Ordinanza cautelare 6 luglio 2022
Sentenza 1 dicembre 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 01/12/2025, n. 21590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21590 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21590/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05043/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5043 del 2022, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Monticone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- a favore della ricorrente, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 10.2.2022, protocollo M_ITPR_RMSUI0005415506082020 intestato a -OMISSIS- (RM4707039701 P -RM/L/N/2020/114052) (AOOPR_RMSUI – UO 91001) (id.email 1691811) Domanda di emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 103 D.L. 34/2020 emesso dal Ministero per l'Interno in persona del Ministro p.t. – Prefettura di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina peruviana, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui lo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Roma ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata a suo favore in data 23.7.2020 dal sig. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
1.1. Il diniego si fonda sul fatto che dagli approfondimenti istruttori effettuati dallo Sportello unico “ è emerso che il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato prima del decesso del datore di lavoro il 14.08.2020 determinando di fatto la carenza del requisito previsto dal comma 4 del citato art. 103 […]”.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ violazione di legge per carenza d’istruttoria e conseguente vizio della motivazione del provvedimento impugnato, il rapporto di lavoro si è interrotto per motivo straordinario, documentato la normativa, doveva essere applicata in linea con la Circolare Interministeriale n. 2399 del 24 luglio 2020 congiuntamente emessa dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell’Interno ”;
II) “ carenza di motivazione per carente istruttoria e sull’eccesso di potere con riferimento alla delibera impugnata affetta da grave nullità ”.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che:
- l’Amministrazione avrebbe omesso di convocare la ricorrente, la quale avrebbe potuto fornire il nominativo del nuovo datore di lavoro subentrato nel frattempo;
- la ricorrente sarebbe stata privata anche della possibilità di avere un permesso provvisorio per ricerca occupazione;
- l’Amministrazione sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti perché, diversamente da quanto dalla stessa ritenuto, il contratto di lavoro con il sig. -OMISSIS-(poi deceduto il 14 agosto 2020) avrebbe avuto inizio nel mese di luglio 2020.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che “ il rapporto di lavoro nel caso di specie esisteva di fatto da molto tempo e non si era instaurato in data 14.08.2020 come riferito in modo assolutamente errato nel provvedimento di rigetto impugnato ”.
1.3. Si è costituita per resistere l’Amministrazione intimata, depositando documentazione.
1.4. Con ordinanza n. 4263 del 6 luglio 2022 è stata respinta l’istanza cautelare.
1.5. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria di replica, ulteriormente argomentando a sostegno delle proprie difese.
1.6. All’udienza straordinaria di smaltimento del 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Le censure possono essere trattate unitariamente, stante la loro intima connessione.
2.1. Come visto, lo Sportello unico ha rigettato l’istanza in ragione del fatto che “ il contratto di lavoro proposto nella domanda di emersione non è stato mai instaurato prima del decesso del datore di lavoro il 14.08.2020 ”, quindi per mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 103, commi 1 e 4, del d.l. n. 34/2020.
L’art. 103, comma 1, così dispone:
“ Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 , per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri ”.
Il successivo comma 4 dell’articolo 103 così dispone:
“ Nell’istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa ”.
2.2. Nella fattispecie la ricorrente si è limitata ad affermare che “ il Sig. -OMISSIS-, necessitava di assistenza alla persona e di sostegno al bisogno familiare date le pregresse patologie ” e che “ tale rapporto di collaborazione aveva inizio nel mese di marzo 2020 ”, senza tuttavia fornire di ciò alcun elemento a comprova (come, per es., le ricevute dei pagamenti effettuati a favore dell’interessata).
Oltretutto, l’assunto – indimostrato – di parte ricorrente trova ulteriore smentita nella stessa ricostruzione in fatto riportata nel ricorso, secondo cui “ in data 10.07.2020 lo stesso -OMISSIS-avanzava formale proposta di contratto di lavoro domestico alla Sig.ra -OMISSIS- ”. È evidente, infatti, che la mera proposta di assunzione presuppone che un rapporto di lavoro non sia stato ancora avviato.
Come già rilevato nella fase cautelare, quindi, il rapporto di lavoro non può ritenersi “interrotto”, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, perché il rapporto in questione non risulta essere mai stato validamente concluso.
Da ciò discende, peraltro (e come anche già rilevato nella fase cautelare), l’impossibilità di concedere all’interessata un permesso di soggiorno per attesa occupazione, ai sensi di quanto disposto dalla seconda parte del richiamato comma 4 dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, concernente le ipotesi in cui “ il rapporto di lavoro cessa ”, ben diversa dai casi – come quello in esame – di rapporto di lavoro mai iniziato.
Nel contesto così delineato, quindi, lo Sportello unico altro non poteva fare se non respingere l’istanza di emersione, con la conseguente infondatezza di tutte le censure.
2.3. In definitiva, il ricorso va respinto.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
SC IU, Consigliere, Estensore
Silvia MO, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC IU | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.