Sentenza 29 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 27 marzo 2024
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Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 23 marzo 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00844/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2020, proposto dal sig. IC ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Manganelli e Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di RD, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’ottemperanza della sentenza n. 1566/2020 emessa per l’accertamento: A) dell’obbligo del Comune di RD di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato dal ricorrente per richiedere, a seguito di un procedimento espropriativo, il frazionamento dell’originaria particella n. 793 del f.llo 21- ora particella n. 1295 - parzialmente espropriata, di complessivi mq. 65;
B) del silenzio - rifiuto, serbato dal Comune di RD e formatosi a seguito di specifica istanza, inoltrata dal ricorrente a mezzo p.e.c., in data 23.08.2019, ivi compresa, per quanto possa occorrere e se lesiva, la nota, prot. n. 10163 del 13.09.2019;
nonché per la condanna del Comune di RD alla conclusione del procedimento nei termini richiesti;
e quanto all’atto di reclamo:
- del provvedimento del commissario ad acta nominato dal Tribunale con cui si è ordinato al Comune di RD di procedere all'annullamento e/o sostituzione del frazionamento catastale del 19.08.2024;
- della correlata e successiva determinazione del Responsabile del Settore III del Comune di RD n. 400 del 03.12.2025 (prot. n. 0015712 del 05.12.2025), contenente l’affidamento dell’incarico per l’annullamento e/o sostituzione del predetto frazionamento catastale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, antecedente o successivo, seppure non conosciuto, ivi compreso il nuovo frazionamento catastale approvato in data 19.12.2025 (prat. n. AV0160929), la Determina n. 3 del 14/01/2026 avente ad oggetto: "Determina di rettifica frazionamento n. prat. AV0069593 presentato il 19/08/2024 (n. 69593.1/2024) e nuova voltura catastale” e la Determina n. 7 del 16/01/2026 avente ad oggetto: “ Rettifica alla determina n. 03 del 14.01.2026 per correzione codice fiscale ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di RD;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. OB RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Torna alla decisione del Collegio l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 1566/2020, resa ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. e all’origine dell’attività commissariale oggetto del reclamo odiernamente in discussione.
1.1 Con detta decisione era stato ordinato al Comune intimato di concludere “con provvedimento definitivo e motivato…” il procedimento amministrativo preordinato “al frazionamento del cespite, di proprietà del ricorrente, distinto in catasto al foglio 21, particella n. 793 - ora particella n. 1295 - parzialmente espropriata, per mq. 65, dal Comune di RD”.
2. Mette conto osservare, al fine di chiarire quali fossero i contenuti e le misure del frazionamento da eseguire, che circa l’esatta determinazione dei confini e delle proprietà oggetto di causa, era già allora intervenuta e passata in giudicato la sentenza n. 6200/2019 della Corte di Appello di Napoli, la quale- negli stretti limiti di quanto qui rileva - aveva riguardato diverse questioni tra i proprietari confinanti (eredi ER, tra cui l’odierno reclamante). Segnatamente in quel giudizio si discuteva, tra l’altro, della regolamentazione specifica di confini correlati ai terreni ricevuti dagli stessi sig.ri ER per atti mortis causa .
2.1 Il richiamo alle specifiche statuizioni dell’appena citata sentenza, nei limiti in cui esse siano rilevanti per la decisione odierna, occorrerà e verrà quindi svolto nel prosieguo. Ciò che conta fin d’ora evidenziare è che proprio dalla sentenza n.6200/2019 della Corte di Appello il Comune ha tratto gli elementi per addivenire alla contestata determinazione di frazionamento, essendone tenuto a seguire le indicazioni nella misura in cui le stesse erano rilevanti.
3. Ciò posto, venendo alle più prossime vicende di causa, come evidenziato nella precedente ordinanza n.1232/2025, ancora all’udienza del 25.6.2025 “il difensore di parte ricorrente…ha rilevato che diversamente da quanto indicato nella titolazione dell’atto depositato denominato “adempimento ordinanza”, la stessa non fosse stata adempiuta. Segnatamente fino ad allora il Comune aveva soltanto dato l’incarico per eseguire il frazionamento, lì dove, ad avviso dello stesso ricorrente, per il completamento dell’ottemperanza sarebbe stato necessario inoltre superare rimanenti criticità da egli così individuate: “…. 2. Mancanza di materializzazione dei confini e violazioni procedurali; 3. Irregolarità nella quantificazione delle superfici espropriate; 4. Criticità legate alla mancata regolarizzazione della viabilità pubblica”.
3.1 Di conseguenza nella medesima ordinanza il Tribunale disponeva “ il prosieguo delle attività esecutive fino al loro completamento, concedendo il termine perentorio di gg. 90 decorrente dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente ordinanza e fissando una nuova camera di consiglio per la verifica delle attività di completamento eseguite dall’Amministrazione intimata o dal commissario ad acta ”.
3.2 All’esito della successiva udienza del 15.10.2025, con l’ulteriore ordinanza n.1691/2025 il Tribunale aveva : i) concesso la proroga di 60 gg al commissario ad acta (che ne aveva fatto richiesta) per il completamento delle attività commissariali; ii) precisato il campo delle attività oggetto di ottemperanza rispetto alle più ampie richieste di parte ricorrente rilevando che : “ i) quanto ai rilievi sub 2 e sub 3) gli stessi - in disparte se correlabili all’esecuzione del giudicato per cui è causa - si riferiscono ad adempimenti che necessiterebbero, comunque, per il loro completamento, del previo approfondimento istruttorio richiesto dal Comune al Commissario ad acta; ii) quanto alle ulteriori “criticità” rilevate sub 4), le stesse non hanno costituito oggetto dell’istanza a monte del giudizio sul silenzio al quale accede l’attuale ottemperanza e di conseguenza non possono rientrare nelle attività esecutive correlate all’odierno giudizio” .
3.2.1 Come emerge dalla motivazione dell’ultima ordinanza citata, la proroga era stata accordata anche tenendo conto delle perplessità espresse già in quella sede dal Comune e dal commissario ad acta in ordine alla correttezza sostanziale del frazionamento effettuato direttamente dal ricorrente in data 19.8.2024 e rispetto al quale, in sede procedimentale, erano state recentemente sollevate eccezioni da parte dei proprietari confinanti interessati.
4. Proprio in ragione delle suevidenziate criticità, a mezzo della disposizione commissariale n.prot. 15612 del 3.12.2025 (all.to indicato n. 16 nel foliario - all. 17 prod - del deposito del commissario ad acta dell’11.2.2026), valutata la discrepanza tra il predetto frazionamento effettuato dal reclamante in data 19.8.2024 (n. Prat. AV0069593 n. 69593.1/2024) da un lato e la sentenza n. 6200/2019 della Corte di Appello di Napoli dall’altro, il predetto commissario ha ordinato quanto segue al Comune di RD, previa nomina di un tecnico esperto nel settore di riferimento: “a) (l’) annullamento e/o sostituzione del frazionamento catastale del 19.8. 2024 (Pratica Pregeo AV0069593) e atti consequenziali; b) effettuare rilievi e verifiche tecniche; redigere elaborati grafici e documentali; c) svolgere assistenza tecnico-operativa nelle fasi istruttorie e attuative; d) svolgere ogni ulteriore attività tecnica necessaria ”;
5.All’esito dell’esecuzione delle attività disposte il Comune ha emesso la determina n. 3/2026, parimenti e in via principale impugnata con il reclamo odierno. Il gravame, munito d’istanza cautelare, si è articolato in tre distinti motivi, così rubricati: “ I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 114, comma 6, c.p.a. violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, n. 1566/2020. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. Abnormità manifesta. difetto di motivazione. incompetenza. violazione dell’art. 97 Cost.; II. Illegittimità derivata delle determine comunali nn. 400/2025, 3 del 14/01/2026 e 7 del 16/01/2026. violazione di legge (artt. 22 e ss. d.p.r. 327/2001). eccesso di potere. Sviamento; III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 5, d.p.r. 380/2001. Illegittimità dell’annullamento d’ufficio di un atto catastale approvato. incompetenza. Sviamento ”.
5.1 In estrema sintesi, secondo la prospettazione del reclamante, siccome la sentenza ottemperanda n. 1566/2020 aveva ordinato il frazionamento della p.lla 1295, indicandola come “ parzialmente espropriata, per mq. 65” , il vincolo dell’attività esecutiva che il Comune era chiamato a svolgere avrebbe dovuto riguardare anche la specifica misura indicata nella sentenza. Dunque, a suo avviso, nell’esecuzione del dictum della sentenza non si sarebbe potuto prescindere dal riconoscere che i 65 mq dell’espropriazione dallo stesso subita fossero una parte della maggiore consistenza di sua proprietà di 98 mq.
6. Il Comune si è costituito in giudizio difendendo la legittimità dell’atto reclamato e, segnatamente, svolgendo una circostanziata ricostruzione della vicenda, corredata da grafici, fotografie e tabelle, nella quale ha in particolare sottolineato che la corretta esecuzione della sentenza 1566/2020 non potesse prescindere dalle risultanze rinvenibili nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6200/2019.
7. All’odierna udienza camerale, sentite le parti come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione.
8. Il reclamo è manifestamente infondato nel merito, il che consente di prescindere dall’eccezione d’inammissibilità per carenza d’interesse sollevata dal Comune sul presupposto che l’oggetto della ottemperanza alla sentenza n. 1566/2020 di questo TAR era il frazionamento effettivamente eseguito dall’Amministrazione.
9. Ciò detto il Collegio condivide la prospettazione difensiva svolta dal Comune : difatti, per quanto qui rileva, la sentenza n. 6200/2019 della Corte di Appello aveva perimetrato - parzialmente rideterminandoli- i confini dei fondi tra i vari eredi ER. In seguito alla sentenza, quindi, si era reso necessario procedere a ridefinire la (allora) particella n. 1295 (corrispondente in parte all’area oggetto di causa). Sennonchè, (cfr. all.to n. 6 alla relazione comunale cfr. all.to 121 in prod. del 9.3.2026 pag. 112/136) lo stesso odierno reclamante, nel determinare l’ampiezza della porzione oggetto di esproprio nell’ambito della predetta particella, erroneamente vi aveva aggiunto circa 30 mq, corrispondenti, in gran parte, a quelli oggetto dell’odierno giudizio e che avrebbero reso la consistenza complessiva della p.lla n. 1295 di circa 98 mq, invece di mq. 65 come invece sostenuto dal Comune. In effetti, come risulta dal citato documento, fin da un frazionamento del 1998 la p.lla in questione sarebbe risultata di 98 mq. Tuttavia le risultanze di detto frazionamento, già al momento della sentenza n. 1566/2020 risultavano superate in quanto la già citata sentenza n. 6200/2019 aveva perimetrato le proprietà dei confinanti e segnatamente, per quanto qui rileva, aveva statuito i confini tra la p.lla n. 1295 (qui in esame) e la p.lla n. 341. Detta ultima p.lla confinava a sua volta con una piccola striscia (attualmente si tratta di un cordolo di marciapiede) di proprietà di altri confinanti e non dell’odierno reclamante.
Nel contempo, di qui la principale erroneità dell’impostazione attorea, nell’iniziale frazionamento eseguito nel 1998 dopo il completamento della procedura espropriativa che aveva interessato l’area, nel frazionamento riferibile allo stesso sig. IC ER risultava ascritta alla p.lla 1295 una striscia di ca. 33 mq appartenenti, invece, alla p.lla ex 1444, sempre di sua proprietà, ma che non è invece risultata interessata dall’espropriazione. Al contrario, quest’ultima porzione del fondo fin da allora era stata, erroneamente, considerata dal reclamante come una parte espropriata della stessa p.lla 1295.
In seguito, allorquando lo stesso sig. IC ER presentava l’ulteriore e già citato frazionamento del 19.08.2024 (n. 69593.1/2024), dalla soppressione della originaria particella n. 1295, costituiva le due particelle catastali, identificate con il n. 2316 di mq. 68,00 e con il n. 2315 di mq. 30 ritenendole entrambe interessate dall’intervenuto esproprio.
10. A questo punto, evidenziata la presenza dell’erroneo frazionamento sulla base delle risultanze procedimentali emerse in espletamento dell’incarico, il commissario ha disposto, mediante la citata nota 15612 del 3.12.2025 qui reclamata, che il Comune effettuasse un nuovo frazionamento in sostituzione, in particolare, di quello eseguito dal reclamante in data 19.8.2024, al fine di emendarne gli errori ivi contenuti.
11. Al termine dell’attività tecnica svolta dal professionista incaricato dal Comune, finalmente, con l’atto impugnato, in ragione della necessaria modifica disposta, sono state soppresse le precedenti particelle e così rideterminate e assegnate: “1) part. 2332 di mq. 23,00 in ditta ER IC (parte non espropriata); 2) part. 2333 di mq. 7,00 in ditta ER IC (parte non espropriata); part. 2334 di mq. 42,00 ascritta al Comune di RD (ricompresa nell’esproprio); part. 2335 di mq. 26,00 ascritta al Comune di RD (ricompresa nell’esproprio) ”.
12. In sostanza, mediante l’ultimo frazionamento oggetto del reclamo odierno, il Comune ha precisato l’area effettivamente oggetto di esproprio, dopo aver rilevato che, invece, erroneamente lo stesso reclamante avesse inglobato per ben due volte nell’espropriazione - da ultimo nel frazionamento del 19.8.2024 - una porzione di circa mq 23 + mq 7, così generando la p.lla n. 2315 (ora soppressa) e l’aveva ricondotta a un’area espropriata. Ciò, in contrasto, in particolare, rispetto a quanto statuito in via definitiva proprio dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6200/2019.
13. Ciò posto reputa il Collegio che il reclamo sia da respingere, in quanto la sentenza n. 1566/2020 è stata ottemperata, pur attraverso una progressione di atti adempitivi necessariamente rimodulati a più riprese.
14. Segnatamente, come ha documentato il Comune attraverso puntuali elaborati peritali (nemmeno contestati nel merito tecnico e nei loro esiti dal ricorrente), l’ottemperanza della sentenza di questo TAR n. 1566/2020 non poteva certo prescindere dalla precisa individuazione delle proprietà e delle correlate particelle come determinate dalla sentenza n. 6200/2019 della Corte di Appello di Napoli. Quest’ultima, difatti, aveva definito la corretta perimetrazione delle proprietà dei fondi confinanti degli eredi ER e, segnatamente, di quella del reclamante.
14.1 Del resto la sentenza ottemperanda era stata resa nell’ambito di un giudizio sul silenzio proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm; la decisione non era certamente intervenuta (né avrebbe avuto giurisdizione sul punto) sulla corretta determinazione e sulla misura delle particelle, limitandosi a ordinare, invece, nell’ambito della propria cognizione sull’inerzia comunale, la corretta esecuzione del frazionamento.
La decisione, in sostanza, non si occupava certamente della specifica misurazione dell’ampiezza delle particelle interessate dall’espropriazione e segnatamente della (allora) p.lla n. 1295, limitandosi, sotto questo profilo, a disporre e sollecitare al Comune di RD la definizione spontanea del procedimento.
14.2 In questo quadro, il mero riferimento alla misura di ca. 65 mq della p.lla n. 1295 come “ parziale ” riprodotto, nel seguire l’indicazione contenuta nella domanda, nella sentenza ottemperanda, non conteneva certo alcun accertamento, men che meno con funzione di giudicato, in ordine all’ampiezza ed alla specifica delimitazione della proprietà del reclamante ed alla specifica individuazione e distinzione tra aree limitrofe espropriate e non espropriate.
14.3 Peraltro, nello specifico, nella domanda a monte della sentenza n. 1566/2020 il ricorrente aveva sì sostenuto che la complessiva p.lla espropriatagli fosse di mq. 98, ma di questa specifica misura non v’è alcun cenno nella sentenza che, invece, si limitava a riprodurre il riferimento alla parzialità (per mq. 65) dell’espropriazione subita dallo ER.
15. Consegue a quanto sopra che, contrariamente alle affermazioni attoree, deve ritenersi che le attività disposte dal commissario ed eseguite dal Comune siano rientrate nell’esercizio legittimo dell’ottemperanza, resasi necessaria principalmente a causa dell’annosa inerzia tenuta dal Comune - protrattasi nel tempo e finalmente superata soltanto a seguito delle sollecitazioni commissariali. Ciò, tuttavia, nell’ambito di una confusione procedimentale prodottasi, oltre che per l’inerzia comunale, anche a causa degli innanzi evidenziati errori contenuti nei due frazionamenti eseguiti per conto del sig. IC ER.
15.1 Nell’ordinare l’esecuzione del nuovo e necessario frazionamento, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, l’attività del commissario ad acta e di conseguenza quella del Comune non potevano certo prescindere dalle misurazioni correlate ai pregressi contenziosi che, specificamente, si erano occupati della delimitazione delle rispettive proprietà e segnatamente di quella del sig. IC ER ed alle quali non risulta che non si siano attenuti.
16. Resta da evidenziare che, nel merito, in disparte il reiterato richiamo alla misura “ parziale ” di 65 mq indicata nella sentenza n. 1566/2020, a dire del reclamante decisiva ai fini della corretta ottemperanza (sulla quale il collegio si è già soffermato), lo stesso non ha svolto puntuali critiche ai contenuti specifici del frazionamento eseguito.
16.1 In proposito peraltro giova sottolineare che, se non nei limiti innanzi descritti di quanto corrispondente alla corretta esecuzione della sentenza da ottemperare, il Tribunale alcun sindacato avrebbe potuto esercitare - nemmeno in sede di cognizione ordinaria previa conversione del rito ai sensi dell’art. 32 cod.proc.amm. -circa il merito delle valutazioni comunali sulla giusta determinazione dei confini e dunque sulla correttezza dell’operato frazionamento. Per questa parte, difatti, sussisterebbe la giurisdizione del giudice tributario o del giudice ordinario a seconda della specifica domanda, in quanto “ Appartengono al giudice tributario le controversie su errori formali di intestazione catastale, e al giudice ordinario le liti sul diritto dominicale, a nulla rilevando che i vizi denunciati derivino da una incompleta attività istruttoria ovvero da errori di valutazione e difetti di motivazione, in quanto si tratta di vizi pur sempre ridondanti sulla esattezza della individuazione del titolare di un diritto soggettivo, quale è il diritto di proprietà ” (Cass. SS.UU n. 16830/2017 e 1952472018).
17. Conclusivamente il reclamo è infondato e va pertanto respinto.
18.Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto della complessità della vicenda fattuale a monte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), respinge il reclamo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RA, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
OB RI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| OB RI | OL RA |
IL SEGRETARIO