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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 247/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in IA LIBERTÀ N.193 90100 MO, presso lo studio dell'Avv. LIZIO GIADA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA', 193 MO, presso lo studio dell'Avv. LIZIO GIADA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
12/12/25, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno
1 insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 573/25 del 22/4/2025, passata in giudicato.
La separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
““1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi resta libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno e potrà mutare detta residenza o domicilio senza bisogno di reciproco consenso, con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge al solo fine di definire il Ricorso Consensuale Congiunto di
Separazione dei Coniugi e di Cessazione Degli Effetti Civili del Matrimonio;
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nessun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o contributo di mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente indipendenti e autonomi, avendo ognuno il proprio reddito, infatti il Sig. è impiegato Pt_1 presso Costruzioni S.r.l. di LI NE mentre la sig.ra Parte_2
lavora presso Almaviva Contact S.P.A.
[...]
4) I coniugi dichiarano di non avere beni in comune;
5) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per alcun titolo e ragione;
6) Inoltre, i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare al tentativo di conciliazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., davanti al Giudice del Tribunale di Palermo e di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti davanti allo stesso Tribunale
2 con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
7) Infine, stante:
- che entrambi i coniugi sono autonomi economicamente;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- i coniugi, oltre a confermare la loro volontà di volersi separare consensualmente, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di voler ottenere contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni sopra riportate, dichiarando espressamente ex art. 473 bis.51 di non volersi riconciliare e di volere sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito delle note scritte”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
14/02/2014, da , nata a [...] in data [...] Parte_1
e da , nata a [...] in data [...], Parte_2 iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 14, p. I, dell'anno
2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 247/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in IA LIBERTÀ N.193 90100 MO, presso lo studio dell'Avv. LIZIO GIADA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA LIBERTA', 193 MO, presso lo studio dell'Avv. LIZIO GIADA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
12/12/25, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno
1 insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 573/25 del 22/4/2025, passata in giudicato.
La separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
““1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Ciascuno dei coniugi resta libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno e potrà mutare detta residenza o domicilio senza bisogno di reciproco consenso, con il solo obbligo di darne tempestiva comunicazione all'altro coniuge al solo fine di definire il Ricorso Consensuale Congiunto di
Separazione dei Coniugi e di Cessazione Degli Effetti Civili del Matrimonio;
3) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza nessun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o contributo di mantenimento per sé stessi, essendo entrambi economicamente indipendenti e autonomi, avendo ognuno il proprio reddito, infatti il Sig. è impiegato Pt_1 presso Costruzioni S.r.l. di LI NE mentre la sig.ra Parte_2
lavora presso Almaviva Contact S.P.A.
[...]
4) I coniugi dichiarano di non avere beni in comune;
5) I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, per alcun titolo e ragione;
6) Inoltre, i coniugi dichiarano espressamente di rinunciare al tentativo di conciliazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., davanti al Giudice del Tribunale di Palermo e di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti davanti allo stesso Tribunale
2 con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
7) Infine, stante:
- che entrambi i coniugi sono autonomi economicamente;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- i coniugi, oltre a confermare la loro volontà di volersi separare consensualmente, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di voler ottenere contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni sopra riportate, dichiarando espressamente ex art. 473 bis.51 di non volersi riconciliare e di volere sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito delle note scritte”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
14/02/2014, da , nata a [...] in data [...] Parte_1
e da , nata a [...] in data [...], Parte_2 iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 14, p. I, dell'anno
2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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