Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4838/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4838/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
SAMMARTINO 10 CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. GIORDANO
ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Via A. Barbarulo, 34 null Nocera Inferiore, presso lo studio dell'Avv. GUIDONE MARIA
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1
proposto azione di negatoria servitutis volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza della
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Si costituiva tempestivamente in giudizio , proponendo domanda Controparte_1
riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia o dell'acquisto per usucapione della servitù di scarico delle acque.
La domanda attorea è infondata e va rigettata, mentre va accolta la domanda riconvenzionale di accertamento dell'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia.
Risultano circostanze pacifiche, oltre che accertate dal ctu, le cui conclusioni sul punto appaiono condivisibili in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilievi ed accertamenti eseguiti, che i due appartamenti prima costituivano un'unica unità immobiliare appartenente in comproprietà a e;
che il sig. Parte_2 CP_2 Pt_2
presentava “Denuncia di Inizio Attività Edilizia” ,in qualità di proprietario
[...]
dell'abitazione sita alla via Vescovado n. 95, relativa alla divisione di detta abitazione in due unità immobiliari, in data 19 dicembre 2006 con prot. 45193; che come si evince dalla DIA, redatta dal geom. l'unità originaria è stata frazionata in due unità Controparte_3 autonome. “Il progetto prevede il frazionamento della detta abitazione in due unità abitative tramite la chiusura della scala interna. Pertanto l'accesso alle due unità abitative sarà praticato direttamente dalla scala condominiale”; che dalle planimetrie allegate alla DIA,
Stato di fatto e di Progetto, si evince la eliminazione della scala interna che interconnetteva verticalmente l'appartamento originario disposto su due piani e le due unità abitative autonome risultanti;
cha a parte detta trasformazione, sulle planimetrie di progetto, non risultano modifiche interne circa una diversa distribuzione degli ambienti né tantomeno variazioni delle destinazioni dei vari ambienti rispetto a quelle originarie riportate sullo stato di fatto;
che la destinazione urbanistica originaria “ residenziale – civile abitazione” non risulta modificata nel progetto della DIA di frazionamento;
che la destinazione originaria dei vani, ove risultano ubicate le tubazioni oggetto di contenzioso, così come riportato nella DIA di frazionamento: sono una camera e un wc.; che come è possibile rilevare dalla DIA e dalle schede catastali prima e dopo del frazionamento, i vani al primo piano interessati dalla tubazione prima del frazionamento erano dello stesso proprietario dell'unità immobiliare del secondo piano essendo precedentemente al frazionamento un'unica unità immobiliare.
L'art. 1062 dispone che " La destinazione del padre di famiglia ha luogo quanto consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la
Pagina 2 di 5 servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati".
Nel caso di specie, dunque, la servitù di scarico è stata creata dall'originaria unica proprietà che, poi all'atto del frazionamento, ha lasciato inalterato lo stato delle cose dal quale risulta la servitù in questione.
Il Tribunale ritiene che sussista, nel caso di specie, il requisito della apparenza, necessario ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'attore ha dichiarato di avere scoperto la tubazione di plastica alloggiata a soffitto dentro un cassonetto di cartongesso, che serve il servizio igienico del piano superiore, solo dopo l'acquisto dell'appartamento.
L'attore sostiene che il requisito dell'apparenza era insussistente perché la tubazione era mascherata in un cassonetto ove era difficile immaginare il passaggio del deflusso di acque nere.
Rileva il Tribunale che la giurisprudenza della S.C. è solita affermare che, ai sensi dell'art. 1061, comma 1, c.c., è apparente soltanto la servitù al cui esercizio risultino destinate opere permanenti e visibili dal fondo servente, in modo da renderne presumibile la conoscenza da parte del proprietario di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 2290/2004; Cass. n.
321/1998). La precisazione per cui le opere permanenti devono essere "visibili dal fondo servente" non costituisce, tuttavia, una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, come dimostra l'irrilevanza - costantemente affermata da questa Corte - del fatto che le opere sono collocate sul fondo servente, su quello dominante o sul fondo di un terzo (Cass. n. 7817/2006; Cass. n.
6357/1997). La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente (Cass. n. 6522/1993) - da qualsivoglia altro punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia, in concreto, conoscenza dell'esistenza dell'opera. L'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in concreto, ignorate) che, per la loro struttura e
Pagina 3 di 5 consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass.
n. 3556/1995). Non è necessario che l'apparenza, nei termini predetti, si estenda all'opera nel suo complesso: non è, quindi, l'entità dell'opera che rileva ma le opere in quanto segno obiettivo ed inequivoco della loro destinazione ad una determinata servitù (Cass. n.
9371/1992; Cass. n. 5020/1996).
Il requisito della apparenza mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili in modo da consentirgli di tenerne in debito conto nella scelta dell'acquisto e delle sue condizioni (Cass.n. 2528 del 10/07/1969).
In relazione a tale finalità il requisito deve essere valutato caso per caso con riguardo ai singoli contesti.
Nel caso di specie, appare significativa, nel contesto di unità abitative condominiali in linea, la possibilità dell'acquirente di rappresentarsi il passaggio di tubi di scarico del piano superiore.
Pertanto, la domanda di negatoria servitutis va rigettata e va accolta quella riconvenzionale e per l'effetto dichiara l'esistenza in favore dell'appartamento di proprietà del convenuto e a carico dell'appartamento di proprietà dell'attore della servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia, di scarico delle acque provenienti dal servizio igienico del primo.
Il ctu, in sede di sopralluogo non ha riscontrato l'esistenza degli inconvenienti lamentati dall'attore ed ha escluso la sussistenza di fenomeni infiltrativi in atto.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, essa va rigettata in quanto l'attore non ha documentato l'esborso di quanto avrebbe corrisposto per l'eliminazione dei presunti danni.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate dall'attore;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale formulata da e per l'effetto Controparte_1
dichiara l'esistenza in favore dell'appartamento di proprietà del convenuto e a carico dell'appartamento di proprietà dell'attore della servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia, di scarico delle acque provenienti dal servizio igienico dell'appartamento del convenuto;
Pagina 4 di 5 3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Maria Parte_1
Guidone, difensore del convenuto dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
2.540,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
4) Pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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