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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10579/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10579/2023 promossa da:
(C.F. , domiciliato in Via Aurelio Spampinato n. 33 Parte_1 C.F._1
Adrano, presso lo studio dell'Avv. Dario Di Stefano, giusta procura in atti.
PARTE OPPONENTE
contro con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_1
14, (C.F e P.I. n. )-(già – Agente per la Riscossione per la P.IVA_1 Controparte_2
provincia di Catania), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Arezzo via P. Uccello 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Francini, giusta procura agli atti.
PARTE OPPOSTA
e nei confronti di pagina 1 di 9 (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 [...]
pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via Prefettura, n.14, presso CP_4
l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, dall'avv. Nicola Alleruzzo, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. nella misura massima ivi indicata ossia giorni 60, 30 e giorni 15, all'udienza del 8/01/2025 le parti hanno discusso, come da note depositate telematicamente, e il giudice ha posto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. introduttivo del presente giudizio, premesso di essere venuto a conoscenza, in data 28.07.2023, tramite Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320239001628781000, dell'esistenza della cartella di pagamento n.
29320130021047979000, emessa dalla per l'importo di Euro 2.990,73, Controparte_3
ha convenuto in giudizio il citato ente impositore, nonché l'ente concessionario, per sentire in sintesi dichiarare l'illegittimità della iscrizione a ruolo e la nullità del sopra menzionato atto d'intimazione di pagamento, per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo.
Segnatamente, l'attore sostiene di non aver mai ricevuto alcuna valida e rituale notifica della suddetta cartella di pagamento, avente ad oggetto una sanzione amministrativa pecuniaria relativa all'anno 2010 per violazione degli artt. 193, co.1, e 258, co.4, d. lgs152/06, in materia di trasporti pagina 2 di 9 speciali non pericolosi “senza il previsto formulario di identificazione”, elevata dagli Agenti del Corpo
di Polizia Provinciale di Catania.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , la Controparte_5
quale, respingendo in toto la domanda dell'opponente, ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica dell'impugnato avviso d'intimazione di pagamento, della cartella di pagamento ad esso sottesa, nonché del preavviso di fermo amministrativo avente valore di atto interruttivo della prescrizione.
Costituitasi anche la , ha preliminarmente eccepito Controparte_6
il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore in quanto i vizi denunziati dall'opponente relativi alla mancata notifica della cartella riguarderebbero esclusivamente l'attività propria dell'ente di riscossione.
Nel merito, l'ente impositore, rilevando l'infondatezza della domanda proposta, ha prodotto anch'esso documentazione attestante la regolare emissione del verbale di accertamento delle violazioni amministrative di cui sopra, nonché la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 213
del 28/10/10 non impugnata. Ne consegue che non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso la predetta ordinanza il procedimento amministrativo si è cristallizzato con l'impossibilità per la parte opponente di entrare nel merito del relativo procedimento.
Ritiene il decidente che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento.
In via preliminare, in considerazione dalle eccezioni formulate dall'ente impositore in merito al difetto di legittimazione passiva, va osservato che il contribuente che impugni un atto tributario emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente pagina 3 di 9 impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva,
ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente, ex art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio,
in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario. (cfr. Cass. Civ. n. 2480/2020; nonché Cass.
S.U. n. 16412 del 25.07.2007).
Nel merito, appare utile, in primo luogo, precisare la natura dell'atto di intimazione di pagamento, che va qualificato come atto che si inserisce a pieno titolo nella procedura di riscossione.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018 n.
1144).
Le eccezioni formulate da parte opponente relative alla mancata notifica della cartella di pagamento, sottesa all'avviso di intimazione, sono però infondate e vanno rigettate.
Ed infatti l'ente concessionario ha dato prova della regolare notifica della cartella di pagamento,
notificata in data 6/11/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c, producendo copia dell'estratto di ruolo, relata di notifica mediante deposito presso la casa comunale, nonché avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritta da presunto familiare o addetto alla casa.
In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il pagina 4 di 9 destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la « persona di
famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Inoltre, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, la notifica al familiare dichiaratosi convivente non impone l'avviso dell'avvenuta consegna a mezzo raccomandata.
In tali casi, infatti, spetta al contribuente, qualora volesse contestare la notifica, fornire la prova che la persona che ha materialmente ritirato l'atto non appartiene al nucleo familiare.
Opera in tali casi la c.d. presunzione di conoscenza dell'atto. Del resto, è ragionevole pensare che persone legate da stretti rapporti di parentela, che per varie ragioni si trovino all'interno dell'abitazione di residenza del contribuente, consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario.
Fermo restando che quanto riportato dall'agente postale sulla relata di notifica fa fede fino a querela di falso, nel caso di specie non risultano contestazioni specifiche relative alla notifica de quo,
pertanto, deve considerarsi valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a familiare dichiaratosi convivente. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 15108/19).
In materia di riscossione delle imposte, al fine di fornire la prova dell'avvenuta notifica di una cartella esattoriale, è sufficiente che l'amministrazione finanziaria produca la relata compilata, come è
avvenuto nel caso di specie, secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo pagina 5 di 9 dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto (Cassazione civile, sez. III, 26
giugno 2020, n. 12883 cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2019, n. 16121).
Passando all'esame della ulteriore eccezione sollevata da parte opponente di avvenuta prescrizione del credito azionato dall'ente di riscossione, risulta anch'essa infondata e va pertanto rigettata. Ed infatti, ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta Controparte_7
interruzione del termine di prescrizione.
Più precisamente, è stata prodotta copia dell'atto di preavviso di fermo amministrativo n.
29380201600034901000, notificato in data 01/02/2017 a mezzo dell'agenzia postale NEXIVE, con raccomandata a.r., consegnata a mani della medesima persona, ivi identificata come familiare convivente, alla quale nel 2013 fu recapitata la raccomandata a,r, relativa alla cartella di pagamento,
come emerge da un raffronto fra le relate dei rispettivi avvisi di ricevimento.
A fronte della dettagliata documentazione prodotta dall'ente di riscossione parte opponente non ha sollevato se non generiche contestazioni e non ha offerto prova contraria.
Il preavviso di fermo è un atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria comunica ulteriormente al debitore la propria pretesa creditoria per cui esso va correttamente qualificato come atto idoneo ad interrompere la prescrizione (in tal senso Corte di Cassazione ordinanza n. 5469/2019).
Come è noto, attualmente gli atti tributari possono essere recapitati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale ( , come stabilito dalla legge n. 124 del 2017 in Controparte_8
attuazione della liberalizzazione dei servizi postali.
Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella introdotta dalla legge n. 124 del 2017,
l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale”
pagina 6 di 9 può procedere alla notifica di atti amministrativi e tributari (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020,
confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369). Nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo rientra tra gli atti tributari notificabili da agente postale privato.
Da ultimo, con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024, la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30
aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a solo la notifica degli atti giudiziari e CP_8
delle violazioni del codice della strada.
Sempre con riferimento alla superiore eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, va osservato che tra la data di notifica dell'atto interruttivo 01.02.2017 e la data di notifica dell'avviso di intimazione 28.07.2023 non sono maturati i temini di prescrizione, atteso che nell'arco temporale in esame trova applicazione la normativa di sospensione dei termini per emergenza Covid 2019.
Durante il periodo emergenziale Covid 2019 sono stati sospesi i termini di versamento delle entrate tributarie e delle azioni esecutive, riprese, a norma del decreto sostegni-bis n. 73/2021, a partire dall'1.09.2021, ne consegue che anche l'atto di preavviso di fermo amministrativo rientra nel periodo di sospensione richiamato.
Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori. Si determina quindi uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (ordinanza n.
960/2025).
pagina 7 di 9 Ciò premesso, ne consegue che la notifica del preavviso di fermo amministrativo va considerata valida dal punto di vista procedurale, eseguita da agenzia privata legittimata a svolgere la suddetta attività notificatoria nonchè eseguita nei termini di legge.
Alla luce delle argomentazioni svolte e dei principi giuridici richiamati l'opposizione non può
essere accolta.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore come dichiarato in citazione;
tariffa minima per ciascuna fase del procedimento, considerata la natura documentale del giudizio), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Non sussistono invece i presupposti per Parte_1
condannare parte opponente anche ex art. 96 c.p.c., considerando la corretta condotta processuale e la proposizione di contestazione che, pur rigettate alla luce della documentazione prodotta, non potevano considerarsi ex ante come meramente pretestuose.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10579/2023 R.G.,
1) dichiara legittimo l'atto d'intimazione di pagamento opposto n. 29320239001628781000 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320130021047979000, emessa dalla
[...]
in quanto entrambi validamente notificati e nei termini di legge. Controparte_3
2) rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata e per l'effetto conferma la cartella di pagamento n. 29320130021047979000 per l'importo di Euro 2.990,73;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi Euro 1.278,00 per compensi Controparte_5
pagina 8 di 9 professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% pari ad Euro 191,70, oltre IVA e
CPA come per legge;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi Euro 1.278,00 per compensi Controparte_6
professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% pari ad Euro191,70, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 14 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10579/2023 promossa da:
(C.F. , domiciliato in Via Aurelio Spampinato n. 33 Parte_1 C.F._1
Adrano, presso lo studio dell'Avv. Dario Di Stefano, giusta procura in atti.
PARTE OPPONENTE
contro con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_1
14, (C.F e P.I. n. )-(già – Agente per la Riscossione per la P.IVA_1 Controparte_2
provincia di Catania), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Arezzo via P. Uccello 6, presso lo studio dell'Avv. Francesco Francini, giusta procura agli atti.
PARTE OPPOSTA
e nei confronti di pagina 1 di 9 (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 [...]
pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via Prefettura, n.14, presso CP_4
l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso, dall'avv. Nicola Alleruzzo, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c. nella misura massima ivi indicata ossia giorni 60, 30 e giorni 15, all'udienza del 8/01/2025 le parti hanno discusso, come da note depositate telematicamente, e il giudice ha posto la causa in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. introduttivo del presente giudizio, premesso di essere venuto a conoscenza, in data 28.07.2023, tramite Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29320239001628781000, dell'esistenza della cartella di pagamento n.
29320130021047979000, emessa dalla per l'importo di Euro 2.990,73, Controparte_3
ha convenuto in giudizio il citato ente impositore, nonché l'ente concessionario, per sentire in sintesi dichiarare l'illegittimità della iscrizione a ruolo e la nullità del sopra menzionato atto d'intimazione di pagamento, per omessa notifica dell'atto prodromico, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo.
Segnatamente, l'attore sostiene di non aver mai ricevuto alcuna valida e rituale notifica della suddetta cartella di pagamento, avente ad oggetto una sanzione amministrativa pecuniaria relativa all'anno 2010 per violazione degli artt. 193, co.1, e 258, co.4, d. lgs152/06, in materia di trasporti pagina 2 di 9 speciali non pericolosi “senza il previsto formulario di identificazione”, elevata dagli Agenti del Corpo
di Polizia Provinciale di Catania.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita , la Controparte_5
quale, respingendo in toto la domanda dell'opponente, ha prodotto documentazione attestante la regolare notifica dell'impugnato avviso d'intimazione di pagamento, della cartella di pagamento ad esso sottesa, nonché del preavviso di fermo amministrativo avente valore di atto interruttivo della prescrizione.
Costituitasi anche la , ha preliminarmente eccepito Controparte_6
il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore in quanto i vizi denunziati dall'opponente relativi alla mancata notifica della cartella riguarderebbero esclusivamente l'attività propria dell'ente di riscossione.
Nel merito, l'ente impositore, rilevando l'infondatezza della domanda proposta, ha prodotto anch'esso documentazione attestante la regolare emissione del verbale di accertamento delle violazioni amministrative di cui sopra, nonché la regolare notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 213
del 28/10/10 non impugnata. Ne consegue che non essendo stata proposta alcuna impugnazione avverso la predetta ordinanza il procedimento amministrativo si è cristallizzato con l'impossibilità per la parte opponente di entrare nel merito del relativo procedimento.
Ritiene il decidente che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento.
In via preliminare, in considerazione dalle eccezioni formulate dall'ente impositore in merito al difetto di legittimazione passiva, va osservato che il contribuente che impugni un atto tributario emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente pagina 3 di 9 impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva,
ha l'onere di chiamare in giudizio l'ente, ex art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio,
in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario. (cfr. Cass. Civ. n. 2480/2020; nonché Cass.
S.U. n. 16412 del 25.07.2007).
Nel merito, appare utile, in primo luogo, precisare la natura dell'atto di intimazione di pagamento, che va qualificato come atto che si inserisce a pieno titolo nella procedura di riscossione.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018 n.
1144).
Le eccezioni formulate da parte opponente relative alla mancata notifica della cartella di pagamento, sottesa all'avviso di intimazione, sono però infondate e vanno rigettate.
Ed infatti l'ente concessionario ha dato prova della regolare notifica della cartella di pagamento,
notificata in data 6/11/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c, producendo copia dell'estratto di ruolo, relata di notifica mediante deposito presso la casa comunale, nonché avviso di ricevimento della raccomandata sottoscritta da presunto familiare o addetto alla casa.
In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare «a persona di famiglia», secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il pagina 4 di 9 destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la « persona di
famiglia» consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Inoltre, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, la notifica al familiare dichiaratosi convivente non impone l'avviso dell'avvenuta consegna a mezzo raccomandata.
In tali casi, infatti, spetta al contribuente, qualora volesse contestare la notifica, fornire la prova che la persona che ha materialmente ritirato l'atto non appartiene al nucleo familiare.
Opera in tali casi la c.d. presunzione di conoscenza dell'atto. Del resto, è ragionevole pensare che persone legate da stretti rapporti di parentela, che per varie ragioni si trovino all'interno dell'abitazione di residenza del contribuente, consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario.
Fermo restando che quanto riportato dall'agente postale sulla relata di notifica fa fede fino a querela di falso, nel caso di specie non risultano contestazioni specifiche relative alla notifica de quo,
pertanto, deve considerarsi valida la notificazione della cartella di pagamento consegnata a familiare dichiaratosi convivente. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 15108/19).
In materia di riscossione delle imposte, al fine di fornire la prova dell'avvenuta notifica di una cartella esattoriale, è sufficiente che l'amministrazione finanziaria produca la relata compilata, come è
avvenuto nel caso di specie, secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo pagina 5 di 9 dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto (Cassazione civile, sez. III, 26
giugno 2020, n. 12883 cfr., in tal senso, Cass. 14 giugno 2019, n. 16121).
Passando all'esame della ulteriore eccezione sollevata da parte opponente di avvenuta prescrizione del credito azionato dall'ente di riscossione, risulta anch'essa infondata e va pertanto rigettata. Ed infatti, ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta Controparte_7
interruzione del termine di prescrizione.
Più precisamente, è stata prodotta copia dell'atto di preavviso di fermo amministrativo n.
29380201600034901000, notificato in data 01/02/2017 a mezzo dell'agenzia postale NEXIVE, con raccomandata a.r., consegnata a mani della medesima persona, ivi identificata come familiare convivente, alla quale nel 2013 fu recapitata la raccomandata a,r, relativa alla cartella di pagamento,
come emerge da un raffronto fra le relate dei rispettivi avvisi di ricevimento.
A fronte della dettagliata documentazione prodotta dall'ente di riscossione parte opponente non ha sollevato se non generiche contestazioni e non ha offerto prova contraria.
Il preavviso di fermo è un atto mediante il quale l'amministrazione finanziaria comunica ulteriormente al debitore la propria pretesa creditoria per cui esso va correttamente qualificato come atto idoneo ad interrompere la prescrizione (in tal senso Corte di Cassazione ordinanza n. 5469/2019).
Come è noto, attualmente gli atti tributari possono essere recapitati da operatori diversi dal fornitore del servizio universale ( , come stabilito dalla legge n. 124 del 2017 in Controparte_8
attuazione della liberalizzazione dei servizi postali.
Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella introdotta dalla legge n. 124 del 2017,
l'operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla “licenza individuale”
pagina 6 di 9 può procedere alla notifica di atti amministrativi e tributari (S.U. n. 8416/2019 e 299 e 300 del 2020,
confermata da Cass., Sez. 5, 12.11.2020, n. 25521 e Cass., Sez. 5, 7.7.2021, n. 19369). Nel caso di specie il preavviso di fermo amministrativo rientra tra gli atti tributari notificabili da agente postale privato.
Da ultimo, con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024, la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30
aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a solo la notifica degli atti giudiziari e CP_8
delle violazioni del codice della strada.
Sempre con riferimento alla superiore eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, va osservato che tra la data di notifica dell'atto interruttivo 01.02.2017 e la data di notifica dell'avviso di intimazione 28.07.2023 non sono maturati i temini di prescrizione, atteso che nell'arco temporale in esame trova applicazione la normativa di sospensione dei termini per emergenza Covid 2019.
Durante il periodo emergenziale Covid 2019 sono stati sospesi i termini di versamento delle entrate tributarie e delle azioni esecutive, riprese, a norma del decreto sostegni-bis n. 73/2021, a partire dall'1.09.2021, ne consegue che anche l'atto di preavviso di fermo amministrativo rientra nel periodo di sospensione richiamato.
Recentemente, la Suprema Corte ha chiarito che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori. Si determina quindi uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (ordinanza n.
960/2025).
pagina 7 di 9 Ciò premesso, ne consegue che la notifica del preavviso di fermo amministrativo va considerata valida dal punto di vista procedurale, eseguita da agenzia privata legittimata a svolgere la suddetta attività notificatoria nonchè eseguita nei termini di legge.
Alla luce delle argomentazioni svolte e dei principi giuridici richiamati l'opposizione non può
essere accolta.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo (valore come dichiarato in citazione;
tariffa minima per ciascuna fase del procedimento, considerata la natura documentale del giudizio), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Non sussistono invece i presupposti per Parte_1
condannare parte opponente anche ex art. 96 c.p.c., considerando la corretta condotta processuale e la proposizione di contestazione che, pur rigettate alla luce della documentazione prodotta, non potevano considerarsi ex ante come meramente pretestuose.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10579/2023 R.G.,
1) dichiara legittimo l'atto d'intimazione di pagamento opposto n. 29320239001628781000 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 29320130021047979000, emessa dalla
[...]
in quanto entrambi validamente notificati e nei termini di legge. Controparte_3
2) rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata e per l'effetto conferma la cartella di pagamento n. 29320130021047979000 per l'importo di Euro 2.990,73;
3) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi Euro 1.278,00 per compensi Controparte_5
pagina 8 di 9 professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% pari ad Euro 191,70, oltre IVA e
CPA come per legge;
4) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi Euro 1.278,00 per compensi Controparte_6
professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% pari ad Euro191,70, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 14 marzo 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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