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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lara Seccacini Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3114/2025 promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO Parte_1
COPPARI;
RICORRENTE contro nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IN AG;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “- la minore
[...]
sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1 Parte_1
- Il sig. potrà tenere con sé la minore quando vorrà, previo accordo con la sig.ra e comunque a fine CP_1 Pt_1 settimana alternati (che coincideranno con la settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo pomeridiano) da CP_1 venerdì sera alle ore 21:15 fino alla domenica sera alle ore 20:30, momento in cui provvederà a riaccompagnarla a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione materna. Nella medesima settimana in
1 cui è impegnato nel turno pomeridiano, il sig. terrà con sé la minore anche il giovedì pomeriggio. Viceversa, nella CP_1 settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo mattutino, e la minore trascorre il fine settimana con la madre, CP_1 egli potrà tenerla il martedì pomeriggio sino alle 20:30 nonché il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì alle 20:30;
- Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, la minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui la minore non passerà il giorno di Natale (25 dicembre);
- Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 2 giugno di ogni anno;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della minore;
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
MA ON (AN) il 26.06.2021.
Con comparsa depositata in data 16.09.2025, si è costituito in giudizio Controparte_1 associandosi alla domanda di separazione, ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Nel frattempo, il medesimo sig. aveva proposto, innanzi a questo Tribunale, autonomo ricorso CP_1 per separazione giudiziale, iscritto al n. 3318/2025 R.G.
I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza del 16 ottobre 2025.
Nel corso della medesima udienza, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore: “- la minore sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre - Il sig. potrà tenere con sé la minore quando vorrà, previo accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
e comunque a fine settimana alternati (che coincideranno con la settimana in cui il sig. svolge il turno Pt_1 CP_1 lavorativo pomeridiano) da venerdì sera alle ore 21:15 fino alla domenica sera alle ore 20:30, momento in cui provvederà a riaccompagnarla a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione materna. Nella medesima settimana in cui è impegnato nel turno pomeridiano, il sig. terrà con sé la minore anche il giovedì pomeriggio. Viceversa, nella CP_1 settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo mattutino, e la minore trascorre il fine settimana con la madre, CP_1 egli potrà tenerla il martedì pomeriggio sino alle 20:30 nonché il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì alle 20:30;
2 - Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, la minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui la minore non passerà il giorno di Natale (25 dicembre); - Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 2 giugno di ogni anno;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della minore;
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate”.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che i coniugi e hanno contratto matrimonio in data 26 giugno Pt_1 CP_1
2021 a MA ON (AN).
Il venir meno di una stabile comunione materiale e spirituale di vita e la concorde volontà di separarsi inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è pertanto fondata e deve essere accolta, dovendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori condizioni concordate risultano adeguate agli interessi morali e materiali della minore Per_1 garantendole un equilibrato rapporto con entrambi i genitori e una stabile organizzazione di vita familiare.
Il Collegio può pertanto omologare gli accordi raggiunti dalle parti.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore eccezione respinta, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio MA ON (AN) in data 26.06.2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MA ON (AN) al numero 3 parte I serie // Ufficio 1 dell'anno 2021; omologa le condizioni concordate dalle parti e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Lara Seccacini 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lara Seccacini Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3114/2025 promossa da: nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO Parte_1
COPPARI;
RICORRENTE contro nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IN AG;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: dichiarare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “- la minore
[...]
sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Per_1 Parte_1
- Il sig. potrà tenere con sé la minore quando vorrà, previo accordo con la sig.ra e comunque a fine CP_1 Pt_1 settimana alternati (che coincideranno con la settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo pomeridiano) da CP_1 venerdì sera alle ore 21:15 fino alla domenica sera alle ore 20:30, momento in cui provvederà a riaccompagnarla a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione materna. Nella medesima settimana in
1 cui è impegnato nel turno pomeridiano, il sig. terrà con sé la minore anche il giovedì pomeriggio. Viceversa, nella CP_1 settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo mattutino, e la minore trascorre il fine settimana con la madre, CP_1 egli potrà tenerla il martedì pomeriggio sino alle 20:30 nonché il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì alle 20:30;
- Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, la minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui la minore non passerà il giorno di Natale (25 dicembre);
- Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 2 giugno di ogni anno;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della minore;
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la separazione dal coniuge con il quale ha contratto matrimonio in Controparte_1
MA ON (AN) il 26.06.2021.
Con comparsa depositata in data 16.09.2025, si è costituito in giudizio Controparte_1 associandosi alla domanda di separazione, ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
Nel frattempo, il medesimo sig. aveva proposto, innanzi a questo Tribunale, autonomo ricorso CP_1 per separazione giudiziale, iscritto al n. 3318/2025 R.G.
I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza del 16 ottobre 2025.
Nel corso della medesima udienza, le parti hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore: “- la minore sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre - Il sig. potrà tenere con sé la minore quando vorrà, previo accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
e comunque a fine settimana alternati (che coincideranno con la settimana in cui il sig. svolge il turno Pt_1 CP_1 lavorativo pomeridiano) da venerdì sera alle ore 21:15 fino alla domenica sera alle ore 20:30, momento in cui provvederà a riaccompagnarla a scuola o, nei periodi di sospensione scolastica, presso l'abitazione materna. Nella medesima settimana in cui è impegnato nel turno pomeridiano, il sig. terrà con sé la minore anche il giovedì pomeriggio. Viceversa, nella CP_1 settimana in cui il sig. svolge il turno lavorativo mattutino, e la minore trascorre il fine settimana con la madre, CP_1 egli potrà tenerla il martedì pomeriggio sino alle 20:30 nonché il giovedì dall'uscita di scuola sino al venerdì alle 20:30;
2 - Durante le vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, la minore trascorrerà il periodo dal 25 al 31 dicembre con un genitore e dal 1° al 6 gennaio con l'altro, alternando gli anni. Inoltre, la Vigilia di Natale, pernottamento compreso, sarà trascorsa con il genitore con cui la minore non passerà il giorno di Natale (25 dicembre); - Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il 2 giugno di ogni anno;
- l'assegno unico sarà percepito per intero dalla sig.ra Pt_1
- il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della minore;
- le spese straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale, saranno ripartite al 50% tra i genitori;
- rinuncia alle ulteriori domande;
- spese di lite compensate”.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni facendo propria la proposta conciliativa e rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento.
Dagli atti di causa risulta che i coniugi e hanno contratto matrimonio in data 26 giugno Pt_1 CP_1
2021 a MA ON (AN).
Il venir meno di una stabile comunione materiale e spirituale di vita e la concorde volontà di separarsi inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi.
La domanda di separazione è pertanto fondata e deve essere accolta, dovendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Le ulteriori condizioni concordate risultano adeguate agli interessi morali e materiali della minore Per_1 garantendole un equilibrato rapporto con entrambi i genitori e una stabile organizzazione di vita familiare.
Il Collegio può pertanto omologare gli accordi raggiunti dalle parti.
Le spese del presente procedimento, come concordato, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore eccezione respinta, così provvede: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio MA ON (AN) in data 26.06.2021, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MA ON (AN) al numero 3 parte I serie // Ufficio 1 dell'anno 2021; omologa le condizioni concordate dalle parti e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Lara Seccacini 3