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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 3113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3113 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 2883 dell'anno 2022 vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla via Taranto, n. 183/C presso lo studio legale dell'avv. Loredana Pasca e dell'avv. Federica Montanaro che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente, come da procura in atti;
– ATTRICE –
E
in persona dei legali rappresentanti p.t., Controparte_1
dott. e dott. , con sede legale in Mogliano Controparte_2 Controparte_3
Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14 (P.I.: ), elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Lecce, al v.le G. Leopardi n. 52, presso lo studio legale dell'avv. Luisa
Tricarico, come da procura in atti;
– CONVENUTA – All'udienza del 4.11.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società attrice, premesso in particolare:
- che in data 7.1.2020 aprendo i locali dell'azienda siti in Lecce sulla strada provinciale Vecchia Lecce Surbo al km 1 appurava che era stato perpetrato un furto da parte di ignoti che si erano introdotti all'interno degli stessi attraverso una finestra posteriore;
- che, allertata con immediatezza la locale Polizia di Stato, veniva accertato il furto di diversi articoli di ricambi meccanici custoditi all'interno dell'immobile, nonostante lo stesso disponesse di un impianto automatico di allarme antifurto;
- che nella medesima data provvedeva ad inoltrare alla società convenuta copia della denuncia di furto sporta presso la Polizia di Stato ai fini dell'attivazione della polizza assicurativa accesa con la stessa società (polizza n. 390563028);
- che la conventa non provvedeva al pagamento dell'indennizzo avente copertura massima di 50.000,00 euro e nessun esito sortiva il tentativo di mediazione all'uopo avviato, con redazione di verbale negativo in data 15.9.2021; chiedeva di condannare la convenuta al pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa con la stessa sottoscritta nella misura di euro 50.000,00 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite da distrarsi ai difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che chiedeva di rigetta la domanda ex adverso proposta nei suoi confronti per inoperatività della polizza e in quanto infondata in fatto come in diritto;
in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, di ridurre l'importo dell'indennizzo richiesto e di applicare in ogni caso lo scoperto di polizza pari al 10% della misura del danno liquidato, vinte le spese di lite. Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, all'udienza del 4.11.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
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1-La domanda attorea non è fondata e deve quindi essere respinta.
Innanzitutto occorre evidenziare che alla luce delle complessive risultanze istruttorie non risultano ricostruite con chiarezza le modalità con le quali veniva perpetrato il furto ad opera di ignoti all'interno dei locali aziendali della società attrice ubicati in Lecce sulla Strada provinciale Vecchia Lecce Surbo al km 1.
In particolare, da una parte, non è stata specificamente provato dalla società attrice il modo in cui i malfattori si introducevano all'interno del magazzino aziendale (con scasso o meno dell'infisso ivi ubicato) e, dall'altra, non veniva neppure provata la natura e il valore dei beni sottratti dai ladri.
Non sussistono infatti prove certe in ordine allo scasso dell'infisso della finestra posteriore attraverso la quale i ladri si introducevano all'interno dei locali aziendali e la società non ha prodotto la documentazione contrattuale e di pagamento relativa al ripristino dell'infisso divelto;
infine non è stata accertata neppure la causa del mancato funzionamento del sistema di allarme antifurto, nonostante la società attrice abbia allegato la sua presenza a protezione dei locali aziendali.
Quanto al valore dei beni asportati, manca una rendicontazione specifica del prezzo di acquisto dei beni acquistati e la prova della loro presenza all'interno dei locali il giorno del furto.
Ne consegue il rigetto della domanda proposta in giudizio della società attrice.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante non sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi secondo parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento delle tariffe ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta dalla società nei confronti della società di Parte_1
assicurazione , così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna la società attrice alla refusione in favore della società convenuta delle spese di lite che liquida in euro 7.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 5.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE