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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 579 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Carmen Cavuoto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, c.so
Garibaldi n. 184,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/02/2024 il ricorrente ha esposto di avere contratto – nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operatore ecologico, svolta dal 1980 e comportante la continua esposizione a molteplici fonti di rischio quali posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, torsioni innaturali del busto – varie patologie (epicondilite, lombosciatalgia, gonalgia), in parte tabellate, di avere presentato all' , in data 24/11/2022, CP_1 domanda di riconoscimento dell'origine professionale delle suddette patologie, respinta per assenza del nesso causale, e di avere inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “accertare e CP_1 dichiarare che il sig. presenta una tecnopatia deponente per artralgia gomito, epicondilite, Pt_1 periartrite bilaterale, gonalgia ecc. così come dalla domanda amministrativa, patologie invalidanti CP_ nella misura del 16% e non inferiore al 6%. In forza di tanto condannare l' al pagamento della simmetrica rendita infortunistica e/o dell'indennizzo per danno biologico in misura non inferiore al 6% a decorrere dalla domanda amministrativa”; con vittoria delle spese, da attribuirsi alla procuratrice anticipataria.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_2
1 Ha, in particolare, dedotto che le informazioni acquisite in fase amministrativa avevano permesso di concludere che non vi era stata un'idonea esposizione a rischio, e che pertanto le patologie lamentate, ad origine multifattoriale e ad esordio non precoce in un lavoratore ultrasessantenne, né particolarmente accentuate, erano riconducibili a cause extralavorative.
La causa, escussi i testimoni indicati da parte ricorrente e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al
2 rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale.
Con certificazione medica del 22/11/2022 il ricorrente, operatore ecologico, ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale delle patologie “cervicouncoartrosi, periartrite bilaterale, artralgia gomito, epicondilite, lombalgia, sciatalgia, gonalgia bilaterale, gonartrosi”, in connessione con l'esposizione, nel corso dell'attività lavorativa espletata a far data dal 1° marzo
1982 fino all'attualità, a movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.
La domanda è stata respinta dall' in quanto il rischio lavorativo non è stato ritenuto idoneo CP_1
a provocare la malattia denunciata.
Le osteoartropatie (polso, gomito, spalla) sono tabellate con riferimento a “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio”.
L'epicondilite è tabellata in connessione con “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza”.
Le altre patologie non sono tabellate.
Dall'estratto contributivo, nonché dall'anamnesi raccolta presso l' , risulta che il ricorrente CP_1
è stato impiegato come lavoratore dipendente nel settore edile da marzo 1982 a gennaio 2005, con un lungo intervallo di cassa integrazione e poi di disoccupazione dal 1995 all'agosto del 2002.
Da febbraio 2005 ha lavorato come operatore ecologico alle dipendenze di diverse società, dal
2008 sempre a tempo parziale.
Da luglio 2018 espleta tale attività alle dipendenze della Eco Recuperi Cioffi s.r.l., con un contratto part time al 47,36% secondo il CCNL cooperative sociali (cfr. buste paga, denuncia di malattia professionale del datore di lavoro), ovvero per 18 ore settimanali (3 ore giornaliere, come da anamnesi e denuncia di malattia professionale). Svolge mansioni di addetto alla raccolta CP_1 porta a porta dei rifiuti.
Il teste , collega fino al 2020 circa, epoca del pensionamento, ha dichiarato: Testimone_1
“Conosco il Sig. perché siamo stati colleghi di lavoro per circa venti anni, non ricordo Pt_1 esattamente quando il Sig. ha cominciato a lavorare. Riferisco che il Sig. era Pt_1 Pt_1 posizionato sulla spondina dietro il camion compattatore e raccoglieva i sacchetti di immondizia insieme ad un altro dipendente e li caricavano dentro la vasca del compattatore. Il lavoro si svolgeva nel paese di San Bartolomeo in Galdo prevalentemente nel centro perché nei vicoli l'auto compattatore non entrava. I turni di lavoro prevedevano un impiego dalle 6 di mattina sino alle
10/11 più o meno. Il lavoro si svolgeva ogni giorno mentre la domenica che vi era il mercato si usciva in tre nel turno pomeridiano con regolare turnazione. … Il lavoro comportava che il Sig. nel prendere e poi gettare il sacchetto nella vasca del compattatore veniva sottoposto ad Pt_1 importanti torsioni del busto”. Il teste anch'egli collega fino al 2020 circa, epoca del pensionamento, ha riferito: Testimone_2
“Conosco Il Sig. perché siamo stati colleghi di lavoro per circa 20 anni. Svolgevamo la Pt_1 3 stessa attività però ricordo che il Sig. veniva sempre aiutato quando si dovevano sollevare Pt_1 sacchetti di immondizia più pesanti perché aveva problemi di schiena e di braccia. Il nostro lavoro si svolgeva con le seguenti modalità: la mattina andavamo a prendere il camion stazionato presso l'isola ecologica e io insieme al Sig. ci posizionavamo dietro il camion e iniziavamo Pt_1 il giro nel paese il lavoro consisteva nel raccogliere i sacchetti di immondizia posizionati lungo il tragitto e li caricavamo nell'auto compattatore. Il Sig. lavorava dalle 6 alle 9 tutte le Pt_1 mattine e la domenica con regolare turnazione una settimana ciascuna si lavorava di pomeriggio perché di mattina vi era stato il mercato”.
Dalla prova non è dunque emerso che il ricorrente impiegasse abitualmente utensili o attrezzature che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio, né che svolgesse, nel corso del turno di lavoro, compiti comportanti movimenti ripetuti dell'avambraccio o azioni di presa con l'uso di forza.
Quanto alla movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro, nella denuncia, ha dichiarato che il lavoratore solleva pesi “di modesta entità”, e il ricorrente non ha dimostrato il contrario, dal momento che da nessuna delle deposizioni si evincono elementi concreti in ordine al peso dei sacchi.
Il DVR della (in prod. ) evidenzia un rischio basso connesso alla MMC per gli Parte_2 CP_1 operatori ecologici addetti alla raccolta porta a porta, e un livello di rischio di sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori, secondo la metodologia OCRA, molto lieve.
Ancora, per quanto riguarda la durata dell'esposizione giornaliera al rischio, dalla documentazione agli atti, confortata da quanto riferito al medico dell' dallo stesso CP_1 ricorrente, nonché dalla deposizione del teste risulta acclarato che il ricorrente lavora, Tes_2 quanto meno dal 2018, per sei giorni alla settimana e per tre ore giornaliere, diversamente da quanto affermato dal teste (peraltro con affermazione genericamente riferita all'intero Tes_1 ventennio in cui ha dichiarato di essere stato collega dell' . Pt_1
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha dato atto di avere riscontrato, all'esame obiettivo, quanto segue: “Presenta dolenzia alla digito pressione sulle apofisi spinose delle vertebre cervicali con lieve contrattura antalgica dei muscoli longitudinali del collo. … Presenza di Artralgia gomito sinistro da esiti traumatici epicondilite destra con difficoltà nella prensione fine e nella supinazione arto superiore dx. presenta dolore spalla dx trattato con apparecchio gessato. Presenza di contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali in regione lombo sacrale …
Presenta dolenzia alla palpazione del ginocchio dx da gonartrosi e alla flesso estensione forzata dell'arto inferiore dx…”, e ha concluso per la non ascrivibilità delle patologie denunciate all'attività lavorativa, tenuto conto anche del fatto che è fisiologico, in tutti i lavori usuranti o simili, che dopo quarant'anni di lavoro le parti anatomiche interessate si usurino.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da un'adeguata, per quanto stringata, motivazione, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche, per cui meritano condivisione.
Esse sono, del resto, coerenti con l'esito dell'istruttoria, da cui non è emersa né l'adibizione del ricorrente alle lavorazioni in dipendenza dalle quali le malattie denunciate (o meglio alcune di esse) sono tabellate, né che sia stato altrimenti esposto a un grado significativo di rischio.
Al riguardo, va ribadito che la prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una 4 eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent.
n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del
25/05/2004).
