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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 13/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3132/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti LI ANDREA e Pt_1
LI RDOLFO, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA ARANGIO RUIZ N.107
Appellante
e rappresentato e difeso dall'Avv. CANTILE ANNUNZIATA, Controparte_1 elettivamente domiciliato in AVERSA alla Via D. CIMAROSA, n. 19 Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, la proponeva appello avverso la sentenza n. Pt_1
5375/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli, quale del Giudice del Lavoro, depositata il
21/09/2023 e notificata in data 15.11.2023, con cui era stata accolta la domanda di CP_1 nei seguenti termini: “dichiara costituito ex art. 2932 c.c. il rapporto di lavoro di
[...] alle dipendenze di a tempo indeterminato full time con Controparte_1 Parte_1 inquadramento nel profilo di ausiliario generico, parametro 100 del CCNL sottoscritto in sede
ASSTRA, condizionato alla sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 2 dell'Avviso di
Selezione dell'11-4-2022, entro la data del passaggio in giudicato della presente decisione;
2) condanna la predetta società al risarcimento del danno per inadempimento rispetto all'obbligo di assunzione nella misura delle retribuzioni spettanti, in ragione del livello di inquadramento predetto, dalla data del 10-5-2022 all'attualità oltre accessori di legge;
3) condanna la
1 convenuta società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
4700,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa.”
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta l'erronea interpretazione, da parte del giudice di prime cure, dell'accordo sindacale del 15/03/2022, del Protocollo d'Intesa del
23/03/2022 (punto K) in combinato disposto con il punto M) dell'Avviso Pubblico di Selezione del personale dell'11/04/2022, per aver ritenuto la visita medica preventiva non necessaria all'assunzione per il personale “non di guida”. Part Con il secondo motivo, la lamenta l'omesso rilievo da parte del Tribunale adito della mancata disponibilità da parte del sig. a sottoscrivere il verbale di rinuncia, Controparte_1 ex art. 2113 c.c., previsto dal bando di reclutamento del personale dell'11/04/2022 (Art.2, punti
C, D, J;
Art.8 ed All. A) quale condizione essenziale alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro.
Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta l'erroneo riconoscimento del risarcimento del danno in favore del , non essendo ravvisabile alcuna condotta CP_1
Part inadempiente imputabile all' che, al contrario, si era prodigata per ultimare la procedura propedeutica all'assunzione del sig. incontrando, per contro, un suo costante Controparte_1 rifiuto ad adempiere a quanto stabilito nei richiamati accordi sindacali del 15/03/2022 ed
08/04/2022, nel Protocollo d'Intesa del 23/03/2022 e nel Bando/Avviso pubblico di reclutamento del personale dell'11/04/2022.
Per i suddetti motivi, la società concludeva per l'integrale riforma della sentenza ed il rigetto dell'avversa domanda.
Si costituiva l'appellato che, ricostruito il quadro fattuale e processuale, ribatteva con puntuali argomentazioni ai motivi di gravame e ne chiedeva il rigetto.
La causa, riassegnata alla scrivente relatrice con provvedimento presidenziale del 05.05.2025, veniva trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc e decisa, all'esito della camera di consiglio odierna, mediante la presente sentenza.
***
L'appello è infondato per i seguenti motivi.
Preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica del ricorso e darsi atto che, per mero errore materiale, con decreto del Presidente del
10.06.2025, è stata (ri)fissata, ex art. 435 cpc, la prima udienza di comparizione con gli annessi oneri di notifica, benchè il contraddittorio tra le parti fosse già stato ritualmente instaurato, a seguito della rituale precedente notifica del ricorso (e del pedissequo decreto ex art. 435 cpc del
27.12.2023) e la prima udienza già celebrata innanzi ad altro Collegio.
2 Il provvedimento deve intendersi, in realtà, come di prosecuzione della causa, con chiamata all'udienza del 13.11.2025, innanzi alla diversa unità della Corte, individuata dal Presidente
Coordinatore con decreto del 05.05.2025.
1. In ordine al primo motivo di gravame, occorre verificare l'esatta interpretazione dell'accordo sindacale del 15/03/2022, del Protocollo d'Intesa del 23/03/2022 (punto K) e dell'Avviso
Pubblico di Selezione del personale dell'11/04/2022, con precipuo riferimento alla qualificazione da attribuirsi alla visita medica di idoneità alla mansione prevista dal predetto avviso.
In particolare, occorre accertare se essa sia da ritenersi preventiva e prodromica all'assunzione per il personale “non di guida” o, se invece, come affermato dal giudice di prime cure, abbia rilevanza esclusivamente sul piano dell'esecuzione del rapporto, non attenendo alla sua costituzione. Con la conseguenza, in tale ultima ipotesi, che la mancanza del requisito dell'idoneità fisica specifica non osterebbe alla conclusione del contratto.
Bisogna, preliminarmente, ricostruire il quadro fattuale di riferimento e la relativa cornice normativa, oggetto di accordo negoziale tra le parti sociali. Part L'Avviso Pubblico di Selezione e Reclutamento della dotazione organica di e di CP_2 pubblicato dalle predette società in vista dell'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico
Locale già gestiti dalla (Gestore Uscente), risulta adottato in esecuzione del protocollo CP_3 di intesa del 23.03.2022 e del verbale di accordo del 15.03.2022 e dell'08.04.2022 sottoscritti tra e parti sociali. Parte_2 Parte_1 Controparte_4
Il reclutamento del personale viene limitato a n. 436 unità, suddivise tra i vari profili professionali di cui alla tabella B allegata all'avviso.
Solo entro il predetto limite e, dunque, non nei confronti di tutti i dipendenti in forza all'01 marzo 2022, presso il gestore uscente, le due società si obbligavano all'assunzione.
La qualifica di dipendente della alla data predetta rappresenta, dunque, solo un CP_3 requisito di legittimazione per la partecipazione alla selezione. Va, pertanto, escluso un diritto soggettivo perfetto all'assunzione, generalizzato in capo a tutti i dipendenti del gestore uscente, come affermato in sentenza, essendo invece circoscritto a soli n. 436 dipendenti che, altresì, presentassero gli ulteriori requisiti previsti dall'avviso pubblico.
In particolare, per quanto di interesse nella presente causa, ai sensi dell' art. 1, rubricato
“REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”: "Può formulare istanza di partecipazione il lavoratore titolare del diritto all'applicazione della clausola sociale, in quanto il proprio nominativo è indicato negli elenchi consegnati dal Gestore uscente all'Impresa in data CP_3 Parte_3
4.4.2022, in possesso dei seguenti requisiti: ...omissis...
3 6) possedere l'idoneità psico-fisica specifica per le funzioni afferenti alle figure professionali ricercate.
Tutti i requisiti di ammissione sono obbligatori e devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell'assunzione"
Il successivo art. 2 “TERMINI E CONDIZIONI DEL RECLUTAMENTO” recita: “In applicazione delle intese pattizie di cui al protocollo di intesa del 23.3.2022 e del Verbale di
Accordo del 15.3.2022 e dell'8.4.2022 sottoscritti tra Parte_2 Parte_1 CP_4
e di categoria, la procedura di selezione e reclutamento, nei limiti numerici
[...] CP_5 di cui ai punti 1 del presente avviso, avverrà alle seguenti condizioni:
{…omissis…}
M. Possesso dei requisiti relativi all'idoneità fisica:
1. Personale di guida: farà fede l'ultima visita medica cui i lavoratori sono stati sottoposti da parte del Gestore Uscente ai sensi del DM 88/99; in ogni caso, l' e/o Parte_2 [...] si riservano di inviare a visita medica il personale interessato all'assunzione presso l'Ente Pt_1 normalmente utilizzato.
2. Personale NON addetto alla guida: saranno effettuate, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, le visite mediche riferibili al profilo professionale di cui risulterà assegnatario il partecipante ad avvenuta definizione delle attività di selezione di cui all'art. 7 del presente avviso”.
