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Sentenza 14 aprile 2021
Sentenza 14 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2021, n. 14041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14041 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZINGHINI' EP NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
lette/sete le conclusioni del PG an.>s< ;-1.- er, , . Ud ito\d ifensore .ge Penale Sent. Sez. 5 Num. 14041 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 03/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 febbraio 2020 la Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di NT IN volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione in ordine ai reati per i quali costui era stato condannato con le sentenze divenute irrevocabili pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 6.11.2014 e il 7.7.2016. 2. In particolare, trattasi di istanza già presentata dal ricorrente, e dichiarata in un primo momento non proponibile dalla Corte di appello di Milano con provvedimento del 5.4.2018 sull'assunto che la continuazione fosse stata già riconosciuta con ordinanza dello stesso giudice emessa il 19.12.2017, e poi ritornata al vaglio del giudice dell'esecuzione a seguito della pronuncia di questa Corte, che annullava con rinvio l'ordinanza di non luogo a provvedere emessa dalla corte territoriale. Il giudizio rescissorio oggetto del presente ricorso vede la Corte di Appello di Milano rigettare nuovamente l'istanza, non ritenendo sussistente una previa deliberazione criminosa che sorregga unitariamente i delitti delle sentenze supra richiamate. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ultimo provvedimento, con atto in cui deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte di Appello di Milano ha escluso il vincolo della continuazione tra la calunnia giudicata con la sentenza del 7.7.2016 e i reati di false fatturazioni e raccolta abusiva del risparmio oggetto della sentenza del 6.11.2014. La Corte territoriale avrebbe eluso il principio più volte espresso da questa Corte relativo alla necessaria indicazione degli elementi di fatto che consentirebbero al giudice dell'esecuzione di escludere l'invocata continuazione, disposta, invece dal giudice della cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 37041 del 26/06/2019, Rv. 276944 - 01, Palumbo), e, nel fare ciò, ha trascurato la realtà già cristallizzatasi a seguito delle pronunce di merito che avevano riconosciuto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti di cui alle sentenze citate, separatamente considerati in tali provvedimenti, ed i fatti di cui ad un'altra condanna con cui IN veniva dichiarato responsabile del reato di truffa ex artt. 81, 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen., in questo modo pervenendo ad una conclusione contraddittoria oltre che illogica. 4.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, dr.ssa Paola Filippi, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso è inammissibile, e ciò di là della inammissibilità originaria della richiesta di riconoscimento della continuazione proposta dal ricorrente, che, avendo ad oggetto sentenze di patteggiamento avrebbe dovuto essere presentata con l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - inammissibilità non rilevata nel caso di specie dal giudice cui competeva tale preliminare verifica - Ciò posto, occorre premettere, che nel caso di specie il motivo che ha determinato l'annullamento di questa Corte non attiene al merito della richiesta quanto piuttosto alla sua ammissibilità, avendo il giudice di legittimità riscontrato che erroneamente la corte territoriale non si era pronunciata sulla richiesta supponendo che essa fosse stata già accolta in altro procedimento. Indi, il giudice del rinvio aveva unicamente l'obbligo di esaminare l'istanza, senza limitazioni derivanti dalla rescissione non avendo questa Corte annullato per questione di diritto, né per vizio argonnentativo;
i parametri del giudice del rinvio non potevano che essere, quindi, la regola dettata dall'art. 81 cod. pen. in tema di continuazione e i principi espressi da questa Corte al riguardo. Ebbene, ciò posto, si osserva che la corte territoriale si è attenuta ai criteri che devono orientare unitariamente la valutazione del reato continuato, in applicazione del protocollo valutativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità - Sez. U, n.28659 del 8/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - che ha affermato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Attraverso una valutazione congiunta delle circostanze del caso concreto, il giudice dell'esecuzione è giunto ad affermahuhe l'allegata necessità per il ricorrente di recuperare una grave situazione debitoria non appare elemento specifico che possa far ritenere sussistente una previa deliberazione criminosa che sorregga unitariamente i delitti indicati nelle sentenze richiamate. L'esame dei singoli fatti - prosegue il