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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 5125/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Matteo,
Michele e Roberto Di Pierro, presso il cui studio in Bisceglie, alla via
Ruvo n. 118, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 16 aprile 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex artt. 442 e 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di inabilità civile ex art. 13 L. 118/71, e/o il diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria per invalidità del 67%, escluso dalla consulenza d'ufficio espletata nella fase sommaria .
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Ancora in via preliminare va osservato che sussiste la legittimazione passiva dell' anche in ordine all'accertamento del CP_2 requisito sanitario dell'esenzione ticket e che il giudizio è stato correttamente introdotto nelle forme dell'art. 445 bis c.p.c.; quanto alla necessità di proporre preventivamente il procedimento per a.t.p.
2 ex art. 445 bis c.p.c., teso all'accertamento del requisito sanitario, essa trova conferma, tra l'altro, in quanto statuito dalla Corte di
Cassazione con la recente sentenza n. 26317 del 7.09.2022, con cui ha affermato la sussistenza in questo tipo di controversie della legittimazione passiva proprio nel presupposto che, vertendo CP_3 CP_2 in tema di accertamento del requisito sanitario, essa implichi la proposizione del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. che tendenzialmente costituisce l'istituto processuale nel cui alveo vanno ricomprese le controversie relative all'accertamento di condizioni di invalidità di vario tipo.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del CP_2 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge 118/71 o in subordine dell'esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria per incapacità (c.d. esenzione ticket).
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Quanto all'esenzione ticket, essa, ai sensi dell'art. 6 d.m. 1.2.1991, richiede che la parte presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3
(invalidità almeno del 67%).
3 Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott. , specializzato in medicina legale, le cui Persona_1 conclusioni non risultano oggetto di contestazione delle parti e che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta fatta con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha, in primo luogo, osservato che il ricorrente è affetto da “esiti di stabilizzazione di d12-
l3 in esiti di fratture di d7 ed l2 in spondilodiscoartrosico. disturbo depressivo grave in soggetto con ansia e dpts in politrauma”.
Sulla base di ciò, è quindi passato a quantificare la percentuale di invalidità derivante dalle singole patologie, osservando che
“Applicando le tabelle di cui al DM febbraio 1992 si prospettano le seguenti valutazioni: IL CH OM: applicando il cod. 7010 è prospettabile il 40%, che va maggiorato al 45% in considerazione degli esiti di frattura di L2; LIMITAZIONE LIEVE DELLA
FUNZIONALITA' DEL CH DORSALE: applicato il cod. 7009, va valutata il 15% considerati gli esiti di frattura di D7; LIMITAZIONE
FUNZIONALE NEI GRADI LIEVI DEL CH CERVICALE: visto il cod.7002, si valuta l'11%; SINDROME Controparte_4
visto il cod. 2206, si prospetta il 40%, comprensivo di una
[...] coesistente condizione di ansia, nonché di un disturbo post -traumatico da stress”.
Sulla base di ciò, ha quindi evidenziato che “Si tratta di menomazioni che rendono il ricorrente con riduzione della capacità Parte_2 di lavoro generica nella misura del 75% (settantacinque%), a decorrere dalla revisione del 20.6.2023”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio sono pienamente condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione del quadro clinico del ricorrente sulla scorta della documentazione medica in atti e dell'esame diretto dello stesso.
4 Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/1971 dal
20.06.2023 (data della revisione) e del diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria dal 9.10.2023 (data della domanda amministrativa proposta nei confronti dell'ASL BT).
Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle relative all'espletata CTU seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , CP_2 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito
(cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia e della attività processuale svolta (scaglione fino ad
€ 26.000,00).
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 5125/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile ex art. Parte_1
13 legge n. 118/1971 dal 20.06.2023 (data della revisione) e del diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria dal
9.10.2023 (data della domanda amministrativa proposta nei confronti
ASL BT); CP_3
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte CP_2 ricorrente, che liquida in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo, Michele
e Roberto Di Pierro;
5 3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_2
Trani, 16.04.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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