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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12320 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ROCCISANO DOMENICO presso lo studio del quale in Milano Viale Bianca Maria n. 24 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E contro
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Alaia presso lo studio della
[...]
quale in Avellino Via Paul Harris n. 22 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 19.12.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio CP_1 Controparte_3 CP_4
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_5
1. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'art. 23 della Sezione
Servizi Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza
Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost.
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello o a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro
c.c.n.l. ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di euro 15.319,70, ovvero, in gradato subordine di euro 8.843,22 o di euro
8.133,41 ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022,
o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
4. accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento di ramo di azienda (o di azienda) ex art. 2112 c.c. tra e e per l'effetto, Controparte_6 CP_1
dichiarare la responsabilità solidale di per tutte le obbligazioni CP_1
discendenti dal rapporto di lavoro tra e la ricorrente;
Controparte_6
5. accertare e dichiarare l'esistenza tra e Controparte_6 CP_4 CP_5
di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo Controparte_3
intercorrente dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2020, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
6. accertare e dichiarare l'esistenza tra e CP_1 CP_4 CP_5 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...] di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo Controparte_7
intercorrente dal 1° maggio 2020 almeno al 30 settembre 2022, o nel diverso periodo che sarà accertato in corso di causa,
7. condannare e in solido CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_3
tra loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
276/2003, a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro 15.319,70, ovvero, in gradato subordine di euro 8.843,22 o di euro 8.133,41, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
8. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di euro 3.052,16, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.;
9. condannare e in solido tra loro CP_1 CP_4 CP_5 CP_3
a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro 3.052,16, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.
In subordine rispetto ai punti dal 5. al 9.:
10. condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a pagare al ricorrente la somma lorda di 15.319,70, ovvero, in gradato subordine di euro 8.843,22 o di euro 8.133,41, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
11. condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 3.052,16 ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.
12. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo” e con vittoria delle spese di lite.
Seppur regolarmente citato in giudizio, nessuno si è costituito per CP_8
[...] della quale è stata pertanto dichiarata la contumacia. Così pure per CP_3
[...]
Si è regolarmente costituita in giudizio (già Controparte_9
, contestando in fatto ed in diritto il ricorso ex adverso CP_4 CP_5
proposto, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29.4.2024 la ricorrente e già Controparte_9
sottoscrivevano verbale di conciliazione, sicché il giudizio CP_4 CP_5
veniva dichiarato estinto limitatamente alla posizione di
[...]
(già e proseguiva nei confronti delle CP_9 CP_4 CP_5
convenute contumaci e CP_1 Controparte_3
Senonché in data 6.9.2024 si costituiva tardivamente in giudizio CP_3
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Tentata inutilmente la conciliazione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 12.2.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Preliminarmente, deve rilevarsi che all'udienza del 23.1.2025 il giudice ha invitato parte ricorrente ad effettuare nuovi conteggi delle differenze retributive ai sensi dell'art. 36 cost. eventualmente residuate in favore della ricorrente a seguito della conciliazione intervenuta con (già Controparte_9
tenuto conto dell'applicazione del CCNL Multiservizi o del CP_4 CP_5
CCNL Proprietari di fabbricati.
All'udienza del 12.2.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che non residuavano importi per tale titolo a favore della in applicazione del Pt_1
CCNL Multiservizi come anche del CCNL Proprietari di fabbricati.
Il giudice intende in questa sede dare continuità all'orientamento creatosi in merito alla ritenuta nullità dell'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari del
c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata con riferimento al livello D, in cui era inquadrata la ricorrente.
Infatti, venendo alla disamina del CCNL Servizi Fiduciari, i lavoratori full time
4 con mansioni di addetti agli accessi, sono inquadrati al liv. D, cui appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”)
e percepiscono una retribuzione lorda annua pari a € 12.090,00 (€ 930 mensili lordi), che parametrata al part ime al 50% della ricorrente ammonta ad euro
465,00 lordi.
Tale retribuzione è già stata ritenuta più volte dalla Corte d'appello (App. Milano,
29 giugno 2022, n. 579, n 580/23, e App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089) non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori, né sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.
In particolare la Corte di Appello nella sentenza 580/23 ha così osservato in ordine alla proporzionalità e sufficienza della retribuzione attribuita dal CCNL
Servici Fiduciari: “diversamente da quanto opinato dalla società appellata, la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro alla Pt_2
dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo
l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore.
Muovendo da tale premessa, il Collegio reputa di pervenire alla declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari, negata dal primo giudice, ritenendo
5 tale conclusione oltre che frutto di una verifica consentita all'autorità giudiziaria, fondata sulle seguenti argomentazioni.
E' pacifico che, sulla base del CCNL Servizi Fiduciari, l'appellante, lavoratrice full time con mansioni di addetta al controllo accessi, fosse inquadrata al livello
D (cui appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”) e percepisse da una retribuzione CP_10
lorda annua pari a euro 12.090,00 (euro 930 mensili lordi).
La Corte d'appello (App. Milano 5 giugno 2023 n. 653; 13 giugno 2022 n. 579;
21 febbraio 2024, n. 1089) in ordine alle previsioni dell'art. 23 del c.c.n.l. Servizi
Fiduciari ha chiarito “non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost., e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 c.c.n.l. per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, c.c.,
l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dall'individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella prevista.
L'operazione 'sostitutiva', inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria
è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del c.c.n.l. individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un
c.c.n.l. di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso c.c.n.l., oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i c.c.n.l.), soddisfi anche -
6 diversamente da quello Servizi Fiduciari - i requisiti dettati dall'art. 36 Cost.”
(così App. Milano 13 giugno 2022 n. 579). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 10 ottobre 2023 n. 28321 e n. 28323; 2 ottobre 2023, n. 27711).
Nella formulazione di tale giudizio, ritiene il Collegio (nella sent. citata) che il richiamo agli altri C.C.N.L. non ha lo scopo di affermare l'esistenza di un principio di parità di trattamento, ma serve a verificare l'adeguatezza della retribuzione: il divario, infatti, rispetto a quanto il lavoratore avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è emblematico e idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'articolo 36 Cost.
Nella sentenza qui richiamata la Corte di Appello compie in concreto l'operazione
“sostitutiva”, applicando il CCNL Multiservizi. La scelta di questo CCNL, anziché del CCNL Proprietari Fabbricati o CCNL Commercio, inevitabilmente frutto di una valutazione discrezionale, è quella ritenuta maggiormente ragionevole (App.
Milano, 29 giugno 2022, n. 579; App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089).
Nel caso di specie, operando un confronto tra le retribuzioni orarie corrisposte in applicazione dei c.c.n.l. Commercio, invocato in principalità dalla ricorrente,
e Proprietari di Fabbricati si evince che le stesse corrispondono a Parte_3
circa poco più e poco meno di 7 euro lordi, per un totale annuo di euro 18.276,57
(Commercio), di euro 15.771,21 ( e di euro 16.525,21 (Proprietari di Parte_3
fabbricati).
In questo caso, si è ritenuto ragionevole fare riferimento al CCNL Proprietari fabbricati, infatti, detto CCNL si applica proprio ai lavoratori che in termini generali vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale, il che lo rende più specifico e coerente quanto al fine della comparazione con il CCNL Servizi Fiduciari.
