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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. CI LL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 731/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 22
ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO: (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 indebito soggettivo – rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA indebito oggettivo DESIDERI ZANARDELLI e dall'avv. ROSA MARIA D'AGOSTINO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA GIULINI N. 2 MILANO
come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 18 (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANNA CALANDUCCI e dall'avv. GIANGUIDO CALANDUCCI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA LATTANZIO GAMBARA N. 42 BRESCIA come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di SC, II sezione civile,
pubblicata in data 12.01.2024 con il n. 119/2024
CONCLUSIONI
Di : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così disporre: - riformare la sentenza n. 119/2024
pubblicata il 12 gennaio 2024 dal Tribunale Civile di SC Giudice
Dott.ssa D'Ambrosio, nel giudizio RGN 4952/2023, non notificata ,
relativamente alle somme per cui è stata condannata per Parte_1
rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente versare da
[...]
nonché interessi, per le motivazioni di cui in premessa, rigettando Parte_2
nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in
capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con vittoria delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”
pagina 2 di 18
Controparte_2
“A)RIGETTARE perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da e per l'effetto confermare quanto Parte_1
statuito dalla sentenza n. 119/2024 pubbl. il 12/01/2024 emessa dal Tribunale
di SC nella persona del giudice Dott.sa C. D'Ambrosio all'esito del
giudizio RGN 4952/2023;
B) In parziale riforma della stessa sentenza n. 119/2024 pubbl. il 12/01/2024
emessa dal Tribunale di SC nella persona del giudice Dott.sa C.
D'Ambrosio n. 1102/2024 pubbl. il 19/03/2024 ed in accoglimento
dell'appello incidentale CONDANNARE alla rifusione Parte_1
delle spese legali del primo grado con applicazione dei parametri medi ex Dm
55/2014 e smi. per complessivi € € 5.077,00 oltre oneri ed accessori come per
legge di cui € 919,00 per fase di studio della controversia, € 777,00 per fase
introduttiva del giudizio;
€ 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €
1.701,00 per fase decisionale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA, rimborso del
contributo unificato e accessori come per legge del presente grado di
giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (di seguito consumatore) Controparte_1
adiva il Tribunale di SC al fine di ottenere la condanna di Parte_1
pagina 3 di 18 s.p.a. (di seguito fornitore) alla ripetizione della somma, pari ad € 16.011,67,
ovvero la diversa somma che risultasse accertata all'esito della causa, oltre interessi al tasso legale dal 18.02.2020 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, indebitamente percepita a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica somministrata nel periodo 01.01.2010 – 31.12.2011 in esecuzione del contratto di fornitura stipulato inter partes.
In conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (sentenza n. 27101/2019), la ricorrente osservava che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel periodo antecedente all'espressa abrogazione, avvenuta, nelle regioni a statuto ordinario, con effetto dal 1 gennaio 2012 in forza del combinato disposto degli artt. 2 comma 6 del d.lgs. 23/2011 e 18 comma 5 del d.lgs. n. 68/2011 e,
successivamente, nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4 comma 10
del D.L. n. 16/2012, era da disapplicarsi per contrasto con la direttiva n.
2008/118/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze 5
marzo 2015 C-553/13 e 25 luglio 2018 C-103/17, a fronte della mancanza di finalità specifica dell'imposizione addizionale, condizione necessaria per la legittimità di altre imposte indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa ai sensi della citata direttiva.
In merito alle azioni esperibili per fare valere il proprio diritto al rimborso,
pagina 4 di 18 evidenziava l'orientamento giurisprudenziale per il quale al consumatore finale spetta l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio e, unicamente in via di eccezione, una richiesta diretta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Concludeva osservando che le somme corrisposte al fornitore a tale titolo sull'energia elettrica consumata negli anni 2010-2011 costituivano un indebito oggettivo, suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., unitamente agli interessi al tasso legale dal 18.02.2020 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
si costituiva chiedendo, in via preliminare, il rinvio o la Parte_1
sospensione del giudizio attese le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 4 d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 6 commi 1, lett. c) e 2 del d.l. n. 511/1988 sollevate innanzi la Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE;
nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate e l'accertamento della legittimità
dell'addebito ai sensi dell'art. 56 T.U.A. delle somme oggetto di ripetizione.
In particolare, eccepiva il principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive europee e, conseguentemente, l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna per contrasto con le direttive comunitarie nei rapporti orizzontali tra privati;
contestava l'applicabilità degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. e, nella denegata ipotesi di accoglimento della pagina 5 di 18 domanda di parte ricorrente, chiedeva la riduzione del quantum preteso con esclusione degli importi relativi alle mensilità gennaio – febbraio – marzo
2010 per essere la normativa interna conforme a quella comunitaria vigente
(direttiva 92/12/CEE) fino al 1 aprile 2010.
Con sentenza n. 119/2024 il Tribunale di SC condannava Parte_1
al pagamento, in favore di della complessiva somma di
[...] Controparte_1
€ 16.011,67, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della costituzione in mora (18.2.2020) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale (12.4.2023) e nella misura prevista dall'art. 1284 comma
4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Compensava interamente le spese di lite tra le parti.
Così argomentava il primo giudice:
i)va respinta l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in quanto la pendenza delle questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla CGUE non è di ostacolo alla decisione della causa;
ii)secondo il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte,
l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art.6 del d.l. n.511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis,
successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del
2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n.2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE nelle sentenze 5 pagina 6 di 18 marzo 2015 C-553/2013 e 25 luglio 2008 C-103/2017 (si vedano, ex multis,
Cass. n. 16142/2020, Cass. n. 27101/2019);
iii)come rilevato dalla Suprema Corte in più pronunce, le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, difatti, rispondendo ad una generica finalità di bilancio, difettano del requisito della sussistenza di una finalità specifica, condizione necessaria per la legittimità di altre imposte indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa ai sensi della citata direttiva (Cass.
n. 27101/2019, Cass. n. 16142/2020, Cass. n. 31616/2022, Cass. n.
12143/2022);
iv)la normativa istitutiva dell'addizionale deve essere disapplicata anche per il periodo anteriore al 01.04.2010, come statuito dalla Corte d'Appello di
SC (sentenza n. 1897/2023) in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 12143/2022);
v) il fondamento dell'onere di disapplicazione, per il giudice ordinario, della norma interna contrastante con la direttiva comunitaria prescinde dal carattere self-executing o meno della stessa nei rapporti orizzontali tra privati, poiché
deriva dal principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE ha efficacia "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto, e vincola il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (Cass. n.
5381/2017, Cass. n. 2468/2016).
pagina 7 di 18 vi) sulla somma dovuta in ripetizione sono dovuti, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c., gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (12.4.2023) al saldo, essendo applicabile tale saggio anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. n. 61/2023);
vii)la novità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati e formatisi in epoca successiva al deposito del ricorso giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza veniva gravata sia da (appellante principale) Parte_1
sia da (appellante incidentale). Controparte_1
All'udienza del 22.10.2025 la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo di appello censura la sentenza nella Parte_1
parte in cui il giudice, nel rapporto orizzontale tra consumatore e fornitore, ha disapplicato la norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale per contrasto con il diritto unionale, violando, innanzitutto, gli stessi principi comunitari sanciti dalla Corte di Giustizia UE.
Assume che le sentenze della CGUE citate dal primo giudice non sono pertinenti al caso de quo poiché pronunciate nell'ambito del rapporto verticale pagina 8 di 18 tra Ente impositore e utente finale.
Parimenti, rileva che le citate sentenze della Suprema Corte riguardano la diversa fattispecie dove l'utente finale, lamentando la contrarietà
dell'addizionale provinciale al diritto unionale, impugnava il diniego, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del rimborso di quanto pagato al fornitore e ribadisce l'assenza di effetti diretti orizzontali della Direttiva 2008/118/CE.
Con il secondo motivo assume la rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 14 comma 4 d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 6 commi 1
lett.c) e 2 del d.l. n. 511/1988 che erano pendenti innanzi alla Corte
costituzionale.
Con il terzo motivo lamenta la mancata riduzione del quantum azionato con riguardo alle somme relative alle mensilità di gennaio-febbraio-marzo 2010.
Assume che, in relazione al periodo anteriore al 1 aprile 2010, le normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario
(direttiva 92/12/CEE).
Con il quarto motivo si duole della sua condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Appello incidentale di Controparte_1
Con l'unico motivo di appello incidentale censura la Controparte_1
sentenza in punto spese di lite, chiedendo che le stesse vengano poste a carico pagina 9 di 18 di in applicazione del principio della soccombenza, non Parte_1
essendo ravvisabile alcuno dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. a giustificazione della compensazione.
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I primi tre motivi di appello principale sono da valutarsi congiuntamente attesa la connessione delle questioni coinvolte.
Va premesso che l'addizionale in esame è stata introdotta dall'art. 6 del d.l. n.
511/1988 (convertito con modificazioni dalla legge n. 20/1989), come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise,
ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
La normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale tuttavia poteva traslare il relativo onere sull'utente finale mediante una specifica indicazione in bolletta.
All'originaria disciplina interna, introdotta dal menzionato art. 6 del decreto legge n. 511/88, si sono affiancate le disposizioni eurounitarie, previste dalle
Direttive UE in materia di accise.
In particolare, la Direttiva n.2003/96/CE, recepita in Italia dal D.lgs. n. 26/07,
“ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE”. pagina 10 di 18 Nello specifico l'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE prevedeva che “i prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27
ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par.
2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo,
esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, tra cui appunto l'addizionale, prive di
“finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura, il legislatore nazionale è
pagina 11 di 18 intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2,
comma 6, del d.lgs. 23/2011 e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma
10, del decreto legge n. 16/2012.
L'intervento abrogativo compiuto dal legislatore nel 2012 ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti, definitivamente risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025, in senso conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi già nel 2019.
Difatti, con la menzionata pronuncia, la Corte costituzionale, a definizione dei giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanze del 26 marzo 2021
dal Collegio arbitrale di Vicenza e del 30 dicembre 2021 dal Tribunale
ordinario di Udine, ha dichiarato, per quanto qui rileva, “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del decreto-legge n.511 del
1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art.1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”.
La Corte costituzionale ha concluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica imposto dal diritto dell'Unione Europea per la legittimità di altre imposizioni indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa, poiché la norma istitutiva prevede solo una pagina 12 di 18 generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale “in favore delle province”.
Difatti, secondo quanto disposto dalle direttive, affinché gli Stati membri possano introdurre imposte come quella in esame, diverse dall'accisa base,
devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione
applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C- 437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014,
in causa C-82/12, RT DI BE, punto 23).
Con specifico riferimento alle imposte addizionali in materia di energia elettrica, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 25
luglio 2018, causa C-103/17, ai punti 38 e 39, ha chiarito che “38. Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé,
a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente,
quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di pagina 13 di 18 energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione
(v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, RT DI BE,
C82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Controparte_3
C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41).
39. Ciò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del
27 febbraio 2014, RT DI BE, C-82/12, EU:C:2014:108, punto
29)”.
Come già rilevato nella giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell'ormai espunto art. 6 d.l. n. 511 del 1988, le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica difettano del requisito della sussistenza di una finalità
specifica, dal momento che la destinazione, evincibile dalla premessa del d.l.
n. 511/1988, delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” risponde ad una generica finalità di bilancio (Cass. n.
pagina 14 di 18 27101/2019, Cass. n. 16142/2020).
La sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmente ex tunc (salvo che per i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale fa venire meno, nei rapporti tra RI e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
da ciò discende la non debenza dei pagamenti effettuati, sine titulo, al fornitore di energia da parte dei consumatori finali ai quali l'addizionale provinciale è stata addebitata a titolo di rivalsa ex art. 56 T.U.A.
In conclusione, trova applicazione il principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif.
dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del
2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10,
del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea -
è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c.
direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta,
rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità
pagina 15 di 18 costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost.,
sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione” ( Cass. n.
13740/2025).
La caducazione della norma istitutiva dell'addizionale assorbe la questione relativa alla contestata ripetibilità dei pagamenti effettuati in data anteriore al 1
aprile 2010.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Conformemente a quanto rilevato dal primo giudice, giova evidenziare che la
Suprema Corte ha precisato che il saggio di interessi di cui all'art. 1284
comma 4 c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, e quindi anche a quelle restitutorie qualunque sia la relativa fonte,
poiché la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) vale ad escludere il carattere imperativo e inderogabile delle disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione
(Cass. n. 61/2023, Cass. n. 7677/2025).
Il motivo di appello incidentale è fondato.
Al momento del deposito del ricorso (12.04.2023) sussisteva già un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in senso favorevole al consumatore, sicché non è configurabile alcuna delle ipotesi pagina 16 di 18 previste dall'art. 92 c.p.c. a giustificazione della compensazione delle spese di lite.
A conferma di quanto esposto, si rileva che con decreto del 10.05.2023 il
Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Verona con ordinanza 4.4.2023 sul presupposto del difetto della novità della questione,
osservando che nella giurisprudenza di legittimità sussistevano già dei principi idonei ad orientare la risoluzione della questione ed espressamente richiamando le pronunce n. 15198/2019, n. 27101/19 e n. 31609/2022.
La sentenza impugnata va dunque riformata in punto spese di lite;
per l'effetto, va condannata a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del primo grado che si liquidano in complessivi € 5.077 (di cui
€ 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Per la sua soccombenza, va condannata a rifondere in Parte_1
favore di le spese del grado che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, €
1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante principale tenuta a pagina 17 di 18 versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, condanna a Parte_1
rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi, liquidate Controparte_1
come in parte motiva;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
SC, così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025
La Consigliere estensore Il Presidente
CI LL PP SE
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di SC, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. PP SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. CI LL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 731/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del 22
ottobre 2025 promossa d a
OGGETTO: (C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 indebito soggettivo – rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLA indebito oggettivo DESIDERI ZANARDELLI e dall'avv. ROSA MARIA D'AGOSTINO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA GIULINI N. 2 MILANO
come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 18 (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ANNA CALANDUCCI e dall'avv. GIANGUIDO CALANDUCCI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA LATTANZIO GAMBARA N. 42 BRESCIA come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di SC, II sezione civile,
pubblicata in data 12.01.2024 con il n. 119/2024
CONCLUSIONI
Di : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così disporre: - riformare la sentenza n. 119/2024
pubblicata il 12 gennaio 2024 dal Tribunale Civile di SC Giudice
Dott.ssa D'Ambrosio, nel giudizio RGN 4952/2023, non notificata ,
relativamente alle somme per cui è stata condannata per Parte_1
rimborso delle addizionali alle accise ritenute indebitamente versare da
[...]
nonché interessi, per le motivazioni di cui in premessa, rigettando Parte_2
nel merito l'avversa domanda formulata nei confronti di perché Parte_1
infondata in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge con restituzione in
capo al Fornitore di quanto medio tempore corrisposto.
Con vittoria delle spese tra le parti del primo e secondo grado di giudizio”
pagina 2 di 18
Controparte_2
“A)RIGETTARE perché destituito di fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da e per l'effetto confermare quanto Parte_1
statuito dalla sentenza n. 119/2024 pubbl. il 12/01/2024 emessa dal Tribunale
di SC nella persona del giudice Dott.sa C. D'Ambrosio all'esito del
giudizio RGN 4952/2023;
B) In parziale riforma della stessa sentenza n. 119/2024 pubbl. il 12/01/2024
emessa dal Tribunale di SC nella persona del giudice Dott.sa C.
D'Ambrosio n. 1102/2024 pubbl. il 19/03/2024 ed in accoglimento
dell'appello incidentale CONDANNARE alla rifusione Parte_1
delle spese legali del primo grado con applicazione dei parametri medi ex Dm
55/2014 e smi. per complessivi € € 5.077,00 oltre oneri ed accessori come per
legge di cui € 919,00 per fase di studio della controversia, € 777,00 per fase
introduttiva del giudizio;
€ 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed €
1.701,00 per fase decisionale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre ad IVA e CPA, rimborso del
contributo unificato e accessori come per legge del presente grado di
giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. (di seguito consumatore) Controparte_1
adiva il Tribunale di SC al fine di ottenere la condanna di Parte_1
pagina 3 di 18 s.p.a. (di seguito fornitore) alla ripetizione della somma, pari ad € 16.011,67,
ovvero la diversa somma che risultasse accertata all'esito della causa, oltre interessi al tasso legale dal 18.02.2020 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, indebitamente percepita a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica somministrata nel periodo 01.01.2010 – 31.12.2011 in esecuzione del contratto di fornitura stipulato inter partes.
In conformità al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte (sentenza n. 27101/2019), la ricorrente osservava che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel periodo antecedente all'espressa abrogazione, avvenuta, nelle regioni a statuto ordinario, con effetto dal 1 gennaio 2012 in forza del combinato disposto degli artt. 2 comma 6 del d.lgs. 23/2011 e 18 comma 5 del d.lgs. n. 68/2011 e,
successivamente, nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4 comma 10
del D.L. n. 16/2012, era da disapplicarsi per contrasto con la direttiva n.
2008/118/CE come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nelle sentenze 5
marzo 2015 C-553/13 e 25 luglio 2018 C-103/17, a fronte della mancanza di finalità specifica dell'imposizione addizionale, condizione necessaria per la legittimità di altre imposte indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa ai sensi della citata direttiva.
In merito alle azioni esperibili per fare valere il proprio diritto al rimborso,
pagina 4 di 18 evidenziava l'orientamento giurisprudenziale per il quale al consumatore finale spetta l'azione ordinaria di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio e, unicamente in via di eccezione, una richiesta diretta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Concludeva osservando che le somme corrisposte al fornitore a tale titolo sull'energia elettrica consumata negli anni 2010-2011 costituivano un indebito oggettivo, suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., unitamente agli interessi al tasso legale dal 18.02.2020 e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
si costituiva chiedendo, in via preliminare, il rinvio o la Parte_1
sospensione del giudizio attese le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 4 d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 6 commi 1, lett. c) e 2 del d.l. n. 511/1988 sollevate innanzi la Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE;
nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate e l'accertamento della legittimità
dell'addebito ai sensi dell'art. 56 T.U.A. delle somme oggetto di ripetizione.
In particolare, eccepiva il principio dell'inefficacia orizzontale delle direttive europee e, conseguentemente, l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare la normativa interna per contrasto con le direttive comunitarie nei rapporti orizzontali tra privati;
contestava l'applicabilità degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. e, nella denegata ipotesi di accoglimento della pagina 5 di 18 domanda di parte ricorrente, chiedeva la riduzione del quantum preteso con esclusione degli importi relativi alle mensilità gennaio – febbraio – marzo
2010 per essere la normativa interna conforme a quella comunitaria vigente
(direttiva 92/12/CEE) fino al 1 aprile 2010.
Con sentenza n. 119/2024 il Tribunale di SC condannava Parte_1
al pagamento, in favore di della complessiva somma di
[...] Controparte_1
€ 16.011,67, oltre interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della costituzione in mora (18.2.2020) fino alla data di proposizione della domanda giudiziale (12.4.2023) e nella misura prevista dall'art. 1284 comma
4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Compensava interamente le spese di lite tra le parti.
Così argomentava il primo giudice:
i)va respinta l'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. in quanto la pendenza delle questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla CGUE non è di ostacolo alla decisione della causa;
ii)secondo il consolidato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte,
l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art.6 del d.l. n.511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis,
successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del
2007, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva n.2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE nelle sentenze 5 pagina 6 di 18 marzo 2015 C-553/2013 e 25 luglio 2008 C-103/2017 (si vedano, ex multis,
Cass. n. 16142/2020, Cass. n. 27101/2019);
iii)come rilevato dalla Suprema Corte in più pronunce, le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, difatti, rispondendo ad una generica finalità di bilancio, difettano del requisito della sussistenza di una finalità specifica, condizione necessaria per la legittimità di altre imposte indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa ai sensi della citata direttiva (Cass.
n. 27101/2019, Cass. n. 16142/2020, Cass. n. 31616/2022, Cass. n.
12143/2022);
iv)la normativa istitutiva dell'addizionale deve essere disapplicata anche per il periodo anteriore al 01.04.2010, come statuito dalla Corte d'Appello di
SC (sentenza n. 1897/2023) in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 12143/2022);
v) il fondamento dell'onere di disapplicazione, per il giudice ordinario, della norma interna contrastante con la direttiva comunitaria prescinde dal carattere self-executing o meno della stessa nei rapporti orizzontali tra privati, poiché
deriva dal principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE ha efficacia "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto, e vincola il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (Cass. n.
5381/2017, Cass. n. 2468/2016).
pagina 7 di 18 vi) sulla somma dovuta in ripetizione sono dovuti, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c., gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (12.4.2023) al saldo, essendo applicabile tale saggio anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (Cass. n. 61/2023);
vii)la novità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati e formatisi in epoca successiva al deposito del ricorso giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza veniva gravata sia da (appellante principale) Parte_1
sia da (appellante incidentale). Controparte_1
All'udienza del 22.10.2025 la causa veniva discussa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo di appello censura la sentenza nella Parte_1
parte in cui il giudice, nel rapporto orizzontale tra consumatore e fornitore, ha disapplicato la norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale per contrasto con il diritto unionale, violando, innanzitutto, gli stessi principi comunitari sanciti dalla Corte di Giustizia UE.
Assume che le sentenze della CGUE citate dal primo giudice non sono pertinenti al caso de quo poiché pronunciate nell'ambito del rapporto verticale pagina 8 di 18 tra Ente impositore e utente finale.
Parimenti, rileva che le citate sentenze della Suprema Corte riguardano la diversa fattispecie dove l'utente finale, lamentando la contrarietà
dell'addizionale provinciale al diritto unionale, impugnava il diniego, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del rimborso di quanto pagato al fornitore e ribadisce l'assenza di effetti diretti orizzontali della Direttiva 2008/118/CE.
Con il secondo motivo assume la rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 14 comma 4 d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 6 commi 1
lett.c) e 2 del d.l. n. 511/1988 che erano pendenti innanzi alla Corte
costituzionale.
Con il terzo motivo lamenta la mancata riduzione del quantum azionato con riguardo alle somme relative alle mensilità di gennaio-febbraio-marzo 2010.
Assume che, in relazione al periodo anteriore al 1 aprile 2010, le normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario
(direttiva 92/12/CEE).
Con il quarto motivo si duole della sua condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.
Appello incidentale di Controparte_1
Con l'unico motivo di appello incidentale censura la Controparte_1
sentenza in punto spese di lite, chiedendo che le stesse vengano poste a carico pagina 9 di 18 di in applicazione del principio della soccombenza, non Parte_1
essendo ravvisabile alcuno dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. a giustificazione della compensazione.
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I primi tre motivi di appello principale sono da valutarsi congiuntamente attesa la connessione delle questioni coinvolte.
Va premesso che l'addizionale in esame è stata introdotta dall'art. 6 del d.l. n.
511/1988 (convertito con modificazioni dalla legge n. 20/1989), come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27.10.2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise,
ricomprendendovi anche l'energia elettrica.
La normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale tuttavia poteva traslare il relativo onere sull'utente finale mediante una specifica indicazione in bolletta.
All'originaria disciplina interna, introdotta dal menzionato art. 6 del decreto legge n. 511/88, si sono affiancate le disposizioni eurounitarie, previste dalle
Direttive UE in materia di accise.
In particolare, la Direttiva n.2003/96/CE, recepita in Italia dal D.lgs. n. 26/07,
“ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE”. pagina 10 di 18 Nello specifico l'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE prevedeva che “i prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27
ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par.
2, della direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo,
esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo tale addizionale illegittima per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, tra cui appunto l'addizionale, prive di
“finalità specifica”.
Al fine di evitare la prosecuzione della procedura, il legislatore nazionale è
pagina 11 di 18 intervenuto abrogando l'addizionale dapprima nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2012, in forza del combinato disposto degli artt. 2,
comma 6, del d.lgs. 23/2011 e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68/2011, e successivamente nelle regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma
10, del decreto legge n. 16/2012.
L'intervento abrogativo compiuto dal legislatore nel 2012 ha lasciato aperta la questione della legittimità o meno dell'applicazione dell'imposta per le annualità precedenti, definitivamente risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025, in senso conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi già nel 2019.
Difatti, con la menzionata pronuncia, la Corte costituzionale, a definizione dei giudizi di legittimità costituzionale promossi con ordinanze del 26 marzo 2021
dal Collegio arbitrale di Vicenza e del 30 dicembre 2021 dal Tribunale
ordinario di Udine, ha dichiarato, per quanto qui rileva, “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2, del decreto-legge n.511 del
1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art.1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”.
La Corte costituzionale ha concluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica imposto dal diritto dell'Unione Europea per la legittimità di altre imposizioni indirette ai prodotti già sottoposti ad accisa, poiché la norma istitutiva prevede solo una pagina 12 di 18 generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale “in favore delle province”.
Difatti, secondo quanto disposto dalle direttive, affinché gli Stati membri possano introdurre imposte come quella in esame, diverse dall'accisa base,
devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione
applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C- 437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014,
in causa C-82/12, RT DI BE, punto 23).
Con specifico riferimento alle imposte addizionali in materia di energia elettrica, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 25
luglio 2018, causa C-103/17, ai punti 38 e 39, ha chiarito che “38. Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé,
a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente,
quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di pagina 13 di 18 energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione
(v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, RT DI BE,
C82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Controparte_3
C-553/13, EU:C:2015:149, punto 41).
39. Ciò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del
27 febbraio 2014, RT DI BE, C-82/12, EU:C:2014:108, punto
29)”.
Come già rilevato nella giurisprudenza di legittimità, nella vigenza dell'ormai espunto art. 6 d.l. n. 511 del 1988, le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica difettano del requisito della sussistenza di una finalità
specifica, dal momento che la destinazione, evincibile dalla premessa del d.l.
n. 511/1988, delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” risponde ad una generica finalità di bilancio (Cass. n.
pagina 14 di 18 27101/2019, Cass. n. 16142/2020).
La sopravvenuta caducazione, con effetti sostanzialmente ex tunc (salvo che per i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell'addizionale per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale fa venire meno, nei rapporti tra RI e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
da ciò discende la non debenza dei pagamenti effettuati, sine titulo, al fornitore di energia da parte dei consumatori finali ai quali l'addizionale provinciale è stata addebitata a titolo di rivalsa ex art. 56 T.U.A.
In conclusione, trova applicazione il principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte secondo cui “in tema di addebito dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif.
dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del
2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall'art. 4, comma 10,
del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea -
è legittimato ad esercitare, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione, l'azione di ripetizione dell'indebito stesso ex art. 2033 c.c.
direttamente nei confronti dello stesso fornitore (che potrà, a sua volta,
rivalersi nei confronti dello Stato), poiché la dichiarata illegittimità
pagina 15 di 18 costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE (Corte cost.,
sentenza n. 43 del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione” ( Cass. n.
13740/2025).
La caducazione della norma istitutiva dell'addizionale assorbe la questione relativa alla contestata ripetibilità dei pagamenti effettuati in data anteriore al 1
aprile 2010.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Conformemente a quanto rilevato dal primo giudice, giova evidenziare che la
Suprema Corte ha precisato che il saggio di interessi di cui all'art. 1284
comma 4 c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, e quindi anche a quelle restitutorie qualunque sia la relativa fonte,
poiché la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) vale ad escludere il carattere imperativo e inderogabile delle disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione
(Cass. n. 61/2023, Cass. n. 7677/2025).
Il motivo di appello incidentale è fondato.
Al momento del deposito del ricorso (12.04.2023) sussisteva già un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in senso favorevole al consumatore, sicché non è configurabile alcuna delle ipotesi pagina 16 di 18 previste dall'art. 92 c.p.c. a giustificazione della compensazione delle spese di lite.
A conferma di quanto esposto, si rileva che con decreto del 10.05.2023 il
Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Verona con ordinanza 4.4.2023 sul presupposto del difetto della novità della questione,
osservando che nella giurisprudenza di legittimità sussistevano già dei principi idonei ad orientare la risoluzione della questione ed espressamente richiamando le pronunce n. 15198/2019, n. 27101/19 e n. 31609/2022.
La sentenza impugnata va dunque riformata in punto spese di lite;
per l'effetto, va condannata a rifondere in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del primo grado che si liquidano in complessivi € 5.077 (di cui
€ 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1.680 per la fase istruttoria, € 1.701 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Per la sua soccombenza, va condannata a rifondere in Parte_1
favore di le spese del grado che si liquidano in complessivi € Controparte_1
3.966 (di cui € 1.134 per la fase di studio, € 921 per la fase introduttiva, €
1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante principale tenuta a pagina 17 di 18 versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC - Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, condanna a Parte_1
rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi, liquidate Controparte_1
come in parte motiva;
- dichiara che ricorrono i presupposti per porre a carico di Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
SC, così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025
La Consigliere estensore Il Presidente
CI LL PP SE
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