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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Saverio Umberto De Simone – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
12175/2023 R.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da Avv. BUONVINO CARMEN
e
( ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa da Avv. D'ASTICI VITO - PARTI RICORRENTI -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale riservata per la decisione all'udienza del 28/04/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c..
Esaminata l'istanza ex art. 473 bis. n. 49 c.p.c. proposta in data
14/04/2025 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta
1 sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Bari in data
7/10/2024, con le quali le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla convenzione di consensualizzazione della separazione depositata il 25/07/2024; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm. e che risulta il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bari in data 06/05/1989 tra (BARI (BA), Parte_1
30/01/1966) e (BARI (BA), 01/03/1972) e CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
Bari, al n. 419, parte II, serie A, anno 1989;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e
2 contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Saverio Umberto De Simone – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
12175/2023 R.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso da Avv. BUONVINO CARMEN
e
( ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa da Avv. D'ASTICI VITO - PARTI RICORRENTI -
nonché
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale riservata per la decisione all'udienza del 28/04/2025, sostituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c..
Esaminata l'istanza ex art. 473 bis. n. 49 c.p.c. proposta in data
14/04/2025 dai predetti coniugi, separati consensualmente giusta
1 sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Bari in data
7/10/2024, con le quali le parti hanno confermato la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla convenzione di consensualizzazione della separazione depositata il 25/07/2024; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970 e ss.mm. e che risulta il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non determina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a norma del codice civile celebrato in Bari in data 06/05/1989 tra (BARI (BA), Parte_1
30/01/1966) e (BARI (BA), 01/03/1972) e CP_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di
Bari, al n. 419, parte II, serie A, anno 1989;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e
2 contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 06/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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