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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1357/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1357/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LATINI LAURA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16/4/2024, deduceva di aver con due distinti contratti del Parte_1
22/6/2022, affidato in subappalto a la posa di canali aeraulici presso due Controparte_1
cantieri siti in Francia e più precisamente presso il cantiere di per il Controparte_2 corrispettivo di € 101.164,10 e di per il corrispettivo di € Parte_2
230.610,00 ma lamentava che la subappaltatrice, nonostante il regolare pagamento degli stati di avanzamento lavori dalla stessa presentati, il 16/2/2023 aveva abbandonato entrambi i cantieri, senza completare a regola d'arte la posa dei canali aeraulici. Aggiungeva che nonostante la diffida del
16/2/2023, con cui aveva contestato i vizi e l'abbandono del cantiere, senza aver completato le opere, la convenuta non aveva dato alcun riscontro, per cui la conveniva in giudizio per l'accertamento della risoluzione dei contratti e per ottenere il pagamento dei costi sostenuti per porre rimedio alla cattiva esecuzione dei lavori e per completarli e il risarcimento del danno all'immagine, per complessivi €
171.014,21. restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa Controparte_1
con la presente sentenza.
pagina 1 di 3 ha provato di aver affidato alla convenuta la posa di canali aeraulici in due cantieri in Francia e Pt_1 con la diffida del 16/2/2023 che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte né ultimati.
L'abbandono dei lavori rende l'inadempimento di di gravità tale da giustificare Controparte_1
la domanda di risoluzione del contratto.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni, è noto che se il committente solleva l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 13685/2019) .
, rimasta contumace, non ha potuto logicamente dimostrare il proprio esatto Controparte_1
adempimento delle obbligazioni contrattuali. Parte A seguito dell'abbandono dei due cantieri, ha dimostrato di aver dovuto affidare le opere di sigillatura ad con un costi di € 12.200,00 (doc. 6), di aver ricevuto dalla del CP_3 CP_4 cantiere di l'addebito di € 3.750,00 per opere resesi necessarie per la cattiva esecuzione dei Pt_2
lavori da parte di (doc. 7). CP_1
E' stata poi costretta ad assumere quattro operai per adibirli all'esecuzione dei due contratti, sostenendone il relativo costo per complessivi € 29.882,26 (doc 8/11), oltre € 4.501,20 per le pratiche di assunzione e la gestione dei rapporti di lavoro (doc. 12).
Per la permanenza del personale in Francia, ha sostenuto il costo di € 20.467,80 (doc. 13).
Il costo complessivo degli artigiani delle ditte intervenute per ultimare i lavori è stato di € 64.152,00 a cui dev'essere aggiunto il costo di € 22.213,00 per il proprio personale, adibito ad altri cantieri e parzialmente “dirottato” in Francia per sopperire alla carenza di manodopera, quello di € 56.815,45 per il personale già presente in cantiere, ma assegnato all'ultimazione dei lavori affidati alla convenuta, e di
€ 5.630,00 per l'invio in Francia del responsabile Cosmin per verificare l'andamento dei lavori, con una spesa per i viaggi di € 540,45. Parte In conclusione, la spesa complessiva sostenuta da ammonta a € 220.152,16 per cui detratto il residuo compenso di € 99.137,95 dovuto alla convenuta nel caso in cui avesse ultimato i lavori, le spetta la differenza di € 121.014,21. Parte Per quanto concerne il danno all'immagine, non avendo dimostrato quale concreto pregiudizio le abbia arrecato l'inadempimento della convenuta presso i committenti in Francia, e in particolare se a pagina 2 di 3 seguito di ciò, avesse ottenuto un numero di commesse minori del passato, la domanda dev'essere respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.
PQM
1. dichiara la risoluzione dei contratti di appalto conclusi tra le parti per inadempimento di
[...]
Controparte_1
2. condanna al risarcimento dei danni, liquidati in € 121.014,21 oltre Controparte_1
interessi legali;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 726,00 Controparte_1 per spese ed € 8.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 26/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1357/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LATINI LAURA Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16/4/2024, deduceva di aver con due distinti contratti del Parte_1
22/6/2022, affidato in subappalto a la posa di canali aeraulici presso due Controparte_1
cantieri siti in Francia e più precisamente presso il cantiere di per il Controparte_2 corrispettivo di € 101.164,10 e di per il corrispettivo di € Parte_2
230.610,00 ma lamentava che la subappaltatrice, nonostante il regolare pagamento degli stati di avanzamento lavori dalla stessa presentati, il 16/2/2023 aveva abbandonato entrambi i cantieri, senza completare a regola d'arte la posa dei canali aeraulici. Aggiungeva che nonostante la diffida del
16/2/2023, con cui aveva contestato i vizi e l'abbandono del cantiere, senza aver completato le opere, la convenuta non aveva dato alcun riscontro, per cui la conveniva in giudizio per l'accertamento della risoluzione dei contratti e per ottenere il pagamento dei costi sostenuti per porre rimedio alla cattiva esecuzione dei lavori e per completarli e il risarcimento del danno all'immagine, per complessivi €
171.014,21. restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa Controparte_1
con la presente sentenza.
pagina 1 di 3 ha provato di aver affidato alla convenuta la posa di canali aeraulici in due cantieri in Francia e Pt_1 con la diffida del 16/2/2023 che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte né ultimati.
L'abbandono dei lavori rende l'inadempimento di di gravità tale da giustificare Controparte_1
la domanda di risoluzione del contratto.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni, è noto che se il committente solleva l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione.
Infatti, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. 13685/2019) .
, rimasta contumace, non ha potuto logicamente dimostrare il proprio esatto Controparte_1
adempimento delle obbligazioni contrattuali. Parte A seguito dell'abbandono dei due cantieri, ha dimostrato di aver dovuto affidare le opere di sigillatura ad con un costi di € 12.200,00 (doc. 6), di aver ricevuto dalla del CP_3 CP_4 cantiere di l'addebito di € 3.750,00 per opere resesi necessarie per la cattiva esecuzione dei Pt_2
lavori da parte di (doc. 7). CP_1
E' stata poi costretta ad assumere quattro operai per adibirli all'esecuzione dei due contratti, sostenendone il relativo costo per complessivi € 29.882,26 (doc 8/11), oltre € 4.501,20 per le pratiche di assunzione e la gestione dei rapporti di lavoro (doc. 12).
Per la permanenza del personale in Francia, ha sostenuto il costo di € 20.467,80 (doc. 13).
Il costo complessivo degli artigiani delle ditte intervenute per ultimare i lavori è stato di € 64.152,00 a cui dev'essere aggiunto il costo di € 22.213,00 per il proprio personale, adibito ad altri cantieri e parzialmente “dirottato” in Francia per sopperire alla carenza di manodopera, quello di € 56.815,45 per il personale già presente in cantiere, ma assegnato all'ultimazione dei lavori affidati alla convenuta, e di
€ 5.630,00 per l'invio in Francia del responsabile Cosmin per verificare l'andamento dei lavori, con una spesa per i viaggi di € 540,45. Parte In conclusione, la spesa complessiva sostenuta da ammonta a € 220.152,16 per cui detratto il residuo compenso di € 99.137,95 dovuto alla convenuta nel caso in cui avesse ultimato i lavori, le spetta la differenza di € 121.014,21. Parte Per quanto concerne il danno all'immagine, non avendo dimostrato quale concreto pregiudizio le abbia arrecato l'inadempimento della convenuta presso i committenti in Francia, e in particolare se a pagina 2 di 3 seguito di ciò, avesse ottenuto un numero di commesse minori del passato, la domanda dev'essere respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta.
PQM
1. dichiara la risoluzione dei contratti di appalto conclusi tra le parti per inadempimento di
[...]
Controparte_1
2. condanna al risarcimento dei danni, liquidati in € 121.014,21 oltre Controparte_1
interessi legali;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 726,00 Controparte_1 per spese ed € 8.000,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 26/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3