Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00840/2026REG.PROV.COLL.
N. 08111/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8111 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Desio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1628/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Desio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. RO MI IE e udito per l’appellante l’avvocato Tommaso Santamaria, in sostituzione dell'avvocato Santamaria Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. -OMISSIS- è proprietario di una unità immobiliare sita nell’edificio bifamiliare in Via Ada Negri del Comune di Desio; l’edificio è costituito da due piani fuori terra e
piano sottotetto, identificato catastalmente al fg. 33, mapp. 29, sub. 502.
Per la sua realizzazione è stata rilasciata la licenza edilizia del 1959 (P.E. n. 9168-303). Successivamente veniva interessato da opere di ristrutturazione e dal sopralzo dell’ultimo piano, in forza di concessioni edilizie n. 198/91 e n. 403/91.
Il ricorrente ha esposto che in data 27.11.2020 il proprietario dell’altra unità immobiliare decideva di presentare istanza di c.d. fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/01 (TUE); lo stesso ricorrente, avvedutosi della presentazione di documentazioni senza il suo consenso, presentava in data 3 marzo 2022 una nuova domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 TUE, e contestuale dichiarazione ai sensi dell’art. 34-bis del medesimo TUE, per lievi difformità riguardanti il proprio immobile.
Previa comunicazione dei motivi ostativi, il Comune di Desio ha emesso provvedimento prot. n. 30325/22, di rigetto dell’istanza, adottando di seguito l’ordinanza di demolizione n. 182/22.
Avverso tali atti il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia, deducendo la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Desio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1628/23 il TAR Lombardia ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale il sig. -OMISSIS- ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando e in procedendo ; violazione degli artt. 36 TUE; 39 c.p.a. e 112 c.p.c; violazione del diritto di difesa; difetto di istruttoria e di motivazione; 2) violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/90, e dell’art. 34-bis TUE; eccesso di potere sotto vari profili; 3) omessa pronuncia; violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/90, e dell’art. 34-bis TUE; violazione dell’art. 7.9.3 delle NTA del PGT del Comune di Desio; eccesso di potere sotto vari profili; 4) erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la censura di invalidità derivata; 5) violazione degli artt. 31, 32 e 34-bis TUE, nonché dell’art. 7.9.3 delle NTA del PGT del Comune di Desio; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Desio ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 14.1.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87, comma 3-bis, c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello – globalmente inteso – è infondato.
3. Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (C.d.S, III, 14.11.2025, n. 8924).
In relazione al peculiare profilo della prova della sussistenza dei requisiti previsti ai fini della sanatoria edilizia (art. 36 TUE), questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “ Il procedimento per la verifica di conformità ex articolo 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell'opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie (e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico) sia all'epoca di realizzazione dell'abuso sia a quella di presentazione dell'istanza ex articolo 36 d.P.R. n. 380/2001. Ciò determina che in sede di accertamento di conformità è interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria ai sensi dell' articolo 36 d.P.R. n. 380/2001 (già, articolo 13 l. n. 47/1985 ), attesa la finalità dell'istituto, secondo il quale il rilascio del permesso in sanatoria presuppone indefettibilmente la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria ” (C.d.S, VI, 14.3.2023, n. 2660).
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, si legge nel preavviso di diniego (il cui contenuto è stato posto a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza proposta dall’appellante ex art. 36 TUE) che: “ non è stata dimostrata la conformità dell’intervento all’epoca della realizzazione delle opere ”.
Tale argomentazione – di poi validata dal giudice di prime cure – è contestata dall’appellante, il quale osserva che, al punto a) della domanda di sanatoria, il tecnico incaricato ha dichiarato che: “ l’intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della richiesta, sia al momento della realizzazione ”.
Nessun elemento ulteriore è stato allegato a sostegno di tale assunto.
Orbene, in presenza di una situazione siffatta, unico provvedimento legittimamente emanabile era quello, concretamente emanato, del diniego di sanatoria.
Ciò rende irrilevante l’esame delle ulteriori censure dedotte con riferimento al diniego di sanatoria, non potendo dal loro accoglimento discendere un diverso esito del gravame.
5. Venendo ora all’esame dei motivi di doglianza articolati con riferimento all’ordinanza di demolizione, va respinta la censura di invalidità derivata, stante la legittimità del presupposto atto di diniego di sanatoria.
6. Vanno del pari respinte le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, atteso che l’ordinanza di demolizione contiene indicazione degli abusi, mediante riferimento per relationem al provvedimento di diniego e al presupposto verbale.
In particolare, le opere realizzate dall’appellante hanno una consistenza eccedente il limite del 2%, avendo prodotto al primo piano un aumento volumetrico e una diminuzione delle distanze dalla strada pubblica, oltre alla sua diversa distribuzione interna e alla modifica della scala esterna; nel sottotetto, una modifica della sagoma, con creazione di maggiore superficie lorda, oltre alla realizzazione di impianti, con conseguente modifica della destinazione d’uso (da non abitabile ad abitabile); al piano seminterrato, una diversa distribuzione degli spazi interni, con creazione di nuovo disimpegno.
All’evidenza, l’appellante ha realizzato una non consentita trasformazione dell’originario organismo edilizio, la qual cosa imponeva il previo rilascio del titolo edilizio, nella specie insussistente.
Ciò è sufficiente ad escludere la sussistenza dei lamentati vizi, non rilevando presunte inesattezze relative a singoli aspetti delle accertate opere abusive, tenuto conto altresì che, per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo. I molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera frazionata ” (C.d.S., VI, 8.9.2021, n. 6235).
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Desio, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 3-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RO MI IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MI IE | IO CO |
IL SEGRETARIO