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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/12/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
RO, in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 294/2025 r.g. e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Caterina Simonetta per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 ha adito Parte_1 questo giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e, per l'effetto, la condanna dell' alla CP_1
liquidazione della predetta prestazione. Costituitosi in giudizio l , ha resistito alla pretesa chiedendo il CP_2
rigetto della domanda per insussistenza dei requisiti richiesti dal legislatore per ottenere la pensione di vecchia anticipata.
Disposta ed espletata CTU medico legale, la causa è stata decisa all'odierna udienza.
2.- Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che la pensione anticipata è un trattamento di vecchiaia al quale possono accedere i lavoratori in possesso di un'invalidità pari almeno all'80%. Si tratta, invero, di un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Nel dettaglio, l'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 prevede al comma 1 che “il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, e al comma 8 che “l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Pertanto, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità viene richiesto:
a) il possesso di un'invalidità pari almeno all'80%;
b) il possesso di almeno 20 anni di contributi versati quale lavoratore subordinato privato;
c) il compimento di 61 anni di età per gli uomini e di 56 anni di età per le donne. Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (v.
Cass. n. 31001/2019).
Ebbene, nella fattispecie l'istante non dispone dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, dal momento che non si trova in uno stato di invalidità superiore all'80%.
Il giudizio espresso dal CTU, infatti, pienamente condivisibile in quanto fondato su accurati accertamenti e su rigorose considerazioni medicolegali, e comunque non contestato dalle parti, ha escluso che l'istante possa ritenersi invalida in misura uguale o superiore all'80%. Tale accertamento merita di essere condiviso in quanto può ritenersi persuasivo, essendo basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta da:
“Spondiloartrosi del rachide, con protrusioni lombari, in soggetto osteopenico con artrosi bilaterale delle mani e delle ginocchia;
Esiti di interventi chirurgici per prolasso uterino, incontinenza urinaria e cisto;
rettocele; Tiroidite di
Hashimoto in eutiroidismo;
Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico in soggetto con ipercolesterolemia e ateromasia dei tronchi sovra-aortici”, specificando che “il complesso morboso NON risulta raggiungere una misura pari o superiore all'80%, ai sensi della Legge
503/9222.
In assenza dei requisiti richiesti dal legislatore per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, pertanto, la domanda va rigettata, con assorbimento di ogni altra questione.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Vanno quindi poste a definitivo carico dell le spese di c.t.u., CP_2
liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia RO