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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 5954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5954 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5227/2019, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 9 giugno
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello dagli avvocati Mario MA (c.f.
), EF MA (c.f. ) e LU C.F._2 C.F._3
MA (c.f. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso CodiceFiscale_4
Umberto I, è elettivamente domiciliato
RGn°5227/2019-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLANTE
CONTRO
(già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t. Dott. C.F. e P.IVA con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Milano alla Via Rizzoli n. 8, e (c.f. Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avvocato LU Maione (c.f. ) C.F._6 presso il cui studio in Napoli, alla via del Parco Margherita 23, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
E
Controparte_5
APPELLATA- CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza numero 5204/2019 il tribunale di Napoli, provvedendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_5 CP_6
e della , volte ad ottenere l'accertamento
[...] Controparte_7
della lesione all'onore e all'immagine dell'attore procurata da un articolo pubblicato in data 21 ottobre 2015 sulla testata giornalistica “Il Corriere del mezzogiorno”, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro od in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni, le ha rigettate.
Segnatamente, il giudice di prime cure ha escluso la portata diffamatoria del predetto articolo, a firma della giornalista dal titolo “Bancarotta e un suicidio Parte_2
RGn°5227/2019-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
misterioso. Indagato amministratore giudiziario. Commercialista al centro di due inchieste per la morte dell'imprenditore ”, escludendo per l'effetto la Per_1 sussistenza di un pregiudizio risarcibile patito da . Parte_1
Il Tribunale ha scrutinato analiticamente i tre requisiti che consentono di escludere la natura diffamatoria di uno scritto diffuso a mezzo stampa, rappresentati dall'interesse pubblico alla divulgazione della notizia (pertinenza), dalla verità delle informazioni riportate e dalla continenza, intesa quale modalità non offensiva di descrizione della vicenda fattuale. All'esito di tale verifica, ha concluso che i limiti interni del diritto di cronaca non fossero nel caso di specie stati superati, ritenendo che ricorresse indubitabilmente un interesse alla pubblicazione, dal momento che la notizia aveva ad oggetto fatti di sicuro rilievo per l'opinione pubblica;
che fosse rispettato il requisito della continenza, essendo le espressioni utilizzate, non offensive, adeguate rispetto al contenuto dell'articolo pubblicato;
e che dovesse anche ritenersi rispettato il requisito della verità, da valutare con riferimento al momento in cui la notizia era stata divulgata, dal momento che le imprecisioni presenti nel testo dell'articolo, nel riferire le accuse effettivamente rivolte all'attore dall'imprenditore , CP_8 morto suicida, non inficiavano la complessiva attendibilità del racconto, con cui la giornalista aveva rappresentato una possibile chiave di lettura delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto l'odierno appellante.
2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1
affidando le proprie censure a quattro motivi di doglianza.
Nello specifico, i primi tre motivi sono volti a contestare la ricorrenza degli elementi fondanti del diritto di cronaca, quale espressione dell'art. 21 della Costituzione, idonei a scriminare la condotta dannosa ascritta alla giornalista che, secondo la ricostruzione dell'appellante, non sarebbero stati valutati correttamente dal primo giudice.
2.1 In ordine all'interesse pubblico, infatti, sostiene che esso non fosse Parte_1 più presente al momento della pubblicazione dell'articolo, a fronte dello scarto temporale di quattro anni intercorrente tra il suicidio di e la CP_8
redazione dello scritto.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A dire dell'impugnante, nel 2015 non poteva ritenersi sussistente un interesse della collettività alla pubblicazione di una notizia relativa a fatti già consolidati, atteso che vi era già stato un primo provvedimento di archiviazione delle indagini relative al reato di istigazione al suicidio e che non era un personaggio di CP_8 spicco.
2.2 Quanto al requisito della continenza, l'appellante si duole dell'utilizzo di espressioni non consone ai fatti, volutamente tendenziose, a partire dallo stesso titolo dell'articolo, che mirano a pilotare il lettore ad un probabile giudizio di colpevolezza piuttosto che ad una libera valutazione dell'operato di un ausiliario del giudice, che avrebbe usato il potere derivante dalla sua funzione a fini personali.
2.3 Anche la verità risulterebbe alterata nel racconto della attese le CP_5 difformità tra il contenuto del biglietto scritto da prima di morire e CP_8
l'articolo pubblicato. Sarebbe stata omessa, infatti, la parte del bigliettino in cui aveva fatto riferimento anche ad un soggetto diverso rispetto all'odierno Per_1 appellante, ovvero la giudice quale risultante dai seguenti passaggi: “In CP_9
pratica la pistola me l'hanno messa e la vorrei che ci fosse un giudice Pt_1 CP_10 garantista… che sospendesse a tempo indeterminato l'operato di e della Per_2
. CP_9
Inoltre, l'articolo era stato pubblicato solo cinque giorni prima della data prevista per la pronuncia del giudice sull'opposizione alla richiesta di archiviazione, proposta per il reato di istigazione al suicidio. Tale scelta sarebbe frutto della volontà della giornalista di instillare un ulteriore dubbio in merito alla colpevolezza di , Parte_1
prospettando “una situazione ancora sub judice, dubitativa, collegata al suicidio”, mentre sarebbe bastato aspettare pochi giorni per avere il quadro della vicenda completo.
2.4 Con il quarto motivo di appello è stata censurata l'ulteriore statuizione della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto che neppure fosse univocamente allegato e provato il danno di cui si chiedeva il risarcimento.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti errato nel non vagliare gli effetti lesivi sia sotto il profilo del turbamento psichico, per l'amarezza dell'ingiusto addebito, sia in
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda considerazione delle ripercussioni negative sulla vita sociale e professionale, rese evidenti dalla mancata attribuzione di altri incarichi da parte del tribunale.
Si tratterebbe di un danno- conseguenza che può essere considerato e liquidato, utilizzando elementi di prova fondati sul notorio, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c
3. Si sono costituiti (già e Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di direttore del Corriere del Mezzogiorno, i quali in via Controparte_4 preliminare hanno eccepito la violazione da parte dell'appellante del divieto dei nova in appello, in considerazione del fatto che sarebbero state introdotte delle circostanze di fatto non prospettate in primo grado.
Nel merito hanno chiesto l'integrale rigetto dell'appello proposto, in ragione della correttezza della sentenza di primo grado, che non ha ritenuto diffamatorio l'articolo pubblicato.
4. Non si è costituita in appello . Controparte_11
5. Nel corso del giudizio non è stata effettuata alcuna attività istruttoria e con ordinanza comunicata il 9 giugno 2025, previa sostituzione, ex art. 127- ter c.p.c., dell'udienza del 28 maggio 2025 con il deposito di note scritte, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 28 novembre 2019, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 20 maggio
2019.
7. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e deve essere pertanto rigettato, non apparendo le censure svolte idonee a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Per ragioni di evidente connessione i primi tre motivi di appello, inerenti alla verifica dei presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, sono suscettibili di una trattazione congiunta.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel delibare tali motivi, corre mente preliminarmente osservare che non coglie nel segno l'eccezione con cui gli appellati hanno prospettato la violazione dell'art. 345
c.p.c., a causa delle nuove deduzioni in punto di fatto esposte nel presente grado dalla difesa di . Parte_1
Reputa infatti questa Corte distrettuale che i motivi di appello, per come esposti, non amplino il thema decidendum rispetto al giudizio di primo grado, atteso che le allegazioni fattuali e le considerazioni in diritto effettuate dall'appellante integrano delle mere difese, volte a corroborare la medesima tesi esposta davanti al Tribunale.
Analizzando funditus il merito della questione, giova brevemente porre riferimento ai complessi rapporti, in reciproca e costante tensione, tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità, che trovano dei delicati punti di equilibrio nei limiti, per quanto rileva in questa sede, del diritto di cronaca.
In tal senso, la pronuncia n. 85/2013 della Corte Costituzionale ha messo in evidenza la tendenziale equiordinazione dei diritti fondamentali della persona, quali possono essere la libertà di espressione di cui all'art. 21 della Costituzione, la quale trova riconoscimento anche a livello sovranazionale nell'art. 10 della CEDU, e i diritti alla riservatezza, dignità, onore e reputazione che riempiono di contenuto l'art. 2 della
Carta Costituzionale.
Nel difficile bilanciamento tra diritti di pari rango, vi è da considerare la peculiare natura bidimensionale della libertà di manifestazione del pensiero, in cui convivono l'esercizio in forma individuale e quello in forma collettiva, che a sua volta si interseca con il diritto all'informazione nella sua declinazione attiva- diritto di informare- e passiva- diritto ad essere informati.
In tale contesto, la libertà di stampa è stata storicamente la massima espressione dell'esercizio in forma collettiva del diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione, intesa quale pietra angolare dell'ordine democratico (Corte Cost. n. 84 del 1969), ma proprio per questa evidente ragione necessita di essere maneggiata con particolari cautele, nel momento in cui si sottopone al pubblico un racconto che incide su vicende altrui dal carattere strettamente personale.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Pertanto, è apparsa lampante l'esigenza di individuare il perimetro entro il quale l'esercizio della libertà di stampa, ed in particolare del diritto di cronaca giornalistica, possa ritenersi legittimo senza trasmodare nella lesione dei diritti contrapposti.
In tale ottica risulta ancora pienamente valido il cosiddetto “decalogo del giornalista”, formulato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5259 del 1984 secondo cui : “Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 cost. E regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
C) forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti”. Il mancato superamento di detti limiti costituisce, dunque, condizione necessaria affinché la condotta ritenuta diffamatoria possa essere scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. ( cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1984 n. 5259; Cass. sez. III, n.1205 del 2007;
Cass. sez. III, n.12420 del 16.5.2008; Cass. sez. III, n.20285 del 4.10.2011; Cass. sez. III, n.14822 del 4.9.2012). Anche ai fini penalistici, lo scritto diffuso a mezzo stampa, per resistere alla censura di cui all'art. 595 c.p., deve essere: pertinente, ossia avere ad oggetto fatti o notizie di utilità sociale e di interesse rilevante per l'opinione pubblica, anche con riferimento non alla generalità dei cittadini ma alla categoria di soggetti cui la pubblicazione è indirizzata;
redatto in maniera corretta, nel rispetto del canone della continenza formale, inteso come utilizzo di modalità espressive misurate e pacate, non eccedenti rispetto allo scopo informativo perseguito, non lesive dell'immagine e del decoro altrui né idonee a realizzare un deliberato intento denigratorio;
corrispondente a verità, oggettiva o anche solamente putativa ove
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda supportata da un lavoro di ricerca e analisi delle fonti improntato a serietà e diligenza
(cfr. Cassazione Civile, sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22600).
I requisiti di cui sopra assumono altresì una fisionomia peculiare nel momento in cui la narrazione si riferisca a vicende giudiziarie da veicolare alla collettività, poiché il giornalista è tenuto a rappresentare in maniera fedele lo sviluppo e gli esiti dei procedimenti, utilizzando un linguaggio che non violi, in caso di processi penali, la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 della Costituzione.
Sulla scorta di tali pacifici principi, l'impugnazione proposta si rivela indubitabilmente infondata, integrando le conclusioni raggiunte al riguardo dal
Giudice di prime cure – in ordine al rispetto dei limiti interni dell'interesse pubblico, della continenza e della verità- piana applicazione degli orientamenti espressi in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante in primo luogo si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia errato nel ravvisare l'interesse pubblico della notizia, senza considerare che tra il suicidio di e il momento di pubblicazione dell'articolo erano CP_8
intercorsi ben quattro anni, per cui la curiosità iniziale in ordine ad un triste fatto di cronaca era ormai scemata, considerando altresì che l'imprenditore deceduto non poteva ritenersi un personaggio di spicco a livello nazionale.
Inoltre, “la vicenda aveva già preso forma”, poiché vi era stato un primo provvedimento di archiviazione ben motivato che di lì a breve sarebbe stato confermato.
La doglianza non coglie nel segno.
Al riguardo va in primo luogo osservato che, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il limite della cd. pertinenza, richiesto ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca, non risulta violato quando le persone coinvolte godano di una diffusa notorietà, sia pure limitata all'ambito locale, atteso che la scriminante non impone che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale.
Inoltre, la circostanza per la quale sussista, almeno astrattamente, una rilevanza penale dell'episodio conferisce allo stesso un interesse pubblico oggettivamente
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda apprezzabile, che giustifica la proiezione non solo locale della notizia (Cass. Sez. 3,
05/05/2017, n. 10925).
Nel caso di specie, poi, se è vero che il suicidio risale a circa quattro anni prima della pubblicazione dell'articolo, è altrettanto indubitabile che pochi giorni dopo tale pubblicazione il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto pronunciarsi sull'opposizione all'archiviazione per il reato di istigazione al suicidio;
da ciò,
l'indubitabile interesse pubblico della notizia, da considerarsi senz'altro attuale all'epoca della sua diffusione.
Parimenti infondato, poi, è il secondo motivo di appello, con cui l'impugnante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non inadeguate le espressioni utilizzate rispetto al contenuto dell'articolo, poiché non aventi natura offensiva.
Con riferimento a tale profilo, nell'atto di gravame si fa leva in primo luogo sulla tendenziosità del titolo, che avrebbe il solo fine di instillare dubbi nel lettore in ordine alla colpevolezza dell'odierno appellante, ponendo in stretta correlazione il reato di bancarotta - per il quale quest'ultimo, che svolgeva l'incarico di amministratore giudiziario, aveva ricevuto un avviso con conclusione delle indagini - ed il suicidio misterioso, così come definito dall'autrice.
A ciò andrebbe aggiunto che, nel corpo dell'articolo, erano state impiegate espressioni ritenute diffamanti, quali “spregiudicate operazioni compiute dall'amministratore giudiziario, di storno di € 3.700.0000, di operazioni illegali”.
Ritiene il Collegio, conformemente a quanto opinato dal Tribunale, che le espressioni in esame non siano violative del requisito della continenza.
Nel contenuto dell'articolo, infatti, non si rinvengono attacchi diretti alla persona del e la narrazione segue sempre la logica dubitativa, precisando che le due Pt_1 inchieste relative ai reati di bancarotta e di istigazione al suicidio, effettivamente in corso, stanno per arrivare ad uno snodo decisivo.
Si rileva che nel testo dell'articolo non vi è riferimento a presunte operazioni
“illegali” come sostenuto dagli appellanti, ma le operazioni di storno vengono qualificate in termini di spregiudicatezza, il che esclude il contenuto diffamatorio
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda delle stesse, tenuto conto della gravità delle contestazioni mosse al riguardo dall'autorità giudiziaria, per il reato di bancarotta.
Anche in riferimento alle suddette operazioni, non è riscontrabile una valutazione prettamente soggettiva da parte della leggendosi nell'articolo: “E, con la CP_5 complicità di due persone, storna, secondo l'ipotesi accusatoria, una somma di denaro ammontante a 3.700.000 euro: ma ci vorrà del tempo prima che ci si accorga di questo”.
Pertanto, l'autrice chiarisce che la ricostruzione fattuale in tali termini non è frutto di congetture personali o semplici sospetti, ma rappresenta il reportage dell'indagine effettuata dalla procura e dell'ipotesi accusatoria dalla stessa formulata.
L'oggettività della narrazione, volta a riportare gli accadimenti in maniera non suggestionante o impropriamente allusiva, emerge anche dal passaggio in cui si fa cenno al contenuto del biglietto scritto da prima di morire: “Lascia CP_8 un biglietto, nel quale parla di e di come, a suo parere, l'amministratore Pt_1 giudiziario abbia distrutto la società alla quale teneva di più”.
L'autrice rende chiaro ed evidente al lettore che la correlazione tra il suicidio e i reati di bancarotta in ipotesi commessi dal sia stata effettuata proprio da Pt_1 CP_8
nello scritto lasciato prima di togliersi la vita, e non sia quindi oggetto di un
[...] personale convincimento della stessa.
Inoltre, dall'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica - elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi- non risulta l'intento diffamatorio della notizia pubblicata (Cass. Sez. 3,
05/12/2014, n. 25739).
Si ritiene dunque che, anche dall'osservatorio del lettore medio, l'articolo non abbia alcun contenuto diffamatorio, atteso che l'autrice dà atto dell'esistenza di due procedimenti penali in corso, dall'esito ancora incerto, a carico dell'amministratore giudiziario , il cui nome non compare neppure nel titolo. Parte_1
Né appare ravvisabile, nei termini prospettati dalla parte impugnante, la violazione del canone della verità da parte della giornalista.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'appellante si duole al riguardo della scorrettezza dell'autrice, la quale, pur essendo a conoscenza dell'imminente decisione da parte del giudice per le indagini preliminari, in merito alla opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato di istigazione al suicidio, avrebbe scelto lo stesso di pubblicare un articolo, per instillare dubbi in ordine alla sua colpevolezza.
L'assunto non può essere condiviso, apparendo evidente che, proprio nell'imminenza della decisione del g.i.p, poteva ricorrere un interesse ad informare a collettività, prospettandosi appunto che la vicenda giudiziaria fosse giunta ad uno “snodo decisivo”; del resto, le espressioni impiegati appaiono pienamente pertinenti rispetto al novero delle informazioni disponibili all'epoca dell'emissione dello scritto. Al riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso anche dal primo Giudice, (Cass. sez. III, del 16 maggio 2017, n. 12013, conforme al parere della Cassazione civile, sez. III, del 18 aprile 2013, n. 9458) secondo cui “il criterio della veridicità della notizia divulgata vuole, quale suo necessario corollario, quello della temporaneità: la verità dell'informazione viene infatti valutata avuto riguardo e con riferimento al momento in cui le notizie sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione”.
In considerazione di ciò, il comportamento della non può ritenersi scorretto CP_5
o in grado di alterare la verità, la quale va vagliata al momento della pubblicazione dell'articolo; in quella fase storica, come è pacifico, si era ancora in attesa della pronuncia del giudice.
Né, ad inficiare le conclusioni che precedono, vale il riferimento, compiuto dall'appellante, alle lacune, che si assumono volontarie, presenti nel racconto della giornalista, che avrebbe omesso dei particolari rilevanti, tali da alterare la verità complessiva del racconto.
L'impugnante ha al riguardo rimarcato che le espressioni contenute nel biglietto lasciato da – secondo cui “Sono loro i colpevoli del mio gesto… in CP_8 pratica la pistola in mano me l'hanno messa e la – erano tali da Pt_1 CP_9
incolpare anche il magistrato di cui, tuttavia, non era stata fatta alcuna CP_9 menzione nell'articolo.
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A confutare tale rilievo è sufficiente osservare che, trattandosi di cronaca giudiziaria, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto delle vicende giudiziarie descritte, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza dei fatti in ipotesi ascritti ad un indagato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa
(Cass. Sez. 3, 12/04/2022, n. 11769).
Nel caso in esame, come è pacifico, le indagini per istigazione al suicidio erano state effettuate solo a carico di , per cui non rappresenta un'alterazione della Parte_1 verità la mancata menzione del giudice nell'articolo, evidentemente rimasta CP_9
estranea delle indagini di cui l'articolista dava conto.
8. Gli argomenti che precedono, muniti di portata dirimente, sono senz'altro idonei ad assorbire il quarto ed ultimo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso che, comunque, fosse allegato e provato un pregiudizio effettivamente risarcibile.
9. L'impugnazione non può pertanto che essere disattesa e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
10. Per effetto della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla Parte_1
refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore degli appellati costituiti, difensi dal medesimo difensore, spese che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta – si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
RGn°5227/2019-Sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5204/2019:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati costituiti, delle Parte_1
spese di lite relative al presente grado che liquida in complessivi € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. LU Maione, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
RGn°5227/2019-Sentenza
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5227/2019, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 9 giugno
2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù di procura Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di appello dagli avvocati Mario MA (c.f.
), EF MA (c.f. ) e LU C.F._2 C.F._3
MA (c.f. ), presso il cui studio in Napoli, al Corso CodiceFiscale_4
Umberto I, è elettivamente domiciliato
RGn°5227/2019-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLANTE
CONTRO
(già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t. Dott. C.F. e P.IVA con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Milano alla Via Rizzoli n. 8, e (c.f. Controparte_4 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avvocato LU Maione (c.f. ) C.F._6 presso il cui studio in Napoli, alla via del Parco Margherita 23, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
E
Controparte_5
APPELLATA- CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza numero 5204/2019 il tribunale di Napoli, provvedendo sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_5 CP_6
e della , volte ad ottenere l'accertamento
[...] Controparte_7
della lesione all'onore e all'immagine dell'attore procurata da un articolo pubblicato in data 21 ottobre 2015 sulla testata giornalistica “Il Corriere del mezzogiorno”, con conseguente condanna dei convenuti, in solido tra loro od in ragione delle rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni, le ha rigettate.
Segnatamente, il giudice di prime cure ha escluso la portata diffamatoria del predetto articolo, a firma della giornalista dal titolo “Bancarotta e un suicidio Parte_2
RGn°5227/2019-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
misterioso. Indagato amministratore giudiziario. Commercialista al centro di due inchieste per la morte dell'imprenditore ”, escludendo per l'effetto la Per_1 sussistenza di un pregiudizio risarcibile patito da . Parte_1
Il Tribunale ha scrutinato analiticamente i tre requisiti che consentono di escludere la natura diffamatoria di uno scritto diffuso a mezzo stampa, rappresentati dall'interesse pubblico alla divulgazione della notizia (pertinenza), dalla verità delle informazioni riportate e dalla continenza, intesa quale modalità non offensiva di descrizione della vicenda fattuale. All'esito di tale verifica, ha concluso che i limiti interni del diritto di cronaca non fossero nel caso di specie stati superati, ritenendo che ricorresse indubitabilmente un interesse alla pubblicazione, dal momento che la notizia aveva ad oggetto fatti di sicuro rilievo per l'opinione pubblica;
che fosse rispettato il requisito della continenza, essendo le espressioni utilizzate, non offensive, adeguate rispetto al contenuto dell'articolo pubblicato;
e che dovesse anche ritenersi rispettato il requisito della verità, da valutare con riferimento al momento in cui la notizia era stata divulgata, dal momento che le imprecisioni presenti nel testo dell'articolo, nel riferire le accuse effettivamente rivolte all'attore dall'imprenditore , CP_8 morto suicida, non inficiavano la complessiva attendibilità del racconto, con cui la giornalista aveva rappresentato una possibile chiave di lettura delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto l'odierno appellante.
2. Avverso la suddetta sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1
affidando le proprie censure a quattro motivi di doglianza.
Nello specifico, i primi tre motivi sono volti a contestare la ricorrenza degli elementi fondanti del diritto di cronaca, quale espressione dell'art. 21 della Costituzione, idonei a scriminare la condotta dannosa ascritta alla giornalista che, secondo la ricostruzione dell'appellante, non sarebbero stati valutati correttamente dal primo giudice.
2.1 In ordine all'interesse pubblico, infatti, sostiene che esso non fosse Parte_1 più presente al momento della pubblicazione dell'articolo, a fronte dello scarto temporale di quattro anni intercorrente tra il suicidio di e la CP_8
redazione dello scritto.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A dire dell'impugnante, nel 2015 non poteva ritenersi sussistente un interesse della collettività alla pubblicazione di una notizia relativa a fatti già consolidati, atteso che vi era già stato un primo provvedimento di archiviazione delle indagini relative al reato di istigazione al suicidio e che non era un personaggio di CP_8 spicco.
2.2 Quanto al requisito della continenza, l'appellante si duole dell'utilizzo di espressioni non consone ai fatti, volutamente tendenziose, a partire dallo stesso titolo dell'articolo, che mirano a pilotare il lettore ad un probabile giudizio di colpevolezza piuttosto che ad una libera valutazione dell'operato di un ausiliario del giudice, che avrebbe usato il potere derivante dalla sua funzione a fini personali.
2.3 Anche la verità risulterebbe alterata nel racconto della attese le CP_5 difformità tra il contenuto del biglietto scritto da prima di morire e CP_8
l'articolo pubblicato. Sarebbe stata omessa, infatti, la parte del bigliettino in cui aveva fatto riferimento anche ad un soggetto diverso rispetto all'odierno Per_1 appellante, ovvero la giudice quale risultante dai seguenti passaggi: “In CP_9
pratica la pistola me l'hanno messa e la vorrei che ci fosse un giudice Pt_1 CP_10 garantista… che sospendesse a tempo indeterminato l'operato di e della Per_2
. CP_9
Inoltre, l'articolo era stato pubblicato solo cinque giorni prima della data prevista per la pronuncia del giudice sull'opposizione alla richiesta di archiviazione, proposta per il reato di istigazione al suicidio. Tale scelta sarebbe frutto della volontà della giornalista di instillare un ulteriore dubbio in merito alla colpevolezza di , Parte_1
prospettando “una situazione ancora sub judice, dubitativa, collegata al suicidio”, mentre sarebbe bastato aspettare pochi giorni per avere il quadro della vicenda completo.
2.4 Con il quarto motivo di appello è stata censurata l'ulteriore statuizione della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto che neppure fosse univocamente allegato e provato il danno di cui si chiedeva il risarcimento.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti errato nel non vagliare gli effetti lesivi sia sotto il profilo del turbamento psichico, per l'amarezza dell'ingiusto addebito, sia in
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda considerazione delle ripercussioni negative sulla vita sociale e professionale, rese evidenti dalla mancata attribuzione di altri incarichi da parte del tribunale.
Si tratterebbe di un danno- conseguenza che può essere considerato e liquidato, utilizzando elementi di prova fondati sul notorio, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c
3. Si sono costituiti (già e Controparte_1 Controparte_2
, in qualità di direttore del Corriere del Mezzogiorno, i quali in via Controparte_4 preliminare hanno eccepito la violazione da parte dell'appellante del divieto dei nova in appello, in considerazione del fatto che sarebbero state introdotte delle circostanze di fatto non prospettate in primo grado.
Nel merito hanno chiesto l'integrale rigetto dell'appello proposto, in ragione della correttezza della sentenza di primo grado, che non ha ritenuto diffamatorio l'articolo pubblicato.
4. Non si è costituita in appello . Controparte_11
5. Nel corso del giudizio non è stata effettuata alcuna attività istruttoria e con ordinanza comunicata il 9 giugno 2025, previa sostituzione, ex art. 127- ter c.p.c., dell'udienza del 28 maggio 2025 con il deposito di note scritte, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 28 novembre 2019, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 20 maggio
2019.
7. Tanto debitamente premesso, il gravame è infondato e deve essere pertanto rigettato, non apparendo le censure svolte idonee a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Per ragioni di evidente connessione i primi tre motivi di appello, inerenti alla verifica dei presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, sono suscettibili di una trattazione congiunta.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel delibare tali motivi, corre mente preliminarmente osservare che non coglie nel segno l'eccezione con cui gli appellati hanno prospettato la violazione dell'art. 345
c.p.c., a causa delle nuove deduzioni in punto di fatto esposte nel presente grado dalla difesa di . Parte_1
Reputa infatti questa Corte distrettuale che i motivi di appello, per come esposti, non amplino il thema decidendum rispetto al giudizio di primo grado, atteso che le allegazioni fattuali e le considerazioni in diritto effettuate dall'appellante integrano delle mere difese, volte a corroborare la medesima tesi esposta davanti al Tribunale.
Analizzando funditus il merito della questione, giova brevemente porre riferimento ai complessi rapporti, in reciproca e costante tensione, tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità, che trovano dei delicati punti di equilibrio nei limiti, per quanto rileva in questa sede, del diritto di cronaca.
In tal senso, la pronuncia n. 85/2013 della Corte Costituzionale ha messo in evidenza la tendenziale equiordinazione dei diritti fondamentali della persona, quali possono essere la libertà di espressione di cui all'art. 21 della Costituzione, la quale trova riconoscimento anche a livello sovranazionale nell'art. 10 della CEDU, e i diritti alla riservatezza, dignità, onore e reputazione che riempiono di contenuto l'art. 2 della
Carta Costituzionale.
Nel difficile bilanciamento tra diritti di pari rango, vi è da considerare la peculiare natura bidimensionale della libertà di manifestazione del pensiero, in cui convivono l'esercizio in forma individuale e quello in forma collettiva, che a sua volta si interseca con il diritto all'informazione nella sua declinazione attiva- diritto di informare- e passiva- diritto ad essere informati.
In tale contesto, la libertà di stampa è stata storicamente la massima espressione dell'esercizio in forma collettiva del diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione, intesa quale pietra angolare dell'ordine democratico (Corte Cost. n. 84 del 1969), ma proprio per questa evidente ragione necessita di essere maneggiata con particolari cautele, nel momento in cui si sottopone al pubblico un racconto che incide su vicende altrui dal carattere strettamente personale.
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Pertanto, è apparsa lampante l'esigenza di individuare il perimetro entro il quale l'esercizio della libertà di stampa, ed in particolare del diritto di cronaca giornalistica, possa ritenersi legittimo senza trasmodare nella lesione dei diritti contrapposti.
In tale ottica risulta ancora pienamente valido il cosiddetto “decalogo del giornalista”, formulato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5259 del 1984 secondo cui : “Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dallo art. 21 cost. E regolato dalla legge 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
C) forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti”. Il mancato superamento di detti limiti costituisce, dunque, condizione necessaria affinché la condotta ritenuta diffamatoria possa essere scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. ( cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, 18 ottobre 1984 n. 5259; Cass. sez. III, n.1205 del 2007;
Cass. sez. III, n.12420 del 16.5.2008; Cass. sez. III, n.20285 del 4.10.2011; Cass. sez. III, n.14822 del 4.9.2012). Anche ai fini penalistici, lo scritto diffuso a mezzo stampa, per resistere alla censura di cui all'art. 595 c.p., deve essere: pertinente, ossia avere ad oggetto fatti o notizie di utilità sociale e di interesse rilevante per l'opinione pubblica, anche con riferimento non alla generalità dei cittadini ma alla categoria di soggetti cui la pubblicazione è indirizzata;
redatto in maniera corretta, nel rispetto del canone della continenza formale, inteso come utilizzo di modalità espressive misurate e pacate, non eccedenti rispetto allo scopo informativo perseguito, non lesive dell'immagine e del decoro altrui né idonee a realizzare un deliberato intento denigratorio;
corrispondente a verità, oggettiva o anche solamente putativa ove
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda supportata da un lavoro di ricerca e analisi delle fonti improntato a serietà e diligenza
(cfr. Cassazione Civile, sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22600).
I requisiti di cui sopra assumono altresì una fisionomia peculiare nel momento in cui la narrazione si riferisca a vicende giudiziarie da veicolare alla collettività, poiché il giornalista è tenuto a rappresentare in maniera fedele lo sviluppo e gli esiti dei procedimenti, utilizzando un linguaggio che non violi, in caso di processi penali, la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 della Costituzione.
Sulla scorta di tali pacifici principi, l'impugnazione proposta si rivela indubitabilmente infondata, integrando le conclusioni raggiunte al riguardo dal
Giudice di prime cure – in ordine al rispetto dei limiti interni dell'interesse pubblico, della continenza e della verità- piana applicazione degli orientamenti espressi in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante in primo luogo si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia errato nel ravvisare l'interesse pubblico della notizia, senza considerare che tra il suicidio di e il momento di pubblicazione dell'articolo erano CP_8
intercorsi ben quattro anni, per cui la curiosità iniziale in ordine ad un triste fatto di cronaca era ormai scemata, considerando altresì che l'imprenditore deceduto non poteva ritenersi un personaggio di spicco a livello nazionale.
Inoltre, “la vicenda aveva già preso forma”, poiché vi era stato un primo provvedimento di archiviazione ben motivato che di lì a breve sarebbe stato confermato.
La doglianza non coglie nel segno.
Al riguardo va in primo luogo osservato che, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il limite della cd. pertinenza, richiesto ai fini dell'operatività della scriminante del diritto di cronaca, non risulta violato quando le persone coinvolte godano di una diffusa notorietà, sia pure limitata all'ambito locale, atteso che la scriminante non impone che si tratti di persone pubbliche in chiave necessariamente nazionale.
Inoltre, la circostanza per la quale sussista, almeno astrattamente, una rilevanza penale dell'episodio conferisce allo stesso un interesse pubblico oggettivamente
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda apprezzabile, che giustifica la proiezione non solo locale della notizia (Cass. Sez. 3,
05/05/2017, n. 10925).
Nel caso di specie, poi, se è vero che il suicidio risale a circa quattro anni prima della pubblicazione dell'articolo, è altrettanto indubitabile che pochi giorni dopo tale pubblicazione il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto pronunciarsi sull'opposizione all'archiviazione per il reato di istigazione al suicidio;
da ciò,
l'indubitabile interesse pubblico della notizia, da considerarsi senz'altro attuale all'epoca della sua diffusione.
Parimenti infondato, poi, è il secondo motivo di appello, con cui l'impugnante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non inadeguate le espressioni utilizzate rispetto al contenuto dell'articolo, poiché non aventi natura offensiva.
Con riferimento a tale profilo, nell'atto di gravame si fa leva in primo luogo sulla tendenziosità del titolo, che avrebbe il solo fine di instillare dubbi nel lettore in ordine alla colpevolezza dell'odierno appellante, ponendo in stretta correlazione il reato di bancarotta - per il quale quest'ultimo, che svolgeva l'incarico di amministratore giudiziario, aveva ricevuto un avviso con conclusione delle indagini - ed il suicidio misterioso, così come definito dall'autrice.
A ciò andrebbe aggiunto che, nel corpo dell'articolo, erano state impiegate espressioni ritenute diffamanti, quali “spregiudicate operazioni compiute dall'amministratore giudiziario, di storno di € 3.700.0000, di operazioni illegali”.
Ritiene il Collegio, conformemente a quanto opinato dal Tribunale, che le espressioni in esame non siano violative del requisito della continenza.
Nel contenuto dell'articolo, infatti, non si rinvengono attacchi diretti alla persona del e la narrazione segue sempre la logica dubitativa, precisando che le due Pt_1 inchieste relative ai reati di bancarotta e di istigazione al suicidio, effettivamente in corso, stanno per arrivare ad uno snodo decisivo.
Si rileva che nel testo dell'articolo non vi è riferimento a presunte operazioni
“illegali” come sostenuto dagli appellanti, ma le operazioni di storno vengono qualificate in termini di spregiudicatezza, il che esclude il contenuto diffamatorio
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda delle stesse, tenuto conto della gravità delle contestazioni mosse al riguardo dall'autorità giudiziaria, per il reato di bancarotta.
Anche in riferimento alle suddette operazioni, non è riscontrabile una valutazione prettamente soggettiva da parte della leggendosi nell'articolo: “E, con la CP_5 complicità di due persone, storna, secondo l'ipotesi accusatoria, una somma di denaro ammontante a 3.700.000 euro: ma ci vorrà del tempo prima che ci si accorga di questo”.