Ne discende, in assenza di prova dell'origine professionale delle malattie denunciate, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite si compensano in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 579 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'avv. Carmen Cavuoto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento, c.so
Garibaldi n. 184,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
n. 76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/02/2024 il ricorrente ha esposto di avere contratto – nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di operatore ecologico, svolta dal 1980 e comportante la continua esposizione a molteplici fonti di rischio quali posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi, torsioni innaturali del busto – varie patologie (epicondilite, lombosciatalgia, gonalgia), in parte tabellate, di avere presentato all' , in data 24/11/2022, CP_1 domanda di riconoscimento dell'origine professionale delle suddette patologie, respinta per assenza del nesso causale, e di avere inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “accertare e CP_1 dichiarare che il sig. presenta una tecnopatia deponente per artralgia gomito, epicondilite, Pt_1 periartrite bilaterale, gonalgia ecc. così come dalla domanda amministrativa, patologie invalidanti CP_ nella misura del 16% e non inferiore al 6%. In forza di tanto condannare l' al pagamento della simmetrica rendita infortunistica e/o dell'indennizzo per danno biologico in misura non inferiore al 6% a decorrere dalla domanda amministrativa”; con vittoria delle spese, da attribuirsi alla procuratrice anticipataria.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_2
1 Ha, in particolare, dedotto che le informazioni acquisite in fase amministrativa avevano permesso di concludere che non vi era stata un'idonea esposizione a rischio, e che pertanto le patologie lamentate, ad origine multifattoriale e ad esordio non precoce in un lavoratore ultrasessantenne, né particolarmente accentuate, erano riconducibili a cause extralavorative.
La causa, escussi i testimoni indicati da parte ricorrente e disposta CTU medico-legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004).
Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al
2 rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale.
Con certificazione medica del 22/11/2022 il ricorrente, operatore ecologico, ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale delle patologie “cervicouncoartrosi, periartrite bilaterale, artralgia gomito, epicondilite, lombalgia, sciatalgia, gonalgia bilaterale, gonartrosi”, in connessione con l'esposizione, nel corso dell'attività lavorativa espletata a far data dal 1° marzo
1982 fino all'attualità, a movimentazione manuale di carichi e posture incongrue.
La domanda è stata respinta dall' in quanto il rischio lavorativo non è stato ritenuto idoneo CP_1
a provocare la malattia denunciata.
Le osteoartropatie (polso, gomito, spalla) sono tabellate con riferimento a “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano l'impiego di utensili, attrezzature, macchine ed apparecchi che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio”.
L'epicondilite è tabellata in connessione con “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio, e/o azioni di presa della mano con uso di forza”.
Le altre patologie non sono tabellate.
Dall'estratto contributivo, nonché dall'anamnesi raccolta presso l' , risulta che il ricorrente CP_1
è stato impiegato come lavoratore dipendente nel settore edile da marzo 1982 a gennaio 2005, con un lungo intervallo di cassa integrazione e poi di disoccupazione dal 1995 all'agosto del 2002.
Da febbraio 2005 ha lavorato come operatore ecologico alle dipendenze di diverse società, dal
2008 sempre a tempo parziale.
Da luglio 2018 espleta tale attività alle dipendenze della Eco Recuperi Cioffi s.r.l., con un contratto part time al 47,36% secondo il CCNL cooperative sociali (cfr. buste paga, denuncia di malattia professionale del datore di lavoro), ovvero per 18 ore settimanali (3 ore giornaliere, come da anamnesi e denuncia di malattia professionale). Svolge mansioni di addetto alla raccolta CP_1 porta a porta dei rifiuti.
Il teste , collega fino al 2020 circa, epoca del pensionamento, ha dichiarato: Testimone_1
“Conosco il Sig. perché siamo stati colleghi di lavoro per circa venti anni, non ricordo Pt_1 esattamente quando il Sig. ha cominciato a lavorare. Riferisco che il Sig. era Pt_1 Pt_1 posizionato sulla spondina dietro il camion compattatore e raccoglieva i sacchetti di immondizia insieme ad un altro dipendente e li caricavano dentro la vasca del compattatore. Il lavoro si svolgeva nel paese di San Bartolomeo in Galdo prevalentemente nel centro perché nei vicoli l'auto compattatore non entrava. I turni di lavoro prevedevano un impiego dalle 6 di mattina sino alle
10/11 più o meno. Il lavoro si svolgeva ogni giorno mentre la domenica che vi era il mercato si usciva in tre nel turno pomeridiano con regolare turnazione. … Il lavoro comportava che il Sig. nel prendere e poi gettare il sacchetto nella vasca del compattatore veniva sottoposto ad Pt_1 importanti torsioni del busto”. Il teste anch'egli collega fino al 2020 circa, epoca del pensionamento, ha riferito: Testimone_2
“Conosco Il Sig. perché siamo stati colleghi di lavoro per circa 20 anni. Svolgevamo la Pt_1 3 stessa attività però ricordo che il Sig. veniva sempre aiutato quando si dovevano sollevare Pt_1 sacchetti di immondizia più pesanti perché aveva problemi di schiena e di braccia. Il nostro lavoro si svolgeva con le seguenti modalità: la mattina andavamo a prendere il camion stazionato presso l'isola ecologica e io insieme al Sig. ci posizionavamo dietro il camion e iniziavamo Pt_1 il giro nel paese il lavoro consisteva nel raccogliere i sacchetti di immondizia posizionati lungo il tragitto e li caricavamo nell'auto compattatore. Il Sig. lavorava dalle 6 alle 9 tutte le Pt_1 mattine e la domenica con regolare turnazione una settimana ciascuna si lavorava di pomeriggio perché di mattina vi era stato il mercato”.
Dalla prova non è dunque emerso che il ricorrente impiegasse abitualmente utensili o attrezzature che trasmettono vibrazioni al sistema mano-braccio, né che svolgesse, nel corso del turno di lavoro, compiti comportanti movimenti ripetuti dell'avambraccio o azioni di presa con l'uso di forza.
Quanto alla movimentazione manuale di carichi, il datore di lavoro, nella denuncia, ha dichiarato che il lavoratore solleva pesi “di modesta entità”, e il ricorrente non ha dimostrato il contrario, dal momento che da nessuna delle deposizioni si evincono elementi concreti in ordine al peso dei sacchi.
Il DVR della (in prod. ) evidenzia un rischio basso connesso alla MMC per gli Parte_2 CP_1 operatori ecologici addetti alla raccolta porta a porta, e un livello di rischio di sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori, secondo la metodologia OCRA, molto lieve.
Ancora, per quanto riguarda la durata dell'esposizione giornaliera al rischio, dalla documentazione agli atti, confortata da quanto riferito al medico dell' dallo stesso CP_1 ricorrente, nonché dalla deposizione del teste risulta acclarato che il ricorrente lavora, Tes_2 quanto meno dal 2018, per sei giorni alla settimana e per tre ore giornaliere, diversamente da quanto affermato dal teste (peraltro con affermazione genericamente riferita all'intero Tes_1 ventennio in cui ha dichiarato di essere stato collega dell' . Pt_1
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha dato atto di avere riscontrato, all'esame obiettivo, quanto segue: “Presenta dolenzia alla digito pressione sulle apofisi spinose delle vertebre cervicali con lieve contrattura antalgica dei muscoli longitudinali del collo. … Presenza di Artralgia gomito sinistro da esiti traumatici epicondilite destra con difficoltà nella prensione fine e nella supinazione arto superiore dx. presenta dolore spalla dx trattato con apparecchio gessato. Presenza di contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali in regione lombo sacrale …
Presenta dolenzia alla palpazione del ginocchio dx da gonartrosi e alla flesso estensione forzata dell'arto inferiore dx…”, e ha concluso per la non ascrivibilità delle patologie denunciate all'attività lavorativa, tenuto conto anche del fatto che è fisiologico, in tutti i lavori usuranti o simili, che dopo quarant'anni di lavoro le parti anatomiche interessate si usurino.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da un'adeguata, per quanto stringata, motivazione, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche, per cui meritano condivisione.
Esse sono, del resto, coerenti con l'esito dell'istruttoria, da cui non è emersa né l'adibizione del ricorrente alle lavorazioni in dipendenza dalle quali le malattie denunciate (o meglio alcune di esse) sono tabellate, né che sia stato altrimenti esposto a un grado significativo di rischio.
Al riguardo, va ribadito che la prova, gravante sul lavoratore, della derivazione della malattia da causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità. Ne consegue che, ove la patologia presenti una 4 eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 15080 del 26/06/2009, Sez. L, Sent.
n. 21021 del 08/10/2007, Sez. L, Sent. n. 14308 del 21/06/2006, Sez. L, Sent. n. 10042 del
25/05/2004).
Ne discende, in assenza di prova dell'origine professionale delle malattie denunciate, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite si compensano in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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