Tenuto conto della conciliazione intervenuta per tale titolo retributivo con la convenuta e del fatto che, per stessa ammissione della ricorrente, con CP_11
riferimento alle pretese differenze retributive ex art. 36 Cost. maturate dalla ricorrente in applicazione del CCNL Proprietari di Fabbricati (come pure del
7 CCNL Multiservizi) non residuano in suo favore differenze retributive, il giudice sulla domanda di condanna non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alla convenuta contumace come anche per la CP_1
Controparte_3
*
Va poi accertato l'intervenuto trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112
c.c. tra e Controparte_6 CP_1
È infatti documentale che con la comunicazione di assunzione del 7 CP_1 maggio 2020, abbia comunicato alla lavoratrice quanto segue: “La scrivente società vi comunica che ha rilevato in data 01/05 u.s. il ramo d'azienda dalla società inerente allo svolgimento del servizio di portineria presso Controparte_6
le sedi Pertanto in data 30/04/2020 si è interrotto il Vostro Controparte_9
rapporto di lavoro con la società e dal 01/05/2020 siete stati Controparte_6 assunti dalla scrivente società” (doc. n. 2 ric.).
Come pure si evince dalle buste paga della ricorrente prodotte in atti, ove si legge che la ha mantenuto con l'anzianità di servizio maturata Pt_1 CP_1 presso dall'16.2.2018. Controparte_6
Né scegliendo di restare contumace, ha dato prova del contrario. CP_1
Ne consegue che va dichiarata la responsabilità solidale di per tutte le CP_1
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro tra e la ricorrente. Controparte_6
*
La ricorrente chiede poi la condanna di sia in proprio quale datore di CP_1
lavoro sia quale cessionaria del rapporto di lavoro della lavoratrice ex art. 2112
c.c., al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.052,16 a titolo di spettanze di fine rapporto e di TFR e segnatamente:
- l'importo di euro 952,43, quale importo alla stessa spettante all'esito della cessazione del rapporto di lavoro con atteso che detta Controparte_6
società non le ha mai corrisposto il t.f.r. e le competenze di fine rapporto come da buste paga prodotte in atti (doc. 11 ric.);
- l'importo di euro 2.099,73, come da analitico conteggio prodotto in atti ed elaborato sulla base dei dati riportati nell'ultima busta paga emessa da
8 (doc. n. 16: busta paga settembre 2022) come segue: Ferie non CP_1
godute: euro 337,91 (=euro 8,36 x 40,42 ore) Ex festività non godute: euro
175,56 (=euro 8,36 x 21,00 ore) di 13 mensilità: euro 527,21 (= Pt_4
702,94 : 12 x 9); T.f.r.: euro 1.059,05.
*
Sulla responsabilità solidale di Controparte_3
Va pure accertata l'esistenza tra e Controparte_6 CP_4 CP_5 CP_3
di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo intercorrente dal
[...]
1° giugno 2018 al 30 aprile 2020 come pure tra e CP_1 CP_4 CP_5
di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo Controparte_3
intercorrente dal 1° maggio 2020 almeno al 30 settembre 2022.
È incontestato che la ricorrente abbia sempre operato, senza soluzione di continuità, prima alle dipendenze di e poi di presso Controparte_6 CP_1
la sede di in Milano via Bodio n. 37 svolgendo mansioni di Controparte_12 addetta all'accoglienza clienti, controllo accessi e alla custodia. già costituitasi in giudizio Controparte_9 CP_4 CP_5 ha dato atto che “In data 31 maggio 2018, Controparte_13
( ) e CMF stipulavano un “accordo quadro per la
[...] CP_9
fornitura del servizio di portierato e reception a favore delle società del
[...]
(doc. 5) (l'Accordo Quadro). CP_14
L'Accordo Quadro, come indicato espressamente dall'art. 3 dello stesso, aveva ad oggetto esclusivamente “la fornitura […] dei servizi di portierato e reception”, da eseguirsi, da parte dei dipendenti di CMF, “presso la sede e/o filiali” di o delle società del aderenti al CP_9 Controparte_14 medesimo Accordo Quadro”.
Sempre la convenuta già Controparte_9 CP_4 CP_5
Contr ha pure dedotto che “Nella vigenza dell'Accordo Quadro, aveva subappaltato le attività oggetto di tutti gli Appalti del al Controparte_14
(doc. 7), che, a sua volta, conferiva in Controparte_15
consorzio le medesime attività a . CP_6
A far data dal 1° maggio 2020, subentrava a quale nuovo CP_1 CP_6
9 subappaltatore affidatario degli Appalti del In merito, si Controparte_14 contesta che, in connessione a tale subentro, si sia verificato un “evidente trasferimento d'azienda” da a (cfr. Ricorso, p. 2, punto 5) e pp. CP_6 CP_1
6 - 7, punti da 22) a 30)).
In data 30 settembre 2022, cessava di operare come affidataria di servizi in CP_1 relazione al subappalto relativo all'Accordo Quadro”.
Tanto basta per ritenere pienamente dimostrata la sussistenza tanto tra CP_6
e di un contratto di appalto e/o
[...] CP_4 CP_5 Controparte_3
subappalto per il periodo intercorrente dal 1° giugno 2018 al 30 aprile 2020 come pure tra e di un contratto di CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_3
appalto e/o subappalto per il periodo intercorrente dal 1° maggio 2020 almeno al
30 settembre 2022.
Ne consegue che va condannata ex art. 29, secondo comma, Controparte_3
D. Lgs. n. 276/2003 al pagamento, in via solidale con al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 7.572,88, i cui conteggi prodotti in atti neppure sono stati specificamente contestati da CP_3
[...]
*
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei limiti esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda della ricorrente di accertamento del diritto a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle ulteriori domande proposte ai sensi dell'art. 36 Cost.;
10 - accerta e dichiara l'intervenuto trasferimento di ramo di azienda (o di azienda) ex art. 2112 c.c. tra e e per l'effetto, Controparte_6 CP_1
dichiara la responsabilità solidale di per tutte le obbligazioni CP_1
discendenti dal rapporto di lavoro tra e la ricorrente;
Controparte_6
- accerta e dichiara l'esistenza tra e Controparte_6 CP_4 CP_5
di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo Controparte_3
intercorrente dal 1° giugno 2018 al 30 aprile 2020 e tra CP_1 CP_4
e di un contratto di appalto e/o subappalto per il CP_5 Controparte_3
periodo intercorrente dal 1° maggio 2020 al 30 settembre 2022;
- condanna e, in via solidale ai sensi dell'art. 29 comma II D. CP_1
Lgs. n. 276/2003, a pagare alla ricorrente l'importo lordo di Controparte_3
euro 3.052,16 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna e in solido tra loro al CP_1 Controparte_3
pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ROCCISANO DOMENICO presso lo studio del quale in Milano Viale Bianca Maria n. 24 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
E contro
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Alaia presso lo studio della
[...]
quale in Avellino Via Paul Harris n. 22 ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come in atti
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato telematicamente in data 19.12.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio CP_1 Controparte_3 CP_4
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_5
1. accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'art. 23 della Sezione
Servizi Fiduciari del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza
Privata e, per l'effetto, in applicazione dell'art. 36 Cost.
2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello, o in gradato subordine a quello previsto dal c.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi per i lavoratori di 2° livello o a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da proprietari di fabbricati di livello D1, o nei diversi livelli ritenuti di giustizia, ovvero da altro
c.c.n.l. ritenuto applicabile di giustizia, o comunque non inferiore ad altra retribuzione anche determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost., nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di euro 15.319,70, ovvero, in gradato subordine di euro 8.843,22 o di euro
8.133,41 ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022,
o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
4. accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento di ramo di azienda (o di azienda) ex art. 2112 c.c. tra e e per l'effetto, Controparte_6 CP_1
dichiarare la responsabilità solidale di per tutte le obbligazioni CP_1
discendenti dal rapporto di lavoro tra e la ricorrente;
Controparte_6
5. accertare e dichiarare l'esistenza tra e Controparte_6 CP_4 CP_5
di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo Controparte_3
intercorrente dal 1° ottobre 2018 al 30 aprile 2020, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
6. accertare e dichiarare l'esistenza tra e CP_1 CP_4 CP_5 [...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...] di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo Controparte_7
intercorrente dal 1° maggio 2020 almeno al 30 settembre 2022, o nel diverso periodo che sarà accertato in corso di causa,
7. condannare e in solido CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_3
tra loro, congiuntamente e/o disgiuntamente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
276/2003, a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro 15.319,70, ovvero, in gradato subordine di euro 8.843,22 o di euro 8.133,41, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia, per i titoli di cui al presente atto;
8. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la somma lorda di euro 3.052,16, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.;
9. condannare e in solido tra loro CP_1 CP_4 CP_5 CP_3
a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di euro 3.052,16, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.
In subordine rispetto ai punti dal 5. al 9.:
10. condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a pagare al ricorrente la somma lorda di 15.319,70, ovvero, in gradato subordine di euro 8.843,22 o di euro 8.133,41, ovvero le diverse somme che dovessero risultare in corso di causa, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2022, o nel diverso periodo ritenuto di giustizia;
11. condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, a pagare al ricorrente la somma lorda di euro 3.052,16 ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di competenze di fine rapporto e t.f.r.
12. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del credito al saldo” e con vittoria delle spese di lite.
Seppur regolarmente citato in giudizio, nessuno si è costituito per CP_8
[...] della quale è stata pertanto dichiarata la contumacia. Così pure per CP_3
[...]
Si è regolarmente costituita in giudizio (già Controparte_9
, contestando in fatto ed in diritto il ricorso ex adverso CP_4 CP_5
proposto, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29.4.2024 la ricorrente e già Controparte_9
sottoscrivevano verbale di conciliazione, sicché il giudizio CP_4 CP_5
veniva dichiarato estinto limitatamente alla posizione di
[...]
(già e proseguiva nei confronti delle CP_9 CP_4 CP_5
convenute contumaci e CP_1 Controparte_3
Senonché in data 6.9.2024 si costituiva tardivamente in giudizio CP_3
chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
Tentata inutilmente la conciliazione, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per discussione l'udienza del 12.2.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Preliminarmente, deve rilevarsi che all'udienza del 23.1.2025 il giudice ha invitato parte ricorrente ad effettuare nuovi conteggi delle differenze retributive ai sensi dell'art. 36 cost. eventualmente residuate in favore della ricorrente a seguito della conciliazione intervenuta con (già Controparte_9
tenuto conto dell'applicazione del CCNL Multiservizi o del CP_4 CP_5
CCNL Proprietari di fabbricati.
All'udienza del 12.2.2025 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che non residuavano importi per tale titolo a favore della in applicazione del Pt_1
CCNL Multiservizi come anche del CCNL Proprietari di fabbricati.
Il giudice intende in questa sede dare continuità all'orientamento creatosi in merito alla ritenuta nullità dell'art. 23 della Sezione Servizi Fiduciari del
c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti ed Imprese di Vigilanza Privata con riferimento al livello D, in cui era inquadrata la ricorrente.
Infatti, venendo alla disamina del CCNL Servizi Fiduciari, i lavoratori full time
4 con mansioni di addetti agli accessi, sono inquadrati al liv. D, cui appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”)
e percepiscono una retribuzione lorda annua pari a € 12.090,00 (€ 930 mensili lordi), che parametrata al part ime al 50% della ricorrente ammonta ad euro
465,00 lordi.
Tale retribuzione è già stata ritenuta più volte dalla Corte d'appello (App. Milano,
29 giugno 2022, n. 579, n 580/23, e App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089) non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dai lavoratori, né sufficiente a garantire agli stessi ed alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa.
In particolare la Corte di Appello nella sentenza 580/23 ha così osservato in ordine alla proporzionalità e sufficienza della retribuzione attribuita dal CCNL
Servici Fiduciari: “diversamente da quanto opinato dalla società appellata, la circostanza che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro alla Pt_2
dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione sic et simpliciter conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo
l'autorità giudiziaria dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore.
Muovendo da tale premessa, il Collegio reputa di pervenire alla declaratoria di nullità dell'art. 23 CCNL Servizi Fiduciari, negata dal primo giudice, ritenendo
5 tale conclusione oltre che frutto di una verifica consentita all'autorità giudiziaria, fondata sulle seguenti argomentazioni.
E' pacifico che, sulla base del CCNL Servizi Fiduciari, l'appellante, lavoratrice full time con mansioni di addetta al controllo accessi, fosse inquadrata al livello
D (cui appartengono: “i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili;
… 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci;
… 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili”) e percepisse da una retribuzione CP_10
lorda annua pari a euro 12.090,00 (euro 930 mensili lordi).
La Corte d'appello (App. Milano 5 giugno 2023 n. 653; 13 giugno 2022 n. 579;
21 febbraio 2024, n. 1089) in ordine alle previsioni dell'art. 23 del c.c.n.l. Servizi
Fiduciari ha chiarito “non assicurano al lavoratore una retribuzione rispettosa dei requisiti dall'art. 36 Cost., e una volta conseguentemente appurata la nullità del medesimo art. 23 c.c.n.l. per contrasto con norma imperativa, in applicazione del principio di conservazione espresso dell'art. 1419, secondo comma, c.c.,
l'autorità giudiziaria che ne sia richiesta non può esimersi dall'individuare la retribuzione dovuta secondo i criteri dell'art. 36 Cost., in luogo di quella prevista.
L'operazione 'sostitutiva', inevitabilmente discrezionale, dell'autorità giudiziaria
è tuttavia limitata e circoscritta all'individuazione della misura adeguata della retribuzione e non incide su altri aspetti del c.c.n.l. individuato dalle parti come quello destinato a regolare il rapporto di lavoro. A tali limitati fini, ad avviso del collegio, non può considerarsi illegittimo il riferimento, come mero parametro esterno di quantificazione, alla misura della retribuzione minima prevista da un
c.c.n.l. di settore diverso da quello scelto dalle parti ove detto diverso c.c.n.l., oltre a essere stato sottoscritto da organizzazioni pacificamente munite dei requisiti di rappresentatività nello specifico settore (ed anzi, da organizzazioni che in buona parte hanno sottoscritto entrambi i c.c.n.l.), soddisfi anche -
6 diversamente da quello Servizi Fiduciari - i requisiti dettati dall'art. 36 Cost.”
(così App. Milano 13 giugno 2022 n. 579). Tale orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 10 ottobre 2023 n. 28321 e n. 28323; 2 ottobre 2023, n. 27711).
Nella formulazione di tale giudizio, ritiene il Collegio (nella sent. citata) che il richiamo agli altri C.C.N.L. non ha lo scopo di affermare l'esistenza di un principio di parità di trattamento, ma serve a verificare l'adeguatezza della retribuzione: il divario, infatti, rispetto a quanto il lavoratore avrebbe percepito per lo svolgimento delle stesse mansioni, con lo stesso orario, in forza di altri contratti collettivi, è emblematico e idoneo a far cadere la presunzione di conformità all'articolo 36 Cost.
Nella sentenza qui richiamata la Corte di Appello compie in concreto l'operazione
“sostitutiva”, applicando il CCNL Multiservizi. La scelta di questo CCNL, anziché del CCNL Proprietari Fabbricati o CCNL Commercio, inevitabilmente frutto di una valutazione discrezionale, è quella ritenuta maggiormente ragionevole (App.
Milano, 29 giugno 2022, n. 579; App. Milano 21 febbraio 2024 n. 1089).
Nel caso di specie, operando un confronto tra le retribuzioni orarie corrisposte in applicazione dei c.c.n.l. Commercio, invocato in principalità dalla ricorrente,
e Proprietari di Fabbricati si evince che le stesse corrispondono a Parte_3
circa poco più e poco meno di 7 euro lordi, per un totale annuo di euro 18.276,57
(Commercio), di euro 15.771,21 ( e di euro 16.525,21 (Proprietari di Parte_3
fabbricati).
In questo caso, si è ritenuto ragionevole fare riferimento al CCNL Proprietari fabbricati, infatti, detto CCNL si applica proprio ai lavoratori che in termini generali vengono destinati ad attività di vigilanza e custodia anche in ambito commerciale, il che lo rende più specifico e coerente quanto al fine della comparazione con il CCNL Servizi Fiduciari.
Tenuto conto della conciliazione intervenuta per tale titolo retributivo con la convenuta e del fatto che, per stessa ammissione della ricorrente, con CP_11
riferimento alle pretese differenze retributive ex art. 36 Cost. maturate dalla ricorrente in applicazione del CCNL Proprietari di Fabbricati (come pure del
7 CCNL Multiservizi) non residuano in suo favore differenze retributive, il giudice sulla domanda di condanna non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alla convenuta contumace come anche per la CP_1
Controparte_3
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Va poi accertato l'intervenuto trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112
c.c. tra e Controparte_6 CP_1
È infatti documentale che con la comunicazione di assunzione del 7 CP_1 maggio 2020, abbia comunicato alla lavoratrice quanto segue: “La scrivente società vi comunica che ha rilevato in data 01/05 u.s. il ramo d'azienda dalla società inerente allo svolgimento del servizio di portineria presso Controparte_6
le sedi Pertanto in data 30/04/2020 si è interrotto il Vostro Controparte_9
rapporto di lavoro con la società e dal 01/05/2020 siete stati Controparte_6 assunti dalla scrivente società” (doc. n. 2 ric.).
Come pure si evince dalle buste paga della ricorrente prodotte in atti, ove si legge che la ha mantenuto con l'anzianità di servizio maturata Pt_1 CP_1 presso dall'16.2.2018. Controparte_6
Né scegliendo di restare contumace, ha dato prova del contrario. CP_1
Ne consegue che va dichiarata la responsabilità solidale di per tutte le CP_1
obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro tra e la ricorrente. Controparte_6
*
La ricorrente chiede poi la condanna di sia in proprio quale datore di CP_1
lavoro sia quale cessionaria del rapporto di lavoro della lavoratrice ex art. 2112
c.c., al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.052,16 a titolo di spettanze di fine rapporto e di TFR e segnatamente:
- l'importo di euro 952,43, quale importo alla stessa spettante all'esito della cessazione del rapporto di lavoro con atteso che detta Controparte_6
società non le ha mai corrisposto il t.f.r. e le competenze di fine rapporto come da buste paga prodotte in atti (doc. 11 ric.);
- l'importo di euro 2.099,73, come da analitico conteggio prodotto in atti ed elaborato sulla base dei dati riportati nell'ultima busta paga emessa da
8 (doc. n. 16: busta paga settembre 2022) come segue: Ferie non CP_1
godute: euro 337,91 (=euro 8,36 x 40,42 ore) Ex festività non godute: euro
175,56 (=euro 8,36 x 21,00 ore) di 13 mensilità: euro 527,21 (= Pt_4
702,94 : 12 x 9); T.f.r.: euro 1.059,05.
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Sulla responsabilità solidale di Controparte_3
Va pure accertata l'esistenza tra e Controparte_6 CP_4 CP_5 CP_3
di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo intercorrente dal
[...]
1° giugno 2018 al 30 aprile 2020 come pure tra e CP_1 CP_4 CP_5
di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo Controparte_3
intercorrente dal 1° maggio 2020 almeno al 30 settembre 2022.
È incontestato che la ricorrente abbia sempre operato, senza soluzione di continuità, prima alle dipendenze di e poi di presso Controparte_6 CP_1
la sede di in Milano via Bodio n. 37 svolgendo mansioni di Controparte_12 addetta all'accoglienza clienti, controllo accessi e alla custodia. già costituitasi in giudizio Controparte_9 CP_4 CP_5 ha dato atto che “In data 31 maggio 2018, Controparte_13
( ) e CMF stipulavano un “accordo quadro per la
[...] CP_9
fornitura del servizio di portierato e reception a favore delle società del
[...]
(doc. 5) (l'Accordo Quadro). CP_14
L'Accordo Quadro, come indicato espressamente dall'art. 3 dello stesso, aveva ad oggetto esclusivamente “la fornitura […] dei servizi di portierato e reception”, da eseguirsi, da parte dei dipendenti di CMF, “presso la sede e/o filiali” di o delle società del aderenti al CP_9 Controparte_14 medesimo Accordo Quadro”.
Sempre la convenuta già Controparte_9 CP_4 CP_5
Contr ha pure dedotto che “Nella vigenza dell'Accordo Quadro, aveva subappaltato le attività oggetto di tutti gli Appalti del al Controparte_14
(doc. 7), che, a sua volta, conferiva in Controparte_15
consorzio le medesime attività a . CP_6
A far data dal 1° maggio 2020, subentrava a quale nuovo CP_1 CP_6
9 subappaltatore affidatario degli Appalti del In merito, si Controparte_14 contesta che, in connessione a tale subentro, si sia verificato un “evidente trasferimento d'azienda” da a (cfr. Ricorso, p. 2, punto 5) e pp. CP_6 CP_1
6 - 7, punti da 22) a 30)).
In data 30 settembre 2022, cessava di operare come affidataria di servizi in CP_1 relazione al subappalto relativo all'Accordo Quadro”.
Tanto basta per ritenere pienamente dimostrata la sussistenza tanto tra CP_6
e di un contratto di appalto e/o
[...] CP_4 CP_5 Controparte_3
subappalto per il periodo intercorrente dal 1° giugno 2018 al 30 aprile 2020 come pure tra e di un contratto di CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_3
appalto e/o subappalto per il periodo intercorrente dal 1° maggio 2020 almeno al
30 settembre 2022.
Ne consegue che va condannata ex art. 29, secondo comma, Controparte_3
D. Lgs. n. 276/2003 al pagamento, in via solidale con al pagamento in CP_1 favore della ricorrente dell'importo complessivo di euro 7.572,88, i cui conteggi prodotti in atti neppure sono stati specificamente contestati da CP_3
[...]
*
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto nei limiti esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda della ricorrente di accertamento del diritto a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto dal c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi per i lavoratori di 6° livello;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle ulteriori domande proposte ai sensi dell'art. 36 Cost.;
10 - accerta e dichiara l'intervenuto trasferimento di ramo di azienda (o di azienda) ex art. 2112 c.c. tra e e per l'effetto, Controparte_6 CP_1
dichiara la responsabilità solidale di per tutte le obbligazioni CP_1
discendenti dal rapporto di lavoro tra e la ricorrente;
Controparte_6
- accerta e dichiara l'esistenza tra e Controparte_6 CP_4 CP_5
di un contratto di appalto e/o subappalto per il periodo Controparte_3
intercorrente dal 1° giugno 2018 al 30 aprile 2020 e tra CP_1 CP_4
e di un contratto di appalto e/o subappalto per il CP_5 Controparte_3
periodo intercorrente dal 1° maggio 2020 al 30 settembre 2022;
- condanna e, in via solidale ai sensi dell'art. 29 comma II D. CP_1
Lgs. n. 276/2003, a pagare alla ricorrente l'importo lordo di Controparte_3
euro 3.052,16 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna e in solido tra loro al CP_1 Controparte_3
pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie Martini
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