CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può interporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa in esito a rito abbreviato senza mutamento del titolo del reato contestato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso per cassazione, il quale, nondimeno, si converte in appello in caso di contestuale gravame dell'imputato, prevalendo la finalità dell'art. 580 cod. proc. pen. - volto ad evitare che la proposizione di diversi mezzi di impugnazione determini esiti processuali incompatibili - sull'inappellabilità da parte del pubblico ministero stabilita dall'art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/06/2023, n. 34097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34097 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI RI, nata a [...] il [...]; D'Alteri° OM, nato a Giugliano in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 29/11/2022 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ND Venegoni, che ha chiesto l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione a DI e l'inammissibilità del ricorso di D'ER; lette le conclusioni formulate dall'avvocato Alessandro Benedetti, difensore della parte civile, il quale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, con la condanna al pagamento delle spese. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34097 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello confermava la condanna dei ricorrenti in ordine ai reati di peculato, falso in certificati e, per il solo D'Alteri°, anche per l'esercizio abusivo della professione di infermiere. In particolare, si accertava che la DI, in qualità di infermiera presso l'Ospedale civile di Civitavecchia, si appropriava di farmaci ed attrezzatture sanitarie di vario tipo;
la predetta, inoltre, si appropriava anche di un numero imprecisato di tamponi per la ricerca del Covid-19, successivamente utilizzati dal D'Alteri° per eseguire l'accertamento su una pluralità di soggetti, cui rilasciava falsi certificati apparentemente emessi dal Policlinico Campus Bio-medico di Roma e dall'ospedale San Camillo. La sentenza di primo grado veniva riformata - in accoglimento dell'appello incidentale presentato dal pubblico ministero - in ordine alla pena inflitta alla DI, essendo emerso che il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto quale reato più grave il peculato, aveva determinato la pena prendendo a base quella di anni 3 e mesi 9 di reclusione, inferiore rispetto al limite edittale fissato in anni 4. 2. Avverso tale sentenza, RI DI ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 443 cod.proc.pen., sottolineando che la sentenza di condanna di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, era inappellabile, sicchè non poteva essere accolta l'impugnazione incidentale proposta dal pubblico ministero. L'appello della parte pubblica nel caso di sentenza di condanna è ammesso esclusivamente nel caso in cui la sentenza modifichi il titolo del reato, evenienza non verificatasi nel caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la nullità del giudizio di appello svoltosi senza che nel decreto di citazione fosse indicata la proposizione dell'impugnazione incidentale da parte del pubblico ministero. 3. Nell'interesse di OM D'Alteri° si propone un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge. Il motivo, unitariamente articolato, si incentra sulla presunta carenza dell'elemento soggettivo in relazione al reato di peculato commesso in concorso con la DI (capo b). In relazione alla quantificazione della pena, invece, si lamenta la diversità di trattamento tra i due imputati, nonostante la DI dovesse considerarsi quale la vera artefice principale degli illeciti contestati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto nell'interesse di D'Alteri° è inammissibile. 2. Per quanto concerne il presunto vizio motivazionale relativamente alla consapevolezza che i tamponi per i test Covid-19 fossero di provenienza delittuosa, la Corte di appello ha adeguatamente illustrato come fosse proprio il D'ER ad utilizzare i predetti presidi medici, sicchè la tesi secondo cui egli non fosse a conoscenza dell'appropriazione commessa dalla DI si traduce in una mera ipotesi alternativa, priva di qualsivoglia elemento fattuale di supporto. Parimenti destituita di ogni fondamento è la doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, posto che il D'ER - nel lamentare un trattamento deteriore rispetto alla concorrente nel reato - omette di considerare che il punto relativo alla quantificazione della pena base non risultava specificamente dedotto con l'appello, lì dove sindacava essenzialmente l'omessa esclusione della recidiva e della riduzione per le attenuanti generiche nella misura massima. Nella sentenza impugnata, si richiama espressamente la valutazione di gravità compiuta ai sensi dell'art. 133 cod.pen. e nella descrizione dei fatti si dà conto del giudizio compiuto, sicchè la generica doglianza sollevata dal ricorrente non merita accoglimento. 3. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse della DI si fonda sulla ritenuta inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal pubblico ministero, avverso una sentenza di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato e non comportante il mutamento del titolo del reato contestato. La ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 443 cod.proc.pen. che, al terzo comma, prevede espressamente l'inappellabilità nei confronti del pubblico ministero. Si tratta di un principio recepito dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Sez.U, n. 7247 del 18/6/1993, Rabiti, Rv. 194313, secondo cui il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale, ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 cod. proc. pen. (in senso conforme, Sez.3, n.7858 del 12/1/2016, Rv. 266274; Sez.6, n. 8915 del 19/12/2007, dep.2008, Badis, Rv. 239417). Le Sezioni unite sono giunte a tale conclusione sottolineando come non vi sia alcun elemento normativo che consenta di affermare che l'appello incidentale costituisce una impugnazione autonoma rispetto all'appello principale, cioè, in sostanza, un terzo mezzo, accanto all'appello principale e al ricorso per cassazione. 3 Al contrario, denominazione e collocazione dimostrano che l'appello incidentale non è un mezzo di impugnazione diverso dall'appello e si caratterizia essenzialmente per la sua proponibilità da parte di chi non aveva impugnato il provvedimento, sicché deve logicamente concludersi che non può riconoscersi il potere di proporre appello incidentale a chi è privo del potere di proporre quello principale. Tale conclusione non è sovvertita dall'osservazione secondo cui l'art. 595 cod.proc.pen., nel disciplinare l'appello incidentale, non contiene espressamente alcuna eccezione per il caso di inappellabilità previsto dall'art. 443, comma 3, cod.proc.pen. Si è ritenuto, infatti, che l'art. 595 cod.proc.pen. vada letto in collegamento con la norma generale contenuta all'art. 593 cod.proc.pen., che a sua volta esordisce richiamando e facendo salvi i limiti all'appellabilità delle sentenze rese in sede di abbreviato di cui all'art. 443 cod.proc.pen. In definitiva, quindi, la previsione speciale dettata per l'abbreviato vale tanto per l'appello principale che per quello incidentale. Occorre aggiungere che tale conclusione si riferiva al previgente assetto normativo, in base al quale il potere di proporre appello incidentale era attribuito - ex art. 595 cod.proc.pen. - a tutte le parti processuali. A seguito della modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett.a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11, la norma sull'appello incidentale è stata modificata in senso restrittivo, essendosi limitata la possibilità di proporre l'appello incidentale al solo imputato, sicchè deve ritenersi che al pubblico ministero sia radicalmente preclusa la possibilità di proporre appello incidentale. 3.1. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che il pubblico ministero che intendeva impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, era tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione (Sez.3, n. 32626 del 31/5/2019, Rv.276047), non potendo avvalersi del diverso rimedio dell'appello incidentale. Ove l'impugnazione della parte pubblica fosse stata correttamente proposta, ne sarebbe conseguita la necessaria conversione del ricorso in cassazione in appello, soluzione non preclusa dal fatto che - ab origine - la sentenza non sarebbe stata appellabile da parte del pubblico ministero. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la ratio dell'istituto della conversione (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807) è quella di evitare che la celebrazione di diversi giudizi sulla stessa imputazione, in conseguenza della proposizione di differenti mezzi di impugnazione, dia luogo ad esiti processuali incompatibili. Tale finalità consente di ritenere che l'istituto della conversione, di 4 cui all'art. 580 cod.proc.pen. deve trovare necessaria applicazione anche a fronte di una previsione di inappellabilità da parte del pubblico ministero. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui in tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso in cassazione, salvo restando che, nel caso di appello proposto dall'imputato, deve disporsi la conversione del ricorso per cassazione del pubblico ministero in appello, in quanto la norma prevista dall'art. 580 cod. proc. pen. ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione dia luogo ad esiti processuali incompatibili e tale finalità prevale sulla previsione di inappellabilità da parte del pubblico ministero prevista dall'art 443, comma 3, cod.proc.pen. (Sez.2, n. 18253 del 23/4/2007, Cerchi, Rv. 236404). Analogo principio, del resto, è stato già affermato, sia pur con riferimento ad ipotesi diverse di inappellabilità rispetto a quella disciplinata dall'art. 443, comma 3, cod.proc.pen., da recenti pronunce, secondo cui in tema di conversione dell'impugnazione, l'appello proposto dall'imputato e dalla parte civile avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria determina la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 2 e 580 cod. proc. pen., disposizioni che prevalgono sulle limitazioni alla facoltà di proporre appello eventualmente previste nei confronti di una parte. (Sez. 5, n. 12792 del 21/2/2019, Rv.276137; Sez.5, n. 20482 dell'8/3/2018, Rv.273377; in senso difforme si segnala Sez.5, n. 41430 dell'11/7/2016, Rv.267867, tale pronuncia, tuttavia, è rimasta isolata, non rinvenendosi ulteriori applicazione del principio in essa sostenuto). 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dalla DI comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla riforma della pena disposta in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. La pena, pertanto, va rideterminata nella misura stabilita dal giudice di primo grado, pari a complessivi anni due di reclusione. Il secondo motivo di ricorso, presupponendo l'ammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero, risulta assorbito. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da D'Alteri° consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Entrambi i ricorrenti, inoltre, devono essere condannati alla rifusione delle 5 spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, posto che le statuizioni emesse in suo favore risultano integralmente confermate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale del PM e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI RI limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due di reclusione. Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di D'ER OM e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL Roma 4 che liquida in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 154-ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ND Venegoni, che ha chiesto l'annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione a DI e l'inammissibilità del ricorso di D'ER; lette le conclusioni formulate dall'avvocato Alessandro Benedetti, difensore della parte civile, il quale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, con la condanna al pagamento delle spese. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34097 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 28/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello confermava la condanna dei ricorrenti in ordine ai reati di peculato, falso in certificati e, per il solo D'Alteri°, anche per l'esercizio abusivo della professione di infermiere. In particolare, si accertava che la DI, in qualità di infermiera presso l'Ospedale civile di Civitavecchia, si appropriava di farmaci ed attrezzatture sanitarie di vario tipo;
la predetta, inoltre, si appropriava anche di un numero imprecisato di tamponi per la ricerca del Covid-19, successivamente utilizzati dal D'Alteri° per eseguire l'accertamento su una pluralità di soggetti, cui rilasciava falsi certificati apparentemente emessi dal Policlinico Campus Bio-medico di Roma e dall'ospedale San Camillo. La sentenza di primo grado veniva riformata - in accoglimento dell'appello incidentale presentato dal pubblico ministero - in ordine alla pena inflitta alla DI, essendo emerso che il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto quale reato più grave il peculato, aveva determinato la pena prendendo a base quella di anni 3 e mesi 9 di reclusione, inferiore rispetto al limite edittale fissato in anni 4. 2. Avverso tale sentenza, RI DI ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 443 cod.proc.pen., sottolineando che la sentenza di condanna di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato, era inappellabile, sicchè non poteva essere accolta l'impugnazione incidentale proposta dal pubblico ministero. L'appello della parte pubblica nel caso di sentenza di condanna è ammesso esclusivamente nel caso in cui la sentenza modifichi il titolo del reato, evenienza non verificatasi nel caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la nullità del giudizio di appello svoltosi senza che nel decreto di citazione fosse indicata la proposizione dell'impugnazione incidentale da parte del pubblico ministero. 3. Nell'interesse di OM D'Alteri° si propone un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge. Il motivo, unitariamente articolato, si incentra sulla presunta carenza dell'elemento soggettivo in relazione al reato di peculato commesso in concorso con la DI (capo b). In relazione alla quantificazione della pena, invece, si lamenta la diversità di trattamento tra i due imputati, nonostante la DI dovesse considerarsi quale la vera artefice principale degli illeciti contestati. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è proposto nell'interesse di D'Alteri° è inammissibile. 2. Per quanto concerne il presunto vizio motivazionale relativamente alla consapevolezza che i tamponi per i test Covid-19 fossero di provenienza delittuosa, la Corte di appello ha adeguatamente illustrato come fosse proprio il D'ER ad utilizzare i predetti presidi medici, sicchè la tesi secondo cui egli non fosse a conoscenza dell'appropriazione commessa dalla DI si traduce in una mera ipotesi alternativa, priva di qualsivoglia elemento fattuale di supporto. Parimenti destituita di ogni fondamento è la doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, posto che il D'ER - nel lamentare un trattamento deteriore rispetto alla concorrente nel reato - omette di considerare che il punto relativo alla quantificazione della pena base non risultava specificamente dedotto con l'appello, lì dove sindacava essenzialmente l'omessa esclusione della recidiva e della riduzione per le attenuanti generiche nella misura massima. Nella sentenza impugnata, si richiama espressamente la valutazione di gravità compiuta ai sensi dell'art. 133 cod.pen. e nella descrizione dei fatti si dà conto del giudizio compiuto, sicchè la generica doglianza sollevata dal ricorrente non merita accoglimento. 3. Il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse della DI si fonda sulla ritenuta inammissibilità dell'appello incidentale proposto dal pubblico ministero, avverso una sentenza di condanna resa all'esito di giudizio abbreviato e non comportante il mutamento del titolo del reato contestato. La ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 443 cod.proc.pen. che, al terzo comma, prevede espressamente l'inappellabilità nei confronti del pubblico ministero. Si tratta di un principio recepito dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Sez.U, n. 7247 del 18/6/1993, Rabiti, Rv. 194313, secondo cui il potere di proporre appello incidentale non spetta a chi è privo del potere di proporre quello principale, ne consegue che nel giudizio abbreviato il pubblico ministero non può proporre appello incidentale quando quello principale gli sia precluso a norma dell'art. 443 comma 3 cod. proc. pen. (in senso conforme, Sez.3, n.7858 del 12/1/2016, Rv. 266274; Sez.6, n. 8915 del 19/12/2007, dep.2008, Badis, Rv. 239417). Le Sezioni unite sono giunte a tale conclusione sottolineando come non vi sia alcun elemento normativo che consenta di affermare che l'appello incidentale costituisce una impugnazione autonoma rispetto all'appello principale, cioè, in sostanza, un terzo mezzo, accanto all'appello principale e al ricorso per cassazione. 3 Al contrario, denominazione e collocazione dimostrano che l'appello incidentale non è un mezzo di impugnazione diverso dall'appello e si caratterizia essenzialmente per la sua proponibilità da parte di chi non aveva impugnato il provvedimento, sicché deve logicamente concludersi che non può riconoscersi il potere di proporre appello incidentale a chi è privo del potere di proporre quello principale. Tale conclusione non è sovvertita dall'osservazione secondo cui l'art. 595 cod.proc.pen., nel disciplinare l'appello incidentale, non contiene espressamente alcuna eccezione per il caso di inappellabilità previsto dall'art. 443, comma 3, cod.proc.pen. Si è ritenuto, infatti, che l'art. 595 cod.proc.pen. vada letto in collegamento con la norma generale contenuta all'art. 593 cod.proc.pen., che a sua volta esordisce richiamando e facendo salvi i limiti all'appellabilità delle sentenze rese in sede di abbreviato di cui all'art. 443 cod.proc.pen. In definitiva, quindi, la previsione speciale dettata per l'abbreviato vale tanto per l'appello principale che per quello incidentale. Occorre aggiungere che tale conclusione si riferiva al previgente assetto normativo, in base al quale il potere di proporre appello incidentale era attribuito - ex art. 595 cod.proc.pen. - a tutte le parti processuali. A seguito della modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett.a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11, la norma sull'appello incidentale è stata modificata in senso restrittivo, essendosi limitata la possibilità di proporre l'appello incidentale al solo imputato, sicchè deve ritenersi che al pubblico ministero sia radicalmente preclusa la possibilità di proporre appello incidentale. 3.1. Applicando tali principi al caso di specie, ne consegue che il pubblico ministero che intendeva impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, era tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione (Sez.3, n. 32626 del 31/5/2019, Rv.276047), non potendo avvalersi del diverso rimedio dell'appello incidentale. Ove l'impugnazione della parte pubblica fosse stata correttamente proposta, ne sarebbe conseguita la necessaria conversione del ricorso in cassazione in appello, soluzione non preclusa dal fatto che - ab origine - la sentenza non sarebbe stata appellabile da parte del pubblico ministero. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la ratio dell'istituto della conversione (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807) è quella di evitare che la celebrazione di diversi giudizi sulla stessa imputazione, in conseguenza della proposizione di differenti mezzi di impugnazione, dia luogo ad esiti processuali incompatibili. Tale finalità consente di ritenere che l'istituto della conversione, di 4 cui all'art. 580 cod.proc.pen. deve trovare necessaria applicazione anche a fronte di una previsione di inappellabilità da parte del pubblico ministero. Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui in tema di giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può proporre appello incidentale avverso la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, potendo proporre unicamente ricorso in cassazione, salvo restando che, nel caso di appello proposto dall'imputato, deve disporsi la conversione del ricorso per cassazione del pubblico ministero in appello, in quanto la norma prevista dall'art. 580 cod. proc. pen. ha la funzione di evitare che la proposizione di differenti mezzi di impugnazione dia luogo ad esiti processuali incompatibili e tale finalità prevale sulla previsione di inappellabilità da parte del pubblico ministero prevista dall'art 443, comma 3, cod.proc.pen. (Sez.2, n. 18253 del 23/4/2007, Cerchi, Rv. 236404). Analogo principio, del resto, è stato già affermato, sia pur con riferimento ad ipotesi diverse di inappellabilità rispetto a quella disciplinata dall'art. 443, comma 3, cod.proc.pen., da recenti pronunce, secondo cui in tema di conversione dell'impugnazione, l'appello proposto dall'imputato e dalla parte civile avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria determina la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 569, comma 2 e 580 cod. proc. pen., disposizioni che prevalgono sulle limitazioni alla facoltà di proporre appello eventualmente previste nei confronti di una parte. (Sez. 5, n. 12792 del 21/2/2019, Rv.276137; Sez.5, n. 20482 dell'8/3/2018, Rv.273377; in senso difforme si segnala Sez.5, n. 41430 dell'11/7/2016, Rv.267867, tale pronuncia, tuttavia, è rimasta isolata, non rinvenendosi ulteriori applicazione del principio in essa sostenuto). 4. L'accoglimento del primo motivo di ricorso proposto dalla DI comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla riforma della pena disposta in accoglimento dell'appello del pubblico ministero. La pena, pertanto, va rideterminata nella misura stabilita dal giudice di primo grado, pari a complessivi anni due di reclusione. Il secondo motivo di ricorso, presupponendo l'ammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero, risulta assorbito. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da D'Alteri° consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Entrambi i ricorrenti, inoltre, devono essere condannati alla rifusione delle 5 spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, posto che le statuizioni emesse in suo favore risultano integralmente confermate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale del PM e per l'effetto annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DI RI limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni due di reclusione. Dichiara inammissibile il suo ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di D'ER OM e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL Roma 4 che liquida in complessivi euro 3.686 oltre accessori di legge. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 154-ter disp.att. cod.proc.pen. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore