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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2023 promossa da:
, in proprio e nella qualità di Titolare legale rappresentante p.t. della Parte_1
, nato a [...] il [...], (C.F. , P.I. Controparte_1 C.F._1
), residente e con sede in Lanciano alla Via Santa Giusta n. 260, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'AVV. LUANA DI MEDIO DEL FORO DI CHIETI, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara (PE) alla C.F._2
Via G. Mazzini n. 146
ATTORE OPPONENTE contro
, c.f. , PI nata a [...] il Controparte_2 C.F._3 P.IVA_2
15.5.1969, ivi residente, elettivamente domiciliata in Lanciano, Via P. Pollidori 4, presso e nello
Studio dell'Avv. Antonio Fattore (c.f. – fax: 0872 260020 – pec: CodiceFiscale_4
, del Foro di Lanciano Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta per l'udienza del 20 marzo 2025 e memorie conclusive depositate nei termini di cui agli articoli 189 c.p.c. e 281 quinquies cpc come segue:
Per l'attore opponente
pagina 1 di 13 “IN VIA PRELIMINARE in accoglimento della presente opposizione - REVOCARE O
COMUNQUE DICHIARARE NULLO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 86/2023 OPPOSTO
EMESSO DAL TRIBUNALE DI LANCIANO IL 09.03.2023 e notificato il 26.04-16.05.23 in quanto nullo per assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 636 cpc;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE in accoglimento della presente opposizione
- REVOCARE O COMUNQUE DICHIARARE NULLO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 86/2023
OPPOSTO EMESSO DAL TRIBUNALE DI LANCIANO IL 09.03.2023 e notificato il 26.04-
16.05.23 in quanto nessuna somma a qualsiasi titolo è dovuta all'opposta essendo i compensi professionali richiesti nel decreto opposto prescritti per decorso dei termini di cui all'art. 2956 cc;
- NEL MERITO: in accoglimento della presente opposizione - ACCERTATO che il sig. Parte_1
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, nulla deve all'arch.
[...] CP_2
c.f. , PI residente in [...], REVOCARE O
[...] C.F._3 P.IVA_2
COMUNQUE DICHIARARE ILLEGITTIMO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO N.
86/2023 emesso dal Tribunale di Lanciano in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le motivazioni sopra esposte;
- ACCERTATI E QUANTIFICATI I LAVORI ESEGUITI DAL D'OVIDIO GIULIANO, quale titolare della omonima ditta, in favore dell'arch. CONDANNARE Controparte_2
QUEST'ULTIMA, AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA , in Controparte_1 persona del titolare legale rappr. p.t., P.I. , con sede in Lanciano, DELLA P.IVA_1
SOMMA DI €186.942,00 OLTRE IVA, o di quell'altra somma maggiore e/o minore accertata in corso di giudizio, anche secondo equità, con liquidazione della lite temeraria ex art. 96 cpc.”
Per la convenuta opposta
“Voglia l'On.le Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis, così provvedere:
a) in via preliminare: per le causali sopra illustrate, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del d.i. opposto;
b) nel merito ed in via principale: rigettare l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare il d.i. n. 86/2023 del Tribunale di Lanciano.
c) nel merito ed in via subordinata: riconoscere e dichiarare che l'opponente Parte_1
è debitore, nei confronti dell'Arch. della somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, CP_2 condannarlo al pagamento, in favore dell'esponente, al pagamento della predetta somma.
Vittoria di spese e competenze di lite.”
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha opposto il decreto ingiuntivo n. 86/2023 del Parte_1
09.03.2023 richiesto da per complessivi euro € 130.243,47 oltre Controparte_2 interessi come da domanda e spese e competenze della procedura monitoria liquidate in
€2.135,00 quali compensi portati in diverse fatture e più notule professionali per presunte prestazioni professionali eseguite in favore del sig. personalmente nonché Parte_1 della ditta edile del quale era titolare.
Nei 40 giorni dalla notificazione ha opposto la legittimità del decreto Parte_1 emesso per a. difetto di prova scritta e di parere della associazione professionale;
b. intervenuta prescrizione delle somme;
c. difetto di spettanza somme, chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento di somme mai corrisposte dall'arch. per lavori eseguiti dal CP_2
presso la abitazione sita in Lanciano Via dei Frentani 10 Vico 2 nel periodo Pt_1 intercorrente dall'anno 2005 all'anno 2017 per la complessiva somma di euro 186.942,00.
Con ordinanza del 7 dicembre 2023, il GI tabellarmente competente ha ammesso le prove orali avviando la fase istruttoria che si è conclusa con l'udienza del 5.12.2024 e rinvio al marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno concluso come in premesse.
SULLA REGOLARITA' DEL GIUDIZIO
Parte opposta sostiene, in relazione alla utilizzabilità degli elementi probatori assunti nel corso della istruttoria orale, che della prova testimoniale assunta a mezzo dell'Ing. Testimone_1 all'udienza del 16.5.2024 non può tenersi conto poiché, a fronte della richiesta di nuova citazione del teste espressa da parte opponente all'udienza del 14.3.2024, questo Giudice, all'udienza del 16.5.2024, pur procedendo all'audizione del teste, ha avuto cura di precisare che
“sentite le parti, assume la prova testimoniale del teste oggi comparso, riservando la Tes_1 esclusione dal materiale necessario per la decisione in difetto di prova entro giorni 2 da oggi della notifica e della giustificazione pervenuta con data di ricezione della stessa” (verbale
16.5.2024, pag. 1).
Sul punto l'avv. De Medio per ha sì depositato la prova della notifica per l'udienza del Pt_1
14.3.2024, ma da essa si evince che l'intimazione è stata effettuata in data 11 marzo 2024, tre giorni prima dell'udienza, in difetto dei termini di cui all'art. 103, comma 1, disp. att. c.p.c., a mente del quale “l'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire”.
L'esito della prova andrà pertanto utilizzato solo in aggiunta e a conforto non potendo assurgere a prova esclusiva dei fatti posti a fondamento della pretesa.
pagina 3 di 13 SULLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI PROVA SCRITTA
Parte opponente lamenta che la ingiunzione sarebbe priva di riscontro documentale al punto da chiedere la prova delle spettanze per mezzo istruttoria orale.
Rispetto al progetto redatto dall'arch. presso Via Olmo di Riccio non Controparte_2 sono stati articolati capitoli specifici di prova da parte della opposta ma agli atti del monitorio risulta allegazione del progetto relativo per il cui valore è stato richiesto parere di congruità rettificato con doc.17. Non vi è contestazione specifica della parte opponente sul progetto preliminare e rilievi, mentre non risulta sufficientemente provato l'accordo per la redazione del progetto definitivo, del medesimo anno 2018 non depositato.
Rispetto al cantiere di Lanciano Via Garibaldi 24 i sig.ri e non Parte_2 CP_3 hanno deciso personalmente in ordine ai progetti tecnici degli impianti elettrico, termico-idrico,
e della cucina, il sig. ha riferito che il progetto era formulato dal che Pt_2 Pt_1 proponeva un ventaglio di scelta, all'interno del quale consentiva di indicare cosa fosse preferibile.
In alcune situazioni era presente anche l'arch. ma nella maggior parte dei casi le relazioni CP_2 erano con lui e con qualche maestranza da lui stesso incaricata. Quando l'arch. si CP_2 interfacciava con loro era assieme al e il progetto era concordato con il . Pt_1 Pt_1
La ha riferito di essersi ritrovati i progetti già fatti, scegliendo quel che era possibile. CP_3
Hanno cambiato delle mattonelle, qualche sanitario, flutti della luce. Il sig. Parte_1 non ha eseguito i lavori come da progetti da loro forniti, erano già fatti. Lui ci riferiva e ci faceva vedere ma i progetti erano già acquisiti. “Io in cantiere andavo e c'era il sig. per lo più Pt_1 ma a volte anche l'architetto”.
Gli stessi e sulle decisioni relative agli impianti e alle divisioni interne dei Pt_2 CP_3 locali, hanno riferito che “il proponeva un ventaglio di opzioni e all'interno di esse Pt_1 esprimevano dei desiderata, il progetto di ristrutturazione era del ma alcune decisioni, Pt_1 ove ancora possibili, sugli impianti e sulle divisioni interne dei locali sono state assunte da loro dopo il rogito definitivo”.
Sul medesimo progetto per immobile in VIA GARIBALDI 24 il teste acquirente ha Pt_2 confermato l'anno di acquisto 2016, e che il “si impegnò nell'immediatezza del rogito Pt_1 con me acquirente a completare i lavori e sostenere tutte le spese tecniche necessarie fino all'ottenimento dell'Agibilità dell'immobile, come da Dichiarazione allegata e firmata da me,
e l'Arch. (doc. 3 parte opposta), avevamo sottoscritto questo appalto nel CP_3 CP_2 quale era esecutore dei lavori per completamento. L'arch. era un Parte_1 CP_2 collaboratore del ma non conoscevo i termini della loro collaborazione. Nel contratto Pt_1
pagina 4 di 13 di appalto mi è stato proposto un direttore dei lavori, chi lui avesse scelto non so. I dettagli della loro collaborazione non li conoscevo, certo ero che gli oneri fossero a carico dell'appaltatore e tanto mi bastava, questa circostanza l'abbiamo chiarita a chiusura lavori con scrittura del
16.12.2019 che mi si rammostra. Trattandosi di chiusura dei lavori volevamo chiarire su chi gravassero gli oneri, il documento lo abbiamo concordato con l'arch. a quel punto CP_2 abbiamo compreso che era lei il direttore lavori. Su domanda a chiarimenti specifico che alla sottoscrizione della scrittura del dicembre 2019 non era presente il D non so se ne fosse a Pt_1 conoscenza, anche se gli accodi iniziali erano esattamente questi. Confermo il contenuto del contratto di appalto in atti (doc. 10 parte attrice)”.
Il teste acquirente, ha riferito anche che “L'arch. ci è stata presentata come CP_3 CP_2 direttrice lavori ma noi abbiamo sempre avuto a che fare con l'impresa . Su domanda a Pt_1 chiarimenti dell'avv. Di Medio riferisco che la ha lavorato fino al 2019 per lavori CP_1 di sistemazione. Ricordo che la chiusura dei lavori formale è avvenuta con certo ritardo rispetto alla ultimazione degli stessi”.
Il teste acquirente, ha riferito che “la ha chiesto la dichiarazione di chiusura Pt_2 CP_2 lavori che avrebbe portato in Comune (anno 2019) presentando la Segnalazione Certificata per l'Agibilità a firma dell'attuale proprietario (prot. 21424 del 9/04/2019) I lavori sono stati ultimati nel 2016/2017 circa, la chiusura in Comune è avvenuta nel 2019. Non ricordo se noi abbiamo sollecitato la chiusura, per la sottoscrizione del documento n. 3 parte opposta siamo stati contattati dall'arch. . CP_2
Il teste non ha saputo riferire se l'Arch. fosse collaboratrice del Sig. ma Pt_2 CP_2 Pt_1 su domanda a chiarimenti dell'avv. Fattore ha precisato che durante il periodo dei lavori a volte incontravamo l'arch. principalmente la relazione era con e con le maestranze. CP_2 Pt_1
Sempre per cantiere e relativamente ai progetti di suddivisione interna, la SCIA Controparte_4 del 2016 e successive Scia e chiusura lavori, sino alla richiesta di agibilità, i testi non hanno potuto confermare di aver mai commissionato all'arch. progetti di suddivisione interna, la CP_2
SCIA del 2016, le successive Scia e chiusura lavori, sino alla richiesta di agibilità ma di aver pagato la ditta . Pt_1
Rispetto al parere di congruità emesso, l'attività va riconosciuta anche in ragione della dichiarazione in atti sottoscritta dal D e dalla unitamente al committente (doc. 3 Pt_1 CP_2 parte opposta) confermata dai testi.
Sul cantiere in Lanciano Via dei Frentani 3, le piantine ed i progetti (di cui al doc 18) sono stati predisposti dall'Ing. con misure sottoscritte dall'arch. (cfr i.f. dell'arch Persona_1 CP_2
“è la mia grafia, tale planimetria era allegata all'atto di acquisto”. CP_2
pagina 5 di 13 Sul punto anche l'ing. ha confermato la circostanza: “Io stesso ho redatto e inviato la Per_1 piantina al Catasto per l'atto tra la sig.ra e il sig. (doc. 18) non ho apposto io Pt_3 Pt_1 le misurazioni che vedo, non so chi le abbia apposte”. Per tali rilievi è stato richiesto compenso e richiesta congruità dell'ordine (doc. 17 monitorio).
Il Teste ha riferito di aver inviato piantine e progetti al sig. e Tes_2 Parte_1 all'arch. le piantine catastali. CP_2
Rispetto al cantiere di Lanciano Vico Garibaldi 32, i lavori di messa in sicurezza ed interni, nonché gli impianti elettrico, termo-idrico realizzati nell'anno 2013, senza la presentazione di un progetto specifico, l'arch. ha riferito che “Circa la messa in sicurezza e pratica edilizia CP_2 per l'immobile in Lanciano Vico Garibaldi 32 me ne sono occupata personalmente, ero presente in cantiere per la esecuzione dei lavori;
degli impianti elettrico, termo-idrico se ne sono occupati i sig.ri , e Io ho redatto progetto che oggi è CP_5 Persona_2 Persona_3 conforme allo stato dei luoghi, il mio progetto in variante non è stato depositato. Non sono al corrente circa i pagamenti dei tecnici indicati non posso contestare i documenti contabili che mi vengono esibiti”.
Il teste ha riferito di non sapere se vi fosse stata presentazione del progetto “Il Per_2 progetto sul quale lavoravamo posso presumere fosse stato presentato e consegnato da Pt_1
e ma non lo ricordo nello specifico. Ho ricevuto il pagamento per i lavori eseguiti per CP_2
” Pt_1
Anche il teste esecutore ha confermato per l'immobile in Lanciano Vico Garibaldi 32, i CP_5 lavori di messa in sicurezza ed interni, nonché gli impianti elettrico, termo-idrico sono stati realizzati, nell'anno 2013 senza poter confermare se ci fosse un progetto, né se qualche progettista fosse stato pagato.
Per il cantiere Lanciano Vico Garibaldi n. 32 vi era solo la CILA 2010-2013 senza obbligo di nomina direttore dei lavori mentre, come riferito dalla vi era un progettista “Ho seguito CP_2 tutti i lavori dalla demolizione alla ricostruzione successiva”.
Il teste a confermato che “In quel periodo collaboravano e e in Per_2 Pt_1 CP_2 tutti i cantieri da me eseguiti c'era ma non conosco il suo ruolo ufficiale”. CP_2
Per tali lavori l'arch. ha riferito non essere mai stato corrisposto alcun compenso, né il CP_2 compenso è stato confermato dai testi.
In relazione al cantiere VICO 32 GARIBALDI e rispetto alla distribuzione interna dell'immobile ed i punti luce ed i punti idraulici, i testi escussi, sig.ri e Persona_3 [...]
, non hanno saputo riferire, mentre il teste ha dichiarato di ricevere direttive CP_5 Per_2
Par dal vidio. “Non era obbligatorio un progetto per le civili abitazioni e la piantina fa fede per pagina 6 di 13 la regolare esecuzione dei lavori, per le questioni tecniche ci interfacciavamo con l'arch, CP_2
e con la ditta in persona di ”. Pt_1 Pt_1
L'oggetto dei lavori cantiere VICO 32 GARIBALDI è stato chiarito dai testi di parte convenuta fosse “la copertura, con sostituzione travi deteriorate, nuovo tavolato maschiato, coibentazione, impermeabilizzazione, manto di copertura in coppi, sostituzione lattonerie;
- le facciate, con demolizione degli intonaci, ripristino e tinteggiature;
- la realizzazione di nuovo balconcino al piano secondo e l'ampliamento di quelli esistenti;
- la demolizione dei solai del piano secondo, dei pavimenti, rivestimenti, intonaci interni, tramezzature interne ed il ripristino secondo il nuovo schema funzionale;
- la realizzazione di nuovi intonaci interni e massetti;
- in parte la demolizione e in parte la risagomatura delle scale interne;
- la realizzazione di nuovo impianto elettrico e termo-idraulico con predisposizione sistema antintrusione e impianto di climatizzazione;
- sostituzione dei serramenti esterni con nuovi serramenti in pvc e portoni blindati”
Il teste ha riferito che il progetto ha riguardato anche una diversa distribuzione degli Per_2 spazi interni e relativi impianti e che gli operai avevano a disposizione una piantina sulla quale si basava il lavoro, ha presunto che fosse stata redatta dall'Architetto “che spesso veniva, si CP_2 affacciava o la chiamavamo noi”.
Parte opposta ha fatto emettere parere di congruità per direzione lavori, grafici, sicurezza ed allacci (doc. 17 monitorio). Attività tutte imputabili alla professionalità dell'arch. come CP_2 confermato dalla collaborazione esistente riferita dai testi escussi.
Rispetto al progetto in VICO IV parte opponente lamenta che l'arch. abbia CP_6 CP_2 richiesto compensi per attività prestate anche nel suo interesse, essendo l'immobile suddiviso tra le parti. Parte opposta dichiara, infatti, che il signor è proprietario di una porzione di Pt_1 fabbricato in Vico IV Agorai a Lanciano. Nel 2004 l'Arch. fu incaricata, in qualità di CP_2
Progettista e Direttore dei Lavori, di presentare un progetto per la “Ristrutturazione Edilizia
Immobile in Vico IV Agorai e Recupero Abitativo Sottotetto” e fu presentata la D.I.A. al prot.
2004/42722 del 27/10/2004. Successivamente, per procedere con il Completamento dei lavori, fu presentata la D.I.A. al prot. 50932 del 21/11/2007 e la C.I.L.A. al prot. 54459 del 25/11/2010.
I lavori furono eseguiti solo in parte e riguardarono: - la copertura con sostituzione travi deteriorate, nuovo tavolato maschiato, coibentazione, impermeabilizzazione, manto di copertura in coppi, sostituzione lattonerie e posa di finestre da tetto;
- la demolizione degli intonaci interni;
- la demolizione delle scale di collegamento tra i livelli dell'unità e loro ricostruzione secondo il progetto approvato;
- demolizione del solaio tra il piano secondo e il sottotetto e successiva realizzazione di nuovo solaio ad una quota inferiore per permettere il recupero abitativo del pagina 7 di 13 piano sottotetto;
- demolizione di pavimenti al piano terra e secondo e la realizzazione di nuovi massetti;
- la realizzazione di un vespaio al piano terra;
- la realizzazione di parte delle nuove tramezzature;
- la predisposizione di colonne di scarico e lo spostamento della condotta fognaria al piano terra;
- nuovi intonaci al piano sottotetto;
I lavori si svolsero dal 2004 al 2017.
Il B, come riferito dall'arch. CP_2
Parte opposta ha fatto emettere parere di congruità per progetto, in atti del monitorio, direzione lavori e variante 2016 delle quali ultime attività non è stata fornita prova adeguata di esecuzione e che la variante, non presentata, fosse stata commissionata.
Relativamente al progetto dell'opificio il teste Arch. Antonio ha confermato che il Tes_3 progetto preliminare redatto nel 2003 riguardava un capannone di dimensioni minori rispetto al progetto dell'Arch. e che la collaborazione con l'architetto c'è stata dal 1998 fino CP_2 CP_2 alla cessazione della società Tecnika s.r.l. intorno all'anno 2015. Ha riferito che il progetto del
2002 era stato presentato in risposta ad un bando sulla base della legge regionale n.16 del 2002 riguardante un capannone in Lanciano alla via per RE (zona artigianale). Questo progetto del 2002 verosimilmente è stato poi integrato dall'arch. e, in particolare, solo CP_2 successivamente all'esclusione dal bando.
Sul progetto immobile Via dei Frentani e sulla attività dell'Arch. in qualità di tecnico di CP_2 fiducia del , in relazione alla trattativa per l'acquisto dell'immobile e questione relativa Pt_1 al confine di proprietà sul terrazzo dell'unità proprietà del , il teste non ha Pt_1 Per_1 saputo riferire dell'apporto dell'Arch. e se questa fosse tecnico di fiducia del . CP_2 Pt_1
La notula vistata con parere di congruità inerisce la progettazione riscontrata in istruttoria.
Per il progetto immobile Via Garibaldi n. 26 parte opposta descrive che nel 2019 il Pt_1 chiese all'Arch. di predisporre il progetto di Ristrutturazione da presentare in Comune in CP_2 quanto intendeva ristrutturare l'immobile appena possibile: infatti, le continue infiltrazioni e lo stato di abbandono dell'immobile rischiavano di compromettere la struttura del fabbricato. Il progetto non fu presentato (i rapporti lavorativi con il signor si sono interrotti a giugno Pt_1
2019 e fino a quella data non era ancora possibile procedere con la presentazione della pratica in quanto il signor era ancora titolare della sola nuda proprietà). L'Arch. eseguì i Pt_1 CP_2 rilievi dell'immobile, come si evince dai brogliacci allegati, ed è chiaro che senza di essi non sarebbe stato possibile procedere con il progetto allegato. Non furono redatti computi estimativi, in quanto i lavori sarebbero stati eseguiti dallo stesso , titolare dell'impresa edile. Pt_1
Il compenso relativo al progetto preliminare va riconosciuto mentre il definitivo, redatto in corrispondenza della interruzione dei rapporti tra le parti, senza prova specifica dell'accordo in tal senso neppure emersa in sede istruttoria non può essere accordato a seguito del merito.
pagina 8 di 13 Rispetto a preventivi e contabilità di cantiere 2010/2019 relativi alla ditta , l'arch. Pt_1 ha riferito di aver svolto per il le attività più varie compresa contabilità e CP_2 Pt_1 redazione preventivi mentre la teste ha confermato che il sig. Testimone_4 Parte_1
, nell'ambito della propria ditta edile, anche negli anni dal 2010 al 2019, ha sempre
[...] predisposto i preventivi e le contabilità di cantiere in prima persona, senza delegarli ad alcun professionista esterno.
Anche rispetto a POS ed PIMUS e sulla circostanza se fossero redatti direttamente dal sig.
per la maggior parte dei cantieri e solo per alcuni da altri professionisti, l'arch. Pt_1 CP_2 ha riferito di aver predisposto PIMUS e POS , il teste ha chiarito che: “in ogni Tes_5 cantiere lui porta la cartella con documenti relativi, che i POS ed i PIMUS venivano redatti direttamente dal sig. per cantieri, io so così perché al cantiere li portava lui” e Pt_1
ha riferito che i POS ed i PIMUS venivano redatti direttamente dal sig. Testimone_4
e ciò ha potuto riferire perché era lui che portava la documentazione. Pt_1
Il teste , genericamente, ha riferito che: “è possibile che abbia redatto i POS e Tes_6
PIMUS dei cantieri Condominio Via Cavour 35 nell'anno 2016, dei cantieri Bambin Gesù e nell'anno 2013, e di nell'anno 2012, e del cantiere Persona_4 Persona_5 nell'anno 2010 Non posso confermare per i cantieri Persona_6 Persona_7 nell'anno 2014 e cantiere Comune di Via Silvio Spaventa. Su domanda a precisazione dell'avv.
Di Medio, preciso che il tecnico non ha obbligo di firma ma la apponiamo se determiniamo un calcolo. La responsabilità è della impresa. Spesso i POS e PIMUS sono uguali per cantieri simili. spesso mi è capitato di redigere POS e PIMUS per il D'Ovidio nei cantieri. Non sono più in possesso delle copie per modifica sistema informatico”.
Anche i testi l'ing. e il geom. non hanno risposto positivamente CP_7 CP_8 rispetto alla personale redazione di POS e PIMUS per i cantieri Pt_1
Per il Cantiere e con lavori realizzati nell'anno 2011 l'arch. ha riferito che CP_9 CP_10 CP_2
“Nei progetti e questi clienti mi hanno dato incarico per la CP_11 CP_12 redazione del progetto, della contabilità di cantiere si occupava formalmente di essa Pt_1 poi tra noi c'erano accordi e di fatto me ne occupavo io”. Il committente ha riferito che CP_9 per il cantiere anni 2011-2012 nella sua proprietà il ha fatto cantiere e contabilità e la Pt_1 ha fatto il progetto. CP_2
Anche la ha confermato che il mi ha fatto lavori presso il locale che ho CP_10 Pt_1 sistemato nel 2011/2012 e è stata l'architetto che ha realizzato il progetto” Controparte_2 confermando di aver dato incarico per la redazione del progetto all'arch. per Controparte_2
pagina 9 di 13 i lavori realizzati nell'anno 2011 presso il cantiere e di aver pagato l'arch. La contabilità CP_2 di cantiere è stata tenuta dal sig. con relativo pagamento. Pt_1
Per il cantiere è stato sentito solo l'arch. ad interrogatorio formale CP_13 CP_2 riferendo che il sig. le aveva chiesto di presentare la pratica edilizia, quanto alla Pt_1 contabilità di cantiere se ne occupava formalmente di essa “poi tra noi c'erano accordi Pt_1
e di fatto me ne occupavo io”.
Per il cantiere , lavori realizzati nell'anno 2016, l'arch. ha riferito che Parte_4 CP_2 il cliente le aveva dato incarico per la redazione del progetto, della contabilità di cantiere si occupava formalmente il D'Ovidio poi tra loro c'erano accordi e di fatto se ne occupava l'architetto.
Il committente ha confermato che il ha effettuato dei lavori presso la Parte_4 Pt_1 sua abitazione “anche l'ho conosciuta contestualmente ai lavori effettati e mi sono CP_2 affidata a lei per la progettazione di alcuni lavori che poi ho affidato alla ditta edile di
D'OVIDIO”, “Ricordo di aver parlato con del progetto e penso che la contabilità di CP_2 cantiere venisse svolta dalla Ditta Edile di D'Ovidio per i lavori realizzati nell'anno 2016 presso la mia abitazione. Su domanda a chiarimenti riferisco di aver corrisposto somme per il progetto all'arch, e ho corrisposto, anche per altri lavori, al D'Ovidio.” CP_2
Considerata la presunzione semplice che attribuisce alla impresa esecutrice la redazione dei POS
e PIMUS di cantiere e l'assenza di prova diversa emersa dalla istruttoria testimoniale, tale attività non può dirsi essere stata svolta dall'arch. con ragionevole certezza, atteso che CP_2 questi svolgeva nei predetti cantieri il ruolo di Direttore Lavori come da documenti prodotti in monitorio (all.ti 18a-18g e 19 a- 19c).
SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Parte opponente ha invocato la prescrizione ex art. 2956 c.c. dei diritti dell'Arch. facendo CP_2 leva sul mero decorso del tempo senza attestare il pagamento, che la presuntiva presuppone, anzi contestando la spettanza delle somme ingiunte.
L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, a norma dell'art. 2959 c.c., impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva (Cass. Sez. 2, sentenza n.
25838 del 14/10/2019; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17595 del 28/06/2019). La negazione della esistenza del credito impedisce di avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, tal difesa essendo incompatibile con la ratio dell'istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (Cassazione
7793/2023).
pagina 10 di 13 Infatti l'eccezione di prescrizione presuntiva “è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”.
Quanto all'intervenuto decorso della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., esso termine deve intendersi interrotto per effetto dell'invio della RACCOMANDATA A/R DEL
24.12.2019 in atti.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Parte attrice oppone in riconvenzionale il pagamento dei compensi per le attività prestate nell'immobile dell'arch. in Lanciano Via dei Frentani 10 Vico 2 dal , CP_2 Pt_1 decurtando la corrisposta somma di euro 15.000,00 e concludendo per una somma dovuta di euro 186.942,00.
La convenuta eccepisce che tale somma mai sarebbe stata richiesta e, comunque, quand'anche vi fosse un residuo credito dell'opponente, esso sarebbe irrimediabilmente prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c..
La opposta non contesta la circostanza che la abbia eseguito lavori nel fabbricato CP_1 di proprietà dell'Arch. precisando anche che essi si sono conclusi nel maggio 2005, CP_2 momento in cui l'opposta vi ha stabilito la residenza ed il corrispettivo è stato saldato nel corso dei lavori di ristrutturazione, che hanno visto l'intervento anche di altre imprese, tutte pagate dall'Arch. CP_2
Nessuna richiesta di pagamento è stata mai formulata dal sicchè la prescrizione Pt_1 decennale ha iniziato a decorrere dal 18.5.2005.
Pertanto rispetto ai lavori di ristrutturazione anno 2005 nella abitazione dell'arch. deve CP_2 ritenersi maturata la prescrizione. Infatti l'atto di diffida risale al 2019.
Per quanto concerne i lavori relativi all'immobile in comodato d'uso gratuito, anno di esecuzione 2017, non è emersa prova che le spese fossero a carico della CP_2
e i capitoli proposti per la istruttoria orali non sono stati ammessi in quanto generici.
[...]
Infatti parte convenuta ammette che la porzione è stata concessa in comodato di uso gratuito ma non anche che le parti abbiano convenuto il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, tantomeno nella misura indicata dal che non ha mai consegnato Pt_1 all'Arch. né un preventivo né una “contabilità dei lavori”. CP_2
Rispetto ai lavori eseguiti sulla porzione di immobile D'Ovidio concessa in comodato gratuito l'arch. ha riferito che essi hanno riguardato il solaio a volta (piano terra, vespai e CP_2 massetto, demolizione scala di collegamento tra i quattro livelli e ricostruita in CA, realizzazione pagina 11 di 13 di tramezzature al sottotetto inclusi gli intonaci, demoliti alcuni intonaci e predisposta la colonna di scarico per futuri bagni e tetto completato con velux, predisposta finestra lungo le scale).
Sul punto, con capitolazione generica invero, il teste ha riferito che pensava che il CP_5 cantiere fosse della sig.ra “stavamo lavorando per la signora (era prima del 2015) Penso CP_2 che anche la ristrutturazione fosse relativa alla proprietà della . CP_2
SUL VALORE DELLE ATTIVITA' - PARERE DI CONGRUITA'
L'opposta, in sede di giudizio monitorio, ha allegato parere di congruità in relazione ai seguenti progetti:
• Immobile via Garibaldi n. 24;
• Via Agorai IV
• Vico Garibaldi n. 32 in Lanciano
• Via dei Frentani n. 3 Lanciano
• Progetto Opificio
• Via Garibaldi n. 26
• Via Olmo di Riccio
Di tali attività è stata fornita prova nei termini che precedono e, considerata la riduzione operata per i progetti Olmo Di Riccio, Vico Agorai IV, Via Garibaldi n. 26, il valore delle attività svolte
è di 63.838,69 oltre IVA e CP al 4% come per legge e considerando le spese forfettizzate al 15% non essendo stabilito da norma il valore da attribuire ad esse.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato con accertamento del minor valore di euro 63.838,69 oltre IVA e CP al 4% come per legge e così complessivi euro 80.998,53 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio di opposizione, considerato che la pretesa attorea è risultata parzialmente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazione delle spese il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dall'articolo 5, comma primo, terzo periodo, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Cassazione, ordinanza 22 marzo 2022 n. 9237).
Nel caso che ci occupa, in concreto, tra petitum e decisum si applica il medesimo scaglione di valore ai sensi del DM 147/22
Considerate tutte le fasi di giudizio con riconoscimento dei parametri medi, il compenso che parte opponente deve corrispondere alla opposta è pari ad euro 14.103,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA CP come per legge
PQM
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Revoca il DI n. n. 86/2023 del 09.03.2023 emesso dal Tribunale di Lanciano
• Dichiara ed accerta che l'opponente è debitore, nei confronti dell'Arch. Parte_1
della complessiva somma di euro 80.998,53 oltre interessi legali dalla pronuncia al CP_2 soddisfo;
• Condanna parte opponente , in proprio e nella qualità di Titolare Parte_1 legale rappresentante p.t. della , al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di euro 80.998,53 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA. CP se dovuti come per legge
Lanciano, 17/06/2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO
Affari Contenziosi Civili
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 489/2023 promossa da:
, in proprio e nella qualità di Titolare legale rappresentante p.t. della Parte_1
, nato a [...] il [...], (C.F. , P.I. Controparte_1 C.F._1
), residente e con sede in Lanciano alla Via Santa Giusta n. 260, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'AVV. LUANA DI MEDIO DEL FORO DI CHIETI, (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara (PE) alla C.F._2
Via G. Mazzini n. 146
ATTORE OPPONENTE contro
, c.f. , PI nata a [...] il Controparte_2 C.F._3 P.IVA_2
15.5.1969, ivi residente, elettivamente domiciliata in Lanciano, Via P. Pollidori 4, presso e nello
Studio dell'Avv. Antonio Fattore (c.f. – fax: 0872 260020 – pec: CodiceFiscale_4
, del Foro di Lanciano Email_1
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note di trattazione scritta per l'udienza del 20 marzo 2025 e memorie conclusive depositate nei termini di cui agli articoli 189 c.p.c. e 281 quinquies cpc come segue:
Per l'attore opponente
pagina 1 di 13 “IN VIA PRELIMINARE in accoglimento della presente opposizione - REVOCARE O
COMUNQUE DICHIARARE NULLO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 86/2023 OPPOSTO
EMESSO DAL TRIBUNALE DI LANCIANO IL 09.03.2023 e notificato il 26.04-16.05.23 in quanto nullo per assenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 636 cpc;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE in accoglimento della presente opposizione
- REVOCARE O COMUNQUE DICHIARARE NULLO IL DECRETO INGIUNTIVO N. 86/2023
OPPOSTO EMESSO DAL TRIBUNALE DI LANCIANO IL 09.03.2023 e notificato il 26.04-
16.05.23 in quanto nessuna somma a qualsiasi titolo è dovuta all'opposta essendo i compensi professionali richiesti nel decreto opposto prescritti per decorso dei termini di cui all'art. 2956 cc;
- NEL MERITO: in accoglimento della presente opposizione - ACCERTATO che il sig. Parte_1
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, nulla deve all'arch.
[...] CP_2
c.f. , PI residente in [...], REVOCARE O
[...] C.F._3 P.IVA_2
COMUNQUE DICHIARARE ILLEGITTIMO IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO N.
86/2023 emesso dal Tribunale di Lanciano in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo per tutte le motivazioni sopra esposte;
- ACCERTATI E QUANTIFICATI I LAVORI ESEGUITI DAL D'OVIDIO GIULIANO, quale titolare della omonima ditta, in favore dell'arch. CONDANNARE Controparte_2
QUEST'ULTIMA, AL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA , in Controparte_1 persona del titolare legale rappr. p.t., P.I. , con sede in Lanciano, DELLA P.IVA_1
SOMMA DI €186.942,00 OLTRE IVA, o di quell'altra somma maggiore e/o minore accertata in corso di giudizio, anche secondo equità, con liquidazione della lite temeraria ex art. 96 cpc.”
Per la convenuta opposta
“Voglia l'On.le Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis, così provvedere:
a) in via preliminare: per le causali sopra illustrate, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività del d.i. opposto;
b) nel merito ed in via principale: rigettare l'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare il d.i. n. 86/2023 del Tribunale di Lanciano.
c) nel merito ed in via subordinata: riconoscere e dichiarare che l'opponente Parte_1
è debitore, nei confronti dell'Arch. della somma ritenuta di giustizia e, per l'effetto, CP_2 condannarlo al pagamento, in favore dell'esponente, al pagamento della predetta somma.
Vittoria di spese e competenze di lite.”
pagina 2 di 13 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ha opposto il decreto ingiuntivo n. 86/2023 del Parte_1
09.03.2023 richiesto da per complessivi euro € 130.243,47 oltre Controparte_2 interessi come da domanda e spese e competenze della procedura monitoria liquidate in
€2.135,00 quali compensi portati in diverse fatture e più notule professionali per presunte prestazioni professionali eseguite in favore del sig. personalmente nonché Parte_1 della ditta edile del quale era titolare.
Nei 40 giorni dalla notificazione ha opposto la legittimità del decreto Parte_1 emesso per a. difetto di prova scritta e di parere della associazione professionale;
b. intervenuta prescrizione delle somme;
c. difetto di spettanza somme, chiedendo in via riconvenzionale la condanna al pagamento di somme mai corrisposte dall'arch. per lavori eseguiti dal CP_2
presso la abitazione sita in Lanciano Via dei Frentani 10 Vico 2 nel periodo Pt_1 intercorrente dall'anno 2005 all'anno 2017 per la complessiva somma di euro 186.942,00.
Con ordinanza del 7 dicembre 2023, il GI tabellarmente competente ha ammesso le prove orali avviando la fase istruttoria che si è conclusa con l'udienza del 5.12.2024 e rinvio al marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno concluso come in premesse.
SULLA REGOLARITA' DEL GIUDIZIO
Parte opposta sostiene, in relazione alla utilizzabilità degli elementi probatori assunti nel corso della istruttoria orale, che della prova testimoniale assunta a mezzo dell'Ing. Testimone_1 all'udienza del 16.5.2024 non può tenersi conto poiché, a fronte della richiesta di nuova citazione del teste espressa da parte opponente all'udienza del 14.3.2024, questo Giudice, all'udienza del 16.5.2024, pur procedendo all'audizione del teste, ha avuto cura di precisare che
“sentite le parti, assume la prova testimoniale del teste oggi comparso, riservando la Tes_1 esclusione dal materiale necessario per la decisione in difetto di prova entro giorni 2 da oggi della notifica e della giustificazione pervenuta con data di ricezione della stessa” (verbale
16.5.2024, pag. 1).
Sul punto l'avv. De Medio per ha sì depositato la prova della notifica per l'udienza del Pt_1
14.3.2024, ma da essa si evince che l'intimazione è stata effettuata in data 11 marzo 2024, tre giorni prima dell'udienza, in difetto dei termini di cui all'art. 103, comma 1, disp. att. c.p.c., a mente del quale “l'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire”.
L'esito della prova andrà pertanto utilizzato solo in aggiunta e a conforto non potendo assurgere a prova esclusiva dei fatti posti a fondamento della pretesa.
pagina 3 di 13 SULLA ECCEZIONE DI DIFETTO DI PROVA SCRITTA
Parte opponente lamenta che la ingiunzione sarebbe priva di riscontro documentale al punto da chiedere la prova delle spettanze per mezzo istruttoria orale.
Rispetto al progetto redatto dall'arch. presso Via Olmo di Riccio non Controparte_2 sono stati articolati capitoli specifici di prova da parte della opposta ma agli atti del monitorio risulta allegazione del progetto relativo per il cui valore è stato richiesto parere di congruità rettificato con doc.17. Non vi è contestazione specifica della parte opponente sul progetto preliminare e rilievi, mentre non risulta sufficientemente provato l'accordo per la redazione del progetto definitivo, del medesimo anno 2018 non depositato.
Rispetto al cantiere di Lanciano Via Garibaldi 24 i sig.ri e non Parte_2 CP_3 hanno deciso personalmente in ordine ai progetti tecnici degli impianti elettrico, termico-idrico,
e della cucina, il sig. ha riferito che il progetto era formulato dal che Pt_2 Pt_1 proponeva un ventaglio di scelta, all'interno del quale consentiva di indicare cosa fosse preferibile.
In alcune situazioni era presente anche l'arch. ma nella maggior parte dei casi le relazioni CP_2 erano con lui e con qualche maestranza da lui stesso incaricata. Quando l'arch. si CP_2 interfacciava con loro era assieme al e il progetto era concordato con il . Pt_1 Pt_1
La ha riferito di essersi ritrovati i progetti già fatti, scegliendo quel che era possibile. CP_3
Hanno cambiato delle mattonelle, qualche sanitario, flutti della luce. Il sig. Parte_1 non ha eseguito i lavori come da progetti da loro forniti, erano già fatti. Lui ci riferiva e ci faceva vedere ma i progetti erano già acquisiti. “Io in cantiere andavo e c'era il sig. per lo più Pt_1 ma a volte anche l'architetto”.
Gli stessi e sulle decisioni relative agli impianti e alle divisioni interne dei Pt_2 CP_3 locali, hanno riferito che “il proponeva un ventaglio di opzioni e all'interno di esse Pt_1 esprimevano dei desiderata, il progetto di ristrutturazione era del ma alcune decisioni, Pt_1 ove ancora possibili, sugli impianti e sulle divisioni interne dei locali sono state assunte da loro dopo il rogito definitivo”.
Sul medesimo progetto per immobile in VIA GARIBALDI 24 il teste acquirente ha Pt_2 confermato l'anno di acquisto 2016, e che il “si impegnò nell'immediatezza del rogito Pt_1 con me acquirente a completare i lavori e sostenere tutte le spese tecniche necessarie fino all'ottenimento dell'Agibilità dell'immobile, come da Dichiarazione allegata e firmata da me,
e l'Arch. (doc. 3 parte opposta), avevamo sottoscritto questo appalto nel CP_3 CP_2 quale era esecutore dei lavori per completamento. L'arch. era un Parte_1 CP_2 collaboratore del ma non conoscevo i termini della loro collaborazione. Nel contratto Pt_1
pagina 4 di 13 di appalto mi è stato proposto un direttore dei lavori, chi lui avesse scelto non so. I dettagli della loro collaborazione non li conoscevo, certo ero che gli oneri fossero a carico dell'appaltatore e tanto mi bastava, questa circostanza l'abbiamo chiarita a chiusura lavori con scrittura del
16.12.2019 che mi si rammostra. Trattandosi di chiusura dei lavori volevamo chiarire su chi gravassero gli oneri, il documento lo abbiamo concordato con l'arch. a quel punto CP_2 abbiamo compreso che era lei il direttore lavori. Su domanda a chiarimenti specifico che alla sottoscrizione della scrittura del dicembre 2019 non era presente il D non so se ne fosse a Pt_1 conoscenza, anche se gli accodi iniziali erano esattamente questi. Confermo il contenuto del contratto di appalto in atti (doc. 10 parte attrice)”.
Il teste acquirente, ha riferito anche che “L'arch. ci è stata presentata come CP_3 CP_2 direttrice lavori ma noi abbiamo sempre avuto a che fare con l'impresa . Su domanda a Pt_1 chiarimenti dell'avv. Di Medio riferisco che la ha lavorato fino al 2019 per lavori CP_1 di sistemazione. Ricordo che la chiusura dei lavori formale è avvenuta con certo ritardo rispetto alla ultimazione degli stessi”.
Il teste acquirente, ha riferito che “la ha chiesto la dichiarazione di chiusura Pt_2 CP_2 lavori che avrebbe portato in Comune (anno 2019) presentando la Segnalazione Certificata per l'Agibilità a firma dell'attuale proprietario (prot. 21424 del 9/04/2019) I lavori sono stati ultimati nel 2016/2017 circa, la chiusura in Comune è avvenuta nel 2019. Non ricordo se noi abbiamo sollecitato la chiusura, per la sottoscrizione del documento n. 3 parte opposta siamo stati contattati dall'arch. . CP_2
Il teste non ha saputo riferire se l'Arch. fosse collaboratrice del Sig. ma Pt_2 CP_2 Pt_1 su domanda a chiarimenti dell'avv. Fattore ha precisato che durante il periodo dei lavori a volte incontravamo l'arch. principalmente la relazione era con e con le maestranze. CP_2 Pt_1
Sempre per cantiere e relativamente ai progetti di suddivisione interna, la SCIA Controparte_4 del 2016 e successive Scia e chiusura lavori, sino alla richiesta di agibilità, i testi non hanno potuto confermare di aver mai commissionato all'arch. progetti di suddivisione interna, la CP_2
SCIA del 2016, le successive Scia e chiusura lavori, sino alla richiesta di agibilità ma di aver pagato la ditta . Pt_1
Rispetto al parere di congruità emesso, l'attività va riconosciuta anche in ragione della dichiarazione in atti sottoscritta dal D e dalla unitamente al committente (doc. 3 Pt_1 CP_2 parte opposta) confermata dai testi.
Sul cantiere in Lanciano Via dei Frentani 3, le piantine ed i progetti (di cui al doc 18) sono stati predisposti dall'Ing. con misure sottoscritte dall'arch. (cfr i.f. dell'arch Persona_1 CP_2
“è la mia grafia, tale planimetria era allegata all'atto di acquisto”. CP_2
pagina 5 di 13 Sul punto anche l'ing. ha confermato la circostanza: “Io stesso ho redatto e inviato la Per_1 piantina al Catasto per l'atto tra la sig.ra e il sig. (doc. 18) non ho apposto io Pt_3 Pt_1 le misurazioni che vedo, non so chi le abbia apposte”. Per tali rilievi è stato richiesto compenso e richiesta congruità dell'ordine (doc. 17 monitorio).
Il Teste ha riferito di aver inviato piantine e progetti al sig. e Tes_2 Parte_1 all'arch. le piantine catastali. CP_2
Rispetto al cantiere di Lanciano Vico Garibaldi 32, i lavori di messa in sicurezza ed interni, nonché gli impianti elettrico, termo-idrico realizzati nell'anno 2013, senza la presentazione di un progetto specifico, l'arch. ha riferito che “Circa la messa in sicurezza e pratica edilizia CP_2 per l'immobile in Lanciano Vico Garibaldi 32 me ne sono occupata personalmente, ero presente in cantiere per la esecuzione dei lavori;
degli impianti elettrico, termo-idrico se ne sono occupati i sig.ri , e Io ho redatto progetto che oggi è CP_5 Persona_2 Persona_3 conforme allo stato dei luoghi, il mio progetto in variante non è stato depositato. Non sono al corrente circa i pagamenti dei tecnici indicati non posso contestare i documenti contabili che mi vengono esibiti”.
Il teste ha riferito di non sapere se vi fosse stata presentazione del progetto “Il Per_2 progetto sul quale lavoravamo posso presumere fosse stato presentato e consegnato da Pt_1
e ma non lo ricordo nello specifico. Ho ricevuto il pagamento per i lavori eseguiti per CP_2
” Pt_1
Anche il teste esecutore ha confermato per l'immobile in Lanciano Vico Garibaldi 32, i CP_5 lavori di messa in sicurezza ed interni, nonché gli impianti elettrico, termo-idrico sono stati realizzati, nell'anno 2013 senza poter confermare se ci fosse un progetto, né se qualche progettista fosse stato pagato.
Per il cantiere Lanciano Vico Garibaldi n. 32 vi era solo la CILA 2010-2013 senza obbligo di nomina direttore dei lavori mentre, come riferito dalla vi era un progettista “Ho seguito CP_2 tutti i lavori dalla demolizione alla ricostruzione successiva”.
Il teste a confermato che “In quel periodo collaboravano e e in Per_2 Pt_1 CP_2 tutti i cantieri da me eseguiti c'era ma non conosco il suo ruolo ufficiale”. CP_2
Per tali lavori l'arch. ha riferito non essere mai stato corrisposto alcun compenso, né il CP_2 compenso è stato confermato dai testi.
In relazione al cantiere VICO 32 GARIBALDI e rispetto alla distribuzione interna dell'immobile ed i punti luce ed i punti idraulici, i testi escussi, sig.ri e Persona_3 [...]
, non hanno saputo riferire, mentre il teste ha dichiarato di ricevere direttive CP_5 Per_2
Par dal vidio. “Non era obbligatorio un progetto per le civili abitazioni e la piantina fa fede per pagina 6 di 13 la regolare esecuzione dei lavori, per le questioni tecniche ci interfacciavamo con l'arch, CP_2
e con la ditta in persona di ”. Pt_1 Pt_1
L'oggetto dei lavori cantiere VICO 32 GARIBALDI è stato chiarito dai testi di parte convenuta fosse “la copertura, con sostituzione travi deteriorate, nuovo tavolato maschiato, coibentazione, impermeabilizzazione, manto di copertura in coppi, sostituzione lattonerie;
- le facciate, con demolizione degli intonaci, ripristino e tinteggiature;
- la realizzazione di nuovo balconcino al piano secondo e l'ampliamento di quelli esistenti;
- la demolizione dei solai del piano secondo, dei pavimenti, rivestimenti, intonaci interni, tramezzature interne ed il ripristino secondo il nuovo schema funzionale;
- la realizzazione di nuovi intonaci interni e massetti;
- in parte la demolizione e in parte la risagomatura delle scale interne;
- la realizzazione di nuovo impianto elettrico e termo-idraulico con predisposizione sistema antintrusione e impianto di climatizzazione;
- sostituzione dei serramenti esterni con nuovi serramenti in pvc e portoni blindati”
Il teste ha riferito che il progetto ha riguardato anche una diversa distribuzione degli Per_2 spazi interni e relativi impianti e che gli operai avevano a disposizione una piantina sulla quale si basava il lavoro, ha presunto che fosse stata redatta dall'Architetto “che spesso veniva, si CP_2 affacciava o la chiamavamo noi”.
Parte opposta ha fatto emettere parere di congruità per direzione lavori, grafici, sicurezza ed allacci (doc. 17 monitorio). Attività tutte imputabili alla professionalità dell'arch. come CP_2 confermato dalla collaborazione esistente riferita dai testi escussi.
Rispetto al progetto in VICO IV parte opponente lamenta che l'arch. abbia CP_6 CP_2 richiesto compensi per attività prestate anche nel suo interesse, essendo l'immobile suddiviso tra le parti. Parte opposta dichiara, infatti, che il signor è proprietario di una porzione di Pt_1 fabbricato in Vico IV Agorai a Lanciano. Nel 2004 l'Arch. fu incaricata, in qualità di CP_2
Progettista e Direttore dei Lavori, di presentare un progetto per la “Ristrutturazione Edilizia
Immobile in Vico IV Agorai e Recupero Abitativo Sottotetto” e fu presentata la D.I.A. al prot.
2004/42722 del 27/10/2004. Successivamente, per procedere con il Completamento dei lavori, fu presentata la D.I.A. al prot. 50932 del 21/11/2007 e la C.I.L.A. al prot. 54459 del 25/11/2010.
I lavori furono eseguiti solo in parte e riguardarono: - la copertura con sostituzione travi deteriorate, nuovo tavolato maschiato, coibentazione, impermeabilizzazione, manto di copertura in coppi, sostituzione lattonerie e posa di finestre da tetto;
- la demolizione degli intonaci interni;
- la demolizione delle scale di collegamento tra i livelli dell'unità e loro ricostruzione secondo il progetto approvato;
- demolizione del solaio tra il piano secondo e il sottotetto e successiva realizzazione di nuovo solaio ad una quota inferiore per permettere il recupero abitativo del pagina 7 di 13 piano sottotetto;
- demolizione di pavimenti al piano terra e secondo e la realizzazione di nuovi massetti;
- la realizzazione di un vespaio al piano terra;
- la realizzazione di parte delle nuove tramezzature;
- la predisposizione di colonne di scarico e lo spostamento della condotta fognaria al piano terra;
- nuovi intonaci al piano sottotetto;
I lavori si svolsero dal 2004 al 2017.
Il B, come riferito dall'arch. CP_2
Parte opposta ha fatto emettere parere di congruità per progetto, in atti del monitorio, direzione lavori e variante 2016 delle quali ultime attività non è stata fornita prova adeguata di esecuzione e che la variante, non presentata, fosse stata commissionata.
Relativamente al progetto dell'opificio il teste Arch. Antonio ha confermato che il Tes_3 progetto preliminare redatto nel 2003 riguardava un capannone di dimensioni minori rispetto al progetto dell'Arch. e che la collaborazione con l'architetto c'è stata dal 1998 fino CP_2 CP_2 alla cessazione della società Tecnika s.r.l. intorno all'anno 2015. Ha riferito che il progetto del
2002 era stato presentato in risposta ad un bando sulla base della legge regionale n.16 del 2002 riguardante un capannone in Lanciano alla via per RE (zona artigianale). Questo progetto del 2002 verosimilmente è stato poi integrato dall'arch. e, in particolare, solo CP_2 successivamente all'esclusione dal bando.
Sul progetto immobile Via dei Frentani e sulla attività dell'Arch. in qualità di tecnico di CP_2 fiducia del , in relazione alla trattativa per l'acquisto dell'immobile e questione relativa Pt_1 al confine di proprietà sul terrazzo dell'unità proprietà del , il teste non ha Pt_1 Per_1 saputo riferire dell'apporto dell'Arch. e se questa fosse tecnico di fiducia del . CP_2 Pt_1
La notula vistata con parere di congruità inerisce la progettazione riscontrata in istruttoria.
Per il progetto immobile Via Garibaldi n. 26 parte opposta descrive che nel 2019 il Pt_1 chiese all'Arch. di predisporre il progetto di Ristrutturazione da presentare in Comune in CP_2 quanto intendeva ristrutturare l'immobile appena possibile: infatti, le continue infiltrazioni e lo stato di abbandono dell'immobile rischiavano di compromettere la struttura del fabbricato. Il progetto non fu presentato (i rapporti lavorativi con il signor si sono interrotti a giugno Pt_1
2019 e fino a quella data non era ancora possibile procedere con la presentazione della pratica in quanto il signor era ancora titolare della sola nuda proprietà). L'Arch. eseguì i Pt_1 CP_2 rilievi dell'immobile, come si evince dai brogliacci allegati, ed è chiaro che senza di essi non sarebbe stato possibile procedere con il progetto allegato. Non furono redatti computi estimativi, in quanto i lavori sarebbero stati eseguiti dallo stesso , titolare dell'impresa edile. Pt_1
Il compenso relativo al progetto preliminare va riconosciuto mentre il definitivo, redatto in corrispondenza della interruzione dei rapporti tra le parti, senza prova specifica dell'accordo in tal senso neppure emersa in sede istruttoria non può essere accordato a seguito del merito.
pagina 8 di 13 Rispetto a preventivi e contabilità di cantiere 2010/2019 relativi alla ditta , l'arch. Pt_1 ha riferito di aver svolto per il le attività più varie compresa contabilità e CP_2 Pt_1 redazione preventivi mentre la teste ha confermato che il sig. Testimone_4 Parte_1
, nell'ambito della propria ditta edile, anche negli anni dal 2010 al 2019, ha sempre
[...] predisposto i preventivi e le contabilità di cantiere in prima persona, senza delegarli ad alcun professionista esterno.
Anche rispetto a POS ed PIMUS e sulla circostanza se fossero redatti direttamente dal sig.
per la maggior parte dei cantieri e solo per alcuni da altri professionisti, l'arch. Pt_1 CP_2 ha riferito di aver predisposto PIMUS e POS , il teste ha chiarito che: “in ogni Tes_5 cantiere lui porta la cartella con documenti relativi, che i POS ed i PIMUS venivano redatti direttamente dal sig. per cantieri, io so così perché al cantiere li portava lui” e Pt_1
ha riferito che i POS ed i PIMUS venivano redatti direttamente dal sig. Testimone_4
e ciò ha potuto riferire perché era lui che portava la documentazione. Pt_1
Il teste , genericamente, ha riferito che: “è possibile che abbia redatto i POS e Tes_6
PIMUS dei cantieri Condominio Via Cavour 35 nell'anno 2016, dei cantieri Bambin Gesù e nell'anno 2013, e di nell'anno 2012, e del cantiere Persona_4 Persona_5 nell'anno 2010 Non posso confermare per i cantieri Persona_6 Persona_7 nell'anno 2014 e cantiere Comune di Via Silvio Spaventa. Su domanda a precisazione dell'avv.
Di Medio, preciso che il tecnico non ha obbligo di firma ma la apponiamo se determiniamo un calcolo. La responsabilità è della impresa. Spesso i POS e PIMUS sono uguali per cantieri simili. spesso mi è capitato di redigere POS e PIMUS per il D'Ovidio nei cantieri. Non sono più in possesso delle copie per modifica sistema informatico”.