Pertanto, l'autrice chiarisce che la ricostruzione fattuale in tali termini non è frutto di congetture personali o semplici sospetti, ma rappresenta il reportage dell'indagine effettuata dalla procura e dell'ipotesi accusatoria dalla stessa formulata.
L'oggettività della narrazione, volta a riportare gli accadimenti in maniera non suggestionante o impropriamente allusiva, emerge anche dal passaggio in cui si fa cenno al contenuto del biglietto scritto da prima di morire: “Lascia CP_8 un biglietto, nel quale parla di e di come, a suo parere, l'amministratore Pt_1 giudiziario abbia distrutto la società alla quale teneva di più”.
L'autrice rende chiaro ed evidente al lettore che la correlazione tra il suicidio e i reati di bancarotta in ipotesi commessi dal sia stata effettuata proprio da Pt_1 CP_8
nello scritto lasciato prima di togliersi la vita, e non sia quindi oggetto di un
[...] personale convincimento della stessa.
Inoltre, dall'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica - elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi- non risulta l'intento diffamatorio della notizia pubblicata (Cass. Sez. 3,
05/12/2014, n. 25739).
Si ritiene dunque che, anche dall'osservatorio del lettore medio, l'articolo non abbia alcun contenuto diffamatorio, atteso che l'autrice dà atto dell'esistenza di due procedimenti penali in corso, dall'esito ancora incerto, a carico dell'amministratore giudiziario , il cui nome non compare neppure nel titolo. Parte_1
Né appare ravvisabile, nei termini prospettati dalla parte impugnante, la violazione del canone della verità da parte della giornalista.
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'appellante si duole al riguardo della scorrettezza dell'autrice, la quale, pur essendo a conoscenza dell'imminente decisione da parte del giudice per le indagini preliminari, in merito alla opposizione alla richiesta di archiviazione per il reato di istigazione al suicidio, avrebbe scelto lo stesso di pubblicare un articolo, per instillare dubbi in ordine alla sua colpevolezza.
L'assunto non può essere condiviso, apparendo evidente che, proprio nell'imminenza della decisione del g.i.p, poteva ricorrere un interesse ad informare a collettività, prospettandosi appunto che la vicenda giudiziaria fosse giunta ad uno “snodo decisivo”; del resto, le espressioni impiegati appaiono pienamente pertinenti rispetto al novero delle informazioni disponibili all'epoca dell'emissione dello scritto. Al riguardo è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso anche dal primo Giudice, (Cass. sez. III, del 16 maggio 2017, n. 12013, conforme al parere della Cassazione civile, sez. III, del 18 aprile 2013, n. 9458) secondo cui “il criterio della veridicità della notizia divulgata vuole, quale suo necessario corollario, quello della temporaneità: la verità dell'informazione viene infatti valutata avuto riguardo e con riferimento al momento in cui le notizie sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione”.
In considerazione di ciò, il comportamento della non può ritenersi scorretto CP_5
o in grado di alterare la verità, la quale va vagliata al momento della pubblicazione dell'articolo; in quella fase storica, come è pacifico, si era ancora in attesa della pronuncia del giudice.
Né, ad inficiare le conclusioni che precedono, vale il riferimento, compiuto dall'appellante, alle lacune, che si assumono volontarie, presenti nel racconto della giornalista, che avrebbe omesso dei particolari rilevanti, tali da alterare la verità complessiva del racconto.
L'impugnante ha al riguardo rimarcato che le espressioni contenute nel biglietto lasciato da – secondo cui “Sono loro i colpevoli del mio gesto… in CP_8 pratica la pistola in mano me l'hanno messa e la – erano tali da Pt_1 CP_9
incolpare anche il magistrato di cui, tuttavia, non era stata fatta alcuna CP_9 menzione nell'articolo.
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A confutare tale rilievo è sufficiente osservare che, trattandosi di cronaca giudiziaria, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto delle vicende giudiziarie descritte, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza dei fatti in ipotesi ascritti ad un indagato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa
(Cass. Sez. 3, 12/04/2022, n. 11769).
Nel caso in esame, come è pacifico, le indagini per istigazione al suicidio erano state effettuate solo a carico di , per cui non rappresenta un'alterazione della Parte_1 verità la mancata menzione del giudice nell'articolo, evidentemente rimasta CP_9
estranea delle indagini di cui l'articolista dava conto.
8. Gli argomenti che precedono, muniti di portata dirimente, sono senz'altro idonei ad assorbire il quarto ed ultimo motivo di gravame, con cui si censura la sentenza gravata nella parte in cui ha escluso che, comunque, fosse allegato e provato un pregiudizio effettivamente risarcibile.
9. L'impugnazione non può pertanto che essere disattesa e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
10. Per effetto della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla Parte_1
refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore degli appellati costituiti, difensi dal medesimo difensore, spese che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta – si liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
11. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5204/2019:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati costituiti, delle Parte_1
spese di lite relative al presente grado che liquida in complessivi € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. LU Maione, dichiaratosi anticipatario;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge), per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Marco Criscuolo, magistrato ordinario in tirocinio
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