TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3254/2021,
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Piccinno per procura in atti;
ATTRICE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli, per procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.6.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
deducendo di occuparsi, sulla base di regolare contratto di appalto, della fornitura di energia elettrica e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ubicati nei Comuni di Martano, Miggiano e
Taurisano, proponeva domanda di accertamento negativo del credito che la Controparte_1 veva vantato nei suoi confronti nella misura di € 268.418,49, sulla base di un
[...]
elenco di fatture insolute (all. 5 citazione) notificato il 27.2.2021. In particolare, l'attrice contestava la correttezza dei consumi considerati e dei prezzi applicati dalla convenuta per tutte le fatture indicate, evidenziando, peraltro, come una parte di esse fossero state già pagate. Pertanto, la
[...]
concludeva chiedendo che fosse accertato che non era comunque Parte_1
tenuta al pagamento della somma risultante dalle fatture indicate dalla convenuta, al netto di quelle già pagate, e che, previo accertamento dei consumi effettivi, fosse determinato l'importo esattamente dovuto, con vittoria di spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La si costituiva in giudizio deducendo che per i CP_1 Controparte_1
crediti riportati su molte fatture (all. 5 comparsa di costituzione) per l'importo di € 176.451,33 aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo non opposto, su cui quindi si era formato il giudicato, sottolineando, comunque, che tale somma era stata pagata dalla società attrice solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Sotto altro profilo, poi, aggiungeva che per le altre fatture i conteggi riportati erano corretti, sulla base dei consumi comunicati dalla società di distribuzione dell'energia elettrica, e, inoltre, che il credito complessivo maturato anche per altre fatture (all. 16 comparsa di costituzione) era di € 117.923,11. Pertanto, concludeva chiedendo che previo rigetto delle domande attoree, la osse condannata al pagamento della somma di Parte_1
€ 117.923,11, ovvero di quella maggiore e/o minore che fosse stata accertata all'esito del giudizio, oltre agli interessi di cui dal D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, con vittoria delle spese di lite.
Espletata, dunque, una consulenza tecnica d'ufficio, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.6.2024 e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate, mentre la domanda proposta in via riconvenzionale è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti, nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, redatta all'esito di un'approfondita attività di analisi della documentazione in atti, a parere di questo giudice metodologicamente corretta ed esente da vizi,
e pertanto condivisa in quanto sostenuta con una motivazione convincente e pienamente apprezzabile, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, infatti, emerge con adeguata chiarezza come l'importo conteggiato nelle fatture poste a base della domanda riconvenzionale sia stato calcolato correttamente dalla sulla base dei dati di consumo Controparte_1
dei POD che formano oggetto di causa effettivamente trasmessi da Controparte_2 come constatato dal consulente tecnico d'ufficio.
2 A tale proposito occorre rilevare che per quanto concerne in modo specifico le fatture n. 756836840110541 di € 6.182,32 del 12.11.2020 e n. 750850960110652 del 5.2.2021 di € 1.254,40, che formano oggetto della domanda riconvenzionale, le stesse sono semplicemente diverse rispetto a quelle n. 756836840110541 di € 106,11 del 12.7.2019 e n. 750850960110652 di € 1.843,22 del
4.7.2019 richiamate dalla difesa della per cui non vi è stata alcuna Parte_1
duplicazione di fatturazione.
Per quanto concerne, infine, l'ulteriore contestazione sollevata dalla fondata Parte_1
sulla nota rilasciata da il 30.3.2021, con riferimento al POD Controparte_2
IT001E727129375 appare sufficiente rilevare in relazione allo stesso non siano state emesse fatture che formano oggetto della domanda riconvenzionale e, dunque, suoi eventuali malfunzionamenti non rilevano ai fini del presente giudizio. Con riferimento, invece, agli altri tre POD IT001E726693919,
IT001E727131353 e IT001E726617902 (per i quali sono state emesse otto delle fatture che formano oggetto della domanda riconvenzionale di un importo complessivo di € 11.149,56) si deve rilevare che, innanzitutto, come correttamente rilevato anche dal consulente tecnico d'ufficio,
ha solo comunicato un malfunzionameno del sistema di trasferimento dei dati Controparte_2
(telelettura) e non di misurazione dei relativi contatori, cosicché il CTU ha potuto verificare la correttezza dei conteggi di fatturazione sulla base dei consumi stimati effettivamente trasmessi dal distributore al trader , senza, peraltro, che nel presente Controparte_1
giudizio siano emersi elementi da cui desumere che il distributore abbia mai comunicato alla società trader odierna convenuta dati di consumo differenti sulla cui base emettere fatture di conguaglio.
D'altro, poi, il CTU ha anche evidenziato come i consumi comunicati per questi POD risultino attendibili anche con riferimento all'incidenza dei lavori di efficientamento energetico posti in essere dal e, infatti, per il periodo tra aprile 2020 e marzo 2021 rispecchiano un valore Controparte_3
ridotto rispetto a quelli del periodo tra aprile 2019 e marzo 2020, antecedente ai lavori di efficientamento energetico, nella misura di circa il 30% inferiore e, come rilevato dalla difesa della per il POD IT001E726693919 addirittura nella misura di quasi il 70%. Parte_1
Alla luce di queste considerazioni, dunque, si deve ritenere che le domande attoree vadano rigettate, atteso che appare corretta la fatturazione effettuata dalla società convenuta e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale la va Parte_1
condannata al pagamento in favore della della Controparte_1 somma di € 117.923,11. Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi di cui dal D. Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
3 A fronte del rigetto delle domande attoree e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico della società attrice, nell'importo liquidato in dispositivo.
Per le medesime ragioni anche le spese della CTU vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree, accertando la correttezza dei consumi fatturati per il periodo oggetto di causa e condanna la al pagamento in favore della Parte_1 della somma di € 117.923,11, oltre interessi ex Controparte_1
D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite che liquida in € 5.800,00 per compenso di Controparte_1
avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge;
3) pone, definitivamente, in capo alla le spese della Parte_1
C.T.U. espletata, già liquidate con separato decreto.
Lecce, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
4