TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/10/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5609/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. CL ON Presidente dott. CH TT IE Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5609/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Besana in Brianza (MB) 20842, Via Alfieri Vittorio n. 25;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Castello di Brianza (LC), Via dei Cacciatori n. 28/A, entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Laura
Dameno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Monza (MB), Via Boito n.
37, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n. 207/2022 emessa dal Tribunale di Lecco in data 07.04.2022
1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1 residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita in Besana in Brianza (MB)
20842, Via Alfieri Vittorio n. 25.
2. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse della figlia minore onde garantire alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, Per_1 evitando di coinvolgere la minore in litigi o condotte pregiudizievoli per una serena ed equilibrata crescita.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri, compatibilmente Per_1 con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e con i propri impegni lavorativi. In ogni caso e salvo diversi e migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week Per_1 end alternati, prelevandola il sabato mattina alle ore 12:00 dall'abitazione materna e ivi riaccompagnandola la domenica sera entro le ore 20:00, occupandosi della cena. Le parti concordano nello stabilire che se il Signor avrà a disposizione dei giorni liberi Parte_2 infrasettimanali potrà vedere e tenere con sé la figlia tutto il giorno o comunque sulla base della propria disponibilità lavorativa, previa comunicazione alla madre.
Quanto alle feste religiose e nazionali, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, la figlia trascorrerà alternativamente con un genitore il periodo dal 23.12 al 30.12 e con l'altro Per_1 il periodo dal 31.12 al 06.01 e tre giorni durante le vacanze pasquali.
Quanto alle vacanze estive, il padre trascorrerà con 15 giorni, anche non consecutivi, previ Per_1 accordi tra i genitori da prendersi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
4. Il Signor , a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio sopra citata, Parte_2 verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € Per_1
200,00 da corrispondersi alla GN anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese Parte_1
a mezzo assegno o bonifico bancario, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Successivamente alla vendita della casa coniugale di Castello in Brianza, i genitori concordano nell'aumentare il suddetto contributo al mantenimento a favore della figlia e Per_1 conseguentemente il Signor verserà, a tale titolo, la somma mensile di € 250,00 da Parte_2 corrispondersi alla GN anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo Parte_1 assegno o bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
5. I genitori si faranno carico del pagamento delle spese extra assegno sostenute nell'interesse della figlia , nella misura del 50% ciascuno, così come previsto e stabilito dalle Linee Guida Per_1
Condivise concernenti le spese per i figli sottoscritto in data 07.05.2018 dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza.
6. Sempre a modifica della sentenza di divorzio, l'assegno unico a favore della figlia verrà Per_1 percepito integralmente dalla GN . Parte_1
7. Entrambi i coniugi acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei passaporti
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
8. La casa familiare sita in Castello di Brianza (LC), Via dei Cacciatori n. 28/A, in comproprietà al
50% tra i Signori e è stata messa in vendita. Sul punto i Signori Parte_1 Parte_2 Parte_1
e danno atto di aver conferito mandato all'agenzia immobiliare per la vendita Parte_2 CP_1 del suddetto immobile e concordano nell'utilizzare il ricavato della compravendita della casa coniugale per procedere all'estinzione anticipata del mutuo ipotecario attualmente in essere presso
UB NC e nel dividere al 50% l'eventuale somma che dovesse residuare da tale operazione
9. A definizione dei pregressi rapporti patrimoniali, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, le parti concordano espressamente che, si è reso indispensabile superare le controversie sorte circa le attribuzioni patrimoniali, e conseguentemente, la decisione di effettuare la cessione sotto descritta costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale: Il Signor si impegna Parte_2 ad effettuare, a proprie spese, il passaggio di proprietà dell'autovettura Peugeot 2008, targata
FJ981AX in capo a se stesso entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 26.08.2025, così provvede:
I. Pronuncia la modifica della sentenza di divorzio n. 207/2022 emessa dal Tribunale di Lecco in data
07.04.2022 e pubblicata l'11.04.2022, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 1° ottobre 2025
Il Giudice est.
CH TT IE
Il Presidente
CL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. CL ON Presidente dott. CH TT IE Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5609/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Besana in Brianza (MB) 20842, Via Alfieri Vittorio n. 25;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Castello di Brianza (LC), Via dei Cacciatori n. 28/A, entrambi difesi e rappresentati dall'Avv. Laura
Dameno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori sito in Monza (MB), Via Boito n.
37, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti condizioni:
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n. 207/2022 emessa dal Tribunale di Lecco in data 07.04.2022
1. La figlia minore resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e Per_1 residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre, sita in Besana in Brianza (MB)
20842, Via Alfieri Vittorio n. 25.
2. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nell'interesse della figlia minore onde garantire alla stessa un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro, Per_1 evitando di coinvolgere la minore in litigi o condotte pregiudizievoli per una serena ed equilibrata crescita.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri, compatibilmente Per_1 con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e con i propri impegni lavorativi. In ogni caso e salvo diversi e migliori accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week Per_1 end alternati, prelevandola il sabato mattina alle ore 12:00 dall'abitazione materna e ivi riaccompagnandola la domenica sera entro le ore 20:00, occupandosi della cena. Le parti concordano nello stabilire che se il Signor avrà a disposizione dei giorni liberi Parte_2 infrasettimanali potrà vedere e tenere con sé la figlia tutto il giorno o comunque sulla base della propria disponibilità lavorativa, previa comunicazione alla madre.
Quanto alle feste religiose e nazionali, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, la figlia trascorrerà alternativamente con un genitore il periodo dal 23.12 al 30.12 e con l'altro Per_1 il periodo dal 31.12 al 06.01 e tre giorni durante le vacanze pasquali.
Quanto alle vacanze estive, il padre trascorrerà con 15 giorni, anche non consecutivi, previ Per_1 accordi tra i genitori da prendersi entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
4. Il Signor , a modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio sopra citata, Parte_2 verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di € Per_1
200,00 da corrispondersi alla GN anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese Parte_1
a mezzo assegno o bonifico bancario, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
Successivamente alla vendita della casa coniugale di Castello in Brianza, i genitori concordano nell'aumentare il suddetto contributo al mantenimento a favore della figlia e Per_1 conseguentemente il Signor verserà, a tale titolo, la somma mensile di € 250,00 da Parte_2 corrispondersi alla GN anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo Parte_1 assegno o bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
5. I genitori si faranno carico del pagamento delle spese extra assegno sostenute nell'interesse della figlia , nella misura del 50% ciascuno, così come previsto e stabilito dalle Linee Guida Per_1
Condivise concernenti le spese per i figli sottoscritto in data 07.05.2018 dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza.
6. Sempre a modifica della sentenza di divorzio, l'assegno unico a favore della figlia verrà Per_1 percepito integralmente dalla GN . Parte_1
7. Entrambi i coniugi acconsentono al rilascio e/o rinnovo dei passaporti
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
8. La casa familiare sita in Castello di Brianza (LC), Via dei Cacciatori n. 28/A, in comproprietà al
50% tra i Signori e è stata messa in vendita. Sul punto i Signori Parte_1 Parte_2 Parte_1
e danno atto di aver conferito mandato all'agenzia immobiliare per la vendita Parte_2 CP_1 del suddetto immobile e concordano nell'utilizzare il ricavato della compravendita della casa coniugale per procedere all'estinzione anticipata del mutuo ipotecario attualmente in essere presso
UB NC e nel dividere al 50% l'eventuale somma che dovesse residuare da tale operazione
9. A definizione dei pregressi rapporti patrimoniali, essendo condizione funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione delle diatribe in essere tra i coniugi, le parti concordano espressamente che, si è reso indispensabile superare le controversie sorte circa le attribuzioni patrimoniali, e conseguentemente, la decisione di effettuare la cessione sotto descritta costituisce elemento funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale: Il Signor si impegna Parte_2 ad effettuare, a proprie spese, il passaggio di proprietà dell'autovettura Peugeot 2008, targata
FJ981AX in capo a se stesso entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 26.08.2025, così provvede:
I. Pronuncia la modifica della sentenza di divorzio n. 207/2022 emessa dal Tribunale di Lecco in data
07.04.2022 e pubblicata l'11.04.2022, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 1° ottobre 2025
Il Giudice est.
CH TT IE
Il Presidente
CL ON