TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/05/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 9981/2021
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 14.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 05.05.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 9981/2021 RGAC pendente
TRA
(CF ) con l'Avvocato Fabio Valguarnera Parte_1 P.IVA_1
1 Attrice
CONTRO
(P.IVA ) con l'Avvocato Chiara Casano Controparte_1 P.IVA_2
Convenuta
Nonché contro
(CF ) con l'Avvocato Leonardo Vecchione Controparte_2 P.IVA_3
Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 la società per vedere accolte le seguenti conclusioni “Respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare il contratto stipulato tra e la Controparte_1 [...] risolto per grave inadempimento della convenuta e per l'effetto condannare la Parte_1 Controparte_1 alla restituzione della somma di € 49.000,00, oltre € 300,00 per spese di immatricolazione, oltre la
[...] somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'autovettura, per un ammontare complessivo di € 52.300,00, oltre interessi dalla notifica della domanda giudiziale sino al soddisfo al tasso di cui all'art. 1284 comma 4°Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di essere antistatari.”
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, la che contestava la responsabilità attribuita alla Controparte_1 convenuta dall'attore e concludeva chiedendo: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, autorizzare a chiamare in causa la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105 (00148), in via di regresso, quale distributore per l'Italia con contestuale differimento della prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini di rito;
In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda attorea dichiarando che la , Controparte_1
2 in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, non è responsabile dei fatti narrati dalla Parte_1
[... per i motivi meglio esposti in narrativa;
- Nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Sig. Giudice ritenesse fondata l'azione della Parte_1 dichiarare che la ha azione di regresso nei confronti di e, Controparte_1 Controparte_3 pertanto, deve da questa essere tenuta indenne da qualunque responsabilità nella causazione dell'evento lamentato dall'attrice; - Di conseguenza, condannare la Jaguar Land Rover Italia spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, dalla responsabilità nei confronti della in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, - - in via riconvenzionale, condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, a corrispondere alla , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, una Controparte_1 somma pari a euro 50,00 giornaliere dal 23 luglio alla data di ritiro dell'autovettura tg.GE666WD, quali oneri per la custodia, ovvero la diversa somma che riterrà di liquidare in via equitativa. Con condanna alle spese, compensi con spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Con provvedimento del 17.11.2021 il Tribunale autorizzava il convenuto alla citazione del terzo e fissava all'uopo l'udienza del 30.03.2022. Controparte_3
In data 07.03.2022 si costituiva la società Jaguar Land Rover Italia spa che contestava la fondatezza della domanda attorea e chiedeva Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto con la conseguente condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Successivamente, in data 30.03.2022, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si rinviava al 14.07.2022.
Con provvedimento del 15.07.2022 si ammettevano le prove orali richieste dalle parti e si rinviava al 18.01.2023.
In data 28.06.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. legale Controparte_4 rappresentante della società Parte_1
Con provvedimento del 03.07.2023 si fissava l'udienza del 20.03.204 per l'espletamento della prova testimoniale.
3 All'udienza del 20.03.2024 venivano escussi i testimoni , Testimone_1 Testimone_2
e . Testimone_3
Con provvedimento del 25.03.2024 si rinviava al 25.09.2025 per discussione e contestuale decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente Gop che, con decreto del 03.02.2025, anticipava l'udienza al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con successivo provvedimento del 14.04.2025 si fissava l'udienza del 05.05.2025 per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della società deve essere respinta per le ragioni che seguono. Parte_1
Prima di ogni altra deduzione appare opportuno specificare quanto sia emerso dall'istruttoria svoltasi.
E' stato reso l'interrogatorio formale del sig. , legale rappresentante della Controparte_5
società attrice, il quale ha così riferito all'udienza del 28.06.2023:
a) Non è vero che la anche successivamente all'inizio del presente giudizio, fosse stata Parte_1
sollecitata da onde consentire la vendita dell'autovettura al fine di limitare i danni Controparte_1
e non vi sarebbe stato il consenso in tal senso.
b) Non è vero che neanche a seguito della memoria 183 VI comma nr. 1 depositata nell'attuale giudizio,
la avrebbe invitato nuovamente la a consentire la vendita. Parte_2 Parte_1
c) Non è vero che il ritardo nella consegna dell'autovettura sarebbe dovuto dal fatto che la medesima fu oggetto di due campagne di richiamo previste dalla casa madre per la sicurezza del mezzo;
4 d) Non è vero che sarebbe stato informato dalla concessionaria che la consegna Controparte_1
dell'autovettura fu ritardata dal fatto che, investendo le campagne di richiamo la sicurezza dell'autovettura, il concessionario doveva eseguire le campagne di richiamo prima della consegna al cliente.
e) Non è vero che sarebbe stato informato dalla concessionaria che la consegna CP_1 Controparte_1
dell'autovettura venne ritardata a causa della difficoltà nel reperimento dei ricambi necessari ad effettuare le azioni di richiamo.
f) Non è vero che l'autovettura sarebbe stata pronta per la consegna in data 23 luglio 2021 dopo che
vennero eseguite le campagne di richiamo e che non ha provveduto a ritirarla.
Dunque, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte attrice ha comportato la negazione di tutte le circostanze di fatto sopra indicate.
All'udienza del 20.03.2024 venivano escussi i testimoni ed il sig. Testimone_4
i quali dichiaravano che: Testimone_2
1) Il sig. aveva espressamente rappresentato al venditore della Controparte_5
l'esigenza di una macchina in pronta consegna;
Controparte_1
2) L'autovettura tg. GE666WD non rispondeva pienamente alle preferenze di colore e allestimento del sig. , ma veniva scelta unicamente perché in Controparte_5
pronta consegna;
3) Il venditore rassicurava il sig. della presenza fisica della Controparte_5
autovettura nei locali della mostrandogliela;
Controparte_1
4) Il termine indicato nella proposta d'acquisto rivestiva carattere di termine essenziale, in quanto superato lo stesso la non aveva più interesse alla conclusione Parte_1
dell'acquisto, atteso che il legale rappresentante era privo di autovettura;
5) La circostanza della essenzialità del termine era assolutamente nota al venditore;
5 6) Il sig. fosse assolutamente favorevole alla vendita Controparte_5
dell'autovettura in questione da parte della Controparte_1
Ed ancora, sulle circostanze indicate nella memoria ex art 183 VI comma punto 3 cpc di parte attrice:
1) Che il legale rappresentante della rappresentò espressamente Parte_1
all'incaricato alla vendita della sig. , la necessità Controparte_1 Testimone_3
di disporre dell'autovettura immediatamente.
2) Che, pur di ottenere la consegna immediata, la accettò una Parte_1
autovettura di colore ed allestimento diverso da quello che aveva inizialmente scelto.
Per quanto riguarda la prova testimoniale relativa al testimone di parte convenuta,
il sig. escusso all'udienza del 20.03.2024, egli dichiarò che Testimone_3
l'autovettura E pace tg GE666WD si trovasse ancora presso i locali della
Concessionaria Nuova Sport Car spa nonostante la fosse stata Parte_1
invitata più volte al suo ritiro.
Ebbene, il punto nodale della vicenda concerne in sostanza l'esistenza di un termine essenziale per la consegna del bene mobile acquistato.
Orbene, i testimoni di parte attrice, effettivamente riferiscono che “il termine indicato nella proposta di acquisto rivestiva carattere essenziale”.
Dunque, per accertare la fondatezza della domanda attorea appare necessario accertare quale fosse “il termine indicato nella proposta di acquisto”
Tuttavia, la proposta di acquisto non risulta allegata agli atti.
6 L'onere di allegazione della fonte contrattuale che si desume violata grava ovviamente sull'attore stante il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat.
Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo temine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento delle controparte” (Cass. SS.UU sentenza nr. 13533/2001).
Quindi l'attore avrebbe dovuto allegare il contratto di acquisto da cui si sarebbe potuto rilevare, in maniera incontestabile, l'esistenza di un termine e la natura essenziale del medesimo.
Anche alla luce di quanto dedotto dalle altre parti processuale l'esistenza del termine e la natura dello stesso quale essenziale è da ritenersi non dimostrata.
Infatti, la convenuta specifica che la proposta di acquisto sarebbe stata sottoscritta in data 11.05.2021 e la macchina sarebbe stata immatricolata il 27.05.2021 (come si legge a pagina 2 della comparsa di costituzione).
Ebbene, secondo quanto riportato nella comparsa di costituzione del terzo ( come si legge a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta del terzo) L'art. 3.2
delle condizioni generali vendita così recita: “La data di consegna indicata nella presente
Proposta di Acquisto è soggetta ad una tolleranza di ulteriori 40 giorni, in relazione all'oggetto del contratto ed alla natura del medesimo, in quanto correlato con la produzione dell'autoveicolo da parte del Costruttore Jaguar nonché con la vendita e distribuzione Controparte_6
dell'autoveicolo stesso al Concessionario da parte della Qualora Controparte_3
7 detta data di consegna dell'autoveicolo sia successiva alla scadenza del termine di tolleranza salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito di cui al successivo Art. 3.3,
l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto di compravendita mediante semplice
comunicazione scritta da inviare al Concessionario entro il termine di giorni 15 dalla scadenza del suindicato termine di tolleranza, con obbligo per quest'ultimo di restituire il deposito cauzionale di cui all'Art.
1.1 maggiorato degli interessi da calcolarsi al saggio legale, ovvero di esercitare, ove ne sussistano i presupposti, i diritti stabiliti dalla legge per il caso di inadempimento
dell'obbligazione di consegna del Concessionario. Ai fini del presente articolo, per data di consegna si intende quella riportata nell'apposita "Certificazione di Consegna di Autoveicolo Nuovo".
Anche alla luce di queste disposizioni contrattuali si evince che la macchina venne immatricolata il 27.05.2021, e da tale data devono farsi decorrere i 40 giorni citati nella proposta di acquisto, che dunque spirarono il giorno 06.07.2021.
La diffida inviata dall'Avvocato Fabio Valguarnera, consegnata il 30.06.2021, indicava come termine per adempiere il 05.07.2021 e quindi prima dello scadere del termine contrattuale.
In sostanza, non vi è prova che vi sia stato un inadempimento da parte della convenuta di siffatta gravità da implicare la risoluzione del contratto e soprattutto non è stato dimostrato che le parti avessero concordato un termine di natura essenziale.
Inoltre, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine, da condurre alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine
8 medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi, nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.
Dunque, la domanda attorea deve essere respinta.
Infine, ma non per rilievo, le campagne di richiamo allegate anche dal terzo chiamato in causa, non sono pertinenti alla presente controversia: infatti, esse si riferiscono alle campagne di richiamo del 18.05.2021 e del 15.09.2021.
Ebbene, la vendita dell'auto è avvenuta in data 11.05.2021: dalla documentazione si evince che la problematica relativa alle note di richiamo del 18.05.2021 fosse rilevante per le concessionarie, solo per i veicoli ancora da porsi in vendita (nel caso che occupa il veicolo era già stato venduto) e soprattutto il mezzo, qualora fosse stato già venduto, poteva essere riparato dall'acquirente a spese della casa produttrice.
In sostanza, le campagne di richiamo del 18.05.2021 e del 15.09.2021 sono prive di rilievo per la decisione della presente controversia perché non ostative alla consegna del veicolo, acquistato in data antecedente ossia il giorno 11.05.2021.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di parte convenuta essa deve essere respinta poiché sebbene nella narrativa della comparsa di costituzione si faccia riferimento a “delle difficoltà di custodia del mezzo già immatricolato a nome della nessuna prova è stata nemmeno allegata da parte Parte_1
convenuta delle ipotetiche difficoltà per il cui ristoro viene richiesto il pagamento della somma di euro 50,00 giornalieri dal 23.07.2021.
9 Ovviamente, trattandosi di un presunto nocumento avente natura extracontrattuale, avrebbe dovuto parte convenuta (attore sostanziale nella domanda riconvenzionale) dimostrare sia l'an debeatur che il quantum debeatur.
Pertanto, essendo carente la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti dell'attrice di qualsivoglia prova essa deve essere respinta.
Per quanto concerne le spese di lite esse devono compensarsi tra l'attore e la convenuta poiché vi è stata soccombenza reciproca stante il rigetto della domanda principale ed il rigetto della domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta.
Per quanto riguarda le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa anch'esse devono essere compensate considerato che la circostanza per la quale è stata chiesta la chiamata in causa del terzo, ossia i richiami delle auto, e che lo stesso terzo ha fatta propria nei propri scritti difensivi, si è ritenuta irrilevante ai fini della decisione della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
RIGETTA la domanda proposta dalla società nei confronti Parte_1
della . Controparte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte della Controparte_1
nei confronti della .
[...] Parte_1
COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Palermo lì 05.05.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
10 11
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 9981/2021
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 14.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 05.05.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 9981/2021 RGAC pendente
TRA
(CF ) con l'Avvocato Fabio Valguarnera Parte_1 P.IVA_1
1 Attrice
CONTRO
(P.IVA ) con l'Avvocato Chiara Casano Controparte_1 P.IVA_2
Convenuta
Nonché contro
(CF ) con l'Avvocato Leonardo Vecchione Controparte_2 P.IVA_3
Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Parte_1 la società per vedere accolte le seguenti conclusioni “Respinta ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e difesa. Ritenere e dichiarare il contratto stipulato tra e la Controparte_1 [...] risolto per grave inadempimento della convenuta e per l'effetto condannare la Parte_1 Controparte_1 alla restituzione della somma di € 49.000,00, oltre € 300,00 per spese di immatricolazione, oltre la
[...] somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'autovettura, per un ammontare complessivo di € 52.300,00, oltre interessi dalla notifica della domanda giudiziale sino al soddisfo al tasso di cui all'art. 1284 comma 4°Condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi del giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di essere antistatari.”
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, la che contestava la responsabilità attribuita alla Controparte_1 convenuta dall'attore e concludeva chiedendo: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente, autorizzare a chiamare in causa la , in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Viale Alessandro Marchetti, 105 (00148), in via di regresso, quale distributore per l'Italia con contestuale differimento della prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini di rito;
In ogni caso, nel merito, rigettare la domanda attorea dichiarando che la , Controparte_1
2 in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, non è responsabile dei fatti narrati dalla Parte_1
[... per i motivi meglio esposti in narrativa;
- Nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Sig. Giudice ritenesse fondata l'azione della Parte_1 dichiarare che la ha azione di regresso nei confronti di e, Controparte_1 Controparte_3 pertanto, deve da questa essere tenuta indenne da qualunque responsabilità nella causazione dell'evento lamentato dall'attrice; - Di conseguenza, condannare la Jaguar Land Rover Italia spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne la , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, dalla responsabilità nei confronti della in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, - - in via riconvenzionale, condannare la in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, a corrispondere alla , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, una Controparte_1 somma pari a euro 50,00 giornaliere dal 23 luglio alla data di ritiro dell'autovettura tg.GE666WD, quali oneri per la custodia, ovvero la diversa somma che riterrà di liquidare in via equitativa. Con condanna alle spese, compensi con spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Con provvedimento del 17.11.2021 il Tribunale autorizzava il convenuto alla citazione del terzo e fissava all'uopo l'udienza del 30.03.2022. Controparte_3
In data 07.03.2022 si costituiva la società Jaguar Land Rover Italia spa che contestava la fondatezza della domanda attorea e chiedeva Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, rigettare le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto con la conseguente condanna al pagamento di spese e compensi del presente giudizio oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Successivamente, in data 30.03.2022, il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc e si rinviava al 14.07.2022.
Con provvedimento del 15.07.2022 si ammettevano le prove orali richieste dalle parti e si rinviava al 18.01.2023.
In data 28.06.2023 veniva espletato l'interrogatorio formale del sig. legale Controparte_4 rappresentante della società Parte_1
Con provvedimento del 03.07.2023 si fissava l'udienza del 20.03.204 per l'espletamento della prova testimoniale.
3 All'udienza del 20.03.2024 venivano escussi i testimoni , Testimone_1 Testimone_2
e . Testimone_3
Con provvedimento del 25.03.2024 si rinviava al 25.09.2025 per discussione e contestuale decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente Gop che, con decreto del 03.02.2025, anticipava l'udienza al 24.03.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con successivo provvedimento del 14.04.2025 si fissava l'udienza del 05.05.2025 per la discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della società deve essere respinta per le ragioni che seguono. Parte_1
Prima di ogni altra deduzione appare opportuno specificare quanto sia emerso dall'istruttoria svoltasi.
E' stato reso l'interrogatorio formale del sig. , legale rappresentante della Controparte_5
società attrice, il quale ha così riferito all'udienza del 28.06.2023:
a) Non è vero che la anche successivamente all'inizio del presente giudizio, fosse stata Parte_1
sollecitata da onde consentire la vendita dell'autovettura al fine di limitare i danni Controparte_1
e non vi sarebbe stato il consenso in tal senso.
b) Non è vero che neanche a seguito della memoria 183 VI comma nr. 1 depositata nell'attuale giudizio,
la avrebbe invitato nuovamente la a consentire la vendita. Parte_2 Parte_1
c) Non è vero che il ritardo nella consegna dell'autovettura sarebbe dovuto dal fatto che la medesima fu oggetto di due campagne di richiamo previste dalla casa madre per la sicurezza del mezzo;
4 d) Non è vero che sarebbe stato informato dalla concessionaria che la consegna Controparte_1
dell'autovettura fu ritardata dal fatto che, investendo le campagne di richiamo la sicurezza dell'autovettura, il concessionario doveva eseguire le campagne di richiamo prima della consegna al cliente.
e) Non è vero che sarebbe stato informato dalla concessionaria che la consegna CP_1 Controparte_1
dell'autovettura venne ritardata a causa della difficoltà nel reperimento dei ricambi necessari ad effettuare le azioni di richiamo.
f) Non è vero che l'autovettura sarebbe stata pronta per la consegna in data 23 luglio 2021 dopo che
vennero eseguite le campagne di richiamo e che non ha provveduto a ritirarla.
Dunque, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della parte attrice ha comportato la negazione di tutte le circostanze di fatto sopra indicate.
All'udienza del 20.03.2024 venivano escussi i testimoni ed il sig. Testimone_4
i quali dichiaravano che: Testimone_2
1) Il sig. aveva espressamente rappresentato al venditore della Controparte_5
l'esigenza di una macchina in pronta consegna;
Controparte_1
2) L'autovettura tg. GE666WD non rispondeva pienamente alle preferenze di colore e allestimento del sig. , ma veniva scelta unicamente perché in Controparte_5
pronta consegna;
3) Il venditore rassicurava il sig. della presenza fisica della Controparte_5
autovettura nei locali della mostrandogliela;
Controparte_1
4) Il termine indicato nella proposta d'acquisto rivestiva carattere di termine essenziale, in quanto superato lo stesso la non aveva più interesse alla conclusione Parte_1
dell'acquisto, atteso che il legale rappresentante era privo di autovettura;
5) La circostanza della essenzialità del termine era assolutamente nota al venditore;
5 6) Il sig. fosse assolutamente favorevole alla vendita Controparte_5
dell'autovettura in questione da parte della Controparte_1
Ed ancora, sulle circostanze indicate nella memoria ex art 183 VI comma punto 3 cpc di parte attrice:
1) Che il legale rappresentante della rappresentò espressamente Parte_1
all'incaricato alla vendita della sig. , la necessità Controparte_1 Testimone_3
di disporre dell'autovettura immediatamente.
2) Che, pur di ottenere la consegna immediata, la accettò una Parte_1
autovettura di colore ed allestimento diverso da quello che aveva inizialmente scelto.
Per quanto riguarda la prova testimoniale relativa al testimone di parte convenuta,
il sig. escusso all'udienza del 20.03.2024, egli dichiarò che Testimone_3
l'autovettura E pace tg GE666WD si trovasse ancora presso i locali della
Concessionaria Nuova Sport Car spa nonostante la fosse stata Parte_1
invitata più volte al suo ritiro.
Ebbene, il punto nodale della vicenda concerne in sostanza l'esistenza di un termine essenziale per la consegna del bene mobile acquistato.
Orbene, i testimoni di parte attrice, effettivamente riferiscono che “il termine indicato nella proposta di acquisto rivestiva carattere essenziale”.
Dunque, per accertare la fondatezza della domanda attorea appare necessario accertare quale fosse “il termine indicato nella proposta di acquisto”
Tuttavia, la proposta di acquisto non risulta allegata agli atti.
6 L'onere di allegazione della fonte contrattuale che si desume violata grava ovviamente sull'attore stante il noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat.
Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo temine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento delle controparte” (Cass. SS.UU sentenza nr. 13533/2001).
Quindi l'attore avrebbe dovuto allegare il contratto di acquisto da cui si sarebbe potuto rilevare, in maniera incontestabile, l'esistenza di un termine e la natura essenziale del medesimo.
Anche alla luce di quanto dedotto dalle altre parti processuale l'esistenza del termine e la natura dello stesso quale essenziale è da ritenersi non dimostrata.
Infatti, la convenuta specifica che la proposta di acquisto sarebbe stata sottoscritta in data 11.05.2021 e la macchina sarebbe stata immatricolata il 27.05.2021 (come si legge a pagina 2 della comparsa di costituzione).
Ebbene, secondo quanto riportato nella comparsa di costituzione del terzo ( come si legge a pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta del terzo) L'art. 3.2
delle condizioni generali vendita così recita: “La data di consegna indicata nella presente
Proposta di Acquisto è soggetta ad una tolleranza di ulteriori 40 giorni, in relazione all'oggetto del contratto ed alla natura del medesimo, in quanto correlato con la produzione dell'autoveicolo da parte del Costruttore Jaguar nonché con la vendita e distribuzione Controparte_6
dell'autoveicolo stesso al Concessionario da parte della Qualora Controparte_3
7 detta data di consegna dell'autoveicolo sia successiva alla scadenza del termine di tolleranza salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito di cui al successivo Art. 3.3,
l'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal contratto di compravendita mediante semplice
comunicazione scritta da inviare al Concessionario entro il termine di giorni 15 dalla scadenza del suindicato termine di tolleranza, con obbligo per quest'ultimo di restituire il deposito cauzionale di cui all'Art.
1.1 maggiorato degli interessi da calcolarsi al saggio legale, ovvero di esercitare, ove ne sussistano i presupposti, i diritti stabiliti dalla legge per il caso di inadempimento
dell'obbligazione di consegna del Concessionario. Ai fini del presente articolo, per data di consegna si intende quella riportata nell'apposita "Certificazione di Consegna di Autoveicolo Nuovo".
Anche alla luce di queste disposizioni contrattuali si evince che la macchina venne immatricolata il 27.05.2021, e da tale data devono farsi decorrere i 40 giorni citati nella proposta di acquisto, che dunque spirarono il giorno 06.07.2021.
La diffida inviata dall'Avvocato Fabio Valguarnera, consegnata il 30.06.2021, indicava come termine per adempiere il 05.07.2021 e quindi prima dello scadere del termine contrattuale.
In sostanza, non vi è prova che vi sia stato un inadempimento da parte della convenuta di siffatta gravità da implicare la risoluzione del contratto e soprattutto non è stato dimostrato che le parti avessero concordato un termine di natura essenziale.
Inoltre, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine, da condurre alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine
8 medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi, nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata.
Dunque, la domanda attorea deve essere respinta.
Infine, ma non per rilievo, le campagne di richiamo allegate anche dal terzo chiamato in causa, non sono pertinenti alla presente controversia: infatti, esse si riferiscono alle campagne di richiamo del 18.05.2021 e del 15.09.2021.
Ebbene, la vendita dell'auto è avvenuta in data 11.05.2021: dalla documentazione si evince che la problematica relativa alle note di richiamo del 18.05.2021 fosse rilevante per le concessionarie, solo per i veicoli ancora da porsi in vendita (nel caso che occupa il veicolo era già stato venduto) e soprattutto il mezzo, qualora fosse stato già venduto, poteva essere riparato dall'acquirente a spese della casa produttrice.
In sostanza, le campagne di richiamo del 18.05.2021 e del 15.09.2021 sono prive di rilievo per la decisione della presente controversia perché non ostative alla consegna del veicolo, acquistato in data antecedente ossia il giorno 11.05.2021.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale di parte convenuta essa deve essere respinta poiché sebbene nella narrativa della comparsa di costituzione si faccia riferimento a “delle difficoltà di custodia del mezzo già immatricolato a nome della nessuna prova è stata nemmeno allegata da parte Parte_1
convenuta delle ipotetiche difficoltà per il cui ristoro viene richiesto il pagamento della somma di euro 50,00 giornalieri dal 23.07.2021.
9 Ovviamente, trattandosi di un presunto nocumento avente natura extracontrattuale, avrebbe dovuto parte convenuta (attore sostanziale nella domanda riconvenzionale) dimostrare sia l'an debeatur che il quantum debeatur.
Pertanto, essendo carente la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti dell'attrice di qualsivoglia prova essa deve essere respinta.
Per quanto concerne le spese di lite esse devono compensarsi tra l'attore e la convenuta poiché vi è stata soccombenza reciproca stante il rigetto della domanda principale ed il rigetto della domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta.
Per quanto riguarda le spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa anch'esse devono essere compensate considerato che la circostanza per la quale è stata chiesta la chiamata in causa del terzo, ossia i richiami delle auto, e che lo stesso terzo ha fatta propria nei propri scritti difensivi, si è ritenuta irrilevante ai fini della decisione della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando
RIGETTA la domanda proposta dalla società nei confronti Parte_1
della . Controparte_1
RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte della Controparte_1
nei confronti della .
[...] Parte_1
COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti processuali.
Palermo lì 05.05.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
10 11