Articolo 8 della Legge 23 marzo 1988, n. 94
Articolo 7Articolo 9
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27 marzo 1988
Art. 8. 1. La commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
Entrata in vigore il 27 marzo 1988