Articolo 1 della Legge 27 giugno 1967, n. 536
Articolo 2
Versione
1 agosto 1967
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell' articolo 10, n. 2 ), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.
Entrata in vigore il 1 agosto 1967
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