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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 959 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/02/2024 ed iscritto al n 959 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv.
Francesco Giampaolo (C.F. che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in RO, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
RO (repertorio 37875 – raccolta 7313).
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 23/02/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n.
OI-001169503 prot. n. .6700.11/07/2018.0241477, notificata in data CP_2
07.02.2024, con cui l' intimava all'odierno ricorrente, quale titolare CP_2 dell'omonima ditta individuale, il pagamento dell'importo di euro 1.650,96 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2016” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l che, con CP_2 note di trattazione scritta del 28.01.2025, modifica le conclusioni e rileva che è stato adottato provvedimento di annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione, precisando che lo stesso è stato notificato a controparte. Chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, ovvero mitigazione, delle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell' resistente. CP_1
§ 3. Il ricorrente prende atto e aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alle spese legali. In conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si applica la riduzione del 50% ai valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione della condotta processuale dell' che ha consentito la CP_2 decisione alla prima udienza per l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, nonché dell'effettivo valore della causa di natura previdenziale.
p.q.m
.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 885,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Francesco
Giampaolo dichiaratasi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari 2
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 4.02.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 959 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/02/2024 ed iscritto al n 959 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv.
Francesco Giampaolo (C.F. che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in RO, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
RO (repertorio 37875 – raccolta 7313).
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 23/02/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n.
OI-001169503 prot. n. .6700.11/07/2018.0241477, notificata in data CP_2
07.02.2024, con cui l' intimava all'odierno ricorrente, quale titolare CP_2 dell'omonima ditta individuale, il pagamento dell'importo di euro 1.650,96 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2016” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l che, con CP_2 note di trattazione scritta del 28.01.2025, modifica le conclusioni e rileva che è stato adottato provvedimento di annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione, precisando che lo stesso è stato notificato a controparte. Chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, ovvero mitigazione, delle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell' resistente. CP_1
§ 3. Il ricorrente prende atto e aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna della controparte alle spese legali. In conformità alle conclusioni delle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 4. Le spese legali vengono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Si applica la riduzione del 50% ai valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione della condotta processuale dell' che ha consentito la CP_2 decisione alla prima udienza per l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, nonché dell'effettivo valore della causa di natura previdenziale.
p.q.m
.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 885,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Francesco
Giampaolo dichiaratasi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/02/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari 2