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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/07/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 376/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to GEREMIA MARIA CONSUELO e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARCHETTO MARZIA e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione di udienza del
4 aprile 2025, e cioè
per parte ricorrente “In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate in atti sia a prova diretta che a prova
1 contraria. (- Ordinarsi a di integrare la documentazione Controparte_1
dimessa su ordine del Giudice con copia dei CUD e delle buste paghe degli ultimi tre anni (TFR compreso). - Ordinarsi ex art 210 c.p.c. alla e/o CP_1
al terzo l'esibizione in giudizio di copia della lettera di Controparte_2
dimissioni volontarie inoltrata dalla nel mese di agosto 2023. - CP_1
Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla l'esibizione in giudizio degli estratti CP_1
conto completi relativi agli anni 2019 e 2020 del suoi conti personali presso
NC AN ([...]) e Poste AY TI
([...]) e del conto corrente NC OP di BA
([...]) - Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a CP_1
l'esibizione in giudizio dell'estratto conto relativo al primo trimestre
[...]
dell'anno 2021 del conto corrente cointestato presso NC OP di BA
oltre al dossier titoli appoggiato a tale conto). Nel merito: accertare, per tutti i motivi esposti in atti, la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di e conseguentemente dichiarare che nessun assegno Controparte_1
divorzile debba essere corrisposto in suo favore, - confermare a carico di quale contributo al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia maggiorenne l'importo mensile di € 600, oltre al 90% delle Persona_1
spese straordinarie - condannare la convenuta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 88 e 92 c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e provati documentalmente alla ripetizione delle spese di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”;
per parte resistente “NEL MERITO: a) voglia il Tribunale adito per tutti i motivi e le ragioni esposte in atti, stabilire in favore della signora CP_1
e a carico del signor un assegno di
[...] Parte_1
mantenimento mensile ai sensi dell'art. 5 della legge 898/1970 di €. 900,00.=,
ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- confermarsi un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, Persona_1
2 ma non economicamente autosufficiente e a carico del sig. Parte_1
di €. 600,00.= mensili, oltre rivalutazione, oltre al 90% delle spese
[...]
straordinarie; - con vittoria di spese e competenze di lite;
IN VIA
ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle prove articolate nella memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc del 29 marzo 2024,
nella memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma n. 3 del 19 aprile 2024 e nelle note di trattazione scritta per l'udienza di ammissione delle istanze istruttorie del 3 maggio 2024 da intendersi qui integralmente trascritte. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in atti e in denegata ipotesi di ammissione della prova per testi si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati in atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 315/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, il
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue: non vi è contendere tra le parti circa l'obbligo in capo al ricorrente al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne per Per_1
una somma mensile pari ad euro 600,00 e l'obbligo al mantenimento straordinario nella misura del 90% delle spese sostenute nell'interesse della prole e individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale;
il
Tribunale, pertanto, non ravvisando elementi ostativi, provvederà in conformità; rimane controverso, invece, il diritto della resistente a percepire
3 un assegno divorzile.
2.Merito della lite, Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
4 in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza
5 reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare che in sede di separazione consensuale, omologata nel 2022, i coniugi convenivano di comune accordo un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 900,00 mensili,
segno evidente della necessità per il coniuge economicamente più debole di una somma ulteriore, da aggiungere ai redditi propri, al fine di raggiungere un tenore di vita uguale a quello goduto in costanza di matrimonio, così
riconoscendo, implicitamente, entrambi i coniugi, la sussistenza di uno squilibrio nella situazione economica degli stessi.
Nell'odierno procedimento, il ricorrente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2019-2022 un reddito mensile, da pensione e da rendite locatizie, pari ad euro 6.880,00 circa mensili;
è proprietario di terreni e
6 fabbricati come da visura prodotta in atti;
ha dichiarato di essere proprietario di quattro autovetture, meglio descritte in atti;
ha documentato di essere obbligato per il versamento di canone di locazione pari ad euro 580,00 mensili,
oltre oneri condominiali, ha dichiarato che le spese per il canone di locazione sostenuto dai figli nelle rispettive sedi universitarie ammontano ad euro
4.300,00 annui per il figlio ed euro 3.800,00 annui per la figlia, oltre alla quota delle tasse universitarie.
La resistente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2019-
2022 un reddito mensile netto medio, da lavoro dipendente, pari ad euro
2.050,00 mensili. Ha dichiarato di percepire, in virtù di accordo con la di lei madre, un canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili, da immobile di cui la madre risulta usufruttuaria;
è proprietaria esclusiva dell'immobile ove vive,
ex casa familiare, a seguito di accordo di scioglimento della comunione tra i coniugi, allegato in atti;
ha dichiarato di essere proprietaria, pro quota, di beni ereditari meglio descritti in atti e di sostenere le spese straordinarie per la figlia secondo la propria quota stabilita in sede di separazione. Per_1
Da quanto sinora esposto ne deriva che, benché permanga tra i coniugi un divario economico-patrimoniale non dissimile da quello deducibile dall'accordo di separazione, nondimeno l'entità dei redditi della moglie è tale da non far sorgere il diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, in quanto le sostanze della convenuta le consentono di vivere autonomamente e dignitosamente, senza che sia più necessario mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendosi ormai sciolto il vincolo matrimoniale, con i conseguenti doveri coniugali.
Per quanto concerne la componente perequativo-compensativa, secondo le premesse sopra tracciate, occorre esaminare se il divario economico-
patrimoniale sussistente tra i coniugi deriva, in primo luogo, dalla circostanza per cui gli ex-coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
7 familiari. Sul punto, dalla lettura delle opposte difese, emerge inequivocabilmente che i primi anni di matrimonio, quantomeno dal 1996 al
2000, la vita familiare è stata costellata da continui trasferimenti dovuti alla carriera militare del marito, con conseguente sacrificio delle aspirazioni professionali e continuo reinserimento sociale della moglie, laureata in farmacia e che aveva già svolto l'attività di farmacista. Del resto, anche l'estratto previdenziale allegato da parte resistente dimostra una contrazione dell'attività lavorativa proprio in questo periodo, con conseguente ripercussione sulla prospettiva pensionistica, mentre la carriera del marito non ha mai subito alcuna interruzione ed è stata caratterizzata anche, circostanza pacifica, da molteplici missioni all'estero che hanno inevitabilmente indotto la moglie ad occuparsi maggiormente dei bisogni della famiglia. Pertanto, è
agevolmente presumibile che l'importante rateo pensionistico percepito dal ricorrente sia frutto di una brillante carriera militare, come pacificamente descritta da entrambe le parti, dovuta anche alla collaborazione della moglie nel trasferirsi e/o nell'accudire i figli durante le assenze del marito. Tale
considerazione è sufficiente ad individuare la sussistenza della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, quantomeno nella misura minima di euro 400,00 mensili, dal momento che gli altri contributi sostenuti dalla resistente, e, cioè, gli apporti economici alla vita familiare con il proprio stipendio (mentre minore sarebbe stato il contributo del marito) appaiono alquanto generici e privi di riscontri inequivoci, in ogni caso, appaiono di già
compensati mediante l'accordo post-separativo di scioglimento della comunione dei beni.
3. Spese di lite.
Profili di reciproca soccombenza sulla questione controversa dell'assegno divorzile giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
determina in 400,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da Parte_1 Controparte_1
corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa sino a tale data, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
determina in euro 600,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
er il mantenimento della figlia maggiorenne da Parte_1 Per_1
corrispondersi direttamente alla stessa, presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che contribuisca nella misura del Parte_1
90% alle spese straordinarie per la figlia, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 376/2023 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to GEREMIA MARIA CONSUELO e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARCHETTO MARZIA e con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione di udienza del
4 aprile 2025, e cioè
per parte ricorrente “In via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie già formulate in atti sia a prova diretta che a prova
1 contraria. (- Ordinarsi a di integrare la documentazione Controparte_1
dimessa su ordine del Giudice con copia dei CUD e delle buste paghe degli ultimi tre anni (TFR compreso). - Ordinarsi ex art 210 c.p.c. alla e/o CP_1
al terzo l'esibizione in giudizio di copia della lettera di Controparte_2
dimissioni volontarie inoltrata dalla nel mese di agosto 2023. - CP_1
Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla l'esibizione in giudizio degli estratti CP_1
conto completi relativi agli anni 2019 e 2020 del suoi conti personali presso
NC AN ([...]) e Poste AY TI
([...]) e del conto corrente NC OP di BA
([...]) - Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a CP_1
l'esibizione in giudizio dell'estratto conto relativo al primo trimestre
[...]
dell'anno 2021 del conto corrente cointestato presso NC OP di BA
oltre al dossier titoli appoggiato a tale conto). Nel merito: accertare, per tutti i motivi esposti in atti, la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di e conseguentemente dichiarare che nessun assegno Controparte_1
divorzile debba essere corrisposto in suo favore, - confermare a carico di quale contributo al mantenimento ordinario della Parte_1
figlia maggiorenne l'importo mensile di € 600, oltre al 90% delle Persona_1
spese straordinarie - condannare la convenuta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 88 e 92 c.p.c., per tutti i motivi esposti in atti e provati documentalmente alla ripetizione delle spese di giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”;
per parte resistente “NEL MERITO: a) voglia il Tribunale adito per tutti i motivi e le ragioni esposte in atti, stabilire in favore della signora CP_1
e a carico del signor un assegno di
[...] Parte_1
mantenimento mensile ai sensi dell'art. 5 della legge 898/1970 di €. 900,00.=,
ovvero in quella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- confermarsi un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, Persona_1
2 ma non economicamente autosufficiente e a carico del sig. Parte_1
di €. 600,00.= mensili, oltre rivalutazione, oltre al 90% delle spese
[...]
straordinarie; - con vittoria di spese e competenze di lite;
IN VIA
ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle prove articolate nella memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, n. 2 cpc del 29 marzo 2024,
nella memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma n. 3 del 19 aprile 2024 e nelle note di trattazione scritta per l'udienza di ammissione delle istanze istruttorie del 3 maggio 2024 da intendersi qui integralmente trascritte. Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi esposti in atti e in denegata ipotesi di ammissione della prova per testi si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi indicati in atti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'estensione della presente sentenza omette lo svolgimento del processo e privilegia la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della legge 69/2009, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 7 d.m.
110/2023.
1. Fatti controversi.
Premesso che con sentenza parziale n. 315/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, il
Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie, nel caso di specie occorre rilevare quanto segue: non vi è contendere tra le parti circa l'obbligo in capo al ricorrente al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne per Per_1
una somma mensile pari ad euro 600,00 e l'obbligo al mantenimento straordinario nella misura del 90% delle spese sostenute nell'interesse della prole e individuate come da Protocollo vigente presso questo Tribunale;
il
Tribunale, pertanto, non ravvisando elementi ostativi, provvederà in conformità; rimane controverso, invece, il diritto della resistente a percepire
3 un assegno divorzile.
2.Merito della lite, Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.1. Assegno divorzile.
Per quanto concerne la domanda formulata dalla convenuta volta all'attribuzione di un assegno divorzile a proprio favore, occorre osservare quanto segue.
Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, legge 898/1970 “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive”. Sul punto, le Sezioni Unite con la nota sentenza n. 18287/2018 hanno pronunciato i seguenti principi di diritto: “Il
riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare,
alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi,
4 in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”;
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ne consegue che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo-perequativa cui tale assegno assolve.
Pertanto, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970:
- sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente;
- sia della necessità di compensare il coniuge richiedente per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Non assumono rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza
5 reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma
è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass. civ. n. 21234 del
09/08/2019).
Il giudice, dunque, è chiamato in concreto a verificare:
a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni);
b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari (cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 22738 del 11/08/2021).
Orbene, ciò premesso, occorre osservare che in sede di separazione consensuale, omologata nel 2022, i coniugi convenivano di comune accordo un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 900,00 mensili,
segno evidente della necessità per il coniuge economicamente più debole di una somma ulteriore, da aggiungere ai redditi propri, al fine di raggiungere un tenore di vita uguale a quello goduto in costanza di matrimonio, così
riconoscendo, implicitamente, entrambi i coniugi, la sussistenza di uno squilibrio nella situazione economica degli stessi.
Nell'odierno procedimento, il ricorrente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2019-2022 un reddito mensile, da pensione e da rendite locatizie, pari ad euro 6.880,00 circa mensili;
è proprietario di terreni e
6 fabbricati come da visura prodotta in atti;
ha dichiarato di essere proprietario di quattro autovetture, meglio descritte in atti;
ha documentato di essere obbligato per il versamento di canone di locazione pari ad euro 580,00 mensili,
oltre oneri condominiali, ha dichiarato che le spese per il canone di locazione sostenuto dai figli nelle rispettive sedi universitarie ammontano ad euro
4.300,00 annui per il figlio ed euro 3.800,00 annui per la figlia, oltre alla quota delle tasse universitarie.
La resistente ha documentato di aver percepito negli anni di imposta 2019-
2022 un reddito mensile netto medio, da lavoro dipendente, pari ad euro
2.050,00 mensili. Ha dichiarato di percepire, in virtù di accordo con la di lei madre, un canone di locazione pari ad euro 500,00 mensili, da immobile di cui la madre risulta usufruttuaria;
è proprietaria esclusiva dell'immobile ove vive,
ex casa familiare, a seguito di accordo di scioglimento della comunione tra i coniugi, allegato in atti;
ha dichiarato di essere proprietaria, pro quota, di beni ereditari meglio descritti in atti e di sostenere le spese straordinarie per la figlia secondo la propria quota stabilita in sede di separazione. Per_1
Da quanto sinora esposto ne deriva che, benché permanga tra i coniugi un divario economico-patrimoniale non dissimile da quello deducibile dall'accordo di separazione, nondimeno l'entità dei redditi della moglie è tale da non far sorgere il diritto all'assegno divorzile nella sua componente assistenziale, in quanto le sostanze della convenuta le consentono di vivere autonomamente e dignitosamente, senza che sia più necessario mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendosi ormai sciolto il vincolo matrimoniale, con i conseguenti doveri coniugali.
Per quanto concerne la componente perequativo-compensativa, secondo le premesse sopra tracciate, occorre esaminare se il divario economico-
patrimoniale sussistente tra i coniugi deriva, in primo luogo, dalla circostanza per cui gli ex-coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
7 familiari. Sul punto, dalla lettura delle opposte difese, emerge inequivocabilmente che i primi anni di matrimonio, quantomeno dal 1996 al
2000, la vita familiare è stata costellata da continui trasferimenti dovuti alla carriera militare del marito, con conseguente sacrificio delle aspirazioni professionali e continuo reinserimento sociale della moglie, laureata in farmacia e che aveva già svolto l'attività di farmacista. Del resto, anche l'estratto previdenziale allegato da parte resistente dimostra una contrazione dell'attività lavorativa proprio in questo periodo, con conseguente ripercussione sulla prospettiva pensionistica, mentre la carriera del marito non ha mai subito alcuna interruzione ed è stata caratterizzata anche, circostanza pacifica, da molteplici missioni all'estero che hanno inevitabilmente indotto la moglie ad occuparsi maggiormente dei bisogni della famiglia. Pertanto, è
agevolmente presumibile che l'importante rateo pensionistico percepito dal ricorrente sia frutto di una brillante carriera militare, come pacificamente descritta da entrambe le parti, dovuta anche alla collaborazione della moglie nel trasferirsi e/o nell'accudire i figli durante le assenze del marito. Tale
considerazione è sufficiente ad individuare la sussistenza della componente perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, quantomeno nella misura minima di euro 400,00 mensili, dal momento che gli altri contributi sostenuti dalla resistente, e, cioè, gli apporti economici alla vita familiare con il proprio stipendio (mentre minore sarebbe stato il contributo del marito) appaiono alquanto generici e privi di riscontri inequivoci, in ogni caso, appaiono di già
compensati mediante l'accordo post-separativo di scioglimento della comunione dei beni.
3. Spese di lite.
Profili di reciproca soccombenza sulla questione controversa dell'assegno divorzile giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
determina in 400,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da in favore di , da Parte_1 Controparte_1
corrispondersi presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa sino a tale data, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
determina in euro 600,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
er il mantenimento della figlia maggiorenne da Parte_1 Per_1
corrispondersi direttamente alla stessa, presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che contribuisca nella misura del Parte_1
90% alle spese straordinarie per la figlia, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 15/07/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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