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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida RC Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 319 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Boscarato e dall'avv. Maria
Chiara Trentalancia per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta CP_1 C.F._1
Immobiliare San Lorenzo di RC LO (P.Iva ) cancellata, P.IVA_2 [...]
(P. Iva ) in scioglimento e liquidazione, in Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 9 persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore, CP_3
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4 tutte rappresentate e difese dall'avv. Giuliano Stracci e dall'avv. Giandomenico
Rossetti per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 2508 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 12.01.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riassunzione del giudizio di Cassazione oggetto del presente atto, uniformandosi al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 26.1.2024 n. 2508/2024, rigettare l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Jesi n. 421/11 del 7.11.2011, che a sua volta aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto. Condannare la società il signor e la società Controparte_3 CP_1 [...]
loro, al p elle spese di Controparte_4 relative al primo grado di giudizio (liquidate nella sentenza n. 421/11 del Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Jesi in “€ 3.272,00 per diritti;
€ 4.150,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge, nonché il richiesto rimborso forfetario nella misura del 12,50%”) al grado di appello (liquidate nella sentenza n. 2330/2018 della Corte di Appello di Ancona in “€ 2.835,00 + 4.120,00 + 4.860,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e di decisione, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge”), al giudizio di legittimità ed al presente giudizio di rinvio. Condannarli altresì, sempre in solido fra loro, alla restituzione della somma di € 23.014,48, pagata da in data 19.12.2018 al loro difensore Avv. Parte_1
Giuliano Stracci, come da sua specifica richiesta (docc. 3 e 4) a titolo di spese legali liquidate per il primo e secondo grado di giudizio. In via istruttoria (…)”
pagina 2 di 9 Per le appellate:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
- in riforma della sentenza n. 421/11 ( cfr. doc. n. 1) emessa tra le parti dal Giudice del Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi nella persona del Giudice Onorario Dott. Roberta Casoli, in funzione di Giudice Unico Monocratico, depositata in Cancelleria in data 7.11.2011, non notificata, IN VIA ISTRUTTORIA (…),
- IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare che la ditta IME di RC LO, ora in proprio e quale CP_1 titolare della ditta IMMOBILIARE SAN LORENZO DI ERCOLI LORIS, cancellata, e/o
e/o la difettano di Controparte_4 Controparte_3 legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, e per l'effetto,
- Revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- dichiarare comunque non dovuta la somma richiesta dalla alla Parte_1
IME di RC LO, ora in proprio e quale titolare della ditta CP_1
IMMOBILIARE SAN LORE LORIS, cancellata, e/o
[...]
, e/o perché non provata e non accertata Controparte_4 Controparte_3 onfr ha ricevuto la prestazione indicato dalla controparte nella persona giuridica denominata “ ” e per l'effetto, CP_5
- Revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia g decreto ingiuntivo opposto.
- IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di reiezione delle domande spiegate in via preliminare ed in via principale,
- dichiarare comunque che la ha l'onere di far accertare il proprio Parte_1 presunto credito che non è cert igibile, e per l'effetto,
- revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto,
- condannare la in persona del legale rappresentante a restituire le Parte_1 somme che risu ute in eccedenza rispetto al credito che verrà giudizialmente accertato, considerato anche che a seguito del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non sospeso nei confronti della Controparte_3 comunque la a seguito del pignoramento presso terzi ha già Parte_1 ricevuto l'ulteri 62.004,44,
- dichiarare comunque illegittimo il decreto nel punto in cui condanna la ditta IME di RC LO e/o e/o la al pagamento Controparte_2 Controparte_3 degli interessi senza determinare il dies a quo. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali dovute per entrambi i gradi del giudizio, per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione e per la presente fase del giudizio di appello”. “
pagina 3 di 9 FATTI DI CAUSA
La si è originariamente rivolta in via monitoria al Tribunale di Parte_1
Ancona, presso l'allora sezione distaccata di Jesi, affinché venisse ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 53.302,60 quale compenso residuo per la fornitura di quadri elettrici in favore della della IME di RC Controparte_2
LO e della all'epoca costituite nell'associazione temporanea Controparte_3
d'impresa denominata “ ”. CP_5
Avverso il decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto il pagamento di tale somma alle tre imprese, in via solidale tra loro, hanno proposto distinte opposizioni la
[...]
la IME di RC LO e la eccependo ciascuna il Controparte_2 Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il contratto con la ricorrente era stato stipulato dall'associazione temporanea quale autonomo soggetto giuridico, contestando comunque la fondatezza del credito.
All'esito della costituzione della convenuta opposta, della riunione dei tre giudizi e dall'assunzione delle prove orali richieste dalle parti, con sentenza depositata in data 07.11.2011 il Tribunale ha rigettato le opposizioni, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando le opponenti alla refusione delle spese in favore della controparte;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che l'associazione temporanea d'impresa non abbia un'autonoma soggettività giuridica e che pertanto le impresa associate rispondano in via solidale delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi;
ha altresì ritenuto che i maggiori costi resi necessari dalle varianti richieste dalla committente siano stati accettati da quale incaricato dell'ATI e siano comunque comprovati dai testi Controparte_6 escussi e dai documenti di trasporto.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello la IME di RC Controparte_2
LO e la ribadendo l'eccezione di difetto di titolarità del Controparte_3 rapporto e contestando la fondatezza del credito.
Costituendosi in tale sede, la ha chiesto il rigetto del gravame e Parte_1
l'integrale conferma della sentenza appellata.
pagina 4 di 9 Con sentenza in data 10.07.2018 altra sezione di questa Corte ha accolto il primo motivo d'appello, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
i giudici d'appello hanno ritenuto infatti che l'unico soggetto titolare del rapporto fosse l'associazione temporanea “ , con cui il fornitore aveva stipulato il CP_5 contratto.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per cassazione, Parte_1 ribadendo che l'associazione temporanea d'impresa non avrebbe un'autonoma soggettività e che pertanto le controparti dovrebbero rispondere in via solidale delle obbligazioni assunte.
Costituendosi dinanzi ai giudici di legittimità, le resistenti hanno contestato la fondatezza dei mezzi d'impugnazione.
Con ordinanza in data 12.01.2024 la Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, evidenziando che l'associazione temporanea d'impresa non costituisce un autonomo soggetto giuridico, ma determina soltanto una contitolarità nel rapporto obbligatorio con i terzi ed una conseguente responsabilità solidale delle imprese associate;
i giudici di legittimità hanno pertanto cassato la sentenza, rinviando a questa Corte d'Appello in altra composizione per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese.
La ha riassunto il giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di Parte_1 primo grado e la condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite, oltre che alla restituzione delle somme già versate in esecuzione della precedente sentenza di secondo grado.
Costituendosi nella presente sede, le tre società appellate hanno preso atto del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità ed hanno comunque ribadito tutte le contestazioni sin dall'inizio sollevate in merito alla fondatezza del credito vantato dalla controparte.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 30.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 5 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare la domanda originariamente azionata in sede monitoria dalla al fine di Parte_1 ottenere l'integrale pagamento dei quadri elettrici commissionati dalle tre imprese costituitesi nell'associazione temporanea denominata “ ”: CP_5 stante la natura del giudizio di rinvio, infatti, non risulta più contestabile che la la IME di RC LO e la debbano Controparte_2 Controparte_3 rispondere in via solidale tra loro per le obbligazioni discendenti dal contratto oggetto di causa.
Occorre quindi esaminare nel merito la fondatezza di tale credito, restando peraltro irrilevanti le contestazioni ribadite anche nella presente sede in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, essendo stato da tempo chiarito che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, con l'effetto che il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, se ritenga provato il credito, deve accoglierla indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali era stato emesso il decreto ingiuntivo” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n.1899 del 15.03.1983).
La fondatezza del credito vantato da dev'essere quindi vagliata Parte_1 esaminando le risultanze dell'istruttoria complessivamente svolta.
E' stato a riguardo comprovato documentalmente che in data 03.04.2006 la ha trasmesso via fax il proprio preventivo per la realizzazione Parte_1 dei quadri elettrici ivi meglio specificati, per un costo complessivamente pari ad euro 207.250,00 oltre ad oneri fiscali, e che tale offerta è stata pagina 6 di 9 debitamente accettata da per conto dell'associazione Controparte_6 temporanea d'impresa “ ”. CP_5
Secondo quanto dedotto dall'odierna appellante, tuttavia, a seguito delle richieste avanzate dalla committente finale IKEA s.p.a. si sarebbero rese necessarie talune varianti che avrebbero determinato un aumento dei costi.
Tali deduzioni sono state comprovate sia attraverso i documenti di trasporto, sia mediante i testi escussi, sia attraverso il documento sin dall'inizio prodotto quale allegato n.38, nel quale figura la firma di CP_6 in calce alla “situazione dei quadri al 18.05.2006”, con l'indicazione
[...] di un maggiore compenso dovuto per l'importo pari ad euro 65.000,00.
Le odierne appellate lamentano che la sottoscrizione ivi apposta sia illeggibile, ma non hanno mai contestato che sia stata apposta dal e CP_6
l'hanno anzi ribadito attraverso la dichiarazione del proprio perito prodotta quale allegato n.6 all'originario atto di citazione;
lo stesso non ha CP_6 ritenuto di dover disconoscere la propria sottoscrizione neppure nell'ambito dell'opposizione notificata quale legale rappresentante della CP_2
[...]
Dalla documentazione complessivamente prodotta e dalla stessa opposizione notificata per conto della (cfr. pag. 2) emerge Controparte_3 del resto il ruolo costantemente rivestito da quale Controparte_6 rappresentante dell'associazione temporanea d'imprese nel rapporto con la tanto che egli ha sottoscritto il preventivo originario, ha Parte_1 ricevuto tutte le successive comunicazioni ed ha infine sottoscritto per accettazione le varianti rese necessarie nel corso dei lavori.
In tale complessivo contesto, risulta condivisibile la scelta del primo giudice di non disporre una C.T.U., evidentemente superflua a fronte dell'intervenuto accordo in merito ai prezzi unitari ed all'elenco dei lavori da svolgere;
né rilevano le contestazioni desumibili dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, non essendosi tradotte in un'eccezione d'inadempimento o in altre difese che avrebbero potuto giustificare eventuali approfondimenti sulla qualità dei quadri elettrici consegnati.
pagina 7 di 9 Le odierne appellate non possono da ultimo dolersi del fatto che la controparte abbia scelto di azionare in via monitoria un credito inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto far valere in forza del citato documento n.38.
In accoglimento della domanda proposta, pertanto, le odierne appellate debbono essere condannate a versare in favore della in via Parte_1 solidale tra loro, il compenso residuo dovuto, pari ad euro 53.301,60 oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture prodotte sino al saldo.
In accoglimento della domanda proposta nell'atto di riassunzione, le medesime imprese debbono altresì restituire in favore della controparte le somme già ricevute in adempimento della precedente sentenza di secondo grado.
2) L'integrale soccombenza delle appellate ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore dell'odierna appellante tutte le spese dei precedenti gradi di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
CONDANNA la e la in via CP_1 Controparte_2 Controparte_3 solidale tra loro, a versare in favore della la somma pari ad euro Parte_1
53.301,60 oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
CONDANNA le medesime parti a restituire in favore della controparte le somme già ricevute in adempimento della precedente sentenza di secondo grado.
CONDANNA le medesime parti al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.272,00 per diritti ed euro 4.150,00 per onorari per il primo grado, in euro pagina 8 di 9 7.000,00 per compenso professionale per il precedente giudizio d'appello, in euro
4.000,00 per la fase di legittimità ed in euro 7.000,00 per la presente fase, in tutti i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida RC Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 319 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Boscarato e dall'avv. Maria
Chiara Trentalancia per procura in calce all'atto di citazione in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale titolare della ditta CP_1 C.F._1
Immobiliare San Lorenzo di RC LO (P.Iva ) cancellata, P.IVA_2 [...]
