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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte ConSIliere relatore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli ConSIliere
nella causa di appello in epigrafe tra
, (C.F.: in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(codice fiscale , con l'avv. Pierluigi Alessandrini
[...] C.F._2
Appellante
e
(p.i. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona della direttrice pro-tempore, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
Appellato
e
Controparte_2
– SIlabile (p.i. , in persona del
[...] Controparte_2 P.IVA_2 procuratore speciale , con l'avvocata Rossana Benvenuti Controparte_3
Appellata introdotta per la riforma della sentenza 7/03/2022 n. 631 del Tribunale di Firenze e trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11/12/2024, pronuncia la seguente
SENTENZA sulle conclusioni, nel proseguo specificate, precisate dalle parti con note scritte depositate telematicamente.
: Persona_1
“chiede la condanna del a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non Controparte_4 patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro di cui è causa nella misura di euro 55331,00 (tabelle Tribunale Milano) per un'invalidità del 14% di danno biologico, 15 giorni di ITA, 15 di ITP al 50% e 30 giorni al 25% e conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale
(danno biologico, morale e alla vita di relazione) conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, al pagamento della somma di € 300,000,00 (trecentomila/00) in considerazione dell'invalidità permanente ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal momento dell'incidente. Accertare e dichiarare
l'obbligo per a tenere indenne e manlevare il Controparte_2 P_
, in forza del contratto di assicurazione.
[...]
Si chiede la liquidazione del gratuito patrocinio nella misura di euro 10059,50 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario per un totale di euro 14678,00 come da liquidazione e nota spese già depositate che si depositano di nuovo.
Si chiede la condanna del e l'obbligo per l'assicurazione P_ Controparte_2
a tenere indenne e manlevare il del pagamento all'erario delle
[...] Controparte_4 spese di lite liquidate nel presente grado e delle spese di lite del primo grado (si allega liquidazione).
Si chiede porre a carico del e l'obbligo per l'assicurazione P_ Controparte_2
a tenere indenne e manlevare il delle spese di CTU.”
[...] Controparte_4
: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato in fatto e in diritto;
in subordine, in caso di soccombenza, anche parziale, accertare e dichiarare l'obbligo per di tenere indenne Controparte_2
l'Amministrazione convenuta e per l'effetto condannarla a pagare all'Amministrazione convenuta le somme che fosse essa eventualmente condannata a corrispondere alla parte attrice, in forza del contratto per assicurazione da responsabilità civile stipulato tra le parti. Con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
: Controparte_2
“Come da comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente grado di giudizio, in data 25.10.2023, insistendo in via preliminare per il rigetto delle domande avanzate dalla Signora e fatte proprie dal Signor nei confronti di PE Pt_1 [...]
stante la carenza di legittimazione passiva della comparente in relazione CP_2 alle stesse, per tutti i motivi in atti, e comunque per la limitazione della condanna dell'appellata al pagamento della sola somma provata e di giustizia.
In ogni caso vittoria di spese ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
impugnava la sentenza n. 631/22 del Tribunale di Firenze, pubblicata il Persona_1
7/03/22 e notificata il 18/03/22, che aveva respinto la sua domanda finalizzata al risarcimento del danno conseguente al sinistro avvenuto in Firenze il 19/07/15, all'interno del . Controparte_4
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, premesso di essere gravemente ipovedente, la SI. aveva lamentato di essere caduta a causa di uno scalino non PE segnalato, mentre si trovava sul marciapiede perimetrale della corte interna del P_
(precisamente nel punto adiacente alla scalinata ivi presente) e che, in virtù della consueta folla di gente che si accalcava per poter salire verso una mostra temporanea, la percezione del dislivello era oggettivamente impedita anche alle persone normovedenti;
aveva aggiunto che gli addetti al museo le avevano riferito come quel dislivello avesse frequentemente costituito causa di cadute accidentali anche da parte di altri visitatori vedenti e che il pericolo in oggetto non risultava in alcun modo transennato né segnalato.
Aveva quindi esposto che dalla caduta, causa di fortissimi dolori al fianco destro, alla testa, alle spalle, al braccio ed all'anca destra, erano derivate invalidità fisiche e psichiche, ovverosia gravi limitazioni funzionali in virtù di una frattura del femore destro e dell'interessamento dell'articolazione scapolo – omerale destra in persona già portatrice di protesi all'anca, nonché un disturbo da disadattamento con reazione depressiva prolungata. Per questo, aveva citato in giudizio il ed Controparte_4 [...]
assicuratore per la responsabilità civile di tale Ente, chiedendone la CP_2 condanna solidale a risarcirle tutti i danni patiti.
I convenuti si erano costituiti, contestando la domanda: in merito all'an debeatur, avevano escluso che l'attrice avesse assolto all'onere d'individuare e provare il carattere potenzialmente offensivo del luogo del sinistro, in particolare dello scalino, ed anche che la medesima fosse caduta a causa di esso, attribuendo piuttosto la caduta alla sua disattenzione o comunque ad uno scivolamento. In merito al quantum debeatur, ne avevano sottolineato l'abnormità, anche in relazione a preesistenti patologie. aveva altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con Controparte_2 riferimento all'azione diretta promossa dalla danneggiata nei suoi riguardi. Il P_
aveva chiesto, comunque, che tale assicuratore lo tenesse indenne per le
[...] somme che fosse eventualmente condannato a corrispondere all'attrice. All'esito dell'assunzione delle prove testimoniali, il tribunale, premesso che la fattispecie rientrava nell'ambito della responsabilità oggettiva da cose in custodia, respingeva la domanda perché riteneva che, per effetto della laconicità, genericità e contraddittorietà delle testimonianze raccolte, l'attrice non avesse assolto all'onere della prova di dimostrare il fatto storico, che le faceva carico, affermando che non era emersa “prova certa della dinamica ovvero delle effettive modalità di verificazione del fatto”, essendo rimasta dubbia, in particolare, la relazione tra lo scalino non segnalato e la caduta. Compensava integralmente le spese di lite sull'assunto che tale scelta dovesse ritenersi equa e congrua poiché l'azione non era stata intentata in modo arbitrario, alla luce del fatto che l'attrice era realmente caduta ed aveva riportato lesioni.
La SI.ra impugnava la sentenza con unico motivo, articolato in più censure, PE tutte relative all'errato apprezzamento delle testimonianze raccolte.
In particolare, censurava:
1) sia la valutazione, monca e parziale, delle dichiarazioni rese dal SI. sia Controparte_5
l'esclusione della loro rilevanza ai fini del decidere;
2) la parziale ed erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal SI. Testimone_1
3) l'errata analisi della testimonianza della dipendente del museo, SI.ra ; Testimone_2
4) l'omessa interpretazione semantica e sistematica delle dichiarazioni scritte della SI.ra
. Parte_2
Gli appellati si costituivano in giudizio, sostenendo l'illogicità dell'approdo interpretativo proposto dall'appellante e la correttezza del vaglio delle testimonianze da parte del tribunale, e ribadendo gli argomenti già spesi in primo grado. Entrambi chiedevano la reiezione del gravame;
il chiedeva anche la condanna della SI.ra alla CP_1 PE refusione delle spese di ambedue i gradi del giudizio (senza tuttavia proporre appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese del primo grado).
Nel corso del giudizio d'appello (il 1°.10.2022) l'appellante decedeva e si costituiva in prosecuzione il suo erede . Parte_1
***
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 28/03/2024, questa Corte ha così provveduto: “In riforma della sentenza n. 631/22 del Tribunale di Firenze, dichiara la responsabilità del per i danni conseguenti la Controparte_1 caduta oggetto di lite, occorso in Firenze, all'interno della corte del , in Controparte_4 data 19/07/2015, ed tenuta a rilevare indenne l'assicurato; Controparte_2 rimette la causa sul ruolo per espletare ctu medico-legale sulla persona della SI.ra
, come da separata ordinanza;
Persona_1 riserva alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
“
Con ordinanza in pari data la causa è stata pertanto rimessa sul ruolo ed è stata disposta ctu medico-legale col seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dello stato di salute preesistente, 1) accerti il CTU: a) la natura e l'entità delle lesioni subite dalla NA in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali siano stati il grado di sofferenza fisica, il trattamento terapeutico e gli eventuali trattamento riabilitativi;
c) la sussistenza di eventuali postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico- fisica globale, evidenziando gli elementi necessari o utili ai fini di una eventuale personalizzazione del danno, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
d) la necessità e la congruità delle eventuali spese mediche occorse e documentate. 2) tenti il
CTU la conciliazione della lite”.
Acquisita la relazione peritale a firma della dott.ssa la causa è stata trattenuta Per_2 nuovamente in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 11/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre precisare che, essendo già state accertate con sentenza non definitiva del 28.3.2024 tanto la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'appellato per la caduta della SI.ra Controparte_1
in data 19.07.2015, quanto l'obbligo di di Persona_1 Controparte_2 rilevare indenne il col solo vincolo del massimale di € 3.000.000 Controparte_4
(perché, pur essendosi affermato il difetto di legittimazione attiva della SI. a PE chiedere l'accertamento dell'obbligo di di tenere indenne e Controparte_2 manlevare il , vi era la richiesta di manleva dell'assicurato), l'oggetto Controparte_4 del contendere risulta ormai limitato alla quantificazione del credito dell'appellante.
La quantificazione del danno.
a) A titolo di danno non patrimoniale.
La CTU Dott.ssa ha evidenziato che, a seguito dell'evento per cui è Persona_3 causa, la SI.ra ha riportato lesioni rappresentate da trauma contusivo a carico PE dell'anca destra con frattura ingranata dell'apice del grande trocantere destro, da cui sono derivati una invalidità temporanea totale di giorni 15, una invalidità temporanea parziale di giorni 15 al 50% e di giorni 30 al 25%, e un danno biologico permanente valutabile nella misura del 14% (non influente sulla capacità lavorativa).
Tali risultanze peritali, fondate su dati obiettivi ed efficacemente motivate, non sono state contestate da alcuna delle parti. L'unica ragione di contrasto attiene, piuttosto, alla pretesa dell'appellante (erede Pt_1 della SI. di ottenere una personalizzazione del danno, stante la SInificativa PE alterazione della vita quotidiana della propria madre (in particolare, di riconoscere a titolo di danno non patrimoniale complessivo, permanente e temporaneo, sulla base della tabella milanese, la complessiva somma di euro 55.331,00), ed alla contrapposta pretesa dell'assicuratore appellato di riconoscere il solo danno biologico, senza alcun incremento a titolo di danno morale (in particolare, l'applicazione della sola colonna A, e non anche della colonna B, della tabella milanese).
Tanto premesso, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia,
l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi.
Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
In particolare, la liquidazione deve avvenire sulla base della c.d. tabella milanese vigente, posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui “In assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito” (cfr., ex multis, Cass.
n. 19229 del 15/06/2022; Cass. n. 5013 del 28/02/2017; Cass. n. 7272 del
11/05/2012); diversamente, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali determinerebbe la violazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. (cfr. Cass.
n. 24155/2018; Cass. n. 25485/2016; Cass. n. 11152/2015).
Partendo, quindi, dal danno non patrimoniale permanente, poiché la SI. al PE momento del fatto aveva 64 anni ed ha riportato una invalidità permanente del 14%, il danno derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata e correlata tanto al dolore fisico quanto alla percezione della compromissione della propria salute, ammonta, sulla base della tabella milanese, ad euro 38.540,00 (di cui euro 29.646 a titolo di danno biologico, ed euro 8.894,00 a titolo di danno morale). Specificamente, il riconoscimento del danno morale nella suddetta misura standard, contestato dall'assicuratore appellato, risponde invece all'eSIenza di liquidare il danno nella sua integrità e si giustifica con la considerazione, sul piano indiziario, che lesioni di una certa consistenza, quali quelle riportate dalla de cuius, sono tali da creare, secondo
l'id quod plerumque accidit, un SInificativo dolore in chi le patisce e percepisce, inesorabilmente, lo scadimento della qualità della propria vita.
Per converso, però, la liquidazione del danno patrimoniale permanente unitariamente inteso non può essere incrementato, non avendo l'appellante allegato e dimostrato concrete ragioni di personalizzazione.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, per tenere conto di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione che devono essere rigorosamente documentate, sicché non può essere accordata alcuna variazione per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit [ossia secondo ciò che accade di solito], trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno”. Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona
(così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Nel caso di specie, il quadro complessivo della danneggiata è stato compiutamente tenuto in considerazione dalla ctu e, d'altro canto, il fatto che questa fosse già ipovedente non vale a rendere le difficoltà di deambulazione per lei più gravose che per un individuo normovedente, afferendo a tutt'altro distretto anatomico.
Dunque, a titolo di danno non patrimoniale permanente dovrebbe astrattamente essere liquidata la somma di euro 38.540,00.
Tuttavia, la danneggiata, che era nata il [...], il 1°.10.2022 è deceduta per cause indipendenti dal sinistro.
Riguardo a tale evenienza, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte.
Nello specifico, tale danno va liquidato assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (cfr. Cass. 29/12/2021 n.
41933).
Come ribadito anche da ultimo (v. Cass. 19/11/2024 n. 29832) dai giudici di legittimità, si deve invece escludere che tale danno “da premorienza“ possa essere liquidato secondo il criterio all'uopo dettato dalle tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo.
Viceversa, il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Dunque, considerato che l'aspettativa di vita per una donna, secondo gli indici istat, al momento del decesso della SI. era di 85 anni e 2 mesi, e la medesima è invece PE deceduta a 71 anni e 3 mesi, si deve affermare che il risarcimento sopra quantificato, rapportato ad un'aspettativa di vita di ancora 21 anni (perché la al momento del PE sinistro aveva 64 anni), va ridimensionato sulla base del fatto che di tali 21 anni la PE ne ha vissuti solo 7; allora, la suddetta somma va ridotta ad un terzo (posto che 7 è un terzo di 21).
Quindi, tale voce di danno ammonta ad euro 12.847,00. (38.540 : 21 X 7).
Ad essa, si deve aggiungere un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno conseguente l'invalidità temporanea (questo, insensibile alla premorienza); la tabella milanese stabilisce un valore base di euro 115,00 per ogni giorno di invalidità temporanea al 100% (di cui euro 84 per danno biologico – dinamico relazionale ed euro
31 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), incrementabile fino al 50% (173 euro) in caso di comprovate peculiarità.
Poiché in relazione a tale voce la gravità delle lesioni non è già compiutamente apprezzata (a differenza che per l'invalidità permanente), e poiché nel caso in esame la SI. ha subito un politraumatismo e lesioni comportanti un elevato grado di PE sofferenza fisica, si deve riconoscere la diaria di euro 140,00, di talché il danno a titolo di invalidità temporanea ammonta ad euro 4.200,00.
Il complessivo danno non patrimoniale ammonta dunque ad euro 17.047,00.
Trattandosi di debito di valore, su tale somma, già attualizzata, sono dovuti gli interessi compensativi, ovvero gli interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 18.767,86.
Su tale complessiva somma sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
b. A titolo di danno patrimoniale.
L'appellante aveva richiesto la condanna dell'appellata anche al risarcimento del danno patrimoniale ma, da un canto, non ha né allegato né provato un decremento reddituale in conseguenza delle lesioni e, dall'altro, non ha dedotto né tanto meno documentato alcun tipo di spesa, né medica né di altra natura, e dunque non può essere riconosciuto alcun importo a tale titolo.
6. Le spese di lite.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L,
Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerata la soccombenza del
[...]
, lo stesso deve essere condannato alla refusione delle Controparte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dall'appellante.
Rilevato che è stato riconosciuto l'obbligo della compagnia di assicurazioni
[...]
di manlevare il in base alla polizza di assicurazione Controparte_2 CP_1 sottoscritta - con esclusione delle invocate limitazione di polizza - la stessa deve poi essere condannata tanto a tenere indenne il dalla condanna alle spese in favore CP_1 di quanto a rifondere all'assicurato le spese di lite sostenute per la propria difesa. Pt_1
Le suddette spese, sulla base del DM 55/14, come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto dell'entità del credito effettivamente riconosciuto - che colloca la controversia nello scaglione 5.201/26.001 - e dell'impegno difensivo prestato (medio), vanno liquidate:
per il primo grado nella somma di euro 5.077,00;
per il secondo grado nella somma di euro 5.809,00.
Considerato che tanto , in primo e in secondo grado (fino al Persona_1 decesso), quanto , subentrato nel corso del secondo grado in qualità di Parte_1 erede della madre, sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, vi sono i presupposti per la distrazione in favore dell'Erario delle spese da loro sostenute ai sensi dell'art. dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002.
Infine, sulla base dei sopradetti criteri le spese di CTU, liquidate come in atti, devono essere definitivamente poste a carico di parte appellata . Controparte_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da : Persona_1
1) condanna il a corrispondere a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 18.767,86, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
2) condanna a tenere indenne il da quanto Controparte_2 CP_1 questo viene condannato a corrispondere all'appellante, sia a titolo di risarcimento danni sia a titolo di spese processuali;
3) condanna il a corrispondere all'Erario le spese del primo Controparte_1 grado, che liquida nella somma di euro 5.077,00, e quelle dell'appello, che liquida nella somma di euro 5.809,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
4) condanna, altresì, a rifondere al Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida per il primo grado Controparte_1 nella somma di euro 5.077,00 e per il secondo grado nella somma di euro
5.809,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone infine le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico di
. Controparte_2
Così deciso in Firenze, nella camera di conSIlio del 3.2.2025.
Il ConSIliere relatore Il Presidente
Giulia Conte Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni