Articolo 2 della Legge 31 luglio 1954, n. 711
Articolo 1
Versione
9 settembre 1954
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Entrata in vigore il 9 settembre 1954