Anche i testi l'ing. e il geom. non hanno risposto positivamente CP_7 CP_8 rispetto alla personale redazione di POS e PIMUS per i cantieri Pt_1
Per il Cantiere e con lavori realizzati nell'anno 2011 l'arch. ha riferito che CP_9 CP_10 CP_2
“Nei progetti e questi clienti mi hanno dato incarico per la CP_11 CP_12 redazione del progetto, della contabilità di cantiere si occupava formalmente di essa Pt_1 poi tra noi c'erano accordi e di fatto me ne occupavo io”. Il committente ha riferito che CP_9 per il cantiere anni 2011-2012 nella sua proprietà il ha fatto cantiere e contabilità e la Pt_1 ha fatto il progetto. CP_2
Anche la ha confermato che il mi ha fatto lavori presso il locale che ho CP_10 Pt_1 sistemato nel 2011/2012 e è stata l'architetto che ha realizzato il progetto” Controparte_2 confermando di aver dato incarico per la redazione del progetto all'arch. per Controparte_2
pagina 9 di 13 i lavori realizzati nell'anno 2011 presso il cantiere e di aver pagato l'arch. La contabilità CP_2 di cantiere è stata tenuta dal sig. con relativo pagamento. Pt_1
Per il cantiere è stato sentito solo l'arch. ad interrogatorio formale CP_13 CP_2 riferendo che il sig. le aveva chiesto di presentare la pratica edilizia, quanto alla Pt_1 contabilità di cantiere se ne occupava formalmente di essa “poi tra noi c'erano accordi Pt_1
e di fatto me ne occupavo io”.
Per il cantiere , lavori realizzati nell'anno 2016, l'arch. ha riferito che Parte_4 CP_2 il cliente le aveva dato incarico per la redazione del progetto, della contabilità di cantiere si occupava formalmente il D'Ovidio poi tra loro c'erano accordi e di fatto se ne occupava l'architetto.
Il committente ha confermato che il ha effettuato dei lavori presso la Parte_4 Pt_1 sua abitazione “anche l'ho conosciuta contestualmente ai lavori effettati e mi sono CP_2 affidata a lei per la progettazione di alcuni lavori che poi ho affidato alla ditta edile di
D'OVIDIO”, “Ricordo di aver parlato con del progetto e penso che la contabilità di CP_2 cantiere venisse svolta dalla Ditta Edile di D'Ovidio per i lavori realizzati nell'anno 2016 presso la mia abitazione. Su domanda a chiarimenti riferisco di aver corrisposto somme per il progetto all'arch, e ho corrisposto, anche per altri lavori, al D'Ovidio.” CP_2
Considerata la presunzione semplice che attribuisce alla impresa esecutrice la redazione dei POS
e PIMUS di cantiere e l'assenza di prova diversa emersa dalla istruttoria testimoniale, tale attività non può dirsi essere stata svolta dall'arch. con ragionevole certezza, atteso che CP_2 questi svolgeva nei predetti cantieri il ruolo di Direttore Lavori come da documenti prodotti in monitorio (all.ti 18a-18g e 19 a- 19c).
SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Parte opponente ha invocato la prescrizione ex art. 2956 c.c. dei diritti dell'Arch. facendo CP_2 leva sul mero decorso del tempo senza attestare il pagamento, che la presuntiva presuppone, anzi contestando la spettanza delle somme ingiunte.
L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, a norma dell'art. 2959 c.c., impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva (Cass. Sez. 2, sentenza n.
25838 del 14/10/2019; Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17595 del 28/06/2019). La negazione della esistenza del credito impedisce di avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, tal difesa essendo incompatibile con la ratio dell'istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (Cassazione
7793/2023).
pagina 10 di 13 Infatti l'eccezione di prescrizione presuntiva “è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta”.
Quanto all'intervenuto decorso della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., esso termine deve intendersi interrotto per effetto dell'invio della RACCOMANDATA A/R DEL
24.12.2019 in atti.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Parte attrice oppone in riconvenzionale il pagamento dei compensi per le attività prestate nell'immobile dell'arch. in Lanciano Via dei Frentani 10 Vico 2 dal , CP_2 Pt_1 decurtando la corrisposta somma di euro 15.000,00 e concludendo per una somma dovuta di euro 186.942,00.
La convenuta eccepisce che tale somma mai sarebbe stata richiesta e, comunque, quand'anche vi fosse un residuo credito dell'opponente, esso sarebbe irrimediabilmente prescritto ai sensi dell'art. 2946 c.c..
La opposta non contesta la circostanza che la abbia eseguito lavori nel fabbricato CP_1 di proprietà dell'Arch. precisando anche che essi si sono conclusi nel maggio 2005, CP_2 momento in cui l'opposta vi ha stabilito la residenza ed il corrispettivo è stato saldato nel corso dei lavori di ristrutturazione, che hanno visto l'intervento anche di altre imprese, tutte pagate dall'Arch. CP_2
Nessuna richiesta di pagamento è stata mai formulata dal sicchè la prescrizione Pt_1 decennale ha iniziato a decorrere dal 18.5.2005.
Pertanto rispetto ai lavori di ristrutturazione anno 2005 nella abitazione dell'arch. deve CP_2 ritenersi maturata la prescrizione. Infatti l'atto di diffida risale al 2019.
Per quanto concerne i lavori relativi all'immobile in comodato d'uso gratuito, anno di esecuzione 2017, non è emersa prova che le spese fossero a carico della CP_2
e i capitoli proposti per la istruttoria orali non sono stati ammessi in quanto generici.
[...]
Infatti parte convenuta ammette che la porzione è stata concessa in comodato di uso gratuito ma non anche che le parti abbiano convenuto il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, tantomeno nella misura indicata dal che non ha mai consegnato Pt_1 all'Arch. né un preventivo né una “contabilità dei lavori”. CP_2
Rispetto ai lavori eseguiti sulla porzione di immobile D'Ovidio concessa in comodato gratuito l'arch. ha riferito che essi hanno riguardato il solaio a volta (piano terra, vespai e CP_2 massetto, demolizione scala di collegamento tra i quattro livelli e ricostruita in CA, realizzazione pagina 11 di 13 di tramezzature al sottotetto inclusi gli intonaci, demoliti alcuni intonaci e predisposta la colonna di scarico per futuri bagni e tetto completato con velux, predisposta finestra lungo le scale).
Sul punto, con capitolazione generica invero, il teste ha riferito che pensava che il CP_5 cantiere fosse della sig.ra “stavamo lavorando per la signora (era prima del 2015) Penso CP_2 che anche la ristrutturazione fosse relativa alla proprietà della . CP_2
SUL VALORE DELLE ATTIVITA' - PARERE DI CONGRUITA'
L'opposta, in sede di giudizio monitorio, ha allegato parere di congruità in relazione ai seguenti progetti:
• Immobile via Garibaldi n. 24;
• Via Agorai IV
• Vico Garibaldi n. 32 in Lanciano
• Via dei Frentani n. 3 Lanciano
• Progetto Opificio
• Via Garibaldi n. 26
• Via Olmo di Riccio
Di tali attività è stata fornita prova nei termini che precedono e, considerata la riduzione operata per i progetti Olmo Di Riccio, Vico Agorai IV, Via Garibaldi n. 26, il valore delle attività svolte
è di 63.838,69 oltre IVA e CP al 4% come per legge e considerando le spese forfettizzate al 15% non essendo stabilito da norma il valore da attribuire ad esse.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato con accertamento del minor valore di euro 63.838,69 oltre IVA e CP al 4% come per legge e così complessivi euro 80.998,53 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del presente giudizio di opposizione, considerato che la pretesa attorea è risultata parzialmente soddisfatta, con conseguente riduzione del valore della causa, ai fini della regolazione delle spese il valore della causa va determinato sempre in base al decisum, e non in base al petitum, come stabilito dall'articolo 5, comma primo, terzo periodo, del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Cassazione, ordinanza 22 marzo 2022 n. 9237).
Nel caso che ci occupa, in concreto, tra petitum e decisum si applica il medesimo scaglione di valore ai sensi del DM 147/22
Considerate tutte le fasi di giudizio con riconoscimento dei parametri medi, il compenso che parte opponente deve corrispondere alla opposta è pari ad euro 14.103,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA CP come per legge
PQM
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Revoca il DI n. n. 86/2023 del 09.03.2023 emesso dal Tribunale di Lanciano
• Dichiara ed accerta che l'opponente è debitore, nei confronti dell'Arch. Parte_1
della complessiva somma di euro 80.998,53 oltre interessi legali dalla pronuncia al CP_2 soddisfo;
• Condanna parte opponente , in proprio e nella qualità di Titolare Parte_1 legale rappresentante p.t. della , al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di euro 80.998,53 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA. CP se dovuti come per legge
Lanciano, 17/06/2025
Il Giudice
dott. Chiara D'Alfonso
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