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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 01/08/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N . R. G. 39 5 /2 0 24
REP U B B LIC A ITAL IAN A
IN N OM E D EL P OP OLO ITAL IAN O
T RIB U N ALE ORD IN AR IO di LAR IN O
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giuliana
Bartolomei, ha pronunciato, ex art. 429 e 447 bis c.p.c., la seguente
SEN TEN ZA nella causa iscritta al n. 395 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
, in qualità di titolare della omonima impresa individuale (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Salvatore Rinaldi e Fabrizio Asiatico, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Termoli (CB), alla via F.lli Brigida n. 162/b;
R IC ORREN TE OP P ON E N TE
c ontr o
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del Direttore della Direzione generale per il contrasto alle pratiche P.IVA_2 commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie del
[...]
rappresentato e difeso dal Controparte_2 funzionario allo scopo delegato, ed elettivamente domiciliato presso L' , in Controparte_3
Napoli, alla via Amerigo Vespucci n. 168;
RE SIS TEN TE OP P OS TO
M OT IV I D ELLA D EC ISI ON E
Con ricorso in riassunzione ex art. 22 e ss. della L. n. 689/1981, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Giudice di Pace di Termoli, proponeva, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 566/2023 del 13/10/2023, notificata il
16/11/2023, con la quale il Controparte_4 aveva irrogato a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11, comma
[...]
3, del D.lgs. n. 20/2018 nella misura di € 6.000,00.
Deduceva il ricorrente opponente che, in data 05/06/2018, l'Organismo di Controllo (OdC)
Suolo e Salute, nel corso di una visita ispettiva presso l'impresa del medesimo, aveva accertato l'assenza delle certificazioni No OGM e No Concia del seme di cece (varietà CE) utilizzato.
L'assenza di tale certificazione era, tuttavia, da addebitare esclusivamente al , dal Controparte_5
pagina 1 di 6 quale, solo dopo numerosi solleciti, il ricorrente opponente aveva ottenuto e, in data 03/09/2018, trasmesso la documentazione stessa all'OdC. Nonostante ciò, l'OdC aveva emesso provvedimento di sospensione con prot. n. 1592 del 06/09/2018, con la prescrizione di depositare la documentazione a giustificazione entro il termine di 20 giorni, poi consegnata il giorno seguente nell'ambito di un nuovo controllo ispettivo effettuato dal medesimo Organismo, conclusosi con la dicitura “conforme”. La documentazione consegnata era stata, tuttavia, trasmessa e acquisita dall'OdC solo in data 23/10/2018
e lo stesso, in pari data, aveva emesso il provvedimento definitivo di sospensione della certificazione
(facente seguito al primo provvedimento cautelare).
Contestava, in particolare, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e dei relativi atti prodromici, atteso che il presupposto alla sua base (ossia l'utilizzo di seme di cece non conforme) era privo di ogni fondamento giuridico, avendo il ricorrente opponente rispettato tutte le disposizioni in materia.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, dichiararsi la stessa illegittima, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il
[...]
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e Controparte_1 richiesto.
Deduceva il resistente opposto, che, ricevuta, con rapporto prot. n. 105153 del 05/12/2018 dell'ICQRF Italia Sud-Est, Ufficio d'area di Lecce, la documentazione inerente alla contestazione di illecito amministrativo n. 2018/3381 del 29/10/2018 a carico del ricorrente opponente (e al medesimo regolarmente notificata in data 13/11/2018), il trasgressore era stato ammesso al pagamento con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla data di notifica, della sanzione in misura ridotta. Il medesimo non aveva esercitato tale facoltà, avendo tuttavia richiesto l'audizione personale, svoltasi in modalità scritta, in occasione della quale, sulla scorta di una serie di argomentazioni inerenti all'operato dell'OdC
e alle azioni correttive da lui intraprese, aveva chiesto l'archiviazione della contestazione. All'esito dell'istruttoria svolta, considerato il carattere definitivo del provvedimento di sospensione irrogato dall'OdC, non impugnato, il aveva ritenuto che sussistessero elementi tali da integrare CP_1
l'illecito contestato ed aveva emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata, poi ritualmente notificata al ricorrente opponente.
Sulla scorta di tali premesse, sosteneva la legittimità dell'iter procedurale seguito dall'OdC, il quale aveva inviato al ricorrente opponente plurime diffide al fine di consentire il deposito di documentazione giustificativa, mai riscontrate da parte del medesimo, ad eccezione di quella inerente all'assenza di concia e materiale OGM del cece varietà CE seminato in azienda in data
30/05/2018, che aveva poi comportato la chiusura delle non conformità rilevate.
Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale di tutte le eccezioni e domande formulate dal ricorrente opponente e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 07/11/2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza del 10/07/2025, il Giudice rinviava la causa per la discussione finale.
pagina 2 di 6 All'udienza del 18/07/2025, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 bis c.p.c., Il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza, riservando il deposito della motivazione entro 30 giorni ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per i motivi che si andranno ad esporre.
Giova premettere come l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta ha ad oggetto una sanzione amministrativa pecuniaria applicata a seguito dell'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione biologica dei prodotti agricoli coltivati, divenuto definitivo, a seguito di più non conformità delle sementi utilizzate riscontrate a carico del ricorrente opponente.
In punto di diritto, la violazione contestata fa perno sulla normativa inerente alla qualificazione e ai controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica nonché alle corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori sulla scorta della relativa disciplina europea. In particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 20 del 23/02/2018, “salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosità”. La sospensione della certificazione biologica può derivare dall'accertamento, a carico dell'operatore, di non conformità dei prodotti ovvero dei metodi utilizzati disciplinati, per quanto attinente al caso in esame, dal D.M. n. 15962/2013, che prevede, inoltre, all'art. 11, comma 2, che “la reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'All. 1”, il quale specifica, nel riquadro M3, che dopo una soppressione, alla seconda non conformità della stessa area nell'arco temporale di 36 mesi, si applica la sospensione per 3 mesi.
In punto di fatto, emerge, dai documenti versati in atti dalle parti, che la contestazione di cui è causa trae origine dagli accertamenti dell' Controparte_2
Italia sud-est – Ufficio d'Area di Lecce, dai quali
[...] CP_3 risulta che: con nota prot. 1592 del 06/09/2018, l'OdC Suolo e Salute, autorizzato per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche, ha comunicato all'Istituto accertatore un provvedimento di sospensione della certificazione per un periodo di tre mesi a carico di , adottato per Parte_1 recidiva commessa nell'arco di 36 mesi, per aver utilizzato semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, divenuto definitivo poiché non opposto nei termini da parte del trasgressore (cfr. nota prot. 1592 del 06/09/2018; verbale di contestazione n. 2018/3381 del 29/10/2018, in atti); non risultando applicabile, nel caso specifico, l'istituto della diffida previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n.
91/2014, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, l'Istituto accertatore ha contestato a Parte_1
, in qualità di titolare dell'omonima impresa, la violazione di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs.
[...]
n. 20/2018, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00, pari ad un terzo del massimo della sanzione edittale, quale importo più favorevole rispetto al doppio del minimo edittale, ed invito al pagamento in misura ridotta entro 5 giorni ovvero al deposito di scritti difensivi o audizione personale presso l'Autorità competente entro 30 giorni (cfr. verbale cit., in atti). pagina 3 di 6 Il ricorrente opponente è stato, dunque, sentito personalmente in forma scritta con mail del
18/11/2021, con la quale ha reso la propria deposizione (cfr. copia invio mail del 18/11/2021, in atti).
Valutate inaccoglibili le eccezioni sollevate dal ricorrente opponente e ritenuto fondato l'accertamento della violazione commessa e legittima la contestazione sollevata, il resistente CP_1 opposto, con provvedimento n. 566 del 13/10/2023, ha emesso ordinanza ingiunzione a carico di
, in qualità di titolare dell'omonima impresa, per la somma di € 6.000,00, a titolo di Parte_1 sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. ordinanza ingiunzione, in atti).
L'ordinanza ingiunzione impugnata, emessa sulla scorta del provvedimento di sospensione della certificazione biologica per 3 mesi, si fonda, dunque, sulla contestazione di più violazioni o non conformità: una irregolarità con codice D2.06, consistente nell'utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione, risalente al 10/01/2018, per kg 1.500 di “mangime semplice” (favino bianco convenzionale), alla quale è conseguita l'applicazione della misura della soppressione delle indicazioni relative al metodo di agricoltura biologica di tutte le produzioni di favino bianco ottenute nel 2018 presso l'azienda ; una irregolarità con codice L2.01, Parte_1 consistente nel mancato adempimento del termine “supplementare” concesso per rispondere alle diffide inviate al fine di consentire il deposito della documentazione giustificativa probante l'assenza di concia e materiale OGM del cece varietà CE seminato in azienda in data 30/05/2018 per kg 400, alla quale è conseguita l'applicazione della misura della soppressione delle indicazioni relative al metodo di agricoltura biologica di tutte le produzioni di cece ottenute nel 2018 presso l'azienda di
; una precedente irregolarità con codice D2.06, consistente nell'utilizzo di semente e Parte_1 materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi (ortive convenzionali), senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione, alla quale è conseguita l'applicazione della misura della soppressione delle indicazioni relative al metodo di agricoltura biologica delle produzioni ottenute nel 2017 nell'azienda dalle piantine Parte_1 convenzionali acquistate di pomodoro, melanzane, peperoni e cetrioli, rilevata in data 03/06/2017, con relativa applicazione della reiterazione della non conformità alla quale è conseguita la sospensione immediata della certificazione per 3 mesi, con divieto di utilizzo della documentazione di conformità, del logo bio e del marchio di (cfr. nota prot. 1592 del 06/0972018; nota prot. 1620 Parte_2 del 03/06/2017, in atti).
Quanto alle contestazioni sollevate dal ricorrente opponente, egli fa rilevare: che l'assenza delle certificazioni No OGM e No Concia del seme di cece (varietà CE), utilizzato dall'impresa, riscontrata nell'ambito della visita ispettiva del 05/06/2018, sarebbe imputabile esclusivamente al presso il quale tali sementi erano state acquistate;
che la suddetta certificazione era Controparte_5 stata poi acquisita dall'impresa , dopo numerosi solleciti, solamente in data Parte_1
27/08/2018 e trasmessa all'OdC in data 03/09/2018 nonché consegnata agli agenti accertatori in occasione di una nuova visita ispettiva in data 10/09/2018, nel rispetto del termine di 20 giorni assegnato con il provvedimento prot. n. 1592 del 06/09/2018 all'operatore per il deposito della stessa.
Quanto dedotto da parte ricorrente risulta, invero, pacifico tra le parti, atteso che, nella comparsa di costituzione e risposta, il Ministero resistente opposto ha dichiarato che le argomentazioni pagina 4 di 6 formulate a propria difesa dall'operatore, riguardanti il solo utilizzo di cece varietà CE convenzionale, e le azioni correttive in esse menzionate sono state valutate e ritenute sufficienti dall'OdC per la chiusura delle non conformità rilevate di cui al codice L2.01.
Pertanto, la suddetta non conformità, all'esito del deposito della documentazione giustificativa da parte dell'operatore, come riconosciuto altresì dalla controparte, risulta sostanzialmente sanata.
Il ricorrente opponente deduce, inoltre, l'infondatezza di quanto accertato riguardo all'utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, di origine non biologica senza richiesta di deroga ove ne sussistevano i requisiti per la concessione (irregolarità contestata con codice D2.06), atteso che, nella stessa ispezione, afferma di aver prodotto la richiesta di deroga a seguito della quale l'Ufficio preposto aveva comunicato il provvedimento di diniego ad un indirizzo errato per cui lo stesso ricorrente, non avendo avuto riscontro, aveva considerato, in buona fede, che la deroga gli fosse stata concessa per il criterio del silenzio-assenso. Il venir meno, altresì, di tale non conformità, comporterebbe, dunque, secondo la prospettazione del ricorrente opponente, la mancata integrazione della reiterazione della condotta, con pedissequo travolgimento del provvedimento prot. n. 1592 del
06/09/2018 e dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La doglianza così formulata non può essere in tal sede in alcun modo condivisa, atteso che risulta del tutto sfornita di supporto probatorio, non avendo il ricorrente opponente depositato alcuna documentazione dirimente dalla quale possa evincersi l'effettivo invio della richiesta di deroga per l'utilizzo di semente e materiale convenzionale ovvero il provvedimento di diniego menzionato, del quale, tuttavia, afferma di avere conoscenza, né, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, può individuarsi la carenza di colpa del medesimo nella commissione delle violazioni contestate ovvero la sussistenza della buona fede, anche alla luce della circostanza che l'eventuale richiesta di deroga avrebbe (ed ha) avuto esito negativo (come affermato dallo stesso ricorrente opponente), non consentendo, in ossequio alla normativa in materia, all'operatore di procedere all'utilizzo di semente di favino bianco.
Difatti, il resistente opposto, nella stessa memoria di costituzione e risposta, ha CP_1 affermato testualmente che “resta pertanto, confermato ed indipendente dalla vicenda del cece, che è stata oggetto degli scritti difensivi sostitutivi dell'audizione personale e anche del ricorso per cui è causa, il sopracitato provvedimento di maggiore gravità”, riferendosi, all'uopo, all'irregolarità consistente nell'utilizzo di semente e materiale convenzionale per kg 1.500 di favino bianco “mangime semplice”.
Invero, ancorché possa ritenersi sanata una delle violazioni contestate nell'ambito del provvedimento di sospensione prodromico all'ordinanza ingiunzione impugnata - consistente nell'assenza delle certificazioni No OGM e No Concia del seme di cece (varietà CE), utilizzato dall'impresa -, l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'ipotesi della reiterazione della condotta non viene meno alla luce della sussistenza di ulteriori due non conformità, rilevate nell'arco temporale di 36 mesi, riguardanti, l'una, l'utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi di ortive convenzionali (anno 2017) e, l'altra, l'utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi di favino bianco pagina 5 di 6 convenzionale (anno 2018), appartenenti alla medesima categoria e comportanti l'applicazione della misura della soppressione.
Al riguardo, valga sottolineare che, come da D.M. n. 15962/2013, All. 1, M3, dopo una prima misura di soppressione applicata, alla seconda non conformità rilevata nell'arco di 36 mesi consegue la sospensione della certificazione per 3 mesi.
Non può rilevarsi, dunque, alcuna contraddizione o illegittimità nella ricostruzione delle violazioni contestate, come paventato dall'odierno ricorrente opponente, dovendosi, di contro, ritenere corretto sia l'iter procedurale perseguito dall'Amministrazione per la contestazione delle non conformità rilevate sia la sanzione amministrativa pecuniaria comminata, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso si palesa infondato in tutte le censure sollevate e, ritenendosi assorbita ogni ulteriore questione, va respinto.
Venendo alle spese di lite, la circostanza che il Controparte_1
si sia costituito per il tramite di un proprio funzionario preclude la
[...] liquidazione delle spese di giudizio, in omaggio a quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha reiteratamente affermato che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della Legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'Ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (cfr. ex multis, Cass.
Sez. 2, n. 18066 del 27/8/2007; Cass. Sez. 2, n. 11389d del 24/5/2011; da ultimo, Cass. civ. n. 31860 del
10/12/2018). In mancanza di una specifica nota spese relativa al presente giudizio, non può procedersi alla liquidazione delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 395/2024 sulla domanda proposta da contro il Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex artt. 429 e 447 c.p.c. Si comunichi alle parti.
C os ì dec is o il 1. 8 .2 02 5
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Bartolomei (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REP U B B LIC A ITAL IAN A
IN N OM E D EL P OP OLO ITAL IAN O
T RIB U N ALE ORD IN AR IO di LAR IN O
Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giuliana
Bartolomei, ha pronunciato, ex art. 429 e 447 bis c.p.c., la seguente
SEN TEN ZA nella causa iscritta al n. 395 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa da
, in qualità di titolare della omonima impresa individuale (P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Salvatore Rinaldi e Fabrizio Asiatico, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Termoli (CB), alla via F.lli Brigida n. 162/b;
R IC ORREN TE OP P ON E N TE
c ontr o
Controparte_1
(P.I.: ), in persona del Direttore della Direzione generale per il contrasto alle pratiche P.IVA_2 commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie del
[...]
rappresentato e difeso dal Controparte_2 funzionario allo scopo delegato, ed elettivamente domiciliato presso L' , in Controparte_3
Napoli, alla via Amerigo Vespucci n. 168;
RE SIS TEN TE OP P OS TO
M OT IV I D ELLA D EC ISI ON E
Con ricorso in riassunzione ex art. 22 e ss. della L. n. 689/1981, a seguito di dichiarazione di incompetenza da parte del Giudice di Pace di Termoli, proponeva, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 566/2023 del 13/10/2023, notificata il
16/11/2023, con la quale il Controparte_4 aveva irrogato a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11, comma
[...]
3, del D.lgs. n. 20/2018 nella misura di € 6.000,00.
Deduceva il ricorrente opponente che, in data 05/06/2018, l'Organismo di Controllo (OdC)
Suolo e Salute, nel corso di una visita ispettiva presso l'impresa del medesimo, aveva accertato l'assenza delle certificazioni No OGM e No Concia del seme di cece (varietà CE) utilizzato.
L'assenza di tale certificazione era, tuttavia, da addebitare esclusivamente al , dal Controparte_5
pagina 1 di 6 quale, solo dopo numerosi solleciti, il ricorrente opponente aveva ottenuto e, in data 03/09/2018, trasmesso la documentazione stessa all'OdC. Nonostante ciò, l'OdC aveva emesso provvedimento di sospensione con prot. n. 1592 del 06/09/2018, con la prescrizione di depositare la documentazione a giustificazione entro il termine di 20 giorni, poi consegnata il giorno seguente nell'ambito di un nuovo controllo ispettivo effettuato dal medesimo Organismo, conclusosi con la dicitura “conforme”. La documentazione consegnata era stata, tuttavia, trasmessa e acquisita dall'OdC solo in data 23/10/2018
e lo stesso, in pari data, aveva emesso il provvedimento definitivo di sospensione della certificazione
(facente seguito al primo provvedimento cautelare).
Contestava, in particolare, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e dei relativi atti prodromici, atteso che il presupposto alla sua base (ossia l'utilizzo di seme di cece non conforme) era privo di ogni fondamento giuridico, avendo il ricorrente opponente rispettato tutte le disposizioni in materia.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, dichiararsi la stessa illegittima, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il
[...]
, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e Controparte_1 richiesto.
Deduceva il resistente opposto, che, ricevuta, con rapporto prot. n. 105153 del 05/12/2018 dell'ICQRF Italia Sud-Est, Ufficio d'area di Lecce, la documentazione inerente alla contestazione di illecito amministrativo n. 2018/3381 del 29/10/2018 a carico del ricorrente opponente (e al medesimo regolarmente notificata in data 13/11/2018), il trasgressore era stato ammesso al pagamento con effetto liberatorio, entro 60 giorni dalla data di notifica, della sanzione in misura ridotta. Il medesimo non aveva esercitato tale facoltà, avendo tuttavia richiesto l'audizione personale, svoltasi in modalità scritta, in occasione della quale, sulla scorta di una serie di argomentazioni inerenti all'operato dell'OdC
e alle azioni correttive da lui intraprese, aveva chiesto l'archiviazione della contestazione. All'esito dell'istruttoria svolta, considerato il carattere definitivo del provvedimento di sospensione irrogato dall'OdC, non impugnato, il aveva ritenuto che sussistessero elementi tali da integrare CP_1
l'illecito contestato ed aveva emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata, poi ritualmente notificata al ricorrente opponente.
Sulla scorta di tali premesse, sosteneva la legittimità dell'iter procedurale seguito dall'OdC, il quale aveva inviato al ricorrente opponente plurime diffide al fine di consentire il deposito di documentazione giustificativa, mai riscontrate da parte del medesimo, ad eccezione di quella inerente all'assenza di concia e materiale OGM del cece varietà CE seminato in azienda in data
30/05/2018, che aveva poi comportato la chiusura delle non conformità rilevate.
Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale di tutte le eccezioni e domande formulate dal ricorrente opponente e la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese di giudizio.
La causa era istruita mediante produzioni documentali.
All'udienza del 07/11/2024, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
All'udienza del 10/07/2025, il Giudice rinviava la causa per la discussione finale.
pagina 2 di 6 All'udienza del 18/07/2025, svoltasi mediante note scritte ex art. 127 bis c.p.c., Il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza, riservando il deposito della motivazione entro 30 giorni ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto per i motivi che si andranno ad esporre.
Giova premettere come l'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta ha ad oggetto una sanzione amministrativa pecuniaria applicata a seguito dell'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione biologica dei prodotti agricoli coltivati, divenuto definitivo, a seguito di più non conformità delle sementi utilizzate riscontrate a carico del ricorrente opponente.
In punto di diritto, la violazione contestata fa perno sulla normativa inerente alla qualificazione e ai controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica nonché alle corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori sulla scorta della relativa disciplina europea. In particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 20 del 23/02/2018, “salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento definitivo di sospensione della certificazione biologica, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosità”. La sospensione della certificazione biologica può derivare dall'accertamento, a carico dell'operatore, di non conformità dei prodotti ovvero dei metodi utilizzati disciplinati, per quanto attinente al caso in esame, dal D.M. n. 15962/2013, che prevede, inoltre, all'art. 11, comma 2, che “la reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'All. 1”, il quale specifica, nel riquadro M3, che dopo una soppressione, alla seconda non conformità della stessa area nell'arco temporale di 36 mesi, si applica la sospensione per 3 mesi.
In punto di fatto, emerge, dai documenti versati in atti dalle parti, che la contestazione di cui è causa trae origine dagli accertamenti dell' Controparte_2
Italia sud-est – Ufficio d'Area di Lecce, dai quali
[...] CP_3 risulta che: con nota prot. 1592 del 06/09/2018, l'OdC Suolo e Salute, autorizzato per il controllo e la certificazione delle produzioni biologiche, ha comunicato all'Istituto accertatore un provvedimento di sospensione della certificazione per un periodo di tre mesi a carico di , adottato per Parte_1 recidiva commessa nell'arco di 36 mesi, per aver utilizzato semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, divenuto definitivo poiché non opposto nei termini da parte del trasgressore (cfr. nota prot. 1592 del 06/09/2018; verbale di contestazione n. 2018/3381 del 29/10/2018, in atti); non risultando applicabile, nel caso specifico, l'istituto della diffida previsto dall'art. 1, comma 3, del D.L. n.
91/2014, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981, l'Istituto accertatore ha contestato a Parte_1
, in qualità di titolare dell'omonima impresa, la violazione di cui all'art. 11, comma 3, del D.lgs.
[...]
n. 20/2018, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 6.000,00, pari ad un terzo del massimo della sanzione edittale, quale importo più favorevole rispetto al doppio del minimo edittale, ed invito al pagamento in misura ridotta entro 5 giorni ovvero al deposito di scritti difensivi o audizione personale presso l'Autorità competente entro 30 giorni (cfr. verbale cit., in atti). pagina 3 di 6 Il ricorrente opponente è stato, dunque, sentito personalmente in forma scritta con mail del
18/11/2021, con la quale ha reso la propria deposizione (cfr. copia invio mail del 18/11/2021, in atti).
Valutate inaccoglibili le eccezioni sollevate dal ricorrente opponente e ritenuto fondato l'accertamento della violazione commessa e legittima la contestazione sollevata, il resistente CP_1 opposto, con provvedimento n. 566 del 13/10/2023, ha emesso ordinanza ingiunzione a carico di
, in qualità di titolare dell'omonima impresa, per la somma di € 6.000,00, a titolo di Parte_1 sanzione amministrativa pecuniaria (cfr. ordinanza ingiunzione, in atti).
L'ordinanza ingiunzione impugnata, emessa sulla scorta del provvedimento di sospensione della certificazione biologica per 3 mesi, si fonda, dunque, sulla contestazione di più violazioni o non conformità: una irregolarità con codice D2.06, consistente nell'utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione, risalente al 10/01/2018, per kg 1.500 di “mangime semplice” (favino bianco convenzionale), alla quale è conseguita l'applicazione della misura della soppressione delle indicazioni relative al metodo di agricoltura biologica di tutte le produzioni di favino bianco ottenute nel 2018 presso l'azienda ; una irregolarità con codice L2.01, Parte_1 consistente nel mancato adempimento del termine “supplementare” concesso per rispondere alle diffide inviate al fine di consentire il deposito della documentazione giustificativa probante l'assenza di concia e materiale OGM del cece varietà CE seminato in azienda in data 30/05/2018 per kg 400, alla quale è conseguita l'applicazione della misura della soppressione delle indicazioni relative al metodo di agricoltura biologica di tutte le produzioni di cece ottenute nel 2018 presso l'azienda di
; una precedente irregolarità con codice D2.06, consistente nell'utilizzo di semente e Parte_1 materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi (ortive convenzionali), senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione, alla quale è conseguita l'applicazione della misura della soppressione delle indicazioni relative al metodo di agricoltura biologica delle produzioni ottenute nel 2017 nell'azienda dalle piantine Parte_1 convenzionali acquistate di pomodoro, melanzane, peperoni e cetrioli, rilevata in data 03/06/2017, con relativa applicazione della reiterazione della non conformità alla quale è conseguita la sospensione immediata della certificazione per 3 mesi, con divieto di utilizzo della documentazione di conformità, del logo bio e del marchio di (cfr. nota prot. 1592 del 06/0972018; nota prot. 1620 Parte_2 del 03/06/2017, in atti).
Quanto alle contestazioni sollevate dal ricorrente opponente, egli fa rilevare: che l'assenza delle certificazioni No OGM e No Concia del seme di cece (varietà CE), utilizzato dall'impresa, riscontrata nell'ambito della visita ispettiva del 05/06/2018, sarebbe imputabile esclusivamente al presso il quale tali sementi erano state acquistate;
che la suddetta certificazione era Controparte_5 stata poi acquisita dall'impresa , dopo numerosi solleciti, solamente in data Parte_1
27/08/2018 e trasmessa all'OdC in data 03/09/2018 nonché consegnata agli agenti accertatori in occasione di una nuova visita ispettiva in data 10/09/2018, nel rispetto del termine di 20 giorni assegnato con il provvedimento prot. n. 1592 del 06/09/2018 all'operatore per il deposito della stessa.
Quanto dedotto da parte ricorrente risulta, invero, pacifico tra le parti, atteso che, nella comparsa di costituzione e risposta, il Ministero resistente opposto ha dichiarato che le argomentazioni pagina 4 di 6 formulate a propria difesa dall'operatore, riguardanti il solo utilizzo di cece varietà CE convenzionale, e le azioni correttive in esse menzionate sono state valutate e ritenute sufficienti dall'OdC per la chiusura delle non conformità rilevate di cui al codice L2.01.
Pertanto, la suddetta non conformità, all'esito del deposito della documentazione giustificativa da parte dell'operatore, come riconosciuto altresì dalla controparte, risulta sostanzialmente sanata.
