TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Evelina Rizzo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 4.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di € 1.705,77 richiesta dall' a titolo di indebito per trattamenti di CP_1 famiglia per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016”. L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “Con atto del 02.07.2024 è CP_1 abbandonato il credito contenuto nell'avviso di addebito contestato come risulta dall'allegato estratto. All'esito di ulteriori accertamenti l' ha riconosciuto non dovuto l'indebito”, ha CP_1 concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, cui la difesa di parte ricorrente ha successivamente aderito, insistendo nella condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza. Tanto premesso, è pacifico che ormai non sussista il motivo di lite innanzi indicato, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta risulta pacificamente che l'istituto previdenziale convenuto abbia provveduto all'abbandono dell'indebito per cui è causa, riconoscendo l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata. Essendo l'abbandono in parola sopravvenuto all'introduzione della lite, le spese processuali sono da porre a carico dell' nei termini di cui al dispositivo, in ragione CP_1 della sua soccombenza virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 4.6.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore dello Stato, che, previa dimidiazione, liquida in euro 500,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 19 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Evelina Rizzo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato in data 4.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di € 1.705,77 richiesta dall' a titolo di indebito per trattamenti di CP_1 famiglia per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2016”. L' costituitosi, dopo aver evidenziato che “Con atto del 02.07.2024 è CP_1 abbandonato il credito contenuto nell'avviso di addebito contestato come risulta dall'allegato estratto. All'esito di ulteriori accertamenti l' ha riconosciuto non dovuto l'indebito”, ha CP_1 concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, cui la difesa di parte ricorrente ha successivamente aderito, insistendo nella condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza. Tanto premesso, è pacifico che ormai non sussista il motivo di lite innanzi indicato, poiché dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta risulta pacificamente che l'istituto previdenziale convenuto abbia provveduto all'abbandono dell'indebito per cui è causa, riconoscendo l'infondatezza della pretesa restitutoria azionata. Essendo l'abbandono in parola sopravvenuto all'introduzione della lite, le spese processuali sono da porre a carico dell' nei termini di cui al dispositivo, in ragione CP_1 della sua soccombenza virtuale.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 4.6.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore dello Stato, che, previa dimidiazione, liquida in euro 500,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 19 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma