condizioni generali, integranti il regolamento contrattuale (cfr.
all.ti 2 e 3 del fascicolo monitorio).
Pertanto, alla luce di quanto esposto e della documentazione in atti, nessuna violazione dell'art. 117
TUB può essere ravvisata.
Infine, non appare passibile di accoglimento neanche l'ultima eccezione formulata dall'opponente,
afferente la vessatorietà della condizione n. 16 del contratto, in quanto contenente la previsione di interessi moratori superiori al tasso legale.
Orbene, a mente dell'art. 1284 co. 3 c.c., le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale,
possono determinare gli interessi in misura superiore a quella legale, a patto che ciò risulti da atto scritto e che la determinazione privata degli interessi non valichi i limiti stabiliti dall'art. 1815 co. 2 c.c.
Pertanto, se da un lato, è ben possibile che i paciscenti convengano per iscritto la previsione di interessi superiori rispetto al tasso legale (come è accaduto nella condizione n. 16 dei contratti di finanziamento conclusi dall'opponente e da questi specificamente accettata), dall'altro, al fine di ottenerne la declaratoria di invalidità, è necessario che la parte interessata ne dimostri l'usurarietà.
Sul punto, infatti, occorre premettere che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza
e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato,
il debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, tuttavia, tale onere probatorio non è stato assolto, atteso che l'opponente si è
limitato a sostenere la vessatorietà della richiamata clausola n. 16 sul generico presupposto che avrebbe pagina 9 di 11 comportato l'applicazione di «(…) interessi moratori nella misura del 15,96% su base annua, da
considerarsi ben maggiori di quelli consentiti dalla legge e pertanto iniqui, onerando così il Cliente di
un costo del denaro non dovuto ed indebito che ha concorso ad appesantire oltremodo la situazione
economica e finanziaria dello stesso (…)».
È evidente, quindi, che nella difesa spiegata in favore del debitore, in spregio all'art. 2697 c.c., non vi sia traccia né dell'indicazione del tasso moratorio concretamente applicato, né della misura del t.e.g.m.
vigente nel periodo considerato né degli altri parametri che, ove specificamente esplicitati, avrebbero consentito di vagliare la fondatezza dell'eccezione proposta.
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, l'opposizione va integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda.
Con riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8 co. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, vigente ratione
temporis, per l'ingiustificata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione, se ne rileva l'inapplicabilità, in quanto la mancata comparizione della parte alla procedura conciliativa, lungi dal costituire la conseguenza di un suo arbitrario rifiuto, è stata determinata da un errore materiale del difensore che, errando nella trascrizione della data dell'incontro (cfr. all. 3 depositato dalla difesa dell'opponente in occasione dell'udienza del 05.05.22), non ha consentito al proprio assistito di prendervi parte. Pertanto, l'eventuale applicazione della sanzione nei suoi confronti apparirebbe irragionevole e poco coerente con lo spirito della legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 07.12.2020 da avverso il decreto ingiuntivo n.3835 del 21.09.2020, emesso dal Tribunale di Bari su Parte_1
istanza ed in favore della così provvede: Controparte_1
pagina 10 di 11 1. rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 3835 del 21.09.2020;
2. condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in €
7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
Bari, 3.10.2025
Il Giudice
FA ON
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, Valentina Sara
Ruscigno.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FA ON
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15760/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabino Paparella Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio, indirizzo, pec C.F._2
OPPONENTE
Contro
con il patrocinio dell'avv. Leonardo Blandino (C.F. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Carpentiere ( ), C.F._4
indirizzo, pec
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.06.2025
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto n.3835 del 21.09.2020 il Tribunale di Bari ingiungeva a in qualità di Parte_1
debitore principale, e a , in qualità di garante, di pagare in solido, su istanza ed in favore Parte_2
della rispettivamente, la somma di € 33.254,46 con riferimento al primo debitore e Controparte_1
sino alla concorrenza di € 11.437,64 con riguardo al secondo.
Avverso detto provvedimento, con citazione del 7.12.2020, proponeva opposizione , il Parte_1
quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per mancanza della prova in ordine alla cessione del credito oggetto del giudizio monitorio e, in subordine,
evidenziava l'obbligo in capo alla stessa di instaurare, a pena di improcedibilità dell'azione, la procedura di mediazione.
Nel merito, adduceva la nullità del decreto ingiuntivo impugnato, in quanto emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti di cui all'art. 50 TUB e contestava la certezza del credito azionato,
non avendo la (creditrice cedente) mai dato prova del relativo titolo, rappresentato Parte_3
dalla stipulazione dei contratti di finanziamento n. 2334755 e n. 2801012. In particolare, con riferimento a questi ultimi, ne invocava la nullità, in quanto sottoscritti solo dalla parte mutuataria e non anche dall'istituto di credito mutuante, in violazione dell'art. 117 TUB.
Infine, sosteneva la vessatorietà della clausola n. 16 delle Condizioni Generali che, stabilendo la corresponsione degli interessi moratori in misura superiore al tasso legale (nello specifico del 15,96%
su base annua), avrebbe dovuto necessitare di un'apposita sottoscrizione da parte del cliente, mai avvenuta.
Chiedeva pertanto:
a. In via preliminare revocare il decreto Ingiuntivo opposto n.3835/2020 emesso dal Tribunale di Bari
il 18.09.2020 nel procedimento n. R.G. 11236/2020 per le causali di cui alla narrativa del presente
atto in quanto inefficace ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui al punto 1) della presente
trattazione. pagina 2 di 11 b. Sempre in via preliminare inviare le parti alla mediazione ex art. 5, comma 1-bis, d. lgs. n. 28/2010
con onere di introduzione a carico di parte opposta.
In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere a) e b), in via principale e
nel merito:
c. accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per
carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 3) della
presente trattazione.
d. Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento per cui è causa, ai sensi dell'art. 117
TUB, comma 1, e comunque per le ragioni esposte nel punto 4) della presente trattazione.
e. Accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola n.16 delle Condizioni Generali laddove prevede
la misura degli interessi moratori pari al 15,96% su base annua e, conseguentemente, dichiararne la
nullità.
f. In via subordinata e nel merito ridurre la richiesta di parte ricorrente nei limiti del giusto e dovuto.
g. Con vittoria di spese e competenze del presente atto da distrarsi in favore del procuratore
anticipatario.
Con comparsa del 06.08.2021 si costituiva in giudizio la che, preliminarmente, Controparte_1
rappresentava di essere titolare del credito in forza del contratto di cessione stipulato in data 22.06.15
con NC (quale avente causa di , pubblicato nella Controparte_2 Parte_3
G.U. del 02.07.15 e, in subordine, eccepiva il rispetto della disciplina di cui al d.lgs. n. 28 del 2010,
atteso che l'art. 5, nei giudizi di opposizione, prevede l'avvio della procedura di mediazione soltanto dopo la prima udienza.
Nel merito, contestava le avverse eccezioni, deducendo l'esistenza dei contratti di finanziamento nonché la conformità della documentazione prodotta nel giudizio monitorio alle prescrizioni di cui all'art. 50 TUB.
pagina 3 di 11 In ordine alla mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte dell'istituto di credito,
invece, sosteneva che il rapporto negoziale si fosse perfezionato con la trasmissione all'opponente del documento contenente l'accettazione da parte di della richiesta di mutuo, documento Parte_3
sottoscritto dall'istituto mutuante e contenente espresso rinvio al contratto di finanziamento e alle sue condizioni generali.
Infine, in relazione all'eccezione di vessatorietà della clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto, adduceva l'accettazione della stessa da parte del debitore, in quanto oggetto di separata e specifica sottoscrizione.
Concludeva, pertanto, affinché il Tribunale:
in via preliminare: concedesse la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.3835/2020, R.G.
n.11236/2020, emesso dal Tribunale di Bari, ai sensi dell'articolo 648, Codice di Procedura Civile;
in via principale e nel merito: rigettasse la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto
e per l'effetto confermasse il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti;
in via subordinata e nel merito: accertasse che è creditrice nei confronti del signor Controparte_1
, dell'importo di € 33254,46, oltre interessi moratori come da contratto dalla richiesta Parte_1
sino al saldo, e per l'effetto, li condannasse al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di
giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compenso ai difensori patrocinanti.
Con ordinanza del 23.09.2021 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e veniva attribuito alle parti il termine per instaurare il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
La causa, istruita esclusivamente in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza del 12.06.2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
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pagina 4 di 11 L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, promossa dall'opponente, circa il difetto di legittimazione attiva della società intervenuta, per mancanza della prova in ordine alla cessione del credito oggetto del giudizio monitorio.
Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una
banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in
capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione» (così, Cass. 31188/2017, 10860/2024). Inoltre, «qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al
necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in
concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la
legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito» ( Cass., 13
giugno 2019, n. 15884).
Ad ogni modo, è sempre necessario che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere
di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass. n. 24798/2020).
Orbene, nel caso di specie, la società opposta ha prodotto l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale del 02.07.15 n. 75 (cfr. all. 4 fascicolo monitorio), dal quale si evince pagina 5 di 11 che la «nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un Controparte_1
portafoglio di crediti pecuniari di titolarità da la "Cedente" o Controparte_3
" ) quale avente causa di in seguito ad un'operazione di fusione per CP_4 Controparte_5
incorporazione di nella Cedente efficace dal 1° giugno 2015 (…), ha stipulato con Parte_3
questa (…)un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. 1 e
4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB in forza del quale il Cessionario ha acquistato pro soluto
dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti
criteri: c(i) crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati direttamente da Parte_3
(ii) crediti che derivano da contratti di credito che sono denominati in Euro;
(iii) crediti per i
[...]
quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia già stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti
l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
(iv) crediti che derivano da
contratti di credito regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che derivano da contratti di credito che non
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche
amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali
pubbliche amministrazioni;
(vi) crediti i cui debitori, all'atto di sottoscrizione del contratto di credito,
erano residenti ovvero avevano sede in Italia;
(vii) crediti i cui debitori non sono pubbliche
amministrazioni; (viii) crediti derivanti da contratti di credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza,
crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che
risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da
una componente interessi;
(ix) crediti in relazione ai quali l'importo dovuto dalla Cedente ai sensi del
relativo contratto di credito è stato integralmente erogato;
(x) crediti in relazione ai quali non è in
corso affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti;
(xi) crediti che risultino ancora
in essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2015; (xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 22
giugno 2015 dal notaio , consultabile presso la sua sede in via delle Terme, 73, Persona_1
, nonchè presso la sede legale della Cedente». CP_2
pagina 6 di 11 È evidente, pertanto, che l'avviso pubblicato in G.U. sia idoneo ad individuare, con un sufficiente grado di determinatezza, la categoria dei crediti ceduti, tra i quali va senz'altro ricompreso quello opposto che, originando dai contratti di finanziamento n. 2334755 e n. 2801012 ed essendo stato integralmente erogato, soddisfa più di un parametro tra quelli indicati nell'avviso di cessione.
Nel merito, l'opposto decreto ingiuntivo deve ritenersi pienamente valido, atteso che, nell'àmbito dei contratti di finanziamento, non è necessaria la documentazione prevista dall'art. 50 TUB per l'emissione del decreto ingiuntivo. Infatti, quest'ultima assolve la funzione di «provare l'effettivo saldo
dei rapporti tra le parti, in quanto il contratto di c/c bancario è un rapporto "aperto" su cui possono
innestarsi una serie di ulteriori vicende negoziali, i cui esiti economici incidono in vario modo sul
saldo finale. Per tale ragione gli estratti conto certificati sono necessari ai fini dell'emissione di
un decreto ingiuntivo per crediti derivanti da contratto di conto corrente che la banca intende
azionare, ma non anche per i decreti monitori derivanti da rapporti di prestito, essendo desumibile la
prova del credito dal mero regolamento contrattuale» (in tal senso, Trib. Palermo, sent. 05 ottobre
2023, n. 4346; Trib. Catania, sent. 18 agosto 2023, n. 3487; Trib. Nola, sent. 16 agosto 2022 n. 1695;
Corte App. Ancona, sent. 13 gennaio 2022 n. 29).
Nel caso di specie, invece, venendo in rilievo due contratti di finanziamento, la prova del credito emerge direttamente dal contenuto del negozio, che disciplina pedissequamente il rapporto tra creditore e debitore, individuando gli specifici importi corrisposti nonché quelli da restituire.
Ad ogni buon conto, anche volendo disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, nella fattispecie in esame, si ravvisa la piena conformità dei documenti prodotti dalla società
opposta alle prescrizioni di cui all'art. 50 TUB (che consente alle banche di ottenere l'adozione di un decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno
dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”).
Infatti, dalla disamina degli estratti conto posti a corredo probatorio del giudizio monitorio (cfr. all.ti 4
pagina 7 di 11 e 5 del relativo fascicolo) emerge expressis verbis l'apposizione di conformità dei documenti trasmessi al correntista alle scritture contabili dell'istituto di credito. La correttezza delle informazioni contenute all'interno degli estratti conto, peraltro, non risulta mai essere stata oggetto di contestazione da parte dell'opponente, sì che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 119 co. 3 TUB e 9 delle condizioni generali di contratto (cfr. richiesta prestito personale, all.ta al fascicolo di parte opponente), l'estratto conto deve intendersi approvato.
Inoltre, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «in tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova
idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare
l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha
contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo
insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo
comportamento processuale della parte» (così, Cass., 10 maggio 2024, n. 12818).
Orbene, nel caso in esame, la difesa dell'opponente, lungi dall'individuare gli specifici profili di criticità che gli estratti conto prodotti presenterebbero rispetto alle prescrizioni impartite dall'art. 50
TUB, si è limitata a sostenerne genericamente l'illegittimità, non assolvendo così all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Del pari, va rigettata, in quanto destituita di fondamento, l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento n. 2334755 e n. 2801012, in quanto sottoscritti solo dalla parte mutuataria e, quindi,
conclusi in violazione dell'art. 117 TUB.
Invero, com'è noto, il contratto, ai sensi dell'art. 1326 c.c., si conclude quando il proponente ha notizia dell'accettazione della propria offerta. In questo momento, pertanto, occorre verificare che il contratto presenti tutti i requisiti necessari alla sua validità ex art. 1325 c.c.
Applicando tali coordinate generali al caso di specie, è possibile concludere che i contratti di finanziamento n. 2334755 e n. 2801012 si siano perfezionati con la nota di accettazione, regolarmente pagina 8 di 11 sottoscritta dalla società creditrice, con la quale l'opponente, non solo ha avuto notizia dell'accoglimento della propria richiesta di credito, ma ha altresì ricevuto il prospetto di tutte le condizioni contrattuali nonché delle condizioni generali, integranti il regolamento contrattuale (cfr.
all.ti 2 e 3 del fascicolo monitorio).
Pertanto, alla luce di quanto esposto e della documentazione in atti, nessuna violazione dell'art. 117
TUB può essere ravvisata.
Infine, non appare passibile di accoglimento neanche l'ultima eccezione formulata dall'opponente,
afferente la vessatorietà della condizione n. 16 del contratto, in quanto contenente la previsione di interessi moratori superiori al tasso legale.
Orbene, a mente dell'art. 1284 co. 3 c.c., le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale,
possono determinare gli interessi in misura superiore a quella legale, a patto che ciò risulti da atto scritto e che la determinazione privata degli interessi non valichi i limiti stabiliti dall'art. 1815 co. 2 c.c.
Pertanto, se da un lato, è ben possibile che i paciscenti convengano per iscritto la previsione di interessi superiori rispetto al tasso legale (come è accaduto nella condizione n. 16 dei contratti di finanziamento conclusi dall'opponente e da questi specificamente accettata), dall'altro, al fine di ottenerne la declaratoria di invalidità, è necessario che la parte interessata ne dimostri l'usurarietà.
Sul punto, infatti, occorre premettere che “l'onere probatorio nelle controversie sull'applicata debenza
e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato,
il debitore, il quale intenda provare l'usurarietà degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale,
la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la
misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di
riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare o provare i fatti modificativi o estintivi
dell'altrui diritto” (Cass. Sez. Un. sent. 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, tuttavia, tale onere probatorio non è stato assolto, atteso che l'opponente si è
limitato a sostenere la vessatorietà della richiamata clausola n. 16 sul generico presupposto che avrebbe pagina 9 di 11 comportato l'applicazione di «(…) interessi moratori nella misura del 15,96% su base annua, da
considerarsi ben maggiori di quelli consentiti dalla legge e pertanto iniqui, onerando così il Cliente di
un costo del denaro non dovuto ed indebito che ha concorso ad appesantire oltremodo la situazione
economica e finanziaria dello stesso (…)».
È evidente, quindi, che nella difesa spiegata in favore del debitore, in spregio all'art. 2697 c.c., non vi sia traccia né dell'indicazione del tasso moratorio concretamente applicato, né della misura del t.e.g.m.
vigente nel periodo considerato né degli altri parametri che, ove specificamente esplicitati, avrebbero consentito di vagliare la fondatezza dell'eccezione proposta.
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, l'opposizione va integralmente rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del
D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda.
Con riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8 co. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, vigente ratione
temporis, per l'ingiustificata partecipazione dell'opponente al procedimento di mediazione, se ne rileva l'inapplicabilità, in quanto la mancata comparizione della parte alla procedura conciliativa, lungi dal costituire la conseguenza di un suo arbitrario rifiuto, è stata determinata da un errore materiale del difensore che, errando nella trascrizione della data dell'incontro (cfr. all. 3 depositato dalla difesa dell'opponente in occasione dell'udienza del 05.05.22), non ha consentito al proprio assistito di prendervi parte. Pertanto, l'eventuale applicazione della sanzione nei suoi confronti apparirebbe irragionevole e poco coerente con lo spirito della legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione del 07.12.2020 da avverso il decreto ingiuntivo n.3835 del 21.09.2020, emesso dal Tribunale di Bari su Parte_1
istanza ed in favore della così provvede: Controparte_1
pagina 10 di 11 1. rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 3835 del 21.09.2020;
2. condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in €
7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
Bari, 3.10.2025
Il Giudice
FA ON
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, Valentina Sara
Ruscigno.
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