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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15274/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15274/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 28/03/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. CASTALDO FILIPPO, CATALANO
PIERLORENZO e MICHELE FRANCESCO SORRENTINO come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di prestazione di invalidità civile;
di aver ricevuto la nota di debito il 9.3.2022 derivante dalla revoca della prestazione per mancata comunicazione dei redditi per l'importo di € 17.800,21; di aver presentato
1 ricorso amministrativo senza ricevere alcuna risposta;
di non essere titolare di altri redditi;
di non aver ricevuto la richiesta di compilazione dei modelli RED;
di aver ricevuto comunicazione del 23.9.2022 di ricalcolo della propria pensione con credito a favore di € 1.1159,20, non ricevuto;
che il proprio reddito è conosciuto dall' in quanto presente nel CP_1 casellario centrale dei pensionati;
la sanatoria in base all'art. 13 l.
412/1991 ed all'art. 52 l. 88/89; l'assenza di dolo.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di accertare non dovuta la somma indebita con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'ulteriore importo di € 1.159,20 con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il CP_1 presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante le quote di pensione erogati a favore della ricorrente dall'1.3.2012 al
31.12.2017 in ragione della mancata comunicazione dei redditi nonché il pagamento dell'ulteriore importo indicato nel provvedimento di riliquidazione del 23.9.2022.
Controparte_2
Per tali ragioni, è infondato il motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 52 l. 88/1989 e dell'art. 13 l. 412/1991. Tali disposizioni, infatti,
2 hanno natura eccezionale in quanto deroga al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. e riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n.
2506; Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sent. n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).
Nel caso in esame, infatti, si discorre di prestazioni in tema di invalidità civile, le quali non hanno natura pensionistica e previdenziale.
Tali considerazioni sono confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 31373/2019) secondo cui “In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n.
88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”.
ART. 35 D.L. 207/2008
L'art. 35 co. 8-10bis d.l. 207/2008 impone a tutti i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al possesso di requisiti reddituali l'onere di comunicare i propri dati reddituali all'ente previdenziale, qualora non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. Si tratta, quindi, di disposizione ad hoc che prevede, da un lato, un onere annuale di comunicazione dei dati reddituali in capo ai soggetti che percepiscono prestazioni legate al possesso di un determinato requisito reddituale e, dall'altro lato, un meccanismo procedimentale attivato dall' in caso CP_1 di mancata comunicazione spontanea di tale dato. In caso di inottemperanza a tale onere di collaborazione è, infatti, prevista la sospensione della prestazione in godimento che comporta, in caso di
3 ulteriore inerzia protrattasi per 60 gg dalla sospensione derivante dalla ricezione della comunicazione di preavviso di sospensione, la revoca definitiva della prestazione e l'attivazione del procedimento di recupero.
Nel caso in esame, l' non ha provato la notifica a mezzo posta CP_1 ordinaria della comunicazione preventiva di sospensione.
Per tali ragioni, non può ritenersi operante tale meccanismo procedurale nel caso in esame.
REQUISITO REDDITUALE
Per quanto riguarda il merito, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez. un. 4/8/2010
n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Per tali ragioni, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
Nel caso in esame, però, parte ricorrente non fornisce alcuna prova documentale del possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista per l'erogazione della prestazione in esame dal 2012 al 2017. Il che determina di per sé l'infondatezza della domanda giudiziale.
Parte_2
Non può ritenersi sussistente, quindi, alcuna buona fede della ricorrente.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente. Il rigetto del
4 ricorso determina di per sé l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 18/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15274/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 28/03/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. CASTALDO FILIPPO, CATALANO
PIERLORENZO e MICHELE FRANCESCO SORRENTINO come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/12/2023 parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di prestazione di invalidità civile;
di aver ricevuto la nota di debito il 9.3.2022 derivante dalla revoca della prestazione per mancata comunicazione dei redditi per l'importo di € 17.800,21; di aver presentato
1 ricorso amministrativo senza ricevere alcuna risposta;
di non essere titolare di altri redditi;
di non aver ricevuto la richiesta di compilazione dei modelli RED;
di aver ricevuto comunicazione del 23.9.2022 di ricalcolo della propria pensione con credito a favore di € 1.1159,20, non ricevuto;
che il proprio reddito è conosciuto dall' in quanto presente nel CP_1 casellario centrale dei pensionati;
la sanatoria in base all'art. 13 l.
412/1991 ed all'art. 52 l. 88/89; l'assenza di dolo.
Ha quindi agito in giudizio chiedendo, previa sospensione, di accertare non dovuta la somma indebita con condanna dell' al pagamento CP_1 dell'ulteriore importo di € 1.159,20 con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L'istanza di sospensione è stata rigettata in sede di emissione del decreto di fissazione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto la legittimità della pretesa restitutoria dell' costituente il CP_1 presupposto della formulazione dell'indebito oggettivo riguardante le quote di pensione erogati a favore della ricorrente dall'1.3.2012 al
31.12.2017 in ragione della mancata comunicazione dei redditi nonché il pagamento dell'ulteriore importo indicato nel provvedimento di riliquidazione del 23.9.2022.
Controparte_2
Per tali ragioni, è infondato il motivo di doglianza relativo alla violazione dell'art. 52 l. 88/1989 e dell'art. 13 l. 412/1991. Tali disposizioni, infatti,
2 hanno natura eccezionale in quanto deroga al regime generale di cui all'art. 2033 c.c. e riguardano solo ed esclusivamente la materia dell'indebito previdenziale di tipo pensionistico e, per tali ragioni, non possono essere applicate ad altre tipologie di prestazioni in ragione della loro natura speciale ed eccezionale (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2016 n. 25371; Cassazione civile, sez. lav., 31/01/2017, n.
2506; Cassazione civile, sez. un., 07/03/2005, n. 4809 nonché Cass. civ. sez. un. sent. n.900, n. 901, n.902, n. 1315, n. 1317 e n. 1966 del 1995).
Nel caso in esame, infatti, si discorre di prestazioni in tema di invalidità civile, le quali non hanno natura pensionistica e previdenziale.
Tali considerazioni sono confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 31373/2019) secondo cui “In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n.
88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica”.
ART. 35 D.L. 207/2008
L'art. 35 co. 8-10bis d.l. 207/2008 impone a tutti i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al possesso di requisiti reddituali l'onere di comunicare i propri dati reddituali all'ente previdenziale, qualora non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. Si tratta, quindi, di disposizione ad hoc che prevede, da un lato, un onere annuale di comunicazione dei dati reddituali in capo ai soggetti che percepiscono prestazioni legate al possesso di un determinato requisito reddituale e, dall'altro lato, un meccanismo procedimentale attivato dall' in caso CP_1 di mancata comunicazione spontanea di tale dato. In caso di inottemperanza a tale onere di collaborazione è, infatti, prevista la sospensione della prestazione in godimento che comporta, in caso di
3 ulteriore inerzia protrattasi per 60 gg dalla sospensione derivante dalla ricezione della comunicazione di preavviso di sospensione, la revoca definitiva della prestazione e l'attivazione del procedimento di recupero.
Nel caso in esame, l' non ha provato la notifica a mezzo posta CP_1 ordinaria della comunicazione preventiva di sospensione.
Per tali ragioni, non può ritenersi operante tale meccanismo procedurale nel caso in esame.
REQUISITO REDDITUALE
Per quanto riguarda il merito, le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez. un. 4/8/2010
n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Per tali ragioni, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, l'onere probatorio è a carico del ricorrente/accipiens e non dell'ente previdenziale resistente/solvens.
Nel caso in esame, però, parte ricorrente non fornisce alcuna prova documentale del possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista per l'erogazione della prestazione in esame dal 2012 al 2017. Il che determina di per sé l'infondatezza della domanda giudiziale.
Parte_2
Non può ritenersi sussistente, quindi, alcuna buona fede della ricorrente.
SPESE DI LITE
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente. Il rigetto del
4 ricorso determina di per sé l'infondatezza della domanda di condanna per lite temeraria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 18/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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