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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento depositato il giorno 01.07.2024 e iscritto al n. 1225/2024 R.G. promosso da , nato in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
Codice CUI , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe D'Amico, avverso il C.F._2
provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale reso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania,
notificato il 25.06.2024.
**************
Considerato che la Commissione Territoriale non ha accolto la domanda di protezione ritenendo le dichiarazioni del ricorrente credibili ma irrilevanti ai fini della chiesta protezione internazionale;
ritenuto che
il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento della Commissione
Territoriale chiedendo, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via subordinata, il riconoscimento della protezione speciale;
considerato che
il , si è costituito in giudizio ribadendo la legittimità e Controparte_1
correttezza del provvedimento impugnato;
preso atto della rituale trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero;
visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D. Lgs. 251/2007;
ritenuto che
, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D. Lgs. n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile;
considerato che
l'onere probatorio gravante sulla parte riceve un'attenuazione in quanto per il ricorrente è sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" mentre deve ritenersi che lo stesso non possa limitarsi ad un racconto generico e stereotipato (cfr. Cass. Civ. n. 14157/2016 e n.16361/2016); ritenuto che le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici;
considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi unicamente le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale mentre nessuna prova, costituita o costituenda , è stata depositata a proposito dei motivi per i quali ha lasciato il paese d'origine;
considerato che
il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino egiziano, di essere nato e cresciuto a Mansura;
di essere di religione musulmana e di non appartenere ad alcuna etnia;
di aver frequentato la scuola per 14 anni;
di aver lavorato come decoratore di interni ed esterni e come tassista;
considerato che
il ricorrente ha dichiarato, inoltre, che la sua famiglia d'origine è composta dai genitori, da due fratelli e da una sorella deceduta;
di essere sposato da 14 anni e di avere tre figli;
considerato che
il ricorrente ha raccontato di aver lasciato il Paese d'origine a causa di problemi di natura economica, in particolare, e in particolare ha dichiarato di dover mantenere la moglie, i figli ed anche la sua famiglia d'origine poiché il padre era anziano ed un fratello aveva necessità di cure mediche;
ritenuto, infine, che il ricorrente ha concluso la sua audizione innanzi alla Commissione
Territoriale, dichiarando che in caso di rientro nel Paese d'origine teme di non poter sostenere la famiglia e di non poter quindi garantire ai figli una vita dignitosa;
ritenuto che
le dichiarazioni rese dal ricorrente non valgono ad individuare alcun agente persecutore rilevante, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 251/07, ai fini della chiesta protezione internazionale;
considerato che
nel corso del presente giudizio non sono stati depositati ulteriori documenti volti a comprovare la vicenda dal ricorrente narrata o ad aggiungere ulteriori particolari o ancora a circostanziare meglio la sua vicenda personale;
ritenuto che
il riconoscimento della protezione internazionale postula l'individualizzazione del rischio di danno grave ovvero di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti mentre una carente individualizzazione del rischio, come nella fattispecie posta all'attenzione di questo Tribunale, non può essere surrogata dalla situazione generale del
Paese d'origine perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d'origine in termini del tutto generali ed astratti;
ritenuto che
, come già evidenziato dalla Commissione Territoriale, l'intera vicenda narrata dal ricorrente, pur credibile e plausibile, è irrilevante ai fini della chiesta protezione internazionale non avendo la parte esposto o dedotto il rischio di subire alcun danno grave nel senso fatto proprio dall'art. 14 del D. Lgs 251/07;
ritenuto che
in Egitto non sussistono situazioni di conflitto armato e di violenza generalizzata
(cfr. Report 2020/21; The State of the Controparte_2 Controparte_3
World's Egypt 2020, 7 April 2021 CP_4
https://www.ecoi.net/en/document/2048673 .html; USDOS-US Department of State: 2020
Country Report on Human Rights Practices:Egypt, 30 March 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2048121.html; Freedom House: Freedom in the World
2021-Egypt, 3 March 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2046510.html); ritenuto, altresì, che in ragione di quanto sin qui osservato non si ravvisano i presupposti per ritenere che il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche ovvero di condizioni sociali o personali ovvero di essere vittima di tortura e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32, 3 comma, del D. Lgs
25/2008; ritenuto, altresì, che il rigetto del ricorso non si pone in contrasto con l'art. 19, comma 1, atteso che un eventuale rimpatrio del ricorrente non è suscettibile di violare il diritto della parte al rispetto della vita privata e familiare atteso che la sua permanenza in Italia, non ha determinato alcuna integrazione sociale e lavorativa a proposito della quale nulla ha allegato la parte;
ritenuto che
nulla deve disporsi sulle spese attesa la costituzione in giudizio del
[...]
con un proprio funzionario;
CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione e Protezione Internazionale
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento depositato il giorno 01.07.2024 e iscritto al n. 1225/2024 R.G. promosso da , nato in [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
Codice CUI , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe D'Amico, avverso il C.F._2
provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale reso dalla
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania,
notificato il 25.06.2024.
**************
Considerato che la Commissione Territoriale non ha accolto la domanda di protezione ritenendo le dichiarazioni del ricorrente credibili ma irrilevanti ai fini della chiesta protezione internazionale;
ritenuto che
il ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento della Commissione
Territoriale chiedendo, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via subordinata, il riconoscimento della protezione speciale;
considerato che
il , si è costituito in giudizio ribadendo la legittimità e Controparte_1
correttezza del provvedimento impugnato;
preso atto della rituale trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero;
visti gli artt. 2, 3, 5 e 14 del D. Lgs. 251/2007;
ritenuto che
, con riferimento all'onere probatorio gravante sulla parte, il D. Lgs. n. 251/2007, all'art. 3, prevede che, ai fini dell'attribuzione della protezione sussidiaria, come pure del riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda mentre, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) il richiedente sia in generale attendibile;
considerato che
l'onere probatorio gravante sulla parte riceve un'attenuazione in quanto per il ricorrente è sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati" mentre deve ritenersi che lo stesso non possa limitarsi ad un racconto generico e stereotipato (cfr. Cass. Civ. n. 14157/2016 e n.16361/2016); ritenuto che le dichiarazioni del richiedente devono, pertanto, scrutinarsi secondo i parametri normativi tipizzati dianzi richiamati e non altrimenti sostituibili i quali impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici;
considerato che ai fini dell'esame della domanda di protezione possono valutarsi unicamente le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale mentre nessuna prova, costituita o costituenda , è stata depositata a proposito dei motivi per i quali ha lasciato il paese d'origine;
considerato che
il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino egiziano, di essere nato e cresciuto a Mansura;
di essere di religione musulmana e di non appartenere ad alcuna etnia;
di aver frequentato la scuola per 14 anni;
di aver lavorato come decoratore di interni ed esterni e come tassista;
considerato che
il ricorrente ha dichiarato, inoltre, che la sua famiglia d'origine è composta dai genitori, da due fratelli e da una sorella deceduta;
di essere sposato da 14 anni e di avere tre figli;
considerato che
il ricorrente ha raccontato di aver lasciato il Paese d'origine a causa di problemi di natura economica, in particolare, e in particolare ha dichiarato di dover mantenere la moglie, i figli ed anche la sua famiglia d'origine poiché il padre era anziano ed un fratello aveva necessità di cure mediche;
ritenuto, infine, che il ricorrente ha concluso la sua audizione innanzi alla Commissione
Territoriale, dichiarando che in caso di rientro nel Paese d'origine teme di non poter sostenere la famiglia e di non poter quindi garantire ai figli una vita dignitosa;
ritenuto che
le dichiarazioni rese dal ricorrente non valgono ad individuare alcun agente persecutore rilevante, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 251/07, ai fini della chiesta protezione internazionale;
considerato che
nel corso del presente giudizio non sono stati depositati ulteriori documenti volti a comprovare la vicenda dal ricorrente narrata o ad aggiungere ulteriori particolari o ancora a circostanziare meglio la sua vicenda personale;
ritenuto che
il riconoscimento della protezione internazionale postula l'individualizzazione del rischio di danno grave ovvero di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti mentre una carente individualizzazione del rischio, come nella fattispecie posta all'attenzione di questo Tribunale, non può essere surrogata dalla situazione generale del
Paese d'origine perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d'origine in termini del tutto generali ed astratti;
ritenuto che
, come già evidenziato dalla Commissione Territoriale, l'intera vicenda narrata dal ricorrente, pur credibile e plausibile, è irrilevante ai fini della chiesta protezione internazionale non avendo la parte esposto o dedotto il rischio di subire alcun danno grave nel senso fatto proprio dall'art. 14 del D. Lgs 251/07;
ritenuto che
in Egitto non sussistono situazioni di conflitto armato e di violenza generalizzata
(cfr. Report 2020/21; The State of the Controparte_2 Controparte_3
World's Egypt 2020, 7 April 2021 CP_4
https://www.ecoi.net/en/document/2048673 .html; USDOS-US Department of State: 2020
Country Report on Human Rights Practices:Egypt, 30 March 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2048121.html; Freedom House: Freedom in the World
2021-Egypt, 3 March 2021 https://www.ecoi.net/en/document/2046510.html); ritenuto, altresì, che in ragione di quanto sin qui osservato non si ravvisano i presupposti per ritenere che il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche ovvero di condizioni sociali o personali ovvero di essere vittima di tortura e pertanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 32, 3 comma, del D. Lgs
25/2008; ritenuto, altresì, che il rigetto del ricorso non si pone in contrasto con l'art. 19, comma 1, atteso che un eventuale rimpatrio del ricorrente non è suscettibile di violare il diritto della parte al rispetto della vita privata e familiare atteso che la sua permanenza in Italia, non ha determinato alcuna integrazione sociale e lavorativa a proposito della quale nulla ha allegato la parte;
ritenuto che
nulla deve disporsi sulle spese attesa la costituzione in giudizio del
[...]
con un proprio funzionario;
CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio del 7 marzo 2025
Il Presidente
Gabriella Canto
Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata