Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28/03/2025 , RGC n. 1918 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Rosito (per delega dell'avv. SOMMARIO VERONICA ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. GRAZIANO MARCO per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
E' presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Maria Giulia Viteritti
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1918 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto e ve rtente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Parte_1 C.F._1
Sommario
OPPONENTE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Graziano C.F._3
OPPOSTI
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1
Tribunale di Castrovillari.
Ha dedotto: a) la nullità dell'atto di precetto, in quanto la parte opposta avrebbe notificato ed allegato il titolo esecutivo successivamente al precetto stesso;
b) la non debenza delle somme per la mancata attività da parte del difensore delle parti oppo ste nel procedimento di ricusazione.
Ha chiesto, quindi, la revoca del titolo giudiziale e la declaratoria di inefficacia del precetto opposto.
1.2. Si sono costituite le parti opposte, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendone nel merito il rigetto.
2. L'opposizione è manifestamente infondata, inammissibile e temeraria.
2.1. In primo luogo è manifestamente infondata e pretestuosa la doglianza relativa alla nullità della notifica del precetto per non essere stata preceduta dalla notifica de l titolo esecutivo.
Infatti, il precetto è stato notificato il 30 settembre 2024 unitamente al titolo, così come prevede l'art. 479 c.p.c.
Né può ritenersi che l'aver spillato nell'unico plico notificato il precetto prima del titolo integri una ipotesi di nullità, in quanto la notifica del precetto precederebbe quella del titolo.
La disposizione in esame, infatti, va interpretata nel senso che la notifica del titolo deve precedere quella del precetto in senso cronologico nel caso di notifica disgiunta e non anche nel senso che, nel caso di notifica unitaria, assuma rilievo l'atto spillato per primo.
2.2. Il secondo motivo di opposizione è manifestamente inammissibile.
Infatti, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regola rità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'uf ficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. civ., Sez. I, 5 settembre 2008 n. 22402; cfr. anche Cass. civ. Sez.
III, 17 febbraio 2014, n. 3619, secondo cui “ove a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione a quest'ultima - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziat o il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso di incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quell'unica competente sede)”).
2 Pertanto, considerato che le ragioni di opposizione circa la non debenza delle somme per la mancata attività da parte del difensore delle parti opposte nel procedimento di ric usazione attengono al merito del titolo giudiziale, il motivo è inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
Pertanto, le spese di lite sostenute dalle parti opposte vengono liquidate in euro 3.000,00 ( di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase di trattazione ed euro 1.000,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore delle parti opposte dichiaratosi antistatario.
3. Par d'uopo condannare la parte opponente ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., in quanto l'azione è risultata manifestamente inammissibile e proposta nella più totale non curanza dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili in materia.
Il danno può essere equitativamente quantificato in un importo pari alle spese di lite al netto degli accessori, vale a dire in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opposte che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3. Condanna parte opponente al pagamento di euro 3.000,00 in favore di parte opposta ex art. 96, comma III, c.p.c.
Così deciso in Castrovillari, 28 marzo 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Rosanna D'Amico addetta all'Ufficio per il Processo.
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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