Il ricorrente opponente deduce, inoltre, l'infondatezza di quanto accertato riguardo all'utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, di origine non biologica senza richiesta di deroga ove ne sussistevano i requisiti per la concessione (irregolarità contestata con codice D2.06), atteso che, nella stessa ispezione, afferma di aver prodotto la richiesta di deroga a seguito della quale l'Ufficio preposto aveva comunicato il provvedimento di diniego ad un indirizzo errato per cui lo stesso ricorrente, non avendo avuto riscontro, aveva considerato, in buona fede, che la deroga gli fosse stata concessa per il criterio del silenzio-assenso. Il venir meno, altresì, di tale non conformità, comporterebbe, dunque, secondo la prospettazione del ricorrente opponente, la mancata integrazione della reiterazione della condotta, con pedissequo travolgimento del provvedimento prot. n. 1592 del
06/09/2018 e dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
La doglianza così formulata non può essere in tal sede in alcun modo condivisa, atteso che risulta del tutto sfornita di supporto probatorio, non avendo il ricorrente opponente depositato alcuna documentazione dirimente dalla quale possa evincersi l'effettivo invio della richiesta di deroga per l'utilizzo di semente e materiale convenzionale ovvero il provvedimento di diniego menzionato, del quale, tuttavia, afferma di avere conoscenza, né, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, può individuarsi la carenza di colpa del medesimo nella commissione delle violazioni contestate ovvero la sussistenza della buona fede, anche alla luce della circostanza che l'eventuale richiesta di deroga avrebbe (ed ha) avuto esito negativo (come affermato dallo stesso ricorrente opponente), non consentendo, in ossequio alla normativa in materia, all'operatore di procedere all'utilizzo di semente di favino bianco.
Difatti, il resistente opposto, nella stessa memoria di costituzione e risposta, ha CP_1 affermato testualmente che “resta pertanto, confermato ed indipendente dalla vicenda del cece, che è stata oggetto degli scritti difensivi sostitutivi dell'audizione personale e anche del ricorso per cui è causa, il sopracitato provvedimento di maggiore gravità”, riferendosi, all'uopo, all'irregolarità consistente nell'utilizzo di semente e materiale convenzionale per kg 1.500 di favino bianco “mangime semplice”.
Invero, ancorché possa ritenersi sanata una delle violazioni contestate nell'ambito del provvedimento di sospensione prodromico all'ordinanza ingiunzione impugnata - consistente nell'assenza delle certificazioni No OGM e No Concia del seme di cece (varietà CE), utilizzato dall'impresa -, l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'ipotesi della reiterazione della condotta non viene meno alla luce della sussistenza di ulteriori due non conformità, rilevate nell'arco temporale di 36 mesi, riguardanti, l'una, l'utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi di ortive convenzionali (anno 2017) e, l'altra, l'utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi di favino bianco pagina 5 di 6 convenzionale (anno 2018), appartenenti alla medesima categoria e comportanti l'applicazione della misura della soppressione.
Al riguardo, valga sottolineare che, come da D.M. n. 15962/2013, All. 1, M3, dopo una prima misura di soppressione applicata, alla seconda non conformità rilevata nell'arco di 36 mesi consegue la sospensione della certificazione per 3 mesi.
Non può rilevarsi, dunque, alcuna contraddizione o illegittimità nella ricostruzione delle violazioni contestate, come paventato dall'odierno ricorrente opponente, dovendosi, di contro, ritenere corretto sia l'iter procedurale perseguito dall'Amministrazione per la contestazione delle non conformità rilevate sia la sanzione amministrativa pecuniaria comminata, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso si palesa infondato in tutte le censure sollevate e, ritenendosi assorbita ogni ulteriore questione, va respinto.
Venendo alle spese di lite, la circostanza che il Controparte_1
si sia costituito per il tramite di un proprio funzionario preclude la
[...] liquidazione delle spese di giudizio, in omaggio a quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha reiteratamente affermato che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, della Legge 24 novembre 1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'Ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (cfr. ex multis, Cass.
Sez. 2, n. 18066 del 27/8/2007; Cass. Sez. 2, n. 11389d del 24/5/2011; da ultimo, Cass. civ. n. 31860 del
10/12/2018). In mancanza di una specifica nota spese relativa al presente giudizio, non può procedersi alla liquidazione delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 395/2024 sulla domanda proposta da contro il Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese.
Sentenza resa ex artt. 429 e 447 c.p.c. Si comunichi alle parti.
C os ì dec is o il 1. 8 .2 02 5
Il Giudice
dott.ssa Giuliana Bartolomei (atto sottoscritto digitalmente)
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