(P. Iva ) in scioglimento e liquidazione, in Controparte_2 P.IVA_3
pagina 1 di 9 persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore, CP_3
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4 tutte rappresentate e difese dall'avv. Giuliano Stracci e dall'avv. Giandomenico
Rossetti per procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado
- Appellata –
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 2508 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 12.01.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, in riassunzione del giudizio di Cassazione oggetto del presente atto, uniformandosi al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 26.1.2024 n. 2508/2024, rigettare l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Jesi n. 421/11 del 7.11.2011, che a sua volta aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto. Condannare la società il signor e la società Controparte_3 CP_1 [...]
loro, al p elle spese di Controparte_4 relative al primo grado di giudizio (liquidate nella sentenza n. 421/11 del Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Jesi in “€ 3.272,00 per diritti;
€ 4.150,00 per onorario oltre IVA e CPA come per legge, nonché il richiesto rimborso forfetario nella misura del 12,50%”) al grado di appello (liquidate nella sentenza n. 2330/2018 della Corte di Appello di Ancona in “€ 2.835,00 + 4.120,00 + 4.860,00 rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva e di decisione, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge”), al giudizio di legittimità ed al presente giudizio di rinvio. Condannarli altresì, sempre in solido fra loro, alla restituzione della somma di € 23.014,48, pagata da in data 19.12.2018 al loro difensore Avv. Parte_1
Giuliano Stracci, come da sua specifica richiesta (docc. 3 e 4) a titolo di spese legali liquidate per il primo e secondo grado di giudizio. In via istruttoria (…)”
pagina 2 di 9 Per le appellate:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa ogni occorrenda declaratoria del caso,
- in riforma della sentenza n. 421/11 ( cfr. doc. n. 1) emessa tra le parti dal Giudice del Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi nella persona del Giudice Onorario Dott. Roberta Casoli, in funzione di Giudice Unico Monocratico, depositata in Cancelleria in data 7.11.2011, non notificata, IN VIA ISTRUTTORIA (…),
- IN VIA PRELIMINARE,
- dichiarare che la ditta IME di RC LO, ora in proprio e quale CP_1 titolare della ditta IMMOBILIARE SAN LORENZO DI ERCOLI LORIS, cancellata, e/o
e/o la difettano di Controparte_4 Controparte_3 legittimazione passiva e/o di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, e per l'effetto,
- Revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- dichiarare comunque non dovuta la somma richiesta dalla alla Parte_1
IME di RC LO, ora in proprio e quale titolare della ditta CP_1
IMMOBILIARE SAN LORE LORIS, cancellata, e/o
[...]
, e/o perché non provata e non accertata Controparte_4 Controparte_3 onfr ha ricevuto la prestazione indicato dalla controparte nella persona giuridica denominata “ ” e per l'effetto, CP_5
- Revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia g decreto ingiuntivo opposto.
- IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di reiezione delle domande spiegate in via preliminare ed in via principale,
- dichiarare comunque che la ha l'onere di far accertare il proprio Parte_1 presunto credito che non è cert igibile, e per l'effetto,
- revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia giuridica il decreto ingiuntivo opposto,
- condannare la in persona del legale rappresentante a restituire le Parte_1 somme che risu ute in eccedenza rispetto al credito che verrà giudizialmente accertato, considerato anche che a seguito del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non sospeso nei confronti della Controparte_3 comunque la a seguito del pignoramento presso terzi ha già Parte_1 ricevuto l'ulteri 62.004,44,
- dichiarare comunque illegittimo il decreto nel punto in cui condanna la ditta IME di RC LO e/o e/o la al pagamento Controparte_2 Controparte_3 degli interessi senza determinare il dies a quo. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali dovute per entrambi i gradi del giudizio, per il giudizio avanti alla Corte di Cassazione e per la presente fase del giudizio di appello”. “
pagina 3 di 9 FATTI DI CAUSA
La si è originariamente rivolta in via monitoria al Tribunale di Parte_1
Ancona, presso l'allora sezione distaccata di Jesi, affinché venisse ingiunto il pagamento della somma pari ad euro 53.302,60 quale compenso residuo per la fornitura di quadri elettrici in favore della della IME di RC Controparte_2
LO e della all'epoca costituite nell'associazione temporanea Controparte_3
d'impresa denominata “ ”. CP_5
Avverso il decreto ingiuntivo con cui è stato ingiunto il pagamento di tale somma alle tre imprese, in via solidale tra loro, hanno proposto distinte opposizioni la
[...]
la IME di RC LO e la eccependo ciascuna il Controparte_2 Controparte_3 proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il contratto con la ricorrente era stato stipulato dall'associazione temporanea quale autonomo soggetto giuridico, contestando comunque la fondatezza del credito.
