Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell' articolo 10, n. 2 ), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.
A decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell' articolo 10, n. 2 ), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.