Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 392 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
, , anche in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 rappresentate e difese come in atti dall'Avv. Pasquale Guariglia, elettivamente domiciliate in
Nocera Superiore (SA) alla via San Clemente n. 3
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. CP_1
Matteo Feccia e Raffaele Rosanova, elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore alla via
Barbarulo, n. 98
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 13/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08.09.2017, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, anche in qualità di eredi di , convenivano in giudizio la esponendo
[...] Persona_1 CP_1
di essere rispettivamente coniuge e figlie di , già dipendente della società convenuta Persona_1
dal 21.03.1996 sino al suo decesso avvenuto in data 31.01.2008 a seguito delle conseguenze di un
Ritenevano, pertanto, la sussistenza della responsabilità della società datrice di lavoro nella causazione dell'evento mortale, atteso che la società resistente, pur essendo stata a conoscenza della malattia psichica del proprio dipendente, non aveva adibito il loro congiunto ad altre mansioni.
Chiedevano, pertanto, di condannare la convenuta al risarcimento del danno complessivamente subito dalle istanti sia iure proprio che iure hereditatis, quantificato equitativamente in €
1.510.000,00.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società chiedendo CP_1
sulla base di articolate argomentazioni il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 13/2021, pubblicata in data 08.01.2021, il Tribunale rigettava la domanda proposta dai congiunti di . Persona_1
Il Giudice di prime cure in particolare, richiamate le risultanze istruttorie, rilevava che tra il de cuius
e la ditta non vi era un effettivo rapporto di lavoro subordinato, atteso che il dante causa CP_1 delle istanti era stato insieme agli altri familiari un vero e proprio contitolare dell'impresa che aveva provveduto ad amministratore insieme ad altri componenti della propria famiglia. Tale assunto, ad avviso del Giudice di primo grado, trovava riscontro non solo nella visura camerale della società ma anche nelle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, le quali evidenziavano non solo una ampia libertà di azione del , non soggetto ad alcun potere gerarchico-funzionale da Persona_1 parte degli altri familiari, ma anche una cogestione da parte dello stesso dell'impresa in questione. Il
Tribunale, dunque, non ravvisando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso il comportamento uti socius manifestato da , la completa assenza di direttive ricevute, la Persona_1
distribuzione degli utili in suo favore in luogo della retribuzione e, in special modo, il carattere familiare dell'impresa, rigettava il ricorso, ritenendo non applicabile l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, non ravvisando alcuna responsabilità in capo alla società resistente circa i danni dedotti dalle ricorrenti.
Avverso tale pronuncia le parti soccombenti proponevano appello con ricorso depositato in data
30.06.2021.
Le appellanti lamentavano l'errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie. Evidenziavano, in particolare, che: 1) dalla visura camerale della (intestata al CP_1
padre e ai fratelli del defunto) si evinceva che non aveva mai fatto parte della Persona_1 compagine societaria e che lo stesso non era titolare di alcuna quota societaria;
2) le busta paga inquadravano il de cuius quale operaio con mansioni di autista;
3) le complessive risultanze della prova testimoniale espletata in primo grado a mezzo dei testi e Pasquale, Testimone_1 Tes_2
e confermavano la sussistenza di un rapporto di
[...] Tes_3 Tes_4 Controparte_2
lavoro subordinato tra le parti, sicchè doveva escludersi che fosse socio di fatto della Persona_1
e che fosse titolare del potere di coamministrare la medesima società. CP_1
Tanto esposto, ribadivano la sussistenza del nesso di casualità tra l'incidente e il decesso in questione, invocando a sostegno della propria prospettazione i seguenti elementi: 1) sentenza n.
2200/2012 Tribunale di Nocera Inferiore, G.d.L. dott. Tommaso Mainenti;
2) sentenza n. 1552/2013
Corte d'Appello di Salerno, che dichiarava inammissibile l'Appello dell' avverso il CP_3
riconoscimento di una rendita ai superstiti per i fatti occorsi al sig. ; 3) CTU a firma del Persona_1
dott. 4) CTU a firma della dott.ssa 5) CTU a firma della Persona_2 Persona_3 dott.ssa . In conseguenza di ciò, pertanto, la ditta doveva considerarsi, ai sensi Persona_4 degli artt. 1218 e 2087 c.c., responsabile dell'accaduto, avendo omesso le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del prestatore di lavoro.
Concludevano, dunque, per l'accoglimento delle domande così come proposte nella precedente fase processuale.
Instauratosi il contraddittorio, la società si costituiva nel presente grado di giudizio con CP_1
memoria depositata in data 29.09.2022, sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado ed insistendo per il rigetto dell'avverso gravame, con vittoria di spese.
All'esito della discussione del procedimento con modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ed art. 35 D.Lgs. n. 149/2022, esaminati gli atti difensivi, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
Preliminarmente devesi rilevare che le parti hanno depositato congiuntamente in data 6 febbraio
2025 note difensive alle quali risultava allegato accordo conciliativo a mezzo del quale parte appellante rinunciava agli atti del giudizio e a sua volta parte appellata aderiva a tale rinuncia, prestando consenso alla compensazione delle spese di lite.
La rinuncia formulata dall'appellante va intesa con tutta evidenza quale rinunzia all'odierna impugnazione, tenuto conto dell'espresso riferimento contenuto a pag. 2 dell'accordo ed atteso altresì che nel presente grado di giudizio le eredi di hanno riproposto le domande già Persona_1
disattese nei termini di cui sopra dal Tribunale e la società resistente si è limitata a resistere all'appello senza proporre appello incidentale, sicchè la predetta rinunzia non può che inferirsi, oltre che in termini letterali, anche in termini logici allo specifico atto difensivo costituito dall'appello proposto in questa sede, volto ad ottenere la riforma delle statuizioni di rigetto contenute nella sentenza di primo grado.
La rinuncia all'appello deve intendersi come rinuncia all'azione per la quale, diversamente dalla rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., non occorre l'accettazione della controparte;
trattasi in ogni caso di una sopravvenuta carenza di interesse all'appello, con conseguente estinzione del giudizio di impugnazione.
Come precisato da Cass. sent. n. 5250 del 6/3/2018: “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.”
Come chiarito in motivazione dalla pronuncia poc'anzi richiamata, l'identità dell'effetto (il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione implica che, nonostante le differenze tra i due istituti (in primis, il diverso rilievo che nei medesimi va assegnato all'accettazione dell'appellato), applicarsi la regola dettata dall'art. 306 c.p.c., u.c. per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti"; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06: "L'art.
306 c.p.c., comma 4, secondo periodo, attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, comma 1 medesimo codice di rito - la sola funzione di
"liquidazione" delle spese, non anche quella, che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nell'art. 92 c.p.c., commi 1 e 2 che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi")>>.
Va in ogni caso rammentata la previsione contenuta nello stesso art. 306, 4° comma, c.p.c., in base alla quale la regola per cui il rimborso delle spese di lite è posto a carico del rinunciante può essere derogata sulla base di “diverso accordo” intervenuto tra le parti.
Per quanto riguarda il provvedimento con cui si pronuncia l'estinzione, esso è senz'altro una sentenza, ed invero tutti i provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo -ad es. l'estinzione- devono essere decisi con sentenza, che deve anche contenere la pronunzia sulle spese (cfr. Cass. n. 12636/2004) ed è a sua volta ricorribile in cassazione (cfr. Cass. n. 5610/2001).
Tenuto conto di ciò, la regolamentazione delle spese di lite deve tener conto del consenso della parte appellata alla compensazione delle predette spese, sicchè deve disporsi in dispositivo in conformità all'accordo raggiunto anche su tale profilo dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 30.6.2021 da
[...]
, , anche in qualità di eredi di , nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale CP_1
di Nocera Inferiore n. 13/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara estinto il processo per rinuncia all'appello; compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Salerno, 10.2.2025
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Lia Di Benedetto)