All'esito della costituzione della convenuta opposta, della riunione dei tre giudizi e dall'assunzione delle prove orali richieste dalle parti, con sentenza depositata in data 07.11.2011 il Tribunale ha rigettato le opposizioni, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando le opponenti alla refusione delle spese in favore della controparte;
il primo giudice ha ritenuto in particolare che l'associazione temporanea d'impresa non abbia un'autonoma soggettività giuridica e che pertanto le impresa associate rispondano in via solidale delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi;
ha altresì ritenuto che i maggiori costi resi necessari dalle varianti richieste dalla committente siano stati accettati da quale incaricato dell'ATI e siano comunque comprovati dai testi Controparte_6 escussi e dai documenti di trasporto.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello la IME di RC Controparte_2
LO e la ribadendo l'eccezione di difetto di titolarità del Controparte_3 rapporto e contestando la fondatezza del credito.
Costituendosi in tale sede, la ha chiesto il rigetto del gravame e Parte_1
l'integrale conferma della sentenza appellata.
pagina 4 di 9 Con sentenza in data 10.07.2018 altra sezione di questa Corte ha accolto il primo motivo d'appello, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
i giudici d'appello hanno ritenuto infatti che l'unico soggetto titolare del rapporto fosse l'associazione temporanea “ , con cui il fornitore aveva stipulato il CP_5 contratto.
Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per cassazione, Parte_1 ribadendo che l'associazione temporanea d'impresa non avrebbe un'autonoma soggettività e che pertanto le controparti dovrebbero rispondere in via solidale delle obbligazioni assunte.
Costituendosi dinanzi ai giudici di legittimità, le resistenti hanno contestato la fondatezza dei mezzi d'impugnazione.
Con ordinanza in data 12.01.2024 la Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, evidenziando che l'associazione temporanea d'impresa non costituisce un autonomo soggetto giuridico, ma determina soltanto una contitolarità nel rapporto obbligatorio con i terzi ed una conseguente responsabilità solidale delle imprese associate;
i giudici di legittimità hanno pertanto cassato la sentenza, rinviando a questa Corte d'Appello in altra composizione per un nuovo esame della vicenda e per la regolazione delle spese.
La ha riassunto il giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di Parte_1 primo grado e la condanna delle controparti alla refusione delle spese di lite, oltre che alla restituzione delle somme già versate in esecuzione della precedente sentenza di secondo grado.
Costituendosi nella presente sede, le tre società appellate hanno preso atto del principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità ed hanno comunque ribadito tutte le contestazioni sin dall'inizio sollevate in merito alla fondatezza del credito vantato dalla controparte.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 30.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 5 di 9 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il presente giudizio di rinvio è volto a riesaminare la domanda originariamente azionata in sede monitoria dalla al fine di Parte_1 ottenere l'integrale pagamento dei quadri elettrici commissionati dalle tre imprese costituitesi nell'associazione temporanea denominata “ ”: CP_5 stante la natura del giudizio di rinvio, infatti, non risulta più contestabile che la la IME di RC LO e la debbano Controparte_2 Controparte_3 rispondere in via solidale tra loro per le obbligazioni discendenti dal contratto oggetto di causa.
Occorre quindi esaminare nel merito la fondatezza di tale credito, restando peraltro irrilevanti le contestazioni ribadite anche nella presente sede in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, essendo stato da tempo chiarito che
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, con l'effetto che il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della domanda e, se ritenga provato il credito, deve accoglierla indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali era stato emesso il decreto ingiuntivo” (leggasi ad esempio
Cass. Sez. I, sentenza n.1899 del 15.03.1983).
La fondatezza del credito vantato da dev'essere quindi vagliata Parte_1 esaminando le risultanze dell'istruttoria complessivamente svolta.
E' stato a riguardo comprovato documentalmente che in data 03.04.2006 la ha trasmesso via fax il proprio preventivo per la realizzazione Parte_1 dei quadri elettrici ivi meglio specificati, per un costo complessivamente pari ad euro 207.250,00 oltre ad oneri fiscali, e che tale offerta è stata pagina 6 di 9 debitamente accettata da per conto dell'associazione Controparte_6 temporanea d'impresa “ ”. CP_5
Secondo quanto dedotto dall'odierna appellante, tuttavia, a seguito delle richieste avanzate dalla committente finale IKEA s.p.a. si sarebbero rese necessarie talune varianti che avrebbero determinato un aumento dei costi.
Tali deduzioni sono state comprovate sia attraverso i documenti di trasporto, sia mediante i testi escussi, sia attraverso il documento sin dall'inizio prodotto quale allegato n.38, nel quale figura la firma di CP_6 in calce alla “situazione dei quadri al 18.05.2006”, con l'indicazione
[...] di un maggiore compenso dovuto per l'importo pari ad euro 65.000,00.
Le odierne appellate lamentano che la sottoscrizione ivi apposta sia illeggibile, ma non hanno mai contestato che sia stata apposta dal e CP_6
l'hanno anzi ribadito attraverso la dichiarazione del proprio perito prodotta quale allegato n.6 all'originario atto di citazione;
lo stesso non ha CP_6 ritenuto di dover disconoscere la propria sottoscrizione neppure nell'ambito dell'opposizione notificata quale legale rappresentante della CP_2
[...]
Dalla documentazione complessivamente prodotta e dalla stessa opposizione notificata per conto della (cfr. pag. 2) emerge Controparte_3 del resto il ruolo costantemente rivestito da quale Controparte_6 rappresentante dell'associazione temporanea d'imprese nel rapporto con la tanto che egli ha sottoscritto il preventivo originario, ha Parte_1 ricevuto tutte le successive comunicazioni ed ha infine sottoscritto per accettazione le varianti rese necessarie nel corso dei lavori.
In tale complessivo contesto, risulta condivisibile la scelta del primo giudice di non disporre una C.T.U., evidentemente superflua a fronte dell'intervenuto accordo in merito ai prezzi unitari ed all'elenco dei lavori da svolgere;
né rilevano le contestazioni desumibili dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, non essendosi tradotte in un'eccezione d'inadempimento o in altre difese che avrebbero potuto giustificare eventuali approfondimenti sulla qualità dei quadri elettrici consegnati.
pagina 7 di 9 Le odierne appellate non possono da ultimo dolersi del fatto che la controparte abbia scelto di azionare in via monitoria un credito inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto far valere in forza del citato documento n.38.
In accoglimento della domanda proposta, pertanto, le odierne appellate debbono essere condannate a versare in favore della in via Parte_1 solidale tra loro, il compenso residuo dovuto, pari ad euro 53.301,60 oltre agli interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture prodotte sino al saldo.
In accoglimento della domanda proposta nell'atto di riassunzione, le medesime imprese debbono altresì restituire in favore della controparte le somme già ricevute in adempimento della precedente sentenza di secondo grado.
2) L'integrale soccombenza delle appellate ne impone da ultimo la condanna a rifondere in favore dell'odierna appellante tutte le spese dei precedenti gradi di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
CONDANNA la e la in via CP_1 Controparte_2 Controparte_3 solidale tra loro, a versare in favore della la somma pari ad euro Parte_1
53.301,60 oltre agli interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
CONDANNA le medesime parti a restituire in favore della controparte le somme già ricevute in adempimento della precedente sentenza di secondo grado.
CONDANNA le medesime parti al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.272,00 per diritti ed euro 4.150,00 per onorari per il primo grado, in euro pagina 8 di 9 7.000,00 per compenso professionale per il precedente giudizio d'appello, in euro
4.000,00 per la fase di legittimità ed in euro 7.000,00 per la presente fase, in tutti i casi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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