Dunque, va rilevato che, da un lato, l'art. 1 citato stabilisce che ciascun requisito di legittimazione dell'aspirante deve esser posseduto al momento del bando e dell'assunzione sicchè può desumersi che, essendo l'idoneità specifica alla mansione proprio uno dei predetti Part requisiti, senza dubbio dovesse esser verificata dall' con riguardo al detto momento e che, quindi, necessariamente l'accertamento sanitario dovesse precedere la stipula del contratto.
Dall'altro, è certo che l'art. 2 co. 2 individua il momento temporale di effettuazione delle visite mediche del personale non addetto alla guida “prima dell'inizio della prestazione lavorativa”, dato testuale valorizzato dal giudice di prime cure.
Tuttavia, va anche tenuto presente che la stessa norma ricollega gli accertamenti sanitari alla mansione specifica da assegnarsi all'esito delle attività selettive di cui all'art. 7 (norma che disciplina, esclusivamente, le “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE” ed onera l'aspirante ad inoltrare la manifestazione di interesse e la documentazione ivi elencata nel rispetto dei termini e delle modalità all'uopo predeterminate) ovverosia in base al profilo professionale selezionato dall'aspirante nella domanda di adesione, correttamente e tempestivamente inoltrata.
4 Secondo il primo giudice, il momento (“prima dell'inizio della prestazione lavorativa”), individuato nel bando per espletare le visite mediche sarebbe successivo alla stipula del contratto e, dunque, l'idoneità specifica alla mansione rileverebbe non sul piano della conclusione del contratto, bensì su quello della sua esecuzione.
Ciò, argomentando dalla diversità del tenore letterale della previsione in esame nella parte concernente l'effettuazione delle visite degli addetti alla guida (“si riservano di inviare a visita medica il personale interessato all'assunzione”); diversità della formulazione che, altrimenti ragionando, non troverebbe giustificazione ad avviso del giudicante.
1.1. Invero, osserva il collegio, la suddetta interpretazione non è condivisibile in quanto condotta in maniera restrittiva sulla singola clausola, che peraltro non contiene un'espressione letterale univoca, essendo l'espressione “prima dell'inizio della prestazione lavorativa” particolarmente ampia e generica, in grado di ricomprendere tutti i momenti che precedono lo svolgimento del contratto e, dunque, anche il suo perfezionamento.
La Suprema Corte, ribadendo la priorità del canone ermeneutico del tenore letterale rispetto a quelli di cui agli artt. 1367 cc e ss., ha chiarito che “In tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine” (Cass.
n. 9786 del 23/04/2010; Cass. Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024).
Va aggiunto, trattandosi di interpretazione di un bando, che l'art. 1324 cod.civ., nell'estendere agli atti unilaterali l'applicazione delle norme che regolano i contratti, pone il limite della compatibilità e, pertanto, quanto all'interpretazione, la disciplina dettata dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. trova applicazione solo limitatamente a quelle regole che siano coerenti con la particolare natura del negozio e con la funzione assegnata alla dichiarazione unilaterale di volontà; muovendo da detta premessa la Suprema Corte da tempo ha affermato che, ferma restando la necessità dell'interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 cod. civ. (Cass.
n.9127 del 06/05/2015), il canone ermeneutico di cui al primo comma dell'art. 1362 cod. civ. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere l'atto, con la conseguenza che non è applicabile la regola fissata dal secondo comma della disposizione richiamata, perché la stessa fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti ed al comportamento complessivo «delle parti» (Cass. n. 7973/2002; Cass. n. 13970/2005; Cass. n.
1387/2009; Cass. n. 2399/2009; Cass. n. 14864/2009; Cass. n. 9127/2015); pertanto nell'interpretazione dell'atto unilaterale assume una particolare valenza il senso letterale delle
5 parole attraverso le quali il dichiarante ha manifestato la sua volontà, valenza che si accresce allorquando l'attività ermeneutica riguardi atti della Pubblica Amministrazione, siano essi amministrativi o anche di gestione di rapporti di diritto privato, in relazione ai quali vengono in rilievo esigenze di certezza, di trasparenza e di imparzialità ( Cass. n. 17367/2010).
Si è quindi affermato ed al principio deve essere data continuità perché condiviso dal Collegio, che nell'interpretazione del bando di indizione della procedura concorsuale o selettiva, ossia della lex specialis della procedura stessa, la necessità di valorizzare il criterio letterale discende dalla funzione che il bando realizza, che è quella di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi sia l'Amministrazione che i candidati, sicché dette esigenze di certezza impongono di arrestarsi al contenuto letterale delle parole, ove questo sia privo di equivocità ( Cass. n.
18854/2016).
Applicando le predette coordinate ermeneutiche, questa Corte ritiene che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dell'art. 2 comma 2 del bando in esame (“prima dell'inizio della prestazione lavorativa”) vada verificato alla luce dell'intero contesto negoziale e che le singole clausole vadano considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ., al fine di chiarirne il significato.
In particolare, l'art. 2 citato va letto in combinato disposto con l'art. 1 ed anche con l'art. 6 del medesimo avviso pubblico.
Tenendo presente che, ai sensi dell'art. 1 cit., il possesso dell'idoneità fisica dell'aspirante doveva sussistere (già al momento del bando, ma anche) al momento dell'assunzione e non dopo la stessa, trattandosi innanzitutto di requisito di ammissione è certamente da concludersi Part nel senso che la aveva il diritto di convocare l'aspirante a visita medica nel corso della procedura di selezione e che, dunque, l'obbligo del lavoratore di sottoporsi a visita non insorgesse solo dopo la conclusione del contratto di lavoro, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Ad ulteriore conferma soccorre l'art. 6 “CRITERI di ASSEGNAZIONE del PROFILO
PROFESSIONALE PER I NON OPERATORI DI ESERCIZIO” il quale stabilisce che: “Ai fini dell'utilizzo dei criteri di assegnazione del profilo professionale, la Commissione ottempererà ai contenuti di merito ed alle linee di indirizzo convenute da d Parte_2 Parte_1 con le OOSS di categoria in occasione del Protocollo di Intesa del 22.3.2022 e del Verbale di
Accordo del 15.3.2022 , dell'8.4.2022 e pertanto, verificate le idoneità sanitarie ed i titoli autorizzativi ai fini del concreto esercizio delle attività di impresa, effettuerà le attività che qui seguono:…omissis (segue l'indicazione dei punteggi da attribuire fino a esaurimento dei posti disponibili)…Laddove, ad avvenuto esaurimento delle procedure descritte del presente articolo
6 per i partecipanti che dovessero risultare NON collocabili per motivi legati alla idoneità fisica, saranno adibiti secondo quanto stabilito dal verbale del 15\3\2022”.
Dunque, disciplinando le attività demandate alla commissione esaminatrice, si prevede che la verifica dell'idoneità fisica alle mansioni sia preventiva rispetto alla attribuzione dei punteggi.
Sicchè la commissione avrebbe dovuto procedere alla formazione della graduatoria degli assegnatari dei posti richiesti e disponibili in relazione ai soli aspiranti che fossero in possesso della relativa idoneità fisica alla mansione prescelta.
A fronte di tale disposizione, è indubbio che tale ultimo requisito rappresentasse, nella volontà delle società, condizione necessaria per perfezionare il diritto all'assunzione nel profilo professionale prescelto dall'aspirante (tra quelli di cui alla tabella B allegata all'avviso) o, in caso di esaurimento dei posti disponibili, di quello immediatamente inferiore al parametro posseduto alla data prestabilita, se accettato o, infine, ove la commissione avesse riscontrato la mancanza di idoneità fisica alle predette mansioni specifiche, per l'inserimento dell'aspirante nella categoria dei “non collocabili”, destinatari delle misure previste dal verbale del 15.3.22 ovverosia da adibire ad “attività di controllo a terra”.
L'idoneità fisica specifica, dunque, rappresentava al contempo un requisito di partecipazione all'avviso e, nella fase successiva della selezione, un requisito necessario all'assunzione
(rispettivamente nel profilo professionale prescelto o, in caso di esaurimento dei posti disponibili, di quello immediatamente inferiore al parametro posseduto, o infine in quello del personale di terra).
La lettura sistematica delle clausole del bando impone, allora, ritenersi che la verifica sanitaria sia preordinata e strumentale all'assunzione.
1.2. Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, deve rilevarsi che la mancata sottoposizione del a visita non è certamente qualificabile come inadempimento CP_1 imputabile al lavoratore.
Difatti, come da carteggio depositato sin dal I grado, questi ha sia giustificato l'impossibilità di presentarsi alla prima convocazione sia dimostrato che, in sede di seconda convocazione, fosse stato il medico competente a rifiutare la visita, non ritenendo il paziente munito di adeguati dispositivi di protezione individuale diretti a prevenire il contagio da COVID sia, infine, che la Part società - più volte sollecitata dal ad autorizzare la visita presso altro medico CP_1 competente, attesa la ricusazione del precedente nei cui confronti aveva sporto querela per omissione di atti d'ufficio (doc. 14) - con pec del 30.6.2022, avesse genericamente autorizzato il lavoratore a “ricorrere ad un Ente diverso facendosi carico della differenza economica dovuta” (All. 19); ciò, in aperto contrasto con il d. lgs. 81/2008 che, all'art. 41 co. 4 prevede
7 che le visite di cui al comma 2 (ndr. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica) siano effettuate “a cura e spese del datore di lavoro” il quale è, dunque, deputato ad individuare il medico competente, altresì sopportandone i costi.
L'impossibilità di verifica sanitaria deve, allora, ritenersi non imputabile a negligenza del lavoratore, ma ad un comportamento della società non conforme a correttezza e buona fede nella fase preliminare alla stipula del contratto.
1.3. In questa sede processuale, ai fini della domanda ex art. 2932 cc, rileva che l'idoneità specifica alla mansione di Ausiliario Generico ( già svolta presso il precedente datore alla data del 24.12.2020), prescelta dal nella comunicazione di adesione all'avviso è, in ogni CP_1 caso, provata mediante la certificazione del medico competente di idoneità con limitazioni
(esclusione del lavoro notturno), rilasciata in data 23.03.2021 (cfr. All. 20) e, peraltro, pure inviata all' con l'integrazione alla diffida stragiudiziale notificata a mezzo pec in data Parte_1
27.08.2022.
Part 2) Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con cui la lamenta l'omesso rilievo da parte del Tribunale adito della mancata disponibilità da parte del sig. CP_1
a sottoscrivere il verbale di rinuncia, ex art. 2113 c.c., previsto dal bando di
[...] reclutamento del personale dell'11/04/2022 (Art.2, punti C, D, J;
Art.8 ed All. A) quale condizione essenziale alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro.
2.1. Va, preliminarmente, accertato se tale sottoscrizione rappresentasse una condizione sospensiva dell'obbligo di assunzione. Part Ad avviso della Corte, l'offerta di assunzione dell' manifestata con l'avviso era validamente condizionata – attesa la sua conformità agli accordi sindacali sottesi, finalizzati alla salvaguardia dell'occupazione - a tale evento futuro ed incerto, la cui realizzazione, per quanto dipendente dalla volontà dell'aspirante, rispondeva pur sempre ad un interesse apprezzabile del predetto alla sua realizzazione.
Basti leggere l'art.2, punto C, dell'Avviso di Selezione del personale dell'11/04/2022:
“...L'assunzione del partecipante avverrà mediante costituzione ex novo del rapporto di lavoro, senza periodo di prova e previa esibizione di un titolo attestante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro presso il Gestore Uscente. Ciò, in ogni caso, con esclusione di qualsiasi responsabilità o incombenza a carico dell'Impresa Affidataria e/o Parte_2 [...]
e/o in ordine alle competenze di fine rapporto e, comunque, in Pt_1 Controparte_4
8 relazione ad ogni eventuale diritto, pretesa o spettanza del partecipante in relazione ad attività da esso partecipante esplicate in favore di e/o di eventuali altri gestori precedenti e CP_3 tanto, quindi, solo a fronte di rinunzia da parte del partecipante ad ogni diritto, pretesa ed azione nei confronti delle società regionali e della in ordine a qualsiasi Controparte_4 diritto o rivendicazione inerente all'esplicato rapporto di lavoro con ed anche con CP_3 eventuali altri gestori precedenti e/o comunque ad attività lavorative da esso partecipante prestate. Tale rinunzia va sottoscritta da ogni partecipante mediante apposito verbale di conciliazione individuale in cd. sede protetta (cfr. art. 2113, comma 4, cod. civ. e norme collegate) di cui si allega bozza ad ogni buon fine normo/amministrativa riferibile al presente avviso - e rileva quale condizione della possibile modalità di assunzione da parte delle società
e/o nei termini di ogni punto di cui al Protocollo di Intesa Parte_2 Parte_1 del 23.03.2022 sottoscritto con le OO.SS. di categoria”.
In senso conforme si pone il disposto del successivo art. 8: “Ultimate le verifiche e selezioni di cui all'articolo 6 del presente avviso, l' e/o procederanno a Parte_2 Parte_1 comunicare al partecipante mediante invio di uno specifico precontratto/ proposta di assunzione il buon esito delle operazioni di verifica e selezione di cui all'art 6 e il relativo profilo professionale assegnato.
Il partecipante dovrà trasmettere alla società assegnatagli le seguenti documentazioni:
a) Verbalizzazione in sede protetta (cfr. art. 2113, comma 4, cod. civ. e norme collegate) di cui all'art. 2 lettera C del presente avviso, debitamente sottoscritto;
b) uno dei titoli attestanti l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro di cui all'art 2 lettere G e/o H del presente avviso.....
Solo la consegna dei documenti di cui al presente articolo 8 sub a) e sub b) perfezionerà la condizione di procedibilità amministrativa ai fini della stipula del contratto di assunzione presso l' e/o ad ogni buon fine normo contrattuale…” Parte_2 Parte_1
Il tenore letterale delle predette clausole, anche lette l'una per mezzo dell'altra, non lascia alcun Part dubbio che e intendessero subordinare il perfezionamento del contratto alla Parte_2 predetta condizione.
2.2. Nonostante la qualificazione testè operata, non si addiviene per ciò solo alla conclusione auspicata dall'appellante.
Difatti, il mancato avveramento della condizione in esame (essendo pacifica tra le parti la mancata sottoscrizione del verbale sindacale), nel corso della procedura selettiva, non è imputabile al lavoratore: dagli atti si evince che, con mail del 05.05.22, il riceveva CP_1
Part convocazione per il giorno 10.05.22 alle ore 10:00 presso gli uffici di Porta Nolana, siti in
9 Corso Garibaldi per la firma del verbale di conciliazione per l'assunzione (All. 15). V'è altresì Part prova che il predetto lavoratore aderiva all'invito ed il 10 maggio si recava, presso la sede dalla dr.ssa , come da “Permesso temporaneo di ingresso” (all. 15). Appare verosimile, Per_1 allora, che, come riferito dall'appellato, in quella sede gli venisse comunicato dalla dott.
[...]
, preposta alla stipula, che senza la visita preassuntiva non avrebbe potuto firmare Per_2
l'assunzione, né sottoscrivere il verbale di rinunzia dei crediti vantati con il Gestore Uscente. Part Né la ha fornito una diversa plausibile spiegazione degli accadimenti esaminati.
2.3. Così ricostruiti i fatti, va verificato se la tutela apprestabile al possa esser di tipo CP_1 costitutivo del rapporto, come domandato;
ciò, essendo incontestato tra le parti in giudizio che ricorra il preliminare requisito della sufficiente predeterminazione degli elementi essenziali del costituendo contratto.
Occorre considerare, innanzitutto, che il bando di concorso per l'assunzione di personale, ove contenga tutti gli elementi essenziali del previsto contralto di lavoro, configura, non già una promessa ai pubblico od un semplice invito ad offrire, ma una vera e propria offerta al pubblico, da cui derivano, non solo immediati obblighi del proponente nei confronti dei partecipanti, bensì la conclusione del contratto (definitivo o preliminare a seconda della necessità di ulteriori adempimenti) ed il correlativo diritto all'assunzione in capo a coloro che si sono collocati utilmente in graduatoria (Sez. unite 10 gennaio 1986, n. 63; Sez. un. 29 novembre 1986. n.
7081: Cass. 19 febbraio 1987. n. 1804; Cass. 26 febbraio 1988. n. 2064; Cass. 28 novembre
1992. n. 12744).
Tuttavia, va anche considerato che nelle ipotesi in cui la conclusione del contratto sia sottoposta a condizione sospensiva, come nella specie, la giurisprudenza della Suprema Corte si è consolidata nel senso che il giudice adito ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. deve emettere la sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso quando l'evento previsto come condizione sospensiva nel contratto preliminare, pur insussistente al momento della proposizione della domanda, risulta essersi verificato al momento della decisione (Sez. 2, n.
628, 17/01/2003, Rv. 559822; conf. Sez. 1, n. 8388, 20/6/2000).
2.4. Ebbene, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, v'era in atti del giudizio di primo grado, prova della volontà del di sottoscrivere la rinunzia prevista dal bando. Infatti, CP_1 in allegato alle note conclusionali dell'08.09.2023, l'allora ricorrente depositava un carteggio con la controparte ed, in particolare, il proprio riscontro, inoltrato a mezzo pec acquisita al Part Part protocollo il 02.5.2023, all'invito dell' del 21.04.2023 a sottoscrivere il verbale di conciliazione ex art. 2113 cc previsto per il perfezionamento dell'assunzione. Ivi si legge: “…
10 Altresi, sin d'ora il sottoscritto si dichiara disposto ad accettare una conciliazione nei termini di cui le allegate bozze, che sono le medesime sottoscritte nei mesi scorsi dai lavoratori della fallita CTP S.p.A. che hanno o non beneficiato della riqualificazione, e che il sottoscritto ha reperito sul Vostro sito istituzionale (pubblicate il 11/04/2022), tuttavia dichiara sin d'ora di non essere disposto a rinunciare agli atti del giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro avente numero di R.G. 20025/2022 ed infine rammenta di essersi già sottoposto
a visita medica in data 01/02/2023. Pertanto, si chiede comunicarsi conferma, mediante il medesimo mezzo, della predetta convocazione del giorno 03/05/2023 onde giungere ad una conciliazione nei termini e con i limiti su esposti. Si allegano: bozze conciliazione.”
Dunque, la mancata firma del verbale di conciliazione prima della sentenza di merito è dipesa, Part esclusivamente dal comportamento omissivo dell'appellante – la quale nulla riscontrava, neppure all'udienza del 25 maggio 2023 - che si è tradotto in un ostacolo insormontabile per il Part lavoratore, necessitando l'avveramento della condizione della collaborazione dell'
Del resto, la predetta volontà del ha trovato compiuta espressione nella effettiva stipula CP_1 del predetto accordo ex art. 2113 cc avvenuta in data 31.10.2023.
Va, dunque, confermata la pronunzia costituiva ex art. 2932 cc.
3. L'ultimo motivo di gravame secondo cui sarebbe erroneo il riconoscimento del risarcimento del danno in favore del , non essendo ravvisabile alcuna condotta inadempiente CP_1
Part imputabile all' risulta smentito alla luce delle argomentazioni riportate ai punti che precedono: l'inadempimento all'obbligo di conclusione del contratto sussiste ed è imputabile alla società per tutte le ragioni sopra illustrate.
Pertanto, l'appello va rigettato anche sotto questo profilo.
4. Spese secondo soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014
e ss.mm., non ravvisandosi profili di novità ed eccessiva complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.990,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
11 Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 13/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Raffaella Genovese
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