Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1897/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CESANA ELENA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CESANA ELENA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PROVVISORIA
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cantù il
27.10.2001 ordinando all'ufficiale dello stato civile del medesimo comune di provvedere all'annotazione della relativa sentenza;
- il Sig. continuerà a vivere nella casa coniugale con i figli maggiorenni;
Parte_1
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- nessun contributo al mantenimento tra i coniugi dando atto che hanno già provveduto a regolare ogni aspetto anche di natura economica;
IN OGNI CASO spese di lite compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 22.10.2024, Parte_1
e proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] CP_1
concordatario celebrato in Cantù il 27.10.2001, da cui erano nati i figli il 17.05.2002 e in Per_1 Per_2
data 08.01.2005, già maggiorenni ed economicamente autosufficienti, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Lecco nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 23.10.2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c..
Con note scritte del 09.12.2024 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima quindi sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Cantù il 27.10.2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune dell'anno 2001 al n. 140 parte II serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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