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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/06/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6528/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Silvia Cocco, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6528 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014,
promossa da
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Giovanni Zucca, presso il cui studio in Cagliari alla via Caboni n. 3 è elettivamente domiciliata;
creditore attore
contro
CP_1
comproprietaria esecutata
e nei confronti di
pagina 1 di 5 , C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari, in Controparte_2 C.F._1
Via Pierluigi da Palestrina n. 30 presso lo studio dell'avv. Federica Deplano ( ), C.F._2
che la rappresenta e difende;
comproprietaria non esecutata
, c.f. e , c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Cagliari, in Via Farina n.40 presso lo studio C.F._4
dell'avv. Lia Bussa ), che li rappresenta e difende;
C.F._5
comproprietari non esecutati
, P. IVA e c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_4 P.IVA_1
avv. Corrado Barile e Davide Tomba, presso il cui studio in Cagliari alla via Alghero n. 54 è
elettivamente domiciliata;
creditore convenuto
codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese Controparte_3
, rappresentata da codice fiscale e numero di iscrizione al registro P.IVA_2 Controparte_4
P.IV delle Imprese rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baghino, elettivamente P.IVA_4
domiciliata presso lo Studio di questi in Cagliari, Via Millelire n. 1;
creditore convenuto
e con l'intervento di
in persona dei curatori , C.F. Controparte_5 CP_6
, e difeso dall'Avv. Flavio Locci, C.F. , C.F._6 Controparte_7 C.F._7
che lo rappresenta e difende, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Sant'Antioco, C.so V.
Emanuele n. 97;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia nasce dalla domanda di scioglimento della comunione proposta dall'attore sui beni di proprietà pro quota di , parte esecutata nell'ambito della procedura iscritta al n. CP_1 pagina 2 di 5 788/2011 del registro delle esecuzioni immobiliari.
Con ordinanza del 23.01.2014, il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'impossibilità di addivenire alla separazione in natura della quota spettante alla debitrice, ha disposto la sospensione dell'esecuzione e ha assegnato alla parte più diligente il termine per l'introduzione del giudizio di divisione.
A tanto ha ritualmente provveduto il creditore Controparte_8
che ha iscritto a ruolo la causa e ha notificato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione a tutti
[...]
i comproprietari e ai creditori iscritti.
L'udienza del 17.06.2025 è stata fissata dal Giudice per la declaratoria di improcedibilità parziale del giudizio divisionale endoesecutivo.
Il ha insistito per la declaratoria di improcedibilità limitatamente ai lotti 1 e 2 e le altre parti CP_5
si sono rimesse alla valutazione del Giudice.
Tutte le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Come rilevato nel decreto dell'8.11.2024, deve essere dichiarata l'improcedibilità della divisione limitatamente ai beni siti a Cagliari, identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla sez. A
foglio 7 mapp. 676 sub. 1 (LOTTO 1) e alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 2 (LOTTO 2), posto che il privilegio fondiario non grava sui predetti beni.
Più precisamente, il ha chiesto che venga dichiarata l'improcedibilità della divisione CP_5
limitatamente ai predetti beni, posto che “il carattere fondiario dell'esecuzione immobiliare trova fondamento limitatamente all'immobile di Quartu Sant'Elena Località Is Mortorius” (lotto 5).
Deve infatti rilevarsi che l'ipoteca volontaria di primo grado a favore del creditore CP_3
è stata iscritta in rinnovazione in data 05/01/2021, registro generale n. 98, registro particolare n.
[...]
17, sul solo immobile censito al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 66 Particella 802 Subalterno 10
(lotto 5), con la conseguenza che trova applicazione il disposto dell'art. 51 L.F. secondo cui “dal
giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per
crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel
pagina 3 di 5 fallimento”.
Come noto, il giudizio di divisione endoesecutiva sconta la peculiarità di essere finalizzato unicamente a garantire la possibilità del soddisfacimento del credito azionato nell'ambito della procedura esecutiva, con la conseguenza che l'interesse principale sotteso all'azione è quello relativo al soddisfacimento del credito ex art. 2740 c.c.
Ecco quindi che deve ritenersi applicabile in questa sede il disposto dell'art. 51 L.F.
Per questa ragione l'istanza del Fallimento tesa a far dichiarare l'improcedibilità parziale del presente giudizio merita accoglimento, al fine di consentire la prosecuzione della liquidazione dei lotti 1 e 2
nelle forme fallimentari.
Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità della divisione limitatamente ai beni siti a Cagliari,
identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 1 (LOTTO
1) e alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 2 (LOTTO 2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara improcedibile il giudizio limitatamente ai beni siti a Cagliari, identificati al Catasto
Fabbricati del predetto Comune alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 1 (LOTTO 1) e alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 2 (LOTTO 2).
- rimette gli atti al delegato per la prosecuzione delle vendite limitatamente al LOTTO 5.
- conferma l'udienza fissata per il 16.12.2025 ore 10.00 per prosecuzione della procedura limitatamente ai LOTTI 3 e 4.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona della dott.ssa Silvia Cocco, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6528 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014,
promossa da
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Giovanni Zucca, presso il cui studio in Cagliari alla via Caboni n. 3 è elettivamente domiciliata;
creditore attore
contro
CP_1
comproprietaria esecutata
e nei confronti di
pagina 1 di 5 , C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari, in Controparte_2 C.F._1
Via Pierluigi da Palestrina n. 30 presso lo studio dell'avv. Federica Deplano ( ), C.F._2
che la rappresenta e difende;
comproprietaria non esecutata
, c.f. e , c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Cagliari, in Via Farina n.40 presso lo studio C.F._4
dell'avv. Lia Bussa ), che li rappresenta e difende;
C.F._5
comproprietari non esecutati
, P. IVA e c.f. , rappresentata e difesa dagli Parte_4 P.IVA_1
avv. Corrado Barile e Davide Tomba, presso il cui studio in Cagliari alla via Alghero n. 54 è
elettivamente domiciliata;
creditore convenuto
codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese Controparte_3
, rappresentata da codice fiscale e numero di iscrizione al registro P.IVA_2 Controparte_4
P.IV delle Imprese rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Baghino, elettivamente P.IVA_4
domiciliata presso lo Studio di questi in Cagliari, Via Millelire n. 1;
creditore convenuto
e con l'intervento di
in persona dei curatori , C.F. Controparte_5 CP_6
, e difeso dall'Avv. Flavio Locci, C.F. , C.F._6 Controparte_7 C.F._7
che lo rappresenta e difende, e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Sant'Antioco, C.so V.
Emanuele n. 97;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia nasce dalla domanda di scioglimento della comunione proposta dall'attore sui beni di proprietà pro quota di , parte esecutata nell'ambito della procedura iscritta al n. CP_1 pagina 2 di 5 788/2011 del registro delle esecuzioni immobiliari.
Con ordinanza del 23.01.2014, il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'impossibilità di addivenire alla separazione in natura della quota spettante alla debitrice, ha disposto la sospensione dell'esecuzione e ha assegnato alla parte più diligente il termine per l'introduzione del giudizio di divisione.
A tanto ha ritualmente provveduto il creditore Controparte_8
che ha iscritto a ruolo la causa e ha notificato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione a tutti
[...]
i comproprietari e ai creditori iscritti.
L'udienza del 17.06.2025 è stata fissata dal Giudice per la declaratoria di improcedibilità parziale del giudizio divisionale endoesecutivo.
Il ha insistito per la declaratoria di improcedibilità limitatamente ai lotti 1 e 2 e le altre parti CP_5
si sono rimesse alla valutazione del Giudice.
Tutte le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Come rilevato nel decreto dell'8.11.2024, deve essere dichiarata l'improcedibilità della divisione limitatamente ai beni siti a Cagliari, identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla sez. A
foglio 7 mapp. 676 sub. 1 (LOTTO 1) e alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 2 (LOTTO 2), posto che il privilegio fondiario non grava sui predetti beni.
Più precisamente, il ha chiesto che venga dichiarata l'improcedibilità della divisione CP_5
limitatamente ai predetti beni, posto che “il carattere fondiario dell'esecuzione immobiliare trova fondamento limitatamente all'immobile di Quartu Sant'Elena Località Is Mortorius” (lotto 5).
Deve infatti rilevarsi che l'ipoteca volontaria di primo grado a favore del creditore CP_3
è stata iscritta in rinnovazione in data 05/01/2021, registro generale n. 98, registro particolare n.
[...]
17, sul solo immobile censito al C.F. di Quartu Sant'Elena al foglio 66 Particella 802 Subalterno 10
(lotto 5), con la conseguenza che trova applicazione il disposto dell'art. 51 L.F. secondo cui “dal
giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per
crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel
pagina 3 di 5 fallimento”.
Come noto, il giudizio di divisione endoesecutiva sconta la peculiarità di essere finalizzato unicamente a garantire la possibilità del soddisfacimento del credito azionato nell'ambito della procedura esecutiva, con la conseguenza che l'interesse principale sotteso all'azione è quello relativo al soddisfacimento del credito ex art. 2740 c.c.
Ecco quindi che deve ritenersi applicabile in questa sede il disposto dell'art. 51 L.F.
Per questa ragione l'istanza del Fallimento tesa a far dichiarare l'improcedibilità parziale del presente giudizio merita accoglimento, al fine di consentire la prosecuzione della liquidazione dei lotti 1 e 2
nelle forme fallimentari.
Deve pertanto essere dichiarata l'improcedibilità della divisione limitatamente ai beni siti a Cagliari,
identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 1 (LOTTO
1) e alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 2 (LOTTO 2).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara improcedibile il giudizio limitatamente ai beni siti a Cagliari, identificati al Catasto
Fabbricati del predetto Comune alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 1 (LOTTO 1) e alla sez. A foglio 7 mapp. 676 sub. 2 (LOTTO 2).
- rimette gli atti al delegato per la prosecuzione delle vendite limitatamente al LOTTO 5.
- conferma l'udienza fissata per il 16.12.2025 ore 10.00 per prosecuzione della procedura limitatamente ai LOTTI 3 e 4.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 17.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cocco
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5