Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 07/05/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. Giuseppe di ET ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 125/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 69846 del registro di segreteria, proposto da:
V.K. nato a [...] ed ivi residente in via OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso giusta procura dall’avv. Laura Ausilia Di ET, presso il cui studio, sito a Caltanissetta in via Filippo Paladini n. 208/F, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.lauradibenedetto@pec.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
RR, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 7 maggio 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso ritualmente notificato, G. A. M., nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore V. K., ha convenuto in giudizio l’INPS per ottenere il riconoscimento della pensione indiretta quale orfano del militare V. D., previo inserimento nella posizione contributiva del de cuius delle n. 16 settimane comprese tra il 14.7.1995 e il 31.10.1995, oltre al pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il figlio minorenne è orfano del padre V. D., già in servizio presso l’Esercito Italiano (all. 4); che, a seguito del decesso del padre, avrebbe maturato il diritto alla pensione indiretta quale orfano di militare e che, pertanto, aveva proposto l’apposita domanda (all. 5); che però alla domanda era stato dato riscontro negativo, sull’assunto che difetterebbe il requisito del numero minimo di 780 contributi settimanali. A seguito del provvedimento di rigetto, aveva avanzato istanza di costituzione della posizione assicurativa (all. 6), ma anche in questo caso era stato
adottato un decreto di rigetto (all. 2), contro il quale era stato proposto ricorso amministrativo (all. 7), rimasto privo di riscontro.
L’istanza di costituzione della posizione assicurativa era stata rigettata perché mancava l’inserimento di una parte di contributi, per l’esattezza delle 16 settimane comprese tra il 14.7.1995 ed il 31.10.1995.
Poiché sommando questi contributi si supererebbe il numero minimo di 780 settimane, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto all’inserimento nella posizione contributiva del de cuius delle n.
16 settimane comprese tra il 14.7.1995 e il 31.10.1995, con il conseguente riconoscimento del diritto alla pensione indiretta e con il pagamento dei ratei arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione come per legge.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha rappresentato d’aver chiesto al DAP la certificazione della posizione contributiva e di essere in attesa dei dati aggiornati, necessari per sistemare la posizione assicurativa.
Ha chiesto, pertanto, un rinvio onde poter procedere alla definizione amministrativa dell’istanza ed alla conseguente eventuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
Con memoria del 29.9.2025, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di rinvio, ma si è opposta all’immediata declaratoria di cessazione della materia del contendere, fino all’effettiva definizione della pratica in sede amministrativa.
La causa è stata così rinviata all’udienza del 5 marzo 2026.
Con una seconda memoria, l’INPS ha riferito d’aver ricevuto le certificazioni da parte dell’Amministrazione datoriale, ma d’aver constatato l’insufficienza dei contributi settimanali, in quanto da un lato occorrerebbe sommare le n. 16 settimane comprese tra il 14.7.1995 ed il 31.10.1995, indicate da parte ricorrente, mentre dall’altro sarebbe necessario detrarvi il periodo 22.3.2006 – 21.8.2007, non certificato dal Ministero perché era stato irrogato nei confronti del de cuius un provvedimento disciplinare, come risultante dal nuovo estratto contributivo; di conseguenza, le settimane contributive utili sarebbero pari a 669 e, dunque, non sarebbero sufficienti ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
L’INPS ha concluso, pertanto, per la reiezione del ricorso, col favore delle spese di lite.
Con comparsa del 6.10.2025, si è costituito in giudizio il ricorrente V.
K., divenuto nel frattempo maggiorenne, riportandosi alle argomentazioni ed alle conclusioni già enucleate nell’atto introduttivo del giudizio.
All’udienza del 5 marzo 2026, parte ricorrente ha chiesto termine per controdedurre alla memoria dell’INPS. La discussione è stata così rinviata al 7 maggio 2026, con termine alle parti fino al 31 marzo 2026 per il deposito di eventuali note difensive e, per eventuali memorie di replica, fino al 20 aprile.
Con memoria del 27 marzo 2026, parte ricorrente ha fatto presente, in relazione al periodo sottratto con il secondo provvedimento Cospa, che i contributi sarebbero stati già versati e correttamente calcolati, tant’è che nel primo decreto esso era stato invece correttamente inserito e calcolato.
Pertanto, lo scorporo del periodo in questione (22.3.06 – 21.8.07), senza alcuna prova in merito all’effettiva sospensione dal servizio del de cuius e/o al mancato versamento dei contributi, sarebbe del tutto illegittimo alla luce degli stessi precedenti provvedimenti dell’INPS, dove invece i contributi erano stati correttamente computati.
Di contro, con l’aggiunta dei nuovi contributi richiesti in ricorso, risultanti tutti dal foglio matricolare, si sarebbero raggiunte le settimane contributive richieste, con il conseguente diritto alla percezione della pensione di reversibilità.
Il ricorrente ha concluso, dunque, per l’accoglimento della domanda;
in subordine, ha auspicato la condanna della controparte alle spese di lite, o la loro compensazione, sull’assunto che la controversia sarebbe stata introdotta sulla base della situazione cristallizzata nei precedenti provvedimenti e che, solo nel corso del giudizio, l’INPS si sarebbe seriamente attivato per la ricostituzione della posizione assicurativa, venendo a conoscenza di un ostacolo che non era mai stato opposto in precedenza.
All’udienza di discussione, la difesa dell’INPS si è riportata alla memoria di costituzione. Nessun altro è comparso.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento della pensione indiretta in favore del ricorrente, quale orfano del militare V. D. previo inserimento nella posizione contributiva del de cuius delle n. 16 settimane comprese tra il 14.7.1995 e il 31.10.1995, che erano state illegittimamente escluse dall’INPS.
A seguito dell’acquisizione presso l’Amministrazione datoriale dei dati aggiornati, il periodo indicato in ricorso è stato inserito, ma è stato escluso il diverso periodo 22.3.2006 – 21.8.2007, non certificato dal Ministero perché era stato irrogato nei confronti del de cuius un provvedimento disciplinare, come risultante dal nuovo estratto contributivo; di conseguenza, le settimane contributive utili sarebbero divenute pari a 669 e, dunque, non sarebbero sufficienti ai fini della costituzione della posizione assicurativa.
La controversia verte, pertanto, sulla possibilità di inserire o meno il periodo 22.3.2006 – 21.8.2007, che consentirebbe pacificamente di raggiungere il numero minimo di 780 contributi settimanali.
Le conclusioni dell’INPS sono fondate, in quanto, come si evince dalla
“nuova posizione assicurativa” (all. alla II memoria dell’Ente), il periodo 22.3.2006 – 21.8.2007 è stato considerato “non utile” e, quindi, non è stato inserito nel computo complessivo delle settimane lavorative.
Come si desume dallo “stato dei servizi”, trasmesso dal Ministero della Giustizia con nota n. 0170391.U del 15.4.2025, il de cuius, dopo una precedente sospensione seguita ad un arresto avvenuto nel 2004 (v.
anche decr. min. n. 0427463/10476/DS11), è stato nuovamente sospeso dal servizio per motivi disciplinari, giustappunto nel periodo in questione (22.3.2006 – 21.8.2007, v. decr. min. n. 0346293-2006, in atti),
per essere infine destituito a titolo di sanzione disciplinare (v. decr.
min. del 18.11.2008).
Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del ricorrente, pertanto, vi è la prova documentale sia dell’avvenuta sospensione dal servizio nel periodo in questione, sia del mancato inserimento dei relativi contributi nell’estratto contributivo (dove, per l’appunto, il periodo è stato considerato “non utile”).
A tal fine, a nulla rileva l’eventuale versamento di fatto dei contributi da parte del de cuius (peraltro argomentato dal ricorrente non sulla base di apposita produzione documentale, ma unicamente sulla scorta dei precedenti provvedimenti dell’INPS, dove potrebbero anche essere stati inseriti per errore), giacché un eventuale surplus nelle somme versate può legittimare una richiesta di restituzione dell’indebito, ma non può incidere sulla possibilità o meno di considerare il relativo periodo come utile ai fini del servizio, ponendo nel nulla gli effetti della
(documentata) sospensione disciplinare.
Pertanto, il periodo 22.3.2006 – 21.8.2007 non può essere computato nelle settimane complessive utili ai fini del diritto alla pensione indiretta, che rimangono inferiori al minimo di 780.
Ne consegue la reiezione della domanda.
Avuto riguardo all’iniziale errore dell’INPS nella reiezione dell’istanza, basata su di un aspetto che si è rivelato poi superato, le spese di lite dovranno essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da V. K. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
RIGETTA
il ricorso.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 7 maggio 2026.
IL IU
Giuseppe di ET
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo,7 maggio 2026 Pubblicata il 7 maggio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)