Art. 1738. Iscrizione nei ruoli 1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo. 2. In quest'ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. E' in facolta' dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio. 3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1. 4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l'impegno stesso. 5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione ne' modifica dell'impegno di arruolamento. 6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; cio' indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possono essere oggetto. Del provvedimento e' subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale. 7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.
Articolo 1738 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1737Articolo 1739
Articolo 1738 del Codice dell'ordinamento militare
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 450
- Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2023, n. 9504
- Cass. civ., sez. II, sentenza 02/12/2024, n. 30791
- Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 243
- TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 16/12/2021, n. 684
- Trib. Reggio Calabria, decreto 28/03/2025
- Trib. Nola, sentenza 17/04/2025, n. 1195
- Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2507
- Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 211
- Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 532
- Trib. Arezzo, sentenza 08/04/2025, n. 187
- Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6453
- Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 12
- Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 559
- Trib. Avezzano, sentenza 19/11/2024, n. 296
- Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 735
- Articolo 90 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
- Articolo 1 della Legge 17 dicembre 1957, n. 1250