Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 840
CS
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di conformità dell'intervento all'epoca della realizzazione

    Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che l'onere di dimostrare la 'doppia conformità' (sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza) grava interamente sul richiedente la sanatoria. La dichiarazione del tecnico non è stata supportata da elementi probatori sufficienti a tal fine.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dal diniego di sanatoria

    Il Consiglio di Stato ha respinto questa censura poiché il presupposto atto di diniego di sanatoria è stato ritenuto legittimo.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione dell'ordinanza di demolizione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione sia adeguatamente motivata, facendo riferimento per relationem al provvedimento di diniego e al presupposto verbale. Ha inoltre evidenziato la consistenza degli abusi, che hanno comportato un aumento volumetrico, modifiche delle distanze, alterazioni della distribuzione interna e della sagoma, con conseguente modifica della destinazione d'uso di alcune parti dell'immobile, configurando una trasformazione non consentita dell'organismo edilizio.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dal Sig. -OMISSIS- avverso la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso di costruire in sanatoria e la conseguente ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Desio. L'appellante, proprietario di un'unità immobiliare in un edificio bifamiliare, aveva presentato domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (TUE) per lievi difformità, contestando la legittimità degli atti comunali. I motivi di appello si articolano in plurime censure, tra cui violazione degli artt. 36 TUE, 39 c.p.a., 112 c.p.c., del diritto di difesa, difetto di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 3, 10, 10-bis L. n. 241/90 e 34-bis TUE, eccesso di potere, omessa pronuncia, violazione dell'art. 7.9.3 delle NTA del PGT del Comune di Desio, erroneità della sentenza per invalidità derivata, e violazione degli artt. 31, 32 e 34-bis TUE. Il Comune di Desio ha chiesto il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello infondato, rigettandolo integralmente. Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, per sorreggere un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni, con conseguente assorbimento delle altre censure. In relazione alla sanatoria edilizia, ha ribadito che l'onere di dimostrare la c.d. doppia conformità è interamente a carico del richiedente. Nel caso di specie, il preavviso di diniego e il provvedimento comunale hanno fondato il rigetto sull'asserita mancata dimostrazione della conformità dell'intervento all'epoca della realizzazione delle opere, circostanza che l'appellante non ha adeguatamente contestato con elementi probatori sufficienti, limitandosi a una generica dichiarazione del tecnico. Pertanto, il diniego di sanatoria è stato ritenuto legittimo, rendendo irrilevante l'esame delle ulteriori censure relative a tale aspetto. Di conseguenza, anche la censura di invalidità derivata dell'ordinanza di demolizione è stata respinta. Le doglianze relative al difetto di istruttoria e motivazione dell'ordinanza di demolizione sono state altresì rigettate, poiché l'atto impugnato conteneva l'indicazione degli abusi, anche per relationem al diniego e al verbale presupposto, e le opere realizzate dall'appellante sono state ritenute comportare una trasformazione non consentita dell'organismo edilizio, con modifiche volumetriche, di destinazione d'uso e di sagoma, che imponevano il previo rilascio di un titolo edilizio. È stata altresì richiamata la giurisprudenza che impone un apprezzamento globale degli interventi edilizi per valutarne l'incidenza sull'assetto del territorio. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 840
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 840
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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