provvedimento impugnato - porta ad escludere la sussistenza di un tale disegno pregresso, atteso che neppur si tratta di condotte omogenee (calunnia da un canto ed emissione di fatture a favore dei propri clienti e raccolta del risparmio in violazione delle prescrizioni di legge, dall'altro ) che appaiono più che altro improvvisate in un contesto temporale dilatato di oltre due anni. Evidenzia altresì che ai fini del riconoscimento del medesimo disegno criminoso non è sufficiente - come prescritto dalle Sezioni Unite nella sentenza suindicata - valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Quindi conclude che la volontà di reperire 3 denaro da parte dell'istante non cementi in una previa programmazione, seppur nelle linee essenziali, le condotte delittuose richiamate, e che quello che emerge dall'esame delle sentenze acquisite è piuttosto il denominatore comune della propensione e della inclinazione a varie condotte delittuose, di volta in volta ideate per reperire denaro ad ogni buona occasione, che il legislatore assume a indice di maggiore pericolosità sociale e maggiore gravità dei fatti, e che non può essere assunto, al contrario, a disegno unificante di esse, con conseguenze premiali per il reo;
laddove, peraltro, emerge dalle stesse argomentazioni sviluppate in ricorso e dalla medesima ordinanza impugnata che il collegamento funzionale esistente tra la truffa di cui alla ulteriore sentenza considerata per suffragare la richiesta in scrutinio, e la calunnia, che ha consentito di ravvisare la continuazione tra tali reati, deriva soprattutto dalla necessità di celare proprio la commissione della truffa posta in essere nei confronti della medesima persona offesa della calunnia (reati ai quali erano poi agganciate le ulteriori truffe realizzate dal ricorrente ai danni dei propri clienti per le modalità analoghe di esecuzione e per la spinta a delinquere ). In definitiva, la corte territoriale ha preso in considerazione i reati già ritenuti avvinti dal vincolo e i reati indicati nella richiesta e ha rilevato l'insufficienza di detto previo riconoscimento della sussistenza del medesimo disegno criminoso e ciò in base ad argomenti logici fondati sulla disomogeneità delle violazioni, l'assenza di contiguità temporale e il carattere improvvisato delle stesse in un contesto temporale dilatato di oltre due anni 2.Con tale decisum, espresso in conformità ai principi affermati da questa Corte, non si è confrontato il ricorso, con la conseguenza che esso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Ne discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.3.2021.
lette/sete le conclusioni del PG an.>s< ;-1.- er, , . Ud ito\d ifensore .ge Penale Sent. Sez. 5 Num. 14041 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 03/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 febbraio 2020 la Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di NT IN volta ad ottenere l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., della disciplina della continuazione in ordine ai reati per i quali costui era stato condannato con le sentenze divenute irrevocabili pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 6.11.2014 e il 7.7.2016. 2. In particolare, trattasi di istanza già presentata dal ricorrente, e dichiarata in un primo momento non proponibile dalla Corte di appello di Milano con provvedimento del 5.4.2018 sull'assunto che la continuazione fosse stata già riconosciuta con ordinanza dello stesso giudice emessa il 19.12.2017, e poi ritornata al vaglio del giudice dell'esecuzione a seguito della pronuncia di questa Corte, che annullava con rinvio l'ordinanza di non luogo a provvedere emessa dalla corte territoriale. Il giudizio rescissorio oggetto del presente ricorso vede la Corte di Appello di Milano rigettare nuovamente l'istanza, non ritenendo sussistente una previa deliberazione criminosa che sorregga unitariamente i delitti delle sentenze supra richiamate. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ultimo provvedimento, con atto in cui deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte di Appello di Milano ha escluso il vincolo della continuazione tra la calunnia giudicata con la sentenza del 7.7.2016 e i reati di false fatturazioni e raccolta abusiva del risparmio oggetto della sentenza del 6.11.2014. La Corte territoriale avrebbe eluso il principio più volte espresso da questa Corte relativo alla necessaria indicazione degli elementi di fatto che consentirebbero al giudice dell'esecuzione di escludere l'invocata continuazione, disposta, invece dal giudice della cognizione (Sez. 1, Sentenza n. 37041 del 26/06/2019, Rv. 276944 - 01, Palumbo), e, nel fare ciò, ha trascurato la realtà già cristallizzatasi a seguito delle pronunce di merito che avevano riconosciuto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti di cui alle sentenze citate, separatamente considerati in tali provvedimenti, ed i fatti di cui ad un'altra condanna con cui IN veniva dichiarato responsabile del reato di truffa ex artt. 81, 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen., in questo modo pervenendo ad una conclusione contraddittoria oltre che illogica. 4.11 Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, dr.ssa Paola Filippi, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso è inammissibile, e ciò di là della inammissibilità originaria della richiesta di riconoscimento della continuazione proposta dal ricorrente, che, avendo ad oggetto sentenze di patteggiamento avrebbe dovuto essere presentata con l'osservanza dello schema procedimentale delineato dall'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - inammissibilità non rilevata nel caso di specie dal giudice cui competeva tale preliminare verifica - Ciò posto, occorre premettere, che nel caso di specie il motivo che ha determinato l'annullamento di questa Corte non attiene al merito della richiesta quanto piuttosto alla sua ammissibilità, avendo il giudice di legittimità riscontrato che erroneamente la corte territoriale non si era pronunciata sulla richiesta supponendo che essa fosse stata già accolta in altro procedimento. Indi, il giudice del rinvio aveva unicamente l'obbligo di esaminare l'istanza, senza limitazioni derivanti dalla rescissione non avendo questa Corte annullato per questione di diritto, né per vizio argonnentativo;
i parametri del giudice del rinvio non potevano che essere, quindi, la regola dettata dall'art. 81 cod. pen. in tema di continuazione e i principi espressi da questa Corte al riguardo. Ebbene, ciò posto, si osserva che la corte territoriale si è attenuta ai criteri che devono orientare unitariamente la valutazione del reato continuato, in applicazione del protocollo valutativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità - Sez. U, n.28659 del 8/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - che ha affermato che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Attraverso una valutazione congiunta delle circostanze del caso concreto, il giudice dell'esecuzione è giunto ad affermahuhe l'allegata necessità per il ricorrente di recuperare una grave situazione debitoria non appare elemento specifico che possa far ritenere sussistente una previa deliberazione criminosa che sorregga unitariamente i delitti indicati nelle sentenze richiamate. L'esame dei singoli fatti - prosegue il provvedimento impugnato - porta ad escludere la sussistenza di un tale disegno pregresso, atteso che neppur si tratta di condotte omogenee (calunnia da un canto ed emissione di fatture a favore dei propri clienti e raccolta del risparmio in violazione delle prescrizioni di legge, dall'altro ) che appaiono più che altro improvvisate in un contesto temporale dilatato di oltre due anni. Evidenzia altresì che ai fini del riconoscimento del medesimo disegno criminoso non è sufficiente - come prescritto dalle Sezioni Unite nella sentenza suindicata - valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Quindi conclude che la volontà di reperire 3 denaro da parte dell'istante non cementi in una previa programmazione, seppur nelle linee essenziali, le condotte delittuose richiamate, e che quello che emerge dall'esame delle sentenze acquisite è piuttosto il denominatore comune della propensione e della inclinazione a varie condotte delittuose, di volta in volta ideate per reperire denaro ad ogni buona occasione, che il legislatore assume a indice di maggiore pericolosità sociale e maggiore gravità dei fatti, e che non può essere assunto, al contrario, a disegno unificante di esse, con conseguenze premiali per il reo;
laddove, peraltro, emerge dalle stesse argomentazioni sviluppate in ricorso e dalla medesima ordinanza impugnata che il collegamento funzionale esistente tra la truffa di cui alla ulteriore sentenza considerata per suffragare la richiesta in scrutinio, e la calunnia, che ha consentito di ravvisare la continuazione tra tali reati, deriva soprattutto dalla necessità di celare proprio la commissione della truffa posta in essere nei confronti della medesima persona offesa della calunnia (reati ai quali erano poi agganciate le ulteriori truffe realizzate dal ricorrente ai danni dei propri clienti per le modalità analoghe di esecuzione e per la spinta a delinquere ). In definitiva, la corte territoriale ha preso in considerazione i reati già ritenuti avvinti dal vincolo e i reati indicati nella richiesta e ha rilevato l'insufficienza di detto previo riconoscimento della sussistenza del medesimo disegno criminoso e ciò in base ad argomenti logici fondati sulla disomogeneità delle violazioni, l'assenza di contiguità temporale e il carattere improvvisato delle stesse in un contesto temporale dilatato di oltre due anni 2.Con tale decisum, espresso in conformità ai principi affermati da questa Corte, non si è confrontato il ricorso, con la conseguenza che esso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Ne discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3.3.2021.