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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/10/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 437/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. NI CA RE, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 437/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICE Parte_1 C.F._1 FERRUCCIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NOVI LAURA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/4/2024 l'avv. dal 1/12/2008 titolare di pensione di Parte_1 vecchiaia, ma che aveva continuato l'esercizio della professione, mantenendo l'iscrizione alla
[...]
e maturando gli ulteriori trattamenti previdenziali, Controparte_1 conveniva in giudizio la per ottenere, in base all'art. 2 co 1 e 2 l. 576/1980, la CP_1 rivalutazione del reddito pensionabile con decorrenza dal 1/1/1980 e a cascata, per gli anni successivi, fino al 31/12/2023 per € 79.829,63 e dal 1/1/2024 di ulteriori € 473,01 mensili fino alla sentenza.
Si costituiva la che eccepiva la nullità del ricorso e Controparte_1 delle relative domande di pagamento, in mancanza dell'indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione di quanto rivendicato, dell'esposizione dei fatti su cui la pretesa era fondata e dell'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, con la conseguente compromissione del proprio diritto di difesa. Contestava il successivo deposito, eseguito il 2-3/9/2024 del doc 16 ed eccepiva inoltre, la prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e comunque, il mancato fondamento della domanda nel merito;
chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, di dichiarare pagina 1 di 2 che la liquidazione del trattamento pensionistico doveva essere conteggiata solo sui redditi per i quali era stata effettivamente versata la contribuzione, con declaratoria di inefficacia, ai fini pensionistici, della annualità non coperta dalla dovuta contribuzione, ormai prescritta, con conseguente ricalcolo della pensione e la condanna alla restituzione dell'indebito percepito in forza del ricalcolo, in subordine, di dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico fosse conteggiata solo sui redditi per i quali era stata effettivamente versata la contribuzione, con la compensazione di quanto riconosciuto al ricorrente con quanto dallo stesso dovuto per gli arretrati contributivi, con la quantificazione della differenza.
All'udienza del 3/4/2025 la causa veniva decisa con sentenza non definitiva, che accertava il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dal 1980, sulla base della svalutazione secondo gli indici Istat del 21,10 % verificatasi per il periodo 1979/1980 e così a seguire, secondo gli indici degli anni successivi, con la condanna della Controparte_1
al pagamento del maggiore trattamento pensionistico di vecchiaia e della differenza
[...] tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi legali, dal maggio 2013.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione degli importi spettanti al ricorrente, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione è la sola quantificazione degli importi dovuti dalla
[...]
così come stabilito nella precedente sentenza non definitiva. Controparte_1
Gli ultimi conteggi predisposti dalla resistente, accettati dal ricorrente, calcolati fino al 2023 CP_1 compreso, quantificano la pensione annua in € 52.405,89 e la differenza dovuta per le annualità precedenti in complessivi € 55.485,95.
A tale importo dev'essere aggiunta l'annualità 2024, che secondo i conteggi del ricorrente, non specificatamente contestati, ammonta a € 6.227,00 per cui la somma totale risulta di € 61.712,95.
Ne consegue la condanna della al pagamento della Controparte_1 pensione annua di € 52.405,89 e di € 61.712,95 oltre interessi legali dal maggio 2013.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 4, V scaglione, valore minimo, trattandosi di contenzioso seriale) seguono la soccombenza della resistente. CP_1
PQM
1. condanna la al pagamento della pensione Controparte_1 annua di € 52.405,89 e di € 61.712,95 oltre interessi legali, dal maggio 2013;
2. condanna la al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in € 6.115,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 447 cpc.
Como, 1/10/2025
Il giudice
(NI CA RE)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. NI CA RE, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 437/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FELICE Parte_1 C.F._1 FERRUCCIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NOVI LAURA RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/4/2024 l'avv. dal 1/12/2008 titolare di pensione di Parte_1 vecchiaia, ma che aveva continuato l'esercizio della professione, mantenendo l'iscrizione alla
[...]
e maturando gli ulteriori trattamenti previdenziali, Controparte_1 conveniva in giudizio la per ottenere, in base all'art. 2 co 1 e 2 l. 576/1980, la CP_1 rivalutazione del reddito pensionabile con decorrenza dal 1/1/1980 e a cascata, per gli anni successivi, fino al 31/12/2023 per € 79.829,63 e dal 1/1/2024 di ulteriori € 473,01 mensili fino alla sentenza.
Si costituiva la che eccepiva la nullità del ricorso e Controparte_1 delle relative domande di pagamento, in mancanza dell'indicazione dei criteri di calcolo seguiti per la determinazione di quanto rivendicato, dell'esposizione dei fatti su cui la pretesa era fondata e dell'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti, con la conseguente compromissione del proprio diritto di difesa. Contestava il successivo deposito, eseguito il 2-3/9/2024 del doc 16 ed eccepiva inoltre, la prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e comunque, il mancato fondamento della domanda nel merito;
chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, di dichiarare pagina 1 di 2 che la liquidazione del trattamento pensionistico doveva essere conteggiata solo sui redditi per i quali era stata effettivamente versata la contribuzione, con declaratoria di inefficacia, ai fini pensionistici, della annualità non coperta dalla dovuta contribuzione, ormai prescritta, con conseguente ricalcolo della pensione e la condanna alla restituzione dell'indebito percepito in forza del ricalcolo, in subordine, di dichiarare che la liquidazione del trattamento pensionistico fosse conteggiata solo sui redditi per i quali era stata effettivamente versata la contribuzione, con la compensazione di quanto riconosciuto al ricorrente con quanto dallo stesso dovuto per gli arretrati contributivi, con la quantificazione della differenza.
All'udienza del 3/4/2025 la causa veniva decisa con sentenza non definitiva, che accertava il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dal 1980, sulla base della svalutazione secondo gli indici Istat del 21,10 % verificatasi per il periodo 1979/1980 e così a seguire, secondo gli indici degli anni successivi, con la condanna della Controparte_1
al pagamento del maggiore trattamento pensionistico di vecchiaia e della differenza
[...] tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi legali, dal maggio 2013.
Disposta la rimessione della causa sul ruolo per la quantificazione degli importi spettanti al ricorrente, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Oggetto della presente decisione è la sola quantificazione degli importi dovuti dalla
[...]
così come stabilito nella precedente sentenza non definitiva. Controparte_1
Gli ultimi conteggi predisposti dalla resistente, accettati dal ricorrente, calcolati fino al 2023 CP_1 compreso, quantificano la pensione annua in € 52.405,89 e la differenza dovuta per le annualità precedenti in complessivi € 55.485,95.
A tale importo dev'essere aggiunta l'annualità 2024, che secondo i conteggi del ricorrente, non specificatamente contestati, ammonta a € 6.227,00 per cui la somma totale risulta di € 61.712,95.
Ne consegue la condanna della al pagamento della Controparte_1 pensione annua di € 52.405,89 e di € 61.712,95 oltre interessi legali dal maggio 2013.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 4, V scaglione, valore minimo, trattandosi di contenzioso seriale) seguono la soccombenza della resistente. CP_1
PQM
1. condanna la al pagamento della pensione Controparte_1 annua di € 52.405,89 e di € 61.712,95 oltre interessi legali, dal maggio 2013;
2. condanna la al pagamento delle spese di CP_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in € 6.115,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 447 cpc.
Como, 1/10/2025
Il giudice
(NI CA RE)
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