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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1341/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7473/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210047282630000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate Riscossione con p.e.c. consegnata in data, è impugnata la cartella di pagamento n. 29320210047282630000, notificata in data 15.05.2023, per il pagamento della somma di € 302,51 limitatamente a Tassa auto anno 2015.
Il ricorrente deduce: Intervenuta prescrizione del credito azionato e Decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione;
Inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73; Omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico.
L'AdeR controdeduce: che parte ricorrente ha presentato, in data 19/06/2023, la dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata (c.d. “Rottamazione quater”) disciplinata dall'art. 1, commi da 231 a 253, della
Legge n. 197/2022 - Prot. n. 22 W-2023061907387291che si produce in atti;
che il presente giudizio deve trovare sospensione, in ragione di apposito provvedimento giudiziale, ai sensi del comma sopra ritrascritto;
che sulla mancata vocazione dell'ente creditore – obbligo dell'integrazione del contraddittorio. istanza per la chiamata in causa dell'ente impositore, istanza di differimento udienza e salvezza dei termini.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il giudice osserva che la controversia è stata definita con la presentazione dell'istanza, e il versamento della prima e successive rate, con la c.d. Rottamazione quater, disciplinata dall'art. 1, commi da 186 a 252 della
Legge del 29.12.2022 n. 197, misura con la quale “... debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con la definizione della lite pendente e pertanto deve essere dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
In disparte di quanto sopra, per la cartella di pagamento impugnata risulta un residuo corrente pari a zero.
Ciò si evince dall'estratto di ruolo versato in atti dalla parte resistente.
Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha sostenute.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7473/2023 depositato il 11/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210047282630000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate Riscossione con p.e.c. consegnata in data, è impugnata la cartella di pagamento n. 29320210047282630000, notificata in data 15.05.2023, per il pagamento della somma di € 302,51 limitatamente a Tassa auto anno 2015.
Il ricorrente deduce: Intervenuta prescrizione del credito azionato e Decadenza dell'Amministrazione dall'azione di riscossione;
Inesistenza giuridica del ruolo per intervenuta decadenza, Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73; Omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico.
L'AdeR controdeduce: che parte ricorrente ha presentato, in data 19/06/2023, la dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata (c.d. “Rottamazione quater”) disciplinata dall'art. 1, commi da 231 a 253, della
Legge n. 197/2022 - Prot. n. 22 W-2023061907387291che si produce in atti;
che il presente giudizio deve trovare sospensione, in ragione di apposito provvedimento giudiziale, ai sensi del comma sopra ritrascritto;
che sulla mancata vocazione dell'ente creditore – obbligo dell'integrazione del contraddittorio. istanza per la chiamata in causa dell'ente impositore, istanza di differimento udienza e salvezza dei termini.
Il giudice monocratico, all'udienza del 13.02.2025, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il giudice osserva che la controversia è stata definita con la presentazione dell'istanza, e il versamento della prima e successive rate, con la c.d. Rottamazione quater, disciplinata dall'art. 1, commi da 186 a 252 della
Legge del 29.12.2022 n. 197, misura con la quale “... debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con la definizione della lite pendente e pertanto deve essere dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
In disparte di quanto sopra, per la cartella di pagamento impugnata risulta un residuo corrente pari a zero.
Ciò si evince dall'estratto di ruolo versato in atti dalla parte resistente.
Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha sostenute.
Il Giudice monocratico