TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2185
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza dei presupposti per l'avvio della procedura di individuazione delle quote di esternalizzazione

    Il Tribunale ritiene che la concessione, pur affidata in un contesto normativo antecedente all'obbligo di gara europea, sia stata prorogata nel 2007 quando era già in vigore la direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. n. 163/2006, rendendo applicabile l'art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

  • Rigettato
    Carenza dei presupposti per l'avvio della procedura di individuazione delle quote di esternalizzazione

    Il Tribunale ritiene che la concessione, pur affidata in un contesto normativo antecedente all'obbligo di gara europea, sia stata prorogata nel 2007 quando era già in vigore la direttiva 2004/18/CE e il d.lgs. n. 163/2006, rendendo applicabile l'art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della Delibera ANAC alle concessioni autostradali

    Il Tribunale ritiene che l'art. 186, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023, pur prevedendo un regime differenziato, non osti all'applicazione dei criteri generali definiti dall'ANAC ai sensi del comma 5, purché compatibili con il riferimento ai piani economico-finanziari. Tale interpretazione è confermata da una disposizione di interpretazione autentica successiva.

  • Rigettato
    Illegittima invasione dell'ANAC nell'autonomia delle parti del rapporto concessorio

    Il Tribunale ritiene che l'art. 186, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 conferisca all'ANAC il potere di specificare le modalità di calcolo della quota, fornendo una traccia per la negoziazione tra le parti al fine di garantire omogeneità e facilitare l'accordo. I criteri non annullano l'autonomia negoziale, ma pongono limiti ragionevoli agli incrementi della quota di esternalizzazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità e irragionevolezza dei criteri di calcolo

    Il Tribunale osserva che la nota del MIT ha richiesto i dati per eventuali decurtazioni, rendendo la censura potenzialmente inammissibile per carenza di interesse. Inoltre, il comma 6 dell'art. 186 del d.lgs. n. 36/2023 consente di fare riferimento ai piani economico-finanziari, dai quali possono evincersi investimenti effettuati e attività già esternalizzate, rendendo possibile l'applicazione dei criteri di riduzione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 41 e 76 Cost.

    Il Tribunale ritiene che l'art. 186 del d.lgs. n. 36/2023 sia diverso dall'art. 177 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto prevede una quota flessibile (50-60%) determinata convenzionalmente e tiene conto delle specificità della concessione, attenuando la radicalità della misura e rispettando la libertà d'impresa. Pertanto, l'istanza di rimessione è respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 05/02/2026, n. 2185
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2185
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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