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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3832 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4140 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020 promosso da rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Califano e Carlo Russo Parte_1
appellante contro già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Licia Polizio
[...]
appellata n. il 07/12/1962 a ST AN GI (SA) CP_3
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4830/2019 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto ritualmente notificato la proponeva appello per la riforma Parte_1
della sentenza n. 4830/2019 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, relativamente al giudizio civile promosso contro la (nelle Controparte_4
more incorporata per fusione da Controparte_5
nonché contro con la quale era stata rigettata la
[...] CP_3
domanda di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Fiat Doblò tg.
DJ18504 a seguito del sinistro verificatosi il 22.11.2013 in Pagani allorquando, nel percorrere la via Mangioni, veniva urtata dall'autovettura Audi A3 tg.
DJ18504, proveniente dal senso opposto, che per errata manovra del suo conducente invadeva la corsia di marcia di sua pertinenza.
Con unico sostanziale motivo posto a base della propria decisione, il Giudice di prime cure sottolineava che “l'attore sia nell'atto introduttivo (copia ufficio e copie notificate ai convenuti), sia nelle messe in mora ha dichiarato di essere proprietario del Fiat Doblo' DJ18504, senza peraltro fornire alcuna prova della sua asserita titolarità del bene. Invero dalla copia del libretto di circolazione allegato in atti dall'attore risulta proprietario dell'autoveicolo tg. CA281MF e non di quello tg. DJ18504 (targa tra all'altro indicata uguale a quella del mezzo convenuto che è invece DE997KS)” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Parte appellante attribuiva la differenza di targhe ad un mero errore materiale in cui era incorsa, che non precludeva al giudice di prime cure di rilevare la reale situazione sulla base della documentazione versata in atti.
Si costituiva in giudizio la (succeduta alla Controparte_1 CP_2
), contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio e CP_3
restava contumace.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 18.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non vi è errore materiale nell'atto di citazione in quanto è stato preceduto da una costituzione in mora della compagnia assicurativa indicando un'autovettura avente la medesima targa (DJ18504).
La richiesta di indennizzo all'assicurazione è requisito di proponibilità della domanda per cui non vi è alcun spazio per ritenere fondata la domanda riferita ad altra autovettura con diversa targa (CA281MF).
Inoltre, non è dato sapere se l'autovettura con la targa indicata fosse coperta da assicurazione.
Peraltro, l'indicazione della diversa targa è perdurata per tutto il giudizio di primo grado sino alle conclusioni finali.
Pertanto, non è possibile parlare di un mero errore materiale che possa essere corretto con l'accoglimento della domanda.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
La particolarità della vicenda induce a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese del giudizio.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4140 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2020 promosso da rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Califano e Carlo Russo Parte_1
appellante contro già Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Licia Polizio
[...]
appellata n. il 07/12/1962 a ST AN GI (SA) CP_3
appellato contumace
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4830/2019 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore in materia di risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto ritualmente notificato la proponeva appello per la riforma Parte_1
della sentenza n. 4830/2019 resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, relativamente al giudizio civile promosso contro la (nelle Controparte_4
more incorporata per fusione da Controparte_5
nonché contro con la quale era stata rigettata la
[...] CP_3
domanda di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Fiat Doblò tg.
DJ18504 a seguito del sinistro verificatosi il 22.11.2013 in Pagani allorquando, nel percorrere la via Mangioni, veniva urtata dall'autovettura Audi A3 tg.
DJ18504, proveniente dal senso opposto, che per errata manovra del suo conducente invadeva la corsia di marcia di sua pertinenza.
Con unico sostanziale motivo posto a base della propria decisione, il Giudice di prime cure sottolineava che “l'attore sia nell'atto introduttivo (copia ufficio e copie notificate ai convenuti), sia nelle messe in mora ha dichiarato di essere proprietario del Fiat Doblo' DJ18504, senza peraltro fornire alcuna prova della sua asserita titolarità del bene. Invero dalla copia del libretto di circolazione allegato in atti dall'attore risulta proprietario dell'autoveicolo tg. CA281MF e non di quello tg. DJ18504 (targa tra all'altro indicata uguale a quella del mezzo convenuto che è invece DE997KS)” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Parte appellante attribuiva la differenza di targhe ad un mero errore materiale in cui era incorsa, che non precludeva al giudice di prime cure di rilevare la reale situazione sulla base della documentazione versata in atti.
Si costituiva in giudizio la (succeduta alla Controparte_1 CP_2
), contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Nonostante la regolare notifica, non si costituiva in giudizio e CP_3
restava contumace.
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 18.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Non vi è errore materiale nell'atto di citazione in quanto è stato preceduto da una costituzione in mora della compagnia assicurativa indicando un'autovettura avente la medesima targa (DJ18504).
La richiesta di indennizzo all'assicurazione è requisito di proponibilità della domanda per cui non vi è alcun spazio per ritenere fondata la domanda riferita ad altra autovettura con diversa targa (CA281MF).
Inoltre, non è dato sapere se l'autovettura con la targa indicata fosse coperta da assicurazione.
Peraltro, l'indicazione della diversa targa è perdurata per tutto il giudizio di primo grado sino alle conclusioni finali.
Pertanto, non è possibile parlare di un mero errore materiale che possa essere corretto con l'accoglimento della domanda.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
La particolarità della vicenda induce a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese del giudizio.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 07/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo