Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. BASSO MARGHERITA, presso la quale elettivamente domicilia;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. PICCIRILLO GIUSEPPINA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 04/04/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Mondragone in data
28/10/2017 e che dal matrimonio è nata una figlia nata il [...]), con ricorso ex Per_1 art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
2. stabilire che i mobili e i suppellettili , lampadari e quanto ricompreso nell' arredo dell' abitazione coniugale di Via Boccucci 154 venga assegnato alla signora
[...]
che si impegna a prelevare i predetti entro il termine di 30 giorni Parte_1 dalla sottoscrizione del ricorso introduttivo;
3. sull'affidamento e collocazione ella figlia minore le parti sono addivenute ad Per_1 un accordo in merito al collocamento, diritto di visita del padre ed al contributo economico in favore del minore alle seguenti condizioni:
AFFIDO CONDIVISO
Il minore sarà affidato ad entrambi i genitori con la modalità dell'affido condiviso e collocato prevalentemente con la mamma presso l'abitazione della stessa sita in
Mondragone, Via Fratelli Bencivenga 22 Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno
DIRITTO DI VISITA
Il padre potrà vedere e tenere con sé nel corso della settimana la figlia due giorni a settimana il martedì ed il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e gli impegni scolastici e/o le attività ludiche della minore, inoltre ,a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 11.00 alle ore 18.00 inizialmente senza pernotto ,successivamente con il pernotto e precisamente dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica . Il pernotto verrà previsto successivamente e dal momento in cui la bambina comincerà ad essere autonoma e imparerà ad autogestirsi sempre considerata la volontà della bambina stessa e facendola abituare gradualmente a dormire lontano dalla mamma . I coniugi si impegnano a collaborare per facilitare il pernotto e abituare la bambina a dormire lontana dalla mamma La minore trascorrerà con la mamma le festività natalizie dal
23 al 26 dicembre e con il papà dal 30 dicembre al 1 gennaio compreso, ad anni alterni con pernotto assecondando la volontà della minore, allo stesso modo quelle pasquali, prevedendo il giorno di Pasqua con la mamma e quello di pasquetta con il papà ad anni alterni. Pec Ulteriori periodi di Email_1 visita/frequentazione anche durante il periodo estivo potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . Per_1
CONTRIBUTO ECONOMICO
Il IG. verserà entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di Parte_2 mantenimento in favore della figlia minore di Euro 250,00, ( importo Per_1 determinato sulla base della capacità economica ) da versarsi sul conto corrente della IG.ra , rivalutabile secondo indice ISTAT;
l'assegno Parte_1 unico sarà riscosso dalla IG.ra nella misura del 100% e Parte_1 quindi il signor fa espressa rinuncia al 50% del predetto assegno unico Le Pt_2 spese straordinarie preventivamente concordate e documentate saranno a carico dei genitori nella misura del 50%. Il IG. rimborserà, alla IG.ra Parte_2 [...]
il cinquanta per cento di tutte le spese annuali della figlia Parte_1 Per_1 fino a quando ella vivrà stabilmente con la madre e non avrà raggiunto una propria autonomia , come da seguente tabella allegata al ricorso introduttivo. Le spese per le quali non è previsto il preventivo accordo verranno rimborsate dietro semplice presentazione della ricevuta di pagamento, quelle per le quali è previsto l'accordo preventivo si precisa che la richiesta potrà essere formulata anche via sms e in caso di mancata risposta entro cinque giorni il silenzio varrà quale manifestazione di accordo.
4. Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo Parte_2 al mantenimento fintanto che la figlia continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
7. Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite andranno ripartite al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 04/04/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 65, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 04/04/25
LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso