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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1203/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4884/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
CF_Difensore_1 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00052099 85 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7404/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, quale ente riscossore, e ATOME 1 S.
p.A. (ME) in Liquidazione, quale ente impositore impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 23.04.2025, ed i ruoli ivi con la quale si pretende il pagamento di euro 247,88 a titolo di tari 2006 e 2007.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento ex art. 2948 c.
c., la mancata notifica degli atti presupposti nonché il difetto di motivazione e omessa allegazione degli atti preposti. In ultimo, chiedeva, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna in solido dell'ente impositore e dell'ente riscossore.
Nessuno si costituiva.
Con memoria successivamente depositava, il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso evidenziando che le parti resistenti non essendosi costituite nei modi e nei termini di legge, non avrebbero potuto proporre eccezioni e produrre documenti.
All'udienza del 4.12.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, pertanto, va accolto.
In assenza di costituzione delle parti regolarmente citate, ed in particolare di Atome1 in liquidazione che in qualità di ente impositore avrebbe potuto fornire prova della notifica degli atti prodromici ovvero di atti interruttivi, si deve ritenere fondata l'eccezione di mancata notifica di atti presupposti e, di conseguenza, dell'intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. previsto per tributi derivanti da tassa rifiuti trattandosi di somme risalenti agli anni 2006 e 2007 richieste per la prima volta solo in data
23.4.2025 con l'atto che qui si impugna.
In ricorso va pertanto accolto e le spese poste a carico di Atome 1 in liquidazione per le ragioni sopra menzionate perché imputabili esclusivamente a quest'ultimo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore, in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori e interessi. Spese compensate con Agenzia delle Entrate NE.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4884/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
CF_Difensore_1 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00052099 85 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7404/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – NE, quale ente riscossore, e ATOME 1 S.
p.A. (ME) in Liquidazione, quale ente impositore impugnando la cartella di pagamento, meglio descritta in atti, notificata in data 23.04.2025, ed i ruoli ivi con la quale si pretende il pagamento di euro 247,88 a titolo di tari 2006 e 2007.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento ex art. 2948 c.
c., la mancata notifica degli atti presupposti nonché il difetto di motivazione e omessa allegazione degli atti preposti. In ultimo, chiedeva, in caso di accoglimento del ricorso, la condanna in solido dell'ente impositore e dell'ente riscossore.
Nessuno si costituiva.
Con memoria successivamente depositava, il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso evidenziando che le parti resistenti non essendosi costituite nei modi e nei termini di legge, non avrebbero potuto proporre eccezioni e produrre documenti.
All'udienza del 4.12.2025, in camera di consiglio, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, pertanto, va accolto.
In assenza di costituzione delle parti regolarmente citate, ed in particolare di Atome1 in liquidazione che in qualità di ente impositore avrebbe potuto fornire prova della notifica degli atti prodromici ovvero di atti interruttivi, si deve ritenere fondata l'eccezione di mancata notifica di atti presupposti e, di conseguenza, dell'intervenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. previsto per tributi derivanti da tassa rifiuti trattandosi di somme risalenti agli anni 2006 e 2007 richieste per la prima volta solo in data
23.4.2025 con l'atto che qui si impugna.
In ricorso va pertanto accolto e le spese poste a carico di Atome 1 in liquidazione per le ragioni sopra menzionate perché imputabili esclusivamente a quest'ultimo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna Atome 1 in liquidazione al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del difensore, in favore del ricorrente che si liquidano in euro 400,00 oltre accessori e interessi. Spese compensate con Agenzia delle